MEDICINA DEL LAVORO

FOCUS SULL’ASTENOPIA NEI LUOGHI DI LAVORO

DA INGEGNERI.INFO

I principali effetti negativi sulla salute, correlati al lavoro in condizioni di illuminazione non idonee riguardano ovviamente l’organo della vista e si realizza in pratica un quadro noto come astenopia (sindrome da fatica visiva), i cui principali sintomi sono: bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.

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Le cause più frequenti sono dovute all’abbagliamento causato dalla illuminazione ambientale o locale eccessiva, o per presenza di riflessi, con conseguente affaticamento visivo per costrizione della pupilla in miosi, contemporaneo affaticamento dei muscoli palpebrali in stato di contrattura per difendere l’occhio stesso dall’eccesso di luce.
Anche le condizioni di scarsa illuminazione sono causa di astenopia per lo sforzo fisico e mentale impiegato per osservare e seguire il lavoro; i lavoratori con difetti visivi, particolarmente i presbiti, sono costretti ad un maggiore sforzo accomodativo.
Si ricorda che tutte le condizioni di illuminazione errata, sia in eccesso che in difetto, sono spesso causa o concausa di infortunio.

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Sorveglianza sanitaria sui rischi da affaticamento visivo

L’unica attività per la quale la legislazione prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria, relativamente all’affaticamento visivo, è quella degli  addetti ai videoterminali, così come definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 al Titolo VII.
Quello del VDT è problema di cui tanto si parla e si discute. Vari sono i rischi che interessano tale attività; l’uso prolungato dei VDT può provocare un insieme di disturbi funzionali che nel loro complesso vengono definiti “Sindrome astenopia occupazionale”.

Purtroppo la legislazione vigente considera il problema dell’affaticamento visivo solo a proposito degli addetti ai VDT mentre il rischio è certamente più diffuso.
A stretti termini di legge, in presenza del solo rischio di affaticamento visivo (sempre se non legato all’uso dei VDT) il datore di lavoro non ha l’obbligo di nominare il medico competente. Viceversa, qualora la contestuale presenza di altri rischi per i quali è prevista dalla legge una specifica sorveglianza sanitaria imponga al datore di lavoro di nominare il medico competente, questi non potrà esimersi dal considerare anche questo rischio tanto in fase di visita preventiva quanto di visita periodica.

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Un problema a parte è rappresentato dai sistemi LED ad Alogenuri Metallici che sono associati al rischio fotobiologico derivante dalle emissioni di luce blu potenzialmente lesiva per la retina. Tutti gli altri sistemi di illuminazione non presentano alcun rischio fotobiologico e conseguentemente possono essere considerati “giustificabili” nell’ambito della valutazione del rischio. Pertanto ove vi sia la presenza di lampade a LED o ad Alogenuri Metallici occorre procedere ad una valutazione delle radiazioni ottiche artificiali. Si suggerisce quindi l’utilizzo del metodo di valutazione messo a disposizione dal Portale Agenti Fisici (www.portaleagentifisici.it), gestito da INAIL, Regione Toscana e Regione Emilia Romagna che offre una procedura di calcolo per la valutazione del rischio associato a sorgenti per illuminazione generale.

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KIT DI EMERGENZA CONTRO VESPE E CALABRONI

QUANDO E’  NECESSARIO DOTARSI DI UN KIT DI EMERGENZA PER PUNTURE DI IMENOTTERI

La tragica notizia della morte di uno dei più importanti avvocati di diritto del lavoro a seguito di puntura di calabrone ci rattrista molto ma richiama l’attenzione sul problema della gestione del rischio di punture da imenotteri sul luogo di lavoro…

“Vado a mettere in funzione la bombola del gas» ha detto alla moglie. Ma dopo pochi istanti è tornato brontolando: «Mi ha morso qualcosa dietro al collo e ora mi gira la testa». Una puntura d’insetto, non è chiaro se un calabrone o una vespa, che ha avuto l’epilogo più tragico. È morto così, per uno choc anafilattico fulminante, Sergio Barozzi, 62 anni, uno dei più noti giuslavoristi italiani.

Immagine correlata IMENOTTERI TECO MILANOUN KIT DI EMERGENZA CONTRO L ANAFILASSI

Quali farmaci prevede un adeguato kit di emergenza?

Il kit d’emergenza per l’anafilassi è estremamente importante non soltanto in presenza di allergia al veleno di vespa. Esso contiene tre farmaci che consentono di trattare immediatamente la puntura di insetti. Si tratta di un preparato a base di cortisone e un antistaminico ad azione rapida come decongestionante. Il kit di pronto soccorso contiene anche una siringa autoiniettante di adrenalina, che stabilizza la pressione e la circolazione sanguigna in pochi minuti. I kit d’emergenza per asmatici contengono anche farmaci specifici per l’asma.

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  • Siringa autoiniettante di adrenalina: l’autoiniettore di adrenalina viene utilizzato in presenza di sintomi non circoscritti alla zona della puntura. Per i soggetti allergici ciò è particolarmente importante in quanto gli altri preparati non agiscono immediatamente. In caso di diminuzione della pressione arteriosa, l’adrenalina restringe in pochi minuti i vasi sanguigni, stabilizzando in tal modo la pressione e la circolazione sanguigna.
  • Antistaminico: gli antistaminici sono utilizzati in caso di reazioni allergiche, ad es. per il raffreddore da fieno. Il kit d’emergenza per l’anafilassi contiene un antistaminico ad azione rapida che produce un effetto decongestionante e allevia la reazione allergica. Deve potere essere assunto senza liquido, ad es. sotto forma di gocce o compresse da sciogliere in bocca.
  • Cortisone: anche il preparato a base di cortisone contenuto nel kit di pronto soccorso produce un effetto decongestionante e consente di ridurre rapidamente le reazioni allergiche. Anche il cortisone è in forma liquida da assumere per via orale.

Per potere trattare la puntura di un’ape o di una vespa, si raccomanda di esercitarsi in particolare nell’utilizzo dell’autoiniettore di adrenalina. A tal fine sono disponibili i cosiddetti simulatori privi di ago che non contengono nessun farmaco. La maggiore dimestichezza con questo dispositivo ne rende più semplice l’uso durante una reazione allergica. Pertanto si raccomanda di esercitarsi in primo luogo nell’utilizzo dell’autoiniettore di adrenalina. A tal fine esistono simulatori privi di ago e senza farmaco. Quanto più il soggetto allergico sarà sicuro nell’utilizzo dell’iniettore, tanto più facile sarà l’uso del kit d’emergenza in caso di Shock anafilattico. La penna di adrenalina è stata appositamente messa a punto per i non specialisti e può essere utilizzata senza problemi dopo un breve addestramento.

Risultati immagini per IMENOTTERI KIT EMERGENZA ADRENALINA TECO MILANOUtilizzo dell’autoiniettore di adrenalina

  • Afferrare la penna di adrenalina con la mano dominante (destra per i destrimani, sinistra per i mancini)
  • Togliere il cappuccio di sicurezza con l’altra mano
  • Premere a fondo l’estremità dell’ago sul lato esterno della coscia. Un clic indica che l’iniezione è stata eseguita correttamente.
  • Rimuovere l’iniettore dopo 10 secondi
  • Massaggiare il punto di iniezione per 10 secondi
  • Numero d’emergenza (112) – segnalare l’emergenza allergica
  • Dopo 5 – 15 minuti utilizzare la seconda penna se non vi è stato nessun miglioramento

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È consigliabile che anche i familiari, gli amici e i colleghi sappiano esattamente come utilizzare il kit d’emergenza. In tal modo anche le persone presenti possono aiutare il soggetto allergico a utilizzare il kit, qualora egli non sia in grado di farlo. Gli accompagnatori devono inoltre avvisare immediatamente il medico di pronto intervento chiamando il numero d’emergenza 112 e citando la parola “Anafilassi”.

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Tratto da https://www.initiative-insektengift.ch/it/shock-anafilattico/kit-d_emergenza-allergia

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ : LINEE GUIDA DELLA REGIONE TOSCANA

Linee di indirizzo per l’espressione del giudizio di idoneità del medico competente e della commissione  ex art. 41 comma 9 del  D.Lgs. 81/08”

Aspetti procedurali relativi alla attività della commissione

Premessa

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Il presente documento costituisce documento di riferimento della Regione Toscana per le attività di cui al ricorso ex art. 41 c. 9 D.Lgs 81/08 che ogni struttura territoriale Pisll descriverà in una procedura/istruzione operativa definita secondo il modello dettato dal proprio SGQ aziendale.

 

1. Scopo/finalità

Definire modalità omogenee in tutto il territorio regionale per l’esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente presentati dal lavoratore o dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del codice deontologico degli operatori di medicina del lavoro.

 

2. Campo di applicazione

La presente procedura/istruzione operativa si applica alle seguenti fasi:

1.Modalità di accesso alla prestazione

2.Modalità di esecuzione dell’intervento

3.Verifica congruità della richiesta

4.Acquisizione documentazione

5.Effettuazione visita ed emissione del giudizio

6.Registrazioni

7.Pagamento della visita e degli accertamenti sanitari complementari

8.Responsabilità

3. Personale coinvolto, anche appartenente a Dipartimenti diversi dal Dipartimento della Prevenzione

Medici del lavoro dell’UF Pisll, personale del Dipartimento Infermieristico, personale del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie e personale del Dipartimento Amministrativo.

 

4. Modalità di accesso alla prestazione

La prestazione è richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro, la richiesta può essere presentata per posta ordinaria, per mail con ricevuta di lettura, per PEC o direttamente, presso gli uffici territoriali dell’U.F. competente sulla base del luogo di lavoro del lavoratore.  All’uopo è stata predisposta apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico della Prevenzione zonale, le articolazioni zonali delle UF PISLL e nel sito aziendale. La prestazione è effettuata su convocazione, secondo apposito modello.

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5. Modalità di esecuzione intervento

Premessa

La prestazione è effettuata con modalità collegiale; composizione del collegio medico: almeno due medici del lavoro afferenti all’organo di vigilanza di cui, di norma, almeno uno operante nella zona di competenza territoriale del luogo di lavoro del lavoratore.

 

5.1 Verifica congruità della richiesta

Il RUF, o il medico responsabile del procedimento, valuta la rispondenza della richiesta ai termini di legge e, nel caso la domanda non possa essere accolta, ne dà comunicazione scritta al richiedente. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria sia Risultati immagini per medicina del lavoro firenzestata effettuata dal medico competente senza che ne ricorressero le condizioni, il giudizio espresso dal medico competente potrà essere ritenuto nullo, in quanto non dovuto e pertanto non ammesso a ricorso. I 30 giorni utili per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno in cui il soggetto che effettua il ricorso ha ricevuto comunicazione dell’esito dell’accertamento medico. Qualora la data non sia verificabile (è buona prassi far apporre al ricevente sul certificato di idoneità data del ritiro e firma) fa fede la data dichiarata, in modo formale e sotto la propria responsabilità, dal ricorrente.

 

5.2 Convocazioni

Il RUF, o il medico responsabile del procedimento, predispone le convocazioni: −del collegio, mediante l’invio di mail e conseguente archiviazione della ricevuta di ritorno, o altre modalità previste dall’organizzazione della struttura −dell’interessato attraverso comunicazione scritta inviata con mail diretta e conseguente archiviazione della ricevuta di ritorno, o con raccomandata A/R. Il datore di lavoro viene comunque informato della convocazione del lavoratore. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni (tempo massimo) dalla data di ricevimento del ricorso.

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5.3 Acquisizione documentazione

Il medico responsabile del procedimento, preventivamente all’effettuazione della visita, richiede la documentazione utile per l’espletamento del ricorso; si ritengono documenti indispensabili:

−cartella sanitaria e di rischio del lavoratore con certificato di idoneità alla mansione

−documentazione esplicativa della mansione e dei compiti svolti dal lavoratore (estratto DVR relativo alla mansione specifica)

 

all’atto della visita saranno inoltre acquisiti:

−estremi del documento di riconoscimento valido del diretto interessato

−eventuale documentazione sanitaria non presente nella cartella sanitaria e di rischio

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5.4 Effettuazione visita collegiale

Il collegio medico, dopo aver acquisito il “Consenso all’utilizzo dei dati personali e sanitari”, effettua la visita medica secondo le buone prassi di medicina del lavoro e individua gli eventuali accertamenti sanitari integrativi necessari. La visita, l’anamnesi e le conclusioni vengono riportate su idoneo documento sanitario (cartella sanitaria o verbale di visita collegiale) firmato dai medici componenti il collegio.

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5.5 Attività collegate

Di norma viene contattato il Medico competente per i necessari ragguagli sul caso in esame. Il collegio potrà valutare la necessità di procedere ad effettuare ulteriori attività come di seguito elencate:

– accertamenti sanitari specialistici, anche presso strutture esterne al Dipartimento, da richiedersi alle strutture USL secondo le procedure vigenti

– sopralluogo presso il luogo di lavoro, al quale parteciperanno, se necessario, operatori di altre linee professionali e/o dipartimenti

– incontri con soggetti referenti aziendali.

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5.6 Emissione del giudizio

A conclusione della pratica viene espresso il giudizio di idoneità a conferma, revoca o modifica del giudizio del medico competente, sottoscritto da tutti i medici del collegio. I criteri su cui si basano le varie commissioni per esprimere tali giudizi, al fine di uniformità di comportamenti, sono concordati tramite il Direttore di UO ISLL. Il giudizio deve essere espresso entro 10 giorni dalla conclusione degli accertamenti ritenuti necessari (es. acquisizione dell’ultimo documento richiesto per l’espressione del giudizio stesso). Il giudizio viene inviato al lavoratore, al medico competente e al datore di lavoro, a cura del medico responsabile del procedimento, con lettera di accompagnamento del RUF che ha ricevuto la richiesta per competenza territoriale, utilizzando la posta elettronica con acquisizione di ricevuta di lettura, la PEC o raccomandata AR.

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6. Registrazioni

Una copia del giudizio finale viene inserita nel fascicolo sanitario archiviato a cura del personale sanitario della struttura competente per territorio, il quale provvede anche alla registrazione della prestazione nel software gestionale.

7. Onerosità della visita e degli accertamenti sanitari complementari

Si ritiene che le visite e gli accertamenti sanitari effettuati in seguito a ricorso avverso al giudizio del medico competente ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 presentato dal lavoratore siano gratuiti ex art. 15 comma 2 D.Lgs. 81/08.

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8. Responsabilità

La responsabilità dell’applicazione della presente istruzione operativa è demandata a tutto il personale operativo della UF per gli aspetti relativi all’esecuzione delle attività in essa riportate ed al Responsabile di U.F. per la verifica della corretta applicazione della presente Istruzione Operativa.

 

Aspetti tecnico professionali nella formulazione del giudizio di idoneità

Premessa

L’attività del medico del lavoro, sia in quanto medico competente che in quanto componente della commissione esaminatrice dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08, nella espressione del giudizio di idoneità alla mansione, deve uniformarsi, oltre che alle norme vigenti, alle evidenze scientifiche, alle linee guida delle società scientifiche ed al codice etico ICOH.

L’attività dalla Commissione si inserisce nell’ambito delle attività amministrative delle Unità Funzionali PISLL. L’individuazione da parte del legislatore dell’Organo di Vigilanza territorialmente competente quale soggetto destinatario del ricorso ha finalità di garantire l’obbiettività del giudizio.

La commissione e il medico competente, pur nei differenti ruoli, sono chiamati entrambi a formulare un parere in ordine alla idoneità alla mansione specifica. Pertanto è opportuno che medici competenti e commissioni discutano sui criteri generali da seguire per esprimere i giudizi di idoneità e li condividano quando possibile, anche attraverso momenti formativi e di condivisione scientifica comuni.

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Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08

La commissione si esprime sulle eventuali inidoneità del lavoratore senza formulare ipotesi o valutazioni in merito ad una sua diversa ricollocazione; tale compito è invece proprio del datore di lavoro che può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del contributo del medico competente, anche per valutare se la nuova assegnazione lavorativa è compatibile con le limitazioni espresse dalla commissione. Si ritiene legittimo che il medico competente possa fornire al datore di lavoro consigli/indicazioni, a latere e distintamente dal giudizio di idoneità; tale comportamento non appare opportuno nell’attività della commissione che deve esclusivamente annullare, convalidare o modificare il giudizio di idoneità espresso dal medico competente. Si ritiene utile che nei casi in cui non viene confermato il giudizio del medico competente le motivazioni siano esplicitate al medico competente stesso, eventualmente fornendo indicazioni e consigli circa le limitazioni impartite.

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Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è riferito complessivamente alla mansione specifica alla quale il lavoratore è destinato e non solo ai fattori di rischio che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nei confronti dei quali il lavoratore potrebbe anche risultare idoneo senza però essere idoneo allo svolgimento della mansione nel suo complesso.

Pertanto il medico competente (e in caso di ricorso, il collegio) deve prendere in considerazione tanto i “fattori di rischio” (tutti quelli connessi alla mansione specifica e non solo quelli per è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), quanto “ambiente di lavoro” e “modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Fra i fattori di rischio da prendere in considerazione si sottolineano in particolare:

-i fattori che incidono sulla sicurezza del lavoratore, e non solo sulla sua salute;

-eventuali condizioni di dimostrata ipersuscettibilità individuale;

L’espressione del giudizio di idoneità non può, invece, fondarsi su aspetti esterni alla mansione stessa, quali, ad esempio, le modalità con le quali il lavoratore raggiunge il posto di lavoro (tempi di percorrenza casa lavoro o il mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro). Anche i problemi connessi all’interfaccia casa – lavoro, che pure sono oggetto della valutazione del rischio stress lavoro correlato, non possono essere elementi rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, sebbene sia comportamento conforme al codice ICOH (n.12) promuovere, per quanto possibile, anche la considerazione di “aspetti legati a situazioni familiari e circostanze della vita indipendenti dal lavoro”.

Inoltre, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione devono essere presi in esame tutti i fattori che possono recare nocumento alla salute fisica e mentale del lavoratore, ma non possono invece essere valutati i rischi che il comportamento del lavoratore può determinare nei confronti di soggetti terzi o dei colleghi di lavoro o dell’utenza (con esclusione ovviamente di quanto previsto dalla normativa per l’uso o abuso di alcool e sostanze stupefacenti/psicotrope). Tali situazioni possono essere oggetto di valutazioni in sedi diverse (ad esempio art. 5 della legge 300/1970) e possono comunque essere segnalate dal medico competente al datore di lavoro, nella salvaguardia del segreto professionale.

 

Il giudizio di idoneità alla mansione può essere espresso in maniera specifica nei confronti di un piano di lavoro personalizzato, predisposto per il lavoratore dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, che eviti l’inclusione di attività che potrebbero risultare nocive per il lavoratore stesso. In tal modo può essere evitata l’espressione di giudizi di idoneità con limitazioni. Tale iniziativa può considerarsi come una buona prassi volontariamente adottata dal datore di lavoro

 

Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di visita richiesta dal lavoratore (art. 41, c.2, lett.c); il lavoratore ha facoltà di richiedere la visita anche se non è sottoposto a sorveglianza sanitaria: il medico competente deve accogliere la richiesta se ritiene che vi sia un nesso tra le motivazioni addotte e l’attività lavorativa svolta.

Non si ritiene opportuna la presenza del medico competente al momento della visita presso la commissione dell’organo di vigilanza, in quanto la sua presenza potrebbe condizionare la libertà con cui il lavoratore ha necessità di esprimersi nei confronti della commissione che esamina il ricorso. E’ invece opportuno che la commissione interagisca con il medico competente prima di esprimere, in piena autonomia, il proprio giudizio, invitandolo a fornire le osservazioni ritenute utili per l’esame del ricorso. Ciò al fine di acquisire tutti gli elementi che potrebbero essere utili per valutare il caso.

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Qualora, dagli accertamenti effettuati, risulti che il ricorso presentato dal lavoratore non è, in realtà, rivolto nei confronti del giudizio espresso dal medico competente, ma legato al mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni imposte dal giudizio stesso, la commissione confermerà il giudizio e valuterà la opportunità di promuovere un intervento ispettivo finalizzato ad evidenziare il mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni impartite dal medico competente.

 

Il giudizio espresso dalla commissione ex art. 41 del D.L.vo 81/2008 non modifica la periodicità degli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente, eccezion fatta per i casi in cui il provvedimento:

-contenga esplicito riferimento alla periodicità della sorveglianza sanitaria;

-preveda una temporanea non idoneità fino ad una data specificata, nella quale il medico competente provvederà alla nuova visita e all’espressione del giudizio di idoneità. In tutti gli altri casi il giudizio espresso dalla commissione ex articolo 41 del D.L.vo 81/2008 ha validità fino alla successiva visita medica ad opera del medico competente.

 

I 30 giorni utili per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno in cui il soggetto che effettua il ricorso ha ricevuto comunicazione dell’esito dell’accertamento di primo grado. Al fine di evitare contestazioni sarebbe opportuno (buona prassi) far apporre al lavoratore, sul certificato di idoneità (compreso la copia per il lavoratore) data del ritiro e firma.

Lavoratori disabili (L. 68/99 smi)

Risultati immagini per medicina del lavoro LAVORATORI DISABILI

Il datore di lavoro è obbligato ad inserire e mantenere al lavoro il lavoratore disabile inserito con il collocamento mirato (cfr. art.1, c.1, L.68/99) secondo le indicazioni della Commissione sanitaria, ed eventualmente del Comitato tecnico. Il medico competente può essere chiamato dal datore di lavoro a collaborare per individuare la compatibilità dell’attività lavorativa assegnata con le eventuali limitazioni espresse dalla commissione e nel caso di non ritenuta compatibilità, rinviare il lavoratore alla commissione stessa. Nei confronti di questi lavoratori deve essere applicata anche la sorveglianza sanitaria in quanto misura generale di tutela della salute (art.15, c.1, lett.l, D.Lgs.81/08), che non può essere omessa proprio per lavoratori riconosciuti ope legis più fragili. Il lavoratore disabile può ricorrere ai sensi dell’art. 41, come gli altri lavoratori.

Nel senso di una non incompatibilità tra le due normative si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenza n.354/97), sia pure relativamente a norme previgenti (rispettivamente, D.Lgs.626/94 e L.482/68).

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MEDICINA DEL LAVORO E AGRICOLTURA : A MILANO UNO DEI CENTRI OMS PER LE MALATTIE

Da Meteoweb

Tra i 73 centri di collaborazione riconosciuti in tutto il mondo, solo 40 sono stati riconfermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ come centri di collaborazione attiva in ambito di Medicina del Lavoro: l’International Centre for Rural Health (Centro Internazionale di Medicina Rurale) dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e’ uno di questi.

teco milano per medicina del lavoro agricolturaSi tratta di un traguardo importante per Claudio Colosio, direttore del Centro e della Struttura di Medicina del Lavoro dell’ASST e per il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Universita’ degli Studi di Milano Polo San Paolo, considerato che, in Italia l’altro istituto che ha guadagnato questo riconoscimento è l’INAIL.

L’International Centre for Rural Health promuove e tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori agricoli sul territorio nazionale e raccoglie esperienze e competenze necessarie ad affrontare il complesso tema della prevenzione sanitaria nelle aree agricole. Per i prossimi 4 anni il Centro continuera’ quindi ad operare sui tavoli di lavoro a livello nazionale ed internazionale per fornire supporto alle attivita’ svolte dall’OMS in ambito di malattie da lavoro, criteri diagnostici, di esposizione e diagnosi precoce di malattie professionali.

Si occupera’ dello sviluppo di progetti pilota al fine di migliore l’accesso delle popolazioni rurali a servizi di Medicina del Lavoro, supportare le attivita’ svolte dall’OMS in ambito di protezione e promozione della salute dei lavoratori delle strutture sanitarie, compresi “capacity building”, metodi per la prevenzione e networking. Dal 2006 il Centro di Medicina Rurale dell’ASST Santi Paolo e Carlo svolge attivita’ di sorveglianza sanitaria sui lavoratori delle oltre 53.000 aziende agricole lombarde che contano circa 150-200.000 operatori (tra fissi e stagionali).

Le patologie professionali piu’ diffuse sono principalmente quelle muscoloscheletriche (artrite, tendinite, osteoartrosi, ecc.) e l’ipoacusia da rumore, per la troppa esposizioni prolungate a rumori intensi.

Immagine correlata teco medicina del alvoro agricoltura“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento ma consideriamo questo successo un punto di partenza e non un punto di arrivo”, dichiara Colosio. “Ambiziosi i progetti a cui stiamo lavorando come l’esame di tutti i rapporti annuali dei Medici Competenti lombardi attivi presso imprese agricole, l’attivita’ di armonizzazione dell’approccio dei Medici del Lavoro all’Agricoltura, l’attivazione di un ambulatorio di allergologia, lo svolgimento di iniziative volte a garantire la sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro dei lavoratori stagionali e, auspichiamo a breve, l’apertura di un Osservatorio Epidemiologico Regionale Agricoltura”, conclude.

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LUCE BLU E LESIONI RETINICHE

Sono apparsi in questi giorni sui principali quotidiani e settimanali , diversi articoli che correlano un aumento dei casi di degenerazione maculare alla  esposiIone  prolungata alla luce blu soprattutto al buio . Per maggiore chiarezza riportiamo un autorevole articolo specialistico tratto da sito eye doctor.it che fa chiarezza sull ‘argomento

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LUCE BLU IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

 

Autori

Alessandro Arrigo, Emanuela Aragona, Luigi Capone. 

Dipartimento di oftalmologia, Università Vita-Salute, Istituto scientifico IRCSS San Raffaele, Milano

VIDEOTERMINALI LUCE BLU OCCHI RETINA TECO MILANO

E’ noto da tempo che non tutta la luce fa bene agli occhi.

Nonostante la luce rappresenti l’elemento fondamentale per il processo della visione, il suo spettro di lunghezze d’onda ne comprende di più o meno nocive.

L’occhio umano è in grado di percepire la luce nello spettro compreso tra 390 e 700 nanometri (nm). Tutto ciò che si trova al di sopra di questi valori viene definito infrarosso; le lunghezze d’onda al di sotto costituiscono lo spettro dell’ultravioletto.

Una ben nota fonte di luce nociva è rappresentata dagli UV (A e B) prodotti dalla radiazione solare; la dimostrazione di un progressivo danno all’occhio ha portato allo sviluppo di appositi filtri, oggi inclusi nella stragrande maggioranza delle lenti.

Da poco tempo sono emerse le prime evidenze scientifiche riportanti un’altra famiglia di lunghezze d’onda potenzialmente nocive per l’occhio, ovvero quelle comprese tra il 380 ed i 500 nm; si tratta dello spettro della luce blu.

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Questa particolare radiazione viene emessa in maniera più o meno evidente da tutte le fonti luminose, sebbene le fonti di luce definita “fredda”, come la luce LED, siano quelle in assoluto più produttrici di tale spettro luminoso. Le luci LED sono diffusamente utilizzate in diversi ambiti; rappresentano infatti una fonte luminosa ad alto rendimento e basso costo.

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Lue blu, parliamo di LED

I LED sono stati largamente adottati per i fari delle automobili e per i display di smartphone, tablet e schermi televisivi di ultima generazione, in quanto fonte di maggior risoluzione e nitidezza dei colori rispetto alle tecnologie precedenti.

Per farla breve, il cosiddetto inquinamento da luce blu è intorno a noi, e continua ad aumentare.

In realtà non tutto lo spettro di luce blu dovrebbe essere etichettato come nocivo; è noto infatti che la luce blu può essere divisa in due sottogruppi, quello della luce blu-turchese e quello della blu-viola.

La prima è considerata una luce benefica, in quanto contribuisce alla corretta regolazione del ciclo sonno-veglia. La luce blu-viola, invece, rappresenta la fonte di danno per le strutture oculari, prima tra tutte la retina.

Per quanto ancora siano relativamente poche le evidenze scientifiche descriventi gli effetti di tale luce sulla retina, comincia ad essere ben chiaro che essa possa determinare l’insorgenza di un danno soprattutto a livello dell’epitelio pigmentato retinico.

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Questo si tradurrebbe in una minore capacità di ottemperare al compito fisiologico di eliminare il materiale di scarto della retina, il quale si accumulerebbe sotto forma di drusen.

Questo fenomeno stimolerebbe l’infiammazione locale, attraverso un incremento della produzione di radicali liberi dell’ossigeno, innescando un processo a cascata di progressiva degenerazione retinica.

Quindi, in pratica, la luce blu favorirebbe l’insorgenza della patologia nota come degenerazione maculare legata all’età e ne accelererebbe la progressione.

Inoltre la luce blu avrebbe effetti negativi anche sui pazienti affetti da sindrome dell’occhio secco; la sua eliminazione, attraverso appositi filtri, si assocerebbe infatti ad un miglioramento del disconfort visivo di questa categoria pazienti.

Come per tutte le cose, anche per la protezione dalla luce nociva la natura ci ha fornito di appositi filtri naturali.

La cornea infatti è molto efficace nell’assorbire gli UV, mentre il cristallino sarebbe il principale filtro della luce blu.

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Tuttavia, tali filtri tendono a diminuire in quanto ad efficacia; per tale motivo è assolutamente indicato l’utilizzo di specifici filtri artificiali. Per quanto riguarda la luce blu, le sempre più crescenti campagne di sensibilizzazione del problema hanno contribuito a sviluppare le prime soluzioni. Le case produttrici di schermi LED hanno iniziato ad introdurre filtri “blue-free”, per quanto non siano del tutto efficaci nel proteggere dalla luce blu. Inoltre, vengono utilizzati poco dagli utenti in quanto riducono drasticamente la qualità delle immagini proiettate sugli schermi. Dall’altro versante, le case produttrici di lenti oftalmiche sono riuscite a sviluppare filtri in grado di schermare la luce blu. Tali tecnologie sono in continua evoluzione e le soluzioni vengono sempre più affinate, ma è possibile dichiarare che già oggi tali strumenti sono in grado di fornire una buona protezione dalla luce blu. Inoltre, sono in fase di studio anche sostituti lacrimali in grado di interferire con il passaggio della luce blu, ed alcuni sono già in commercio, sebbene ancora la loro reale efficacia necessiti di ulteriori evidenze scientifiche.

Risultati immagini VIDEOTERMINALI LUCE BLU OCCHI RETINA TECO MILANO

Infine, una grossa fetta del problema riguarda la protezione dalla luce blu dopo l’asportazione del nostro filtro naturale, degradato in seguito al fisiologico invecchiamento; è infatti noto che l’intervento di cataratta rappresenta una procedura alla quale ormai la maggior parte della popolazione deve sottoporsi, essendo aumentata in maniera significativa l’età media. Inoltre, sono drasticamente cambiate le abitudini di vita degli “over sessanta”, essendo ormai persone sempre più dinamiche ed utilizzatrici di dispositivi tecnologici come tablet e smartphone. Da qui la necessità e prospettiva futura di sviluppo di lenti intraoculari munite di filtro anti luce blu, in grado di ridimensionare in maniera considerevole il rischio di danno retinico.

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Conclusione: occhio e luce blu

In conclusione non dovrebbe passare il messaggio della luce blu intesa come fonte di ogni male. Piuttosto è necessario assumere sempre maggior consapevolezza del problema al fine di stimolare il continuo sviluppo e miglioramento degli strumenti di protezione e soprattutto del loro utilizzo da parte della popolazione.

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PUBBLICAZIONE INAIL :LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI A BASSA TENSIONE

Nuova pubblicazione dell’Inail sulle problematiche di sicurezza per i lavoratori addetti ad interventi su impianti elettrici a bassa tensione

Lavori su impianti elettrici in bassa tensione

Il rischio elettrico è qualcosa a cui la maggior parte dei lavoratori sono esposti solo a seguito del venir meno delle barriere di sicurezza di cui sono stati dotati in fase realizzativa gli impianti o le apparecchiature, pertanto solo a seguito di un’errata realizzazione o di incuria nell’usoImmagine Lavori su impianti elettrici in bassa tensione

Vi sono invece lavoratori, come quelli che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, che hanno particolarmente a che fare con il rischio elettrico durante l’attività lavorativa.
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) dedica un intero “Capo” (il III del Titolo III) all’attenzione che il datore di lavoro deve dedicare alla riduzione del possibile rischio elettrico.
Con la pubblicazione del d.lgs. 81/2008 e delle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma En 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in attoper ridurre il rischio nei lavori con rischio elettrico.
L’Inail ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio anche in tale campo.

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare:
• le disposizioni legislative e normative,
• esempi e procedure per la sicurezza dei lavoratori

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LAVORO IN SOLITARIO UN RISCHIO AGGIUNTIVO

Piemonte: Un manutentore  impegnato in lavori di manutenzione e riparazione ,stava sostituendo la lampadina di un lampione  quando fu punto da una vespa dietro l’orecchio.

Immagine correlata TECO MILANO VESPA

L’operaio ricordandosi di essere allergico cerca di raggiungere il furgone ma muore poco dopo per choc anafilattico . Era il giugno di 4 anni fa.

Il legale rappresentante della ditta è finito sotto processo ed è stato condannato a un anno per omicidio colposo dal giudice del tribunale di Ivrea. Il pm  aveva chiesto di considerare la morte dell’operaio come un incidente sul lavoro di cui il titolare dell’azienda doveva essere ritenuto responsabile e aveva chiesto due anni.

 

Di fronte a queste situazioni giudiziare sorgono spontanee diverse domande  :

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Il lavoro riguardava dei lampioni: era stata prevista in questo caso un’attrezzatura idonea a evitare punture di insetti come le vespe?

Il lavoratore era stato formato e addestrato ?

L’area di lavoro era stata visionata ed eventualmente bonificata?

L’attività  era necessariamente svolta in solitario o si poteva  pensare la necessità della presenza di un collega?

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VADEMECUM PER VALUTARE IL LAVORO IN SOLITARIO

Il lavoro (in) solitario si definisce come ogni lavoro che debba essere svolto da un addetto in totale autonomia, , isolato da altri lavoratori . Si può verificare sia all’esterno del sito dell’azienda  che piu’ raramente all’interno.

Il lavoro solitario ricordiamo  è però vietato dalla legge nelle situazioni nelle quali esporrebbe il lavoratore a un rischio grave  (lavoro su scale – obbligo di assistente a terra – lavoro in spazi confinati – soggetto a normativa specifica.

La solitudine è  quindi un situazione particolare, che deve essere considerata come potenziale fattore di rischio, e pertanto i rischi associati che fossero individuati devono essere valutati e gestiti alla pari di ogni altro rischio lavorativo

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 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 

1. La VdR “solitudine” deve essere eseguita dopo aver valutato tutti gli altri rischi lavorativi i propri della mansione (o del lavoro) in esame;

2. Valutare i rischi ambientali propri dei luoghi e del contesto nei quali il lavoratore solitario deve operare;

3. Tenere presente che lo stato di solitudine (in particolare in assenza di luce) può aggravare la percezione del rischio;

4. Verificare che le strutture e le attrezzature di detti luoghi siano a norma (eventuali manuali di uso e manutenzione devono essere disponibili in loco o fare parte del corredo del lavoratore solitario);

5. Verificare che in loco esista almeno un pacchetto di medicazione (o che faccia parte della dotazione personale del lavoratore);

6. Acquisire il parere del medico competente sull’idoneità del lavoratore al lavoro in solitudine (giudizio fondato sulla salute e sulla emotività);

7. Il lavoratore deve essere affidabile sotto il profilo della sicurezza (cioè formato e conscio sul fatto che le procedure operative debbano essere sempre rispettate, anche in assenza di un controllo diretto). In particolare che abbia ed usi i DPI necessari.

8. Fornire al lavoratore informazione e formazione specifica (documentata!).

Risultati immagini per PALA EOLICA TECO MILANO

E’ inotre consigliabile stabilire una procedura che preveda:

• cellulare in dotazione, programmato sul numero di emergenza aziendale (per richiesta di soccorso a voce);

• GPS (per lavoratori operanti su vaste aree esterne, specialmente se poco praticabili);

• chiamata telefonica o invio di segnale convenzionale a intervalli stabiliti dal lavoratore alla sede (una telefonata dalla sede potrebbe costringere il lavoratore a rispondere mentre è in posizione critica);

• dispositivi di uomo presente o analoghi dispositivi di allarme automatico, in dotazione personale al lavoratore, qualora questi non fosse in grado di provvedere personalmente;

• richiesta di intervento del 118 competente per territorio, che probabilmente è anche in grado di raggiungere il luogo prima dell’ambulanza aziendale, supposto che questa esista;

• una formazione “personale” alla gestione di un’emergenza.

 

Risultati immagini per LAVORO PILONE ELETTRICO

Il lavoro in solitudine altre criticità:

– “in primo luogo espone alla possibilità di non essere soccorsi in caso di malore o in caso di infortunio;

– in secondo luogo mette il lavoratore in condizione di affrontare da solo situazioni che richiedono una consapevolezza della situazione e una presa di decisione, a fronte di eventi più o meno anomali legati al processo lavorativo e alla sua sicurezza;

– la terza criticità è collegata ad aspetti di natura psicologica e sociale che possono avere importanti ripercussioni sullo stato di benessere del lavoratore: ed è il tema dello stress legato alla specifica condizione del sentirsi da solo” sia per “la mancanza di contatto con i colleghi ” sia per la percezione di mancanza di aiuto in caso d’infortunio o di situazione critica:

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Requisiti relativi alle persone tenute a lavorare da sole

Non sono idonee o lo sono solo a determinate condizioni le persone che:

– “sono insicure nei lavori di gruppo;

– hanno paura in posti di lavoro in cui devono lavorare da sole;

– soffrono di disturbi psichici o malattie mentali;

– presentano disturbi della concentrazione;

– sono soggette a capogiri, svenimento, crisi epilettiche, paralisi, dispnea, asma, ecc;

– sono affette da malattie dell’apparato circolatorio o metaboliche (malattie cardiache, ipertensione, diabete);

– hanno una dipendenza patologica da alcool farmaci, droghe;

– sono sotto l’effetto di farmaci sedativi o stimolanti;

– soffrono di determinate allergie (ad es. alle punture di insetti)”.

Immagine correlata MEDICINA DEL LAVORO TECO MILANO

SEGNALIAMO QUI UNA INTERESSANTE GUIDA DELLA SUVA SUL LAVORO IN SOLITARIO

LA GUIDA SUVA ” LAVORARE DA SOLI PUO’ ESSERE PERICOLOSO “

liberamente tratto da edilone.

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TALCO, AMIANTO E TUMORE DELLE OVAIE

fonte: dottnet.it

L’asbesto (amianto) presente nel suo talco sarebbe responsabile del cancro alle ovaie

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Johnson & Johnson deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alle donne che puntano il dito sull’asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile del loro cancro alle ovaie. A deciderlo una giuria di St. Louis al termine di un processo durato cinque settimane durante il quale ha avuto modo di ascoltare decine di esperti. Johnson & Johnson, però, non ci sta e annuncia che farà appello. Non è il primo processo che vede imputata la multinazionale americana per questo tipo di danno.

Risultati immagini per TALCO E CANCRO OVAIE TECO MILANOLa giuria di St.Louis ha stabilito prima i danni compensativi fissandoli a 550 milioni di dollari, ovvero circa 25 milioni per ognuna delle 22 donne rappresentate nel caso. Poi, dopo essersi riunita nuovamente per un’ora, ha deliberato i danni punitivi quantificandoli in 4,14 miliardi, portando così il totale a 4,69 miliardi di dollari. Nel corso del processo, uno degli oltre 9.000 fronteggiati sinora dal colosso farmaceutico per il borotalco, il legale delle 22 donne che hanno rivelato di essere affette di cancro alle ovaie ha usato parole dure contro il gruppo: sapeva che i suoi prodotti al talco contenevano asbesto e ha nascosto l’informazione, difendendo l’immagine del borotalco per bambini come la “sua mucca sacra”, ha detto Mark Lanier. Johnson & Johnson – ha aggiunto – ha truccato i test per evitare di mostrare la presenza di asbesto, ha aggiunto.

Il verdetto, che è costato una flessione al titolo in una seduta invece positiva, “è il prodotto di un processo fondamentalmente ingiusto”, afferma Carol Goodrich, portavoce di J&J. I prodotti della società non contengono asbesto e non causano cancro alle ovaie, aggiunge Goodrich:

Risultati immagini per TALCO E CANCRO OVAIE TECO MILANO“i diversi errori presenti in questo processo sono stati peggiori di quelli nei precedenti processi che sono poi stati capovolti”.In effetti il legame fra talco, asbesto e tumore ovarico è tutt’ora oggetto di studi e riflessioni: “non c’è ad oggi una correlazione scientificamente provata tra utilizzo di talco e insorgenza di tumore all’ovaio, ma è invece scientificamente noto come l’asbesto sia un agente fortemente cancerogeno”, afferma il direttore dell’Unità di Oncologia dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, Francesco Cognetti.   “Esiste una correlazione scientifica accertata – spiega Cognetti – tra l’esposizione all’amianto, o asbesto, e l’insorgenza di alcuni tumori come il mesotelioma pleurico o peritoneale, ma ad oggi non ci sono prove scientifiche di una correlazione diretta causa-effetto tra esposizione ad asbesto e tumore ovarico”.

Immagine correlata TECO MILANO TALCO E OVAIE

La mancanza di una correlazione diretta tra talco e tumore ovarico è sottolineata anche dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc): “Chi ha fatto uso, nel passato, di talco a livello genitale – si legge sul sito dell’associazione – non ha particolari ragioni per allarmarsi. Volendo però applicare il principio di precauzione – avverte – è possibile suggerire di evitare l’uso di talco a livello perineale ed endovaginale”.

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REALTA’ AUMENTATA IN CANTIERE

La realtà aumentata  entra in cantiere con lo smart helmet.

La società  Daqri  ha prodotto Smart Helmet ovvero un elmetto 4.0 ; la realtà aumentata entra in cantiere. Non ha la comodità di alcuni futuribili “smart glass” ma ha il vantaggio di essere un prodotto in fase concreta di sviluppo e tra l’altro con una certa potenza elaborativa.Daqri augmented reality helmet teco milano cantieri

Rispetto ad altre soluzioni, lo Smart Helmet è studiato in modo specifico per applicazioni industriali, quindi il suo aspetto decisamente poco “stylish” e il costo elevato (la stima è intorno ai 15 mila dollari) hanno una importanza relativa rispetto ai vantaggi che può portare. In campo architetturale il collegamento con un sistema BIM è solo il primo passo, spiegano i suoi sviluppatori, perché le informazioni a cui può accedere sono potenzialmente di ogni tipo.Daqri augmented reality helmet teco milano cantieri

Dal punto di vista tecnico lo Smart Helmet è un vero e proprio computer da indossare. Integra un processore Intel Core m7, necessario per gestire le applicazioni di realtà aumentata dando le giuste prestazioni.

Dispone poi di tre videocamere: una con un ampio campo di inquadratura (166 gradi) per valutare l’ambiente dove si muove chi indossa il casco, una Intel RealSense per la valutazione delle distanze e una termica.Daqri augmented reality helmet teco milano realtà aumentata cantiere

Il display su cui vengono proiettate le informazioni in AR è progettato per essere particolarmente resistente, adatto alle applicazioni industriali.

L’interfaccia di controllo dello Smart Helmet è completamente a mani libere perché un controllo muovendo le mani davanti alla telecamera non è stato giudicato  nè abbastanza affidabile nè praticabile in ambienti a rischio come i cantieri.Immagine correlata teco milano realtà aumentata cantiere

A fare da “mouse” è lo sguardo  di chi indossa il casco:  Si seleziona l’oggetto  che viene “fissato”  per qualche secondo  .

Risultati immagini per smart helmet daqri construction teco milano realtà aumentata cantiere

Lo Smart Helmet è ancora in fase di sviluppo ma sono già in corso i primi test sul campo nei cantieri. Il sistema è stato integrato con Autodesk BIM 360, ma va considerato  soprattutto una piattaforma per nuove sviluppare applicazioni di qualsiasi genere.

Video:

liberamente tratto da http://www.01net.it

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LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI “GREEN JOBS”

“Green Jobs”: Impatto sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori” – Le indicazioni dell’INAIL

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Segnaliamo un nuovo documento redatto dall’INAIL dal titolo di Green jobs impatto sulla salute e la sicurezza dei lavoratori . Si tratta di un opuscolo redatto dall’Inail  per approfondire  i problemi della salute e della sicurezza  sui luoghi di lavoro in ambiti produttivi ed industriali quali quelli della cosidetta GREEN ECONOMY .In particolar modo sono indicati dall’INAIL le problematiche di safety  relative alla produzione di energie rinnovabili caratterizzate da processi produttivi e prodotti più sostenibili con nuove tecnologie che tuttavia possono far emergere nuove problematiche e generare profili di rischio diversi rispetto ai tradizionali per la salute e per la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

 

Ecco un  estratto della Tabella 1 realizzata dall’Inail.

tabella sui rischi e pericoli delle energie rinnovabili

LINK  – GREEN JOBS: IMPATTO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI PDF

IMPLICAZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L’utilizzo delle rinnovabili e la diffusione delle tecnologie legate all’ambiente hanno sicuramente conseguenze positive per la qualità della nostra vita, ma non devono far dimenticare l’attenzione alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

Immagine correlata GREEN JOBS TECO MILANO

Quando pensiamo alla parola ‘verde’ di solito facciamo riferimento ai prodotti e servizi ‘verdi’ che sono più sicuri rispetto ai prodotti o servizi che vanno a sostituire, ma purtroppo ciò non è sempre vero. Infatti, oltre ai rischi comunemente conosciuti negli ambienti di lavoro (es. elettrico, chimico, biologico, ecc.), i lavoratori occupati nel settore verde possono essere esposti a nuovi rischi che potrebbero non essere stati precedentemente individuati.Risultati immagini GREEN JOBS TECO MILANO

Ciò è dovuto, ad esempio, all’introduzione di nuove tecnologie, nuove sostanze e procedimenti di lavoro, nuove forme di occupazione e di organizzazione del lavoro. In alcuni casi possiamo avere combinazioni di più rischi, come nell’installazione di pannelli solari, in cui il rischio elettrico si combina con il rischio di lavorare in altezza (Tabella 1). 

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