LEGISLAZIONE SICUREZZA

INTERPELLO N 3/2024 : REALTÀ VIRTUALE E CORSI FORMATIVI TU 81/08.

da amblav.it

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”. Seduta della Commissione del 23 maggio 2024.
Destinatario: Università di Siena

L’Università degli Studi di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: «Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell’art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione ritiene che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.

Fonte: Ministero del lavoro

Vai all’interpello n. 3/2024 del 23/05/2024…

Il SIMULATORE DI DURC ON LINE

da pmi.it

L’INAIL ha rilasciato il nuovo servizio online di simulazione della regolarità contributiva fruibile dalle imprese, al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC e in attuazione della legge delega n. 160/2023.

Si tratta di un servizio utilizzabile sia in presenza di DURC in corso di validità sia con DURC già scaduto.

DURC Online: simulazione online sul sito INAIL

Il servizio consente al aziende, soggetti assicuranti e intermediari delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva anche quindici giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza del DURC

Nel caso di DURC attivo e regolare, la richiesta di simulazione si effettua dal quindicesimo giorno che precede la data di scadenza del documento riportando la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza.

Nel caso di DURC assente o scaduto, la verifica viene effettuata prendendo in considerazione la data della richiesta e restituendo la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

In assenza di irregolarità l’esito della simulazione è “Regolare”, mentre qualora per il codice fiscale venga rilevata la presenza di possibili irregolarità l’esito della simulazione diventa “Da verificare”

CANCEROGENI : ESAME PRELIMINARE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA .

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 84
4 giugno 2024

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Le nuove norme hanno il fine di ricomprendere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:
– l’individuazione e la valutazione dei rischi;
– l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
– le informazioni da fornire all’autorità competente;
– le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
– l’accesso alle zone di rischio;
– le misure igieniche e di protezione individuale;
– l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
– la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
– la conservazione della documentazione.

Inoltre, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 20022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

ANALISI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL’ INDUSTRIA DEL LEGNO

Da inail.it

Nell’analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto la fotografia dell’andamento infortunistico e tecnopatico in questi due importanti settori del manifatturiero italiano

Nel nuovo numero di Dati Inail un focus sulla fabbricazione di mobili e la lavorazione del legno

ROMA – Nel 2022 gli infortuni denunciati nel settore della fabbricazione di mobili sono stati 3.450, il 2,3% in più rispetto ai 3.373 dell’anno precedente, a conferma della ripresa del fenomeno già registrata nel 2021, dopo la sensibile contrazione delle denunce rilevata nel 2020 per lo stop delle attività lavorative durante la pandemia. Con 343 casi in meno rispetto al 2018, le denunce del 2022 restano comunque al di sotto del dato registrato negli anni pre-Covid. A rilevarlo è l’analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale per il nuovo numero del periodico Dati Inail, che scatta la fotografia dell’andamento di infortuni e malattie professionali in questo settore, che comprende il 4,3% delle aziende assicurate dell’industria manifatturiera (circa 17mila su un totale di quasi 399mila) e con oltre 130mila addetti-anno assicurati rappresenta poco più del 3% dei lavoratori di tutto il comparto.

Gli infortuni concentrati soprattutto nel Nord e Centro Italia. L’85,6% degli infortuni denunciati nella fabbricazione di mobili nel quinquennio 2018-2022 sono avvenuti in occasione di lavoro e la quota di quelli fuori azienda – costituita dalla somma degli incidenti in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, e di quelli con mezzo di trasporto in occasione di lavoro – si mantiene intorno al 15-16%. Quasi tutto il decremento del quinquennio è da attribuire agli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (299 in meno rispetto al 2018), mentre l’incidenza delle denunce che riguardano il tragitto casa-lavoro-casa rimane pressoché invariata, con l’eccezione del forte calo registrato nel 2020 a causa della pandemia. Gli infortuni si concentrano nel Nord e Centro Italia, le due zone che insieme registrano più del 90% delle denunce nella media del quinquennio, e il 76,2% riguarda lavoratori italiani, mentre il residuo si distribuisce fra comunitari (circa il 20%) e non comunitari (80%). La stragrande maggioranza (90% circa) sono lavoratori di genere maschile.

Dopo la pandemia in crescita anche le malattie professionali. La frequenza infortunistica per il triennio 2019-2021 è pari a 15,71 infortuni indennizzati ogni mille addetti, superiore al 12,74 del manifatturiero ma in linea con il 15,26 dell’Industria e servizi, mentre il rapporto di gravità per lo stesso periodo di tempo indica 1,65 giornate perse per addetto, leggermente superiore sia al totale del manifatturiero sia all’Industria e servizi, che registrano rispettivamente 1,26 e 1,48. Per quanto riguarda le cause di infortunio, più dell’80% dei casi accertati in occasione di lavoro deriva dalla perdita di controllo delle macchine e anche da movimenti del corpo che portano a lesioni fisiche sia interne che esterne. Le malattie professionali denunciate nel 2022 sono state 546, 96 in più rispetto al 2018 e in crescita negli ultimi due anni del quinquennio. Il 65,8% della media di quelle definite positivamente riguarda il sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, secondo la classificazione internazionale Icd-10 (178 su un totale di 260 per il 2022), seguite dalle patologie del sistema nervoso (22,0%) e da quelle dell’orecchio e dell’apofisi mastoide con 21 eventi nel 2022 (9,1% in media nei cinque anni).

Nell’industria del legno livelli di rischio e gravità superiori alla media. Oltre alla fabbricazione di mobili, la Consulenza statistico attuariale si sofferma anche sull’andamento di infortuni e malattie professionali nel comparto della lavorazione del legno, che comprende sia attività che hanno ancora le caratteristiche del prodotto artigianale fatto a mano sia altre più industrializzate e automatizzate per produzioni su larga scala. Nel 2022, anno in cui risultavano assicurate all’Inail 25.298 aziende con 94.384 addetti (oltre 2.200 in più dell’anno precedente), sono stati denunciati 3.002 infortuni, un numero in crescita dopo la contrazione registrata nel 2020 ma ancora al di sotto dei livelli del 2018 e 2019. Circa un infortunio su 10 avviene nelle fasi di taglio e piallatura, il resto durante la lavorazione del legno. Nel 2022, in particolare, 1.556 casi si sono verificati durante la fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia, per lo più porte e finestre (1.051 casi). Analizzando l’indice di frequenza infortunistica emerge che l’industria del legno, con 21,81 infortuni indennizzati ogni mille addetti, presenta per il triennio 2019-2021 una rischiosità elevata, superiore al 12,74 del manifatturiero e al 15,26 dell’Industria e servizi. Stesso discorso per la gravità con 2,92 giornate perse per addetto contro, rispettivamente, 1,26 e 1,48. Per quanto riguarda le malattie professionali nel 2022 ne sono state denunciate 447, il numero più alto dal 2018. L’uso di strumentazioni spesso di tipo artigianale e manuale favorisce l’insorgenza di patologie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, che nel 2022 rappresentano il 70% del totale delle denunce.

Le novità legislative per la tutela della salute dei lavoratori. Il nuovo numero di Dati Inail approfondisce anche le novità per la tutela della salute dei lavoratori esposti alle polveri di legno, da cui possono derivare patologie tumorali e malattie di tipo irritativo-allergico della cute e delle mucose respiratorie e oculari. Il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023, in particolare, ha modificato e integrato le tabelle delle malattie professionali nell’Industria e nell’Agricoltura, agli articoli 3 e 211 del dpr 1124/1965, ricomprendendo, per lavorazioni che espongono all’azione delle polveri di legno, l’asma bronchiale causato dall’azione delle polveri di legno allergizzanti in aggiunta alle malattie neoplastiche (carcinoma delle cavità nasali, carcinoma dei seni paranasali e carcinoma del nasofaringe). Se da un lato le principali misure di prevenzione e protezione, generali e specifiche, utili alla gestione del rischio di esposizione a polveri di legno, sono facilmente individuabili, dall’altro sono ben evidenti e comprensibili le difficoltà che le micro, piccole e medie imprese incontrano nell’attuarle alla luce dell’evoluzione legislativa e normativa, che negli ultimi anni è stata particolarmente veloce. Dal gennaio 2023, per esempio, il Valore limite di esposizione professionale (Vlep) alle polveri di legno duro è stato abbassato da 5 a 2 mg/m3.

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  • Maggio 2024 Argomenti
    Fabbricazione di mobili, il made in Italy attira sempre di più – Uno sguardo sugli infortuni e malattie professionali nel settore della fabbricazione di mobili – L’industria della lavorazione del legno tra le attività più rischiose – Polveri di legno: novità per la tutela della salute dei lavoratori
    (.pdf – 590 kb)

ALTRE INFO:

EMERGENZE IN MEDICINA NUCLEARE

da Inail.it

Il progetto prevede la definizione di scenari incidentali standard (allagamento, incendio, terremoto) che possano concretizzarsi in un servizio di medicina nucleare, e la stesura di una guida pratica che supporti gli esperti del settore nelle valutazioni preventive delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e all’individuo rappresentativo della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica, come richiesto dalla normativa vigente in materia.

Il lavoro è corredato da relativi casi studio, che possano essere utilizzati come riferimento nei calcoli e nelle valutazioni delle esposizioni potenziali



Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2024
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

INL LUOGHI CONFINATI

da dottrinalavoro.it

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 859 dell’8 maggio 2024, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la certificazione dei contratti nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro

Per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione, la disciplina di riferimento è contenuta nel Titolo VIII – Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare negli artt. 76 e 77, nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione all’atto della costituzione.

Al riguardo, come già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’interpello n. 34/2011, la previsione contenuta nell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 citato, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le Commissioni di cui all’art. 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province.

Pertanto, nel caso di specie – che è, invece, ricompreso nell’art. 76, comma 1 lett. c-ter), sopra citato – l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa Commissione.

Con riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, eventuale documentazione di supporto (ad es. LUL o prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).la nota n. 859/2024

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI  ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA. LA NUOVA SFIDA DEL MEDICO COMPETENTE .

UN CONGRESSO A SESTO S.GIOVANNI

Le recenti modifiche all’81/08 hanno una ricaduta non trascurabile sull’attività del Medico Competente, per tale ragione, è stato deciso di proporre in tempi stretti un’attività formativa, volta a analizzare e discutere insieme sui queste novità. L’idea è quella di un approccio multidisciplinare, per cui è stato convocato un Magistrato, il dott. Beniamino Deiddache ci condurrà nel merito del contesto normativo che di fatto sancisce, fra gli altri aspetti, nuovi parametri per la valutazione di tutti i rischi che a questo punto sono normati ma non elencati nel D.Lgs 81/08 e dunque della sorveglianza. Se con il contributo del Magistrato si entra nel merito, con il contributo di Specialisti in Medicina del Lavoro si vuole entrare nel metodo, ovvero proveremo ad analizzare la nuova visione che si configura rispetto ruolo del Medico Competente nella Valutazione dei rischi (anche) non normati per arrivare poi alle ricadute in termini di gestione degli stessi sulla sorveglianza sanitaria e sul protocollo. Per questo ci avvarremo di docenti di navigata esperienza e rilevanza istituzionale. Pertanto con metodo e merito, non senza coraggio, proviamo a tracciare un percorso interpretativo che a sua volta comporti anche indicazioni pratiche, con cui affrontare l’intreccio di obblighi e competenze che caratterizzano l’attività del Medico Competente. Il corso entrerà nel merito delle novità normative introdotte nell’81/08, non ultima la normativa sull’invecchiamento e il lavoro, offrendo un’analisi multidisciplinare, nelle sfumature giuridiche, cliniche, istituzionali, senza trascurare aspetti pragmatici quali, come poco sopra introdotto, lavoro e invecchiamento  e valutazione dei rischi nei lavoratori trasfertisti  internazionali. Obiettivi del corso Obiettivo di questa attività formativa è di rispondere alle esigenze dei Medici Competenti, e di interrogarsi sulle migliori modalità di applicare il nuovo approccio normativo nelle realtà che il professionista si trova ad affrontare.

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 1 GIUGNO 2024

HOTEL BARONE DI SASSJ

PROGRAMMA

8.30- Presentazione del corso
9.00  – 9.30  Lavoro e invecchiamento: come gestire l’esposizione ai rischi nei lavoratori anziani alla luce delle nuove indicazioni normative  – Liviano Vianello
9.30 – 9.40 Domande e discussione
9.40 – 10.40 – La valutazione dei rischi nei lavoratori trasfertisti internazionali.  – Vincenzo Nicosia 
10.40 – 10.50- Domande e discussione 

10.50 – Coffee break
11.05– 12.00- La nuova sfida del Medico Competente: la valutazione di tutti i rischi alla luce delle modifiche dell’81/08 – Angelo Sacco 
12.00-13.00 – La nuova sfida del Medico Competente nella valutazione di tutti i rischi, implicazioni legali. La parola al Magistrato – Beniamino Deidda. 
13.00- 13.30  Take Home messages e chiusura lavori

INFO:

https://medlavecm.it/tutti-i-rischi-1-giogno

LAVORI IN QUOTA : QUANDO IL PERICOLO È “ALTO” .

fonte: ANFOS

All’interno dell’ampio spazio dedicato ai cantieri temporanei o mobili, il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.

La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.
L’articolo 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

  1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
  2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi
Questi vanno dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI) alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, infine, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, c8) ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza (art. 111, c9).

Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Chiudono il Titolo IV due ultime sezioni rispettivamente dedicate alle costruzioni edilizie (sez. VII) e alle demolizioni (sez. VIII), sempre in ottica di voler tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall’alto sono interessanti alcune misure di sicurezza relative per esempio ad alcune lavorazioni speciali (art. 148) ed al divieto di lavorare su muri in demolizione di altezza superiore ai due metri (art. 152).
In tema di edilizia, e di prevenzione sui luoghi di lavoro relativamente al settore in cui si registrano ancora oggi il maggior numero di incidenti sul lavoro, risulta chiaro l’obiettivo del legislatore di voler approfondire in modo esaustivo e dettagliato un aspetto importante come quello della protezione nei lavori in quota, definendo integralmente anche gli aspetti che potrebbero a prima vista apparire più marginali, ma la cui applicazione può invece risultare significativa in termini di riduzione degli infortuni.

fonte : Inail

IL CONTRIBUTO DI INAIL

Online sul portale dell’Istituto, il volume – realizzato dai ricercatori di Dit e Cte – raccoglie i risultati di due importanti seminari svolti al Made di Milano e al Saie di Bologna e offre una panoramica delle diverse problematiche relative alla sicurezza nelle attività di manutenzione sulle coperture degli edifici

Lavorare in quota

ROMA – Tecnici, installatori ed esperti di lavorazioni su tetti e coperture: si rivolge a loro il volume “La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”, realizzato dai ricercatori dell’Inail del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e dalla Consulenza tecnica per l’Edilizia (Cte). La pubblicazione – online sul portale dell’Istituto – raccoglie gli atti di due seminari svolti nel 2013 al Made di Milano e al Saie di Bologna: ”Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente – lavori in copertura” e “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti”.

Dalla legislazione ai casi di studio. Ad aprire il manuale un breve excursus sulla legislazione vigente nei lavori in quota e sui dispositivi di protezione. In particolare, ampio spazio è dedicato ai sistemi di ancoraggio utilizzati nelle opere di costruzione, che vengono presentati e descritti attraverso schede illustrative. Oltre a promuovere la cultura della manutenzione, il testo si sofferma anche sulla fase della progettazione, durante la quale vengono spesso sottovalutate le possibili implicazioni di salute e sicurezza nelle fasi successive. Non ultimi, alcuni casi di studio realizzati su diversi edifici dell’Inail e delle tabelle comparative per la valutazione del rischio.

Cadute dall’altro: come procedere in sicurezza. Uno dei capitoli del volume affronta anche l’attuale problema delle cadute dall’alto. “Troppi vanno sui tetti non pensando a quanto possa essere pericoloso – precisa Michele Candido Meschino, ingegnere e coordinatore generale Cte – Il rischio, invece, è alto e aumenta soprattutto perché sottovalutato”. “A volte utilizzare le attrezzature di sicurezza sembra un fastidioso onere in termini di perdita di tempo e così si pensa di poterne fare a meno – aggiunge – In queste circostanze quasi sempre il nemico principale è la fretta e, dopo questa, la sopravvalutazione della propria abilità. Non va trascurato, infine, anche l’aspetto legato a una non adeguata formazione”.

Meschino: “Oltre alle norme anche manutenzioni e controlli”. Tra le finalità dello studio la necessità di fare il punto su un problema che produce numerosi incidenti e sul quale di recente ci sono stati aggiornamenti normativi importanti. “Purtroppo è frequente che ci si metta a norma sulla base di una nuova legge, ma poi non si facciano nel tempo manutenzione e controllo dell’efficienza dei dispositivi, vanificando così l’efficacia degli accorgimenti a suo tempo adottati”, conclude Meschino che sollecita a non dimenticare che “dove vengono fatti più interventi e le condizioni climatiche sono più severe il rischio aumenta notevolmente. Non a caso il 65% degli infortuni avvenuti su tetti e terrazze è concentrato al Nord Italia”.

LA SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE SUBACQUEE: LE LINEE GUIDA.

da amblav.it

Il Decreto 5 marzo 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 20/03/2024. Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino che comportano l’immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

Fermo restando gli obblighi in capo a tutte le figure individuate dal decreto legislativo n. 81/2008, lo schema organizzativo presentato nell’Allegato tecnico del presente Decreto definisce i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e delle loro specifiche funzioni. Per ogni operazione subacquea deve essere definita una catena di responsabilità e di compiti, sono quindi individuate le seguenti figure: datore di lavoro; responsabile attività subacquee – dirigente; capo missione; operatore subacqueo; assistente di superficie. (…)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 marzo 2024
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 20/03/2024

Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino che comportano l’immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali. (24A01461)

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Obbligo di informazione
Art. 5 – Norme transitorie e finali
Art. 6 – Controllo e pubblicazione

ALLEGATO TECNICO – Procedure Operative
Sezione A – Organizzazione e responsabilità
Sezione B – Requisiti professionali degli operatori subacquei
Sezione C – Documenti di registrazione delle attività d’immersione
Sezione D – Criteri generali di prevenzione
Sezione E – Procedure d’immersione
Sezione F – Procedure di emergenza
Sezione G – Attrezzature, dispositivi di sicurezza e di protezione individuale

APPENDICI

Fonte: Gazzetta Ufficiale 

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