FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I MEDICI IN RADIOPROTEZIONE.

Con una nota a firma del Direttore Generale del Ministero della Salute prof. Giovanni Rezza è stato chiaramente ribadito l’obbligo per tutti i medici specialisti di acquisire nel triennio 2020-2022 crediti formativi in tema di radioprotezione.
Tale obbligo di fatto applica l’articolo art. 162 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 in tema di “Radiazioni ionizzanti”.
Il comma 4 dell’articolo 162 del citato Decreto Legislativo recita: “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare“.
Ad ulteriore precisazione, la nota del Prof. Rezza riporta: “I medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e aggiornamento ECM dì radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri”.
I chiarimenti contenuti nella citata nota sono stati inviati dietro specifica richiesta del presidente della FNOMCeO, dr. Filippo Anelli.
Per coloro che sono interessati ad approfondire la problematica alleghiamo la nota inviata dal dr. Anelli e la risposta del prof. Rezza, nonché copia dell’art. 162 del d.lgs. 101/2020.








Infatti per quanto attiene alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti il Testo Unico rimanda al decreto legislativo 230 del 1995 (e sue successive modifiche). Il recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM andrà a modificare questo decreto, soprattutto per quanto riguarda la protezione del lavoratori e della popolazione dall’esposizione al gas Radon, in quanto molti studi epidemiologici in zone residenziali hanno evidenziato un aumento statisticamente significativo del rischio di carcinoma polmonare legato a questo agente di rischio.
Le modifiche riguardano gli aggiornamenti dell’Allegato III della direttiva 2004/37/CE: le sostanze con valore limite di esposizione (ossia la quantità massima di sostanza alla quale i lavoratori posso essere esposti) passa da 3 (polveri di legno duro, benzene, cloruro di vinile) a 14 (di cui 10 agenti chimici, le fibre di ceramica refrattarie e la polvere di silice cristallina).
ella direttiva è indicato un elenco di moltissime sostanze potenzialmente responsabili di tumori professionali