ANTINCENDIO

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE.

da inail.it

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività ricettiva turistico-alberghiera, utilizzandone e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 9 aprile 1994 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.5, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Immagine Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere

Prodotto: Volume
Edizioni: Inail 2023
Disponibilità: Si – Consultabile anche in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

da Inail.it

Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”.

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Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.


Prodotto: opuscolo
Edizioni: Inail – 2023
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LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI.

da Inail.it

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Prodotto: Volume
Edizioni: Inail 2022
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LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO1 settembre 2021

da inail.it

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Immagine Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la pogettazione della sicurezza antincendi.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2022
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IL RISCHIO ESPLOSIVO IN GALVANICA

Nel settore trattamenti la frequenza del rischio di esplosione è fortunatamente bassa. Quello che preoccupa, però, è la magnitudo del rischio, ed è per questo che è doveroso affrontare il problema.

Nelle nostre galvaniche prevalentemente zincature, nichelature e cromature non ci dovrebbero essere grossi problemi di rischio da esplosione. In effetti nella mia frequentazione oramai sessantennale delle officine galvaniche gli unici botti frequenti che ricordo e che mi impressionavano da bambino erano quelli provocati ad arte dall’operatore galvanico per “schiumare” la sgrassatura.

Il rischio di esplosione da polveri

Non mi permetto valutazioni sul settore dell’alluminio, la sola presenza di tale materiale e quindi la possibilità che sia presente in polvere (con alta facilità di incendio ed esplosione) imporrà certo cautele specifiche. Nel mio corso “approccio globale alla valutazione del rischio” mi permetto di citare il fatto che nell’area Verbania-Cusio-Ossola, dove si producevano circa 60.000 caffettiere di alluminio al giorno ed una conseguente produzione stimata giornaliera di 540 Kg di polveri d’alluminio, si sono verificati nel periodo 1990-2001 sei incidenti esplosivi con 2 morti e 16 feriti. Al riguardo rimando gli interessati al non recente, ma ancora ben utile, opuscolo edito nel maggio 2001 sotto l’egida della Regione Piemonte: “Esplosioni da polveri nei processi di finitura di manufatti in alluminio e leghe nella realtà produttiva ASL 14 VCO: analisi del rischio e misure di prevenzione”, pubblicazione a cura del dipartimento Prevenzione dello Spresal e di CNR FIRGET. Nel suo prologo il Dott. Mario Valpreda diceva: “Le polveri di alluminio che si liberano durante le operazioni di pulitura dei metalli possono causare esplosioni. Sembra un’evenienza rara, ma l’esperienza dimostra che l’area del rischio è ampia”.

L’area dei trattamenti superficiali e molto ampia, non si smette mai di imparare cose nuove in questo settore fatto sì di terzisti “generalisti” ma anche di tante nicchie ultraspecializzate. È impossibile quindi conoscere tutto quello che avviene in queste molteplici e spesso piccole o addirittura microaziende. Quello che mi preme qui ricordare è che le polveri in generale possono comportare il rischio di esplosione e per sottolineare quanto questo sia vero cito tra i casi casi un’altra storica esplosione descritta dal perito incaricato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino nel 1785, il conte Carlo Ludovico Morozzo di Bianzè, esplosione avvenuta in un modesto panificio!

Il primo assunto, quindi, è che qualsiasi materiale solido in forma pulverulenta che sia in grado di bruciare in aria può causare un’esplosione di intensità tanto più violenta quanto più sottile sia la sua granulometria.

Il secondo assunto da tener ben presente è quello che ci dice come le polveri combustibili depositatesi in strati possono causare un incendio che può degenerare in esplosione quando lo strato si disperde in aria creando una nube.

Le polveri possono così dar luogo a 2 fenomeni:
– esplosione primaria;
– esplosioni secondarie: le polveri sollevatesi dall’esplosione primaria causano a loro
volta una reazione esplosiva

Ne consegue che ognuno nella sua officina deve valutare il pericolo di accumulo e stratificazione di polveri e provvedere con mezzi idonei alla loro rimozione in sicurezza. Se poi le polveri sono destinate ad impianti di captazione è bene che questi incorporino le dotazioni necessarie a evitare detonazioni o deflagrazioni che debbono essere certificate e munite dell’apposito marchio europeo.

Il rischio da esplosioni “chimiche”

Riprendendo quanto detto a proposito delle nostre galvaniche, in generale non dovrebbero essere presenti sostanze che espongono al rischio di formazione di miscele esplosive. Il galvanico è l’ultimo della sua filiera, spesso si trova ad affrontare i problemi causati da tutti coloro che l’hanno preceduto nella manifattura dell’oggetto che lui è chiamato a rifinire per renderlo vendibile. Se è stato usato un olio o della pasta abrasiva di scarsa qualità, se il saldatore ha spruzzato un prodotto che vetrifica o se la saldatura è stata eseguita in modo particolarmente creativo, se il materiale è sbagliato… il galvanico si ritrova la patata bollente tra le mani. Non di rado capita che il suo consulente chimico suggerisca di risolvere il problema introducendo qualche acido particolarmente forte o qualche nuovo “prodottino”.

Normalmente ciò avviene per quantità modeste ma abbiamo visto cosa succede al nostro Bobby con soli 130 galloni, anche andassimo a 13, in scala 10 a 1, non si dovrebbe comunque scherzare. Quindi fare particolare attenzione alle nuove sostanze introdotte anche solo sperimentalmente, analizzare bene la scheda di sicurezza, verificarne la volatilità e considerare la presenza di sostanze che ora andiamo ad elencare. In particolare, evitare di formare miscele contenenti NH3, O2 e NOx che possono dar luogo a formazione di nitrato d’ammonio che è esplosivo.

Anche i perossidi possono reagire violentemente, vi è un caso segnalato nel registro europeo degli incidenti rilevanti e-MARS accaduto nel reparto depurazioni di una galvanica, in questo caso la reazione non ha dato luogo ad una esplosione ma poco ci mancava. La stabilità termodinamica delle sostanze dipende dalla loro composizione e, più precisamente, dalla presenza nella loro molecola di taluni “gruppi funzionali”. Le “sostanze termodinamicamente instabili” sono ben descritte nell’apposito quaderno reperibile sul sito dell’Inail e sono:

derivati dell’acetilene
– azo-composti
– perossidi
– ozonuri
– triazeni
– epossidi
– nitroalcani
– nitroso composti
– nitrati di composti ossidrilici (per esempio TNT)
– fulminati
– nitriti organici
– sali di idrossilammonio
– perclorati organici
– cloriti, clorati

La reazione chimica tra acido fluoborico (o altri acidi forti) e metalli comporta la formazione di idrogeno gassoso che è infiammabile ed esplosivo. Nell’e-MARS abbiamo un caso in galvanica di violenta reazione con sviluppo di gas tra acido nitrico e ferro. In tal senso l’acido nitrico è una brutta bestia con molti metalli (zinco, ferro, rame, magnesio) tranne l’alluminio. Anche per questa segnalazione non vi è stata fortunatamente esplosione, ma molti operai sono stati messi sotto osservazione dopo essere stati esposti alle esalazioni. L’acido nitrico è anche in grado di reagire violentemente con sostanze chimiche organiche causando pericolo di incendi e esplosioni.

Ricordiamo poi la regola fondamentale ”mai dare da bere agli acidi” l’aggiunta di acqua può accelerare reazioni ad esempio tra acido solforico concentrato con ferro, alluminio e magnesio.

Per lo zinco in polvere la reazione è diretta. Oltre alla sostanza anche la forma è importante: se aumenta la superficie di scambio (polveri metalliche invece di metallo massivo) anche la reazione sarà più violenta. La stessa reazione accade fra basi forti (sodio idrossido o idrossido di ammonio) e metalli.

Il rischio da esplosioni “fisiche”

Le esplosioni fisiche si verificano quando quantità rilevanti di liquido vaporizzano istantaneamente per ebollizione, con un grande aumento di volume.

Ricordiamo il fenomeno dei BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Esempi significativi di BLEVE si possono avere a seguito della brusca rottura di recipienti contenenti, per esempio, GPL, metano, etilene, propano, ammoniaca, cloro, anidride solforosa mantenuti liquefatti sotto pressione, oppure liquefatti e mantenuti a pressione atmosferica a bassa temperatura, per esempio ossigeno o azoto liquido. La rottura di bombole può causare una esplosione fisica, con proiezione a distanza di frammenti.

Da evitarsi il versamento in acqua di metallo fuso come alluminio o ferro. Il vapore si sviluppa con grande rapidità, proiettando liquido e generando onde d’urto, pericolose anche a notevole distanza. Anche qui si può approfondire consultando l’allegato presente nello stesso sito dell’Inail dove potete vedere citati anche altri fenomeni quali il “Boil Over” e la “decomposizione esplosiva” di determinati materiali.

La zona di ricarica delle batterie

Vale la pena ricordare una delle zone a rischio di esplosione che è presente abbastanza ubiquitariamente nei diversi settori produttivi: la zona di ricarica delle batterie dei carrelli elevatori, dei semoventi elettrici e/o di accumulatori. Credo che anche questo fenomeno esplosivo non sia poi così frequente visto che le moderne apparecchiature di ricarica dovrebbero essere munite di dispositivi di sicurezza che “staccano” al raggiungimento della carica ottimale. In effetti l’elettrolisi dell’acqua della batteria porta ad emissioni di idrogeno, se questo raggiunge la percentuale del 4 % si ottiene una atmosfera potenzialmente esplosiva. La massima emissione di idrogeno avviene quando la batteria è completamente carica, in questa situazione l’energia che forniamo viene tutta utilizzata in elettrolisi. Quindi evitare di porre sotto carica quando non c’è la necessità è un primo ovvio consiglio. Assicurarsi che il caricabatterie interrompa l’alimentazione al raggiungimento dell’obbiettivo è altrettanto ovvio. Quello che si deve attuare in prevenzione è posizionare tale zona in una parte coperta ma ben ventilata evitando così l’accumulo di gas che porti alla formazione di una atmosfera esplosiva. Una buona ventilazione naturale assicurerà una grande riduzione del rischio. Se ciò non fosse possibile si dovrà intervenire con un buon sistema di ventilazione forzata nell’area.

articolo originale

di Lorenzo Dalla Torre tratto da meccanicanews.com

LE NUOVE NORME ANTINCENDIO

Tre sono i decreti che riscrivono le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Mini-Codice, il Decreto GSA e il Decreto Controlli.

In particolare, le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3 settembre 2021 che ha ottenuto il via libera della Commissione Europea.

Roberto Marasi, HSE manager e Consigliere nazionale AiFOS, presenta appunto le grosse novità riguardanti la formazione dei formatori antincendio che entreranno in vigore tra pochi mesi:

LINK: https://aifos.org/home/news/int/interventi_commenti/rivoluzione-antincendio

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO il

Da inail.it

Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio

Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, “restringe” il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX.


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Edizioni: Inail – 2021
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NUOVE NORME SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Sia questo decreto, che il decreto controlli del 1 settembre 2021 di recente pubblicazione, nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

In particolare, il decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del DLgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Le disposizioni di cui al provvedimento in parola si applicano:

– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

Disposizioni transitorie (Art. 7)

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Da assistal.it

http://www.assistal.it/content/uploads/2021/10/DM-02.09.2021.pdf

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

Il capitolo S.3 del Codice è dedicato alla compartimentazione antincendio. La misura di compartimentazione S.3 ha la funzione di suddividere l’opera da costruzione in volumi, ciascuno dei quali consentirà di mantenere al proprio interno l’eventuale incendio per un tempo prefissato. Il compartimento antincendio rappresenta, pertanto, una “cella” continua per la quale le prestazioni di contenimento dell’incendio al suo interno non degradano, almeno per il tempo stabilito dalla classe, in caso di sviluppo di incendio generalizzato.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail –  2020
Disponibilità: Sì – Consultabile anche in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

  • Compartimentazione antincendio(.pdf – 10,5 mb)
  • Il codice di prevenzione incendiIl Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

METODI PER L’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

È disponibile on line una nuova pubblicazione INAIL che analizza i metodi e le metologie utilizzati dalle scienze ingegneristiche per la prevenzione degli incendi .

Immagine Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio

La vera novità del Codice è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità.

Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2019
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it