LAVORI IN QUOTA : QUANDO IL PERICOLO È “ALTO” .

18 Aprile 2024

fonte: ANFOS

All’interno dell’ampio spazio dedicato ai cantieri temporanei o mobili, il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.

La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.
L’articolo 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

  1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
  2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi
Questi vanno dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI) alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, infine, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, c8) ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza (art. 111, c9).

Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Chiudono il Titolo IV due ultime sezioni rispettivamente dedicate alle costruzioni edilizie (sez. VII) e alle demolizioni (sez. VIII), sempre in ottica di voler tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall’alto sono interessanti alcune misure di sicurezza relative per esempio ad alcune lavorazioni speciali (art. 148) ed al divieto di lavorare su muri in demolizione di altezza superiore ai due metri (art. 152).
In tema di edilizia, e di prevenzione sui luoghi di lavoro relativamente al settore in cui si registrano ancora oggi il maggior numero di incidenti sul lavoro, risulta chiaro l’obiettivo del legislatore di voler approfondire in modo esaustivo e dettagliato un aspetto importante come quello della protezione nei lavori in quota, definendo integralmente anche gli aspetti che potrebbero a prima vista apparire più marginali, ma la cui applicazione può invece risultare significativa in termini di riduzione degli infortuni.

fonte : Inail

IL CONTRIBUTO DI INAIL

Online sul portale dell’Istituto, il volume – realizzato dai ricercatori di Dit e Cte – raccoglie i risultati di due importanti seminari svolti al Made di Milano e al Saie di Bologna e offre una panoramica delle diverse problematiche relative alla sicurezza nelle attività di manutenzione sulle coperture degli edifici

Lavorare in quota

ROMA – Tecnici, installatori ed esperti di lavorazioni su tetti e coperture: si rivolge a loro il volume “La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”, realizzato dai ricercatori dell’Inail del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e dalla Consulenza tecnica per l’Edilizia (Cte). La pubblicazione – online sul portale dell’Istituto – raccoglie gli atti di due seminari svolti nel 2013 al Made di Milano e al Saie di Bologna: ”Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente – lavori in copertura” e “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti”.

Dalla legislazione ai casi di studio. Ad aprire il manuale un breve excursus sulla legislazione vigente nei lavori in quota e sui dispositivi di protezione. In particolare, ampio spazio è dedicato ai sistemi di ancoraggio utilizzati nelle opere di costruzione, che vengono presentati e descritti attraverso schede illustrative. Oltre a promuovere la cultura della manutenzione, il testo si sofferma anche sulla fase della progettazione, durante la quale vengono spesso sottovalutate le possibili implicazioni di salute e sicurezza nelle fasi successive. Non ultimi, alcuni casi di studio realizzati su diversi edifici dell’Inail e delle tabelle comparative per la valutazione del rischio.

Cadute dall’altro: come procedere in sicurezza. Uno dei capitoli del volume affronta anche l’attuale problema delle cadute dall’alto. “Troppi vanno sui tetti non pensando a quanto possa essere pericoloso – precisa Michele Candido Meschino, ingegnere e coordinatore generale Cte – Il rischio, invece, è alto e aumenta soprattutto perché sottovalutato”. “A volte utilizzare le attrezzature di sicurezza sembra un fastidioso onere in termini di perdita di tempo e così si pensa di poterne fare a meno – aggiunge – In queste circostanze quasi sempre il nemico principale è la fretta e, dopo questa, la sopravvalutazione della propria abilità. Non va trascurato, infine, anche l’aspetto legato a una non adeguata formazione”.

Meschino: “Oltre alle norme anche manutenzioni e controlli”. Tra le finalità dello studio la necessità di fare il punto su un problema che produce numerosi incidenti e sul quale di recente ci sono stati aggiornamenti normativi importanti. “Purtroppo è frequente che ci si metta a norma sulla base di una nuova legge, ma poi non si facciano nel tempo manutenzione e controllo dell’efficienza dei dispositivi, vanificando così l’efficacia degli accorgimenti a suo tempo adottati”, conclude Meschino che sollecita a non dimenticare che “dove vengono fatti più interventi e le condizioni climatiche sono più severe il rischio aumenta notevolmente. Non a caso il 65% degli infortuni avvenuti su tetti e terrazze è concentrato al Nord Italia”.

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