Monthly Archives: Agosto 2018

A FIRENZE IL CONGRESSO DELL’IEA INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION

DAL SITO REGIONI.IT

FIRENZE – A Firenze dal 26 agosto al 1° settembre 2018 due grandi eventi su ergonomia, fattore umano e sicurezza. Due appuntamenti di grande rilievo per il Servizio sanitario toscano, che vede impegnato nella loro organizzazione il GRC, il Centro regionale rischio clinico. Si tratta del ventesimo congresso IEA, International Ergonomics and Human Factors Association, e, a seguire, del meeting degli specializzandi sulla sicurezza delle cure, che si terranno entrambi al Palazzo dei Congressi di Firenze. La cerimonia di apertura è prevista per le 16 di domenica 26 agosto, nell’auditorium del Palacongressi.

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L’appuntamento fiorentino richiamerà 1.600 ricercatori da 76 Paesi, che affronteranno il problema dell’errore umano negli incidenti, di come migliorare la performance dell’essere umano al lavoro, della qualità delle cure, della sicurezza nei trasporti. Un evento di straordinaria importanza che tutti si augurano, anche alla luce del disastro di Genova, contribuisca a far crescere la cultura della sicurezza nel nostro Paese a tutti i livelli. Tra i sostenitori del congresso, importanti istituzioni pubbliche e private in vari settori: trasporti, difesa, aeronautica, sanità, nuove tecnologie, ecc.

In apertura, il 26 agosto, due interventi straordinari di Pascale Carayon (University of Madison) una delle maggiori esperte di fattore umano e sicurezza delle cure e Jeffrey Braithwhite (Macquire University Sidney), tra le menti più lucide sui modelli di sanità da sviluppare per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.

“La sicurezza del paziente resta un problema molto grosso in tutto il mondo – dice Pascale Carayon – I fattori umani e l’ergonomia possono contribuire in maniera significativa a delineare e implementare soluzioni sostenibili per migliorare notevolmente i processi di cure complesse e indirizzare i problemi di sicurezza del paziente”.

“Stiamo entrando in una nuova era di ergonomia – è il commento di Jeffrey Braithwhite – Le persone opereranno molto meglio nei sistemi complessi se applicheremo un nuovo modo di relazionarsi e connettersi, in modo da poter collaborare in futuro nel modo migliore”.Risultati immagini per IEA FIRENZE 2018

Nel corso di una sessione del congresso IEA, organizzata in collaborazione con WHO, l’Organizzazione mondiale della sanità, verrà presentato un Report sulla salute mondiale, realizzato congiuntamente da WHO, OCSE e Banca Mondiale. Dal Report emerge, tra l’altro, che nei Paesi ad alto reddito, 7 pazienti ospedalizzati su 100 possono aspettarsi di essere colpiti da un’infezione legata alle terapie (nei Paesi in via di sviluppo il dato è di 1 su 10). Circa il 15% della spesa ospedaliera nei Paesi ricchi è usata per correggere complicazioni prevenibili delle cure ed eventi avversi per i pazienti.

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Sempre dal Report, nei Paesi ad alto reddito la percentuale delle vaccinazioni contro l’influenza varia dall’1% al 78% (malgrado l’obiettivo del 75% posto per il 2010 dall’assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2003). Globalmente, il costo degli errori medici è di 42 miliardi di dollari l’anno. Il WHO stima che 303.000 madri e 2,7 milioni di neonati muoiano ogni anno, e che molti di più siano colpiti da malattie prevenibili. Inoltre, circa 2,6 milioni di bambini nascono morti ogni anno.

Il congresso si concluderà il 31 agosto, con un meeting internazionale degli specializzandi sulla sicurezza delle cure per le nuove generazioni di medici. Parteciperanno 300 specializzandi da 30 paesi. “E’ affidato a loro – osserva Riccardo Tartaglia, responsabile GRC della Regione Toscana e organizzatore dell’evento assieme a Sara Albolino – quel salto di qualità e sicurezza nell’assistenza sanitaria, più volte auspicato, ma ancora lento nel suo sviluppo, come testimoniato dal recenti report OECD, OMS, Banca mondiale”. Al meeting, realizzato dal centro regionale GRC, che è WHO collaborating centre, interverranno i vertici WHO Walter Ricciardi, Liam Donaldson, Sue Sheridan e Peter Lachma, CEO della International Society for Quality in Health Care.

ANTINCENDIO : PRONTO AL VIA IL NUOVO DECRETO

 

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Il  Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (C.N.VV.F.) ha emanato, in conformità all’art. 46 del  TU 81/08, la bozza finale  sui criteri generali antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.Tale bozza una volta recepita sostituirà  il Dm 10 marzo 1998.

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La bozza definitiva del decreto, è composta da 10 articoli e allegati e definisce  i nuovi criteri per la valutazione del rischio  incendio nonché le misure  da attuare per la riduzione del rischio stesso all’interno di tutte le aziende produttive. Il  nuovo decreto approfondisce e riorganizza diversi aspetti della prevenzione incendi, come la definizione dei livelli di rischio, la formazione degli addetti antincendio, ecc.

Le tappe  legislative  prevedono  tuttavia prima la pubblicazione del decreto, ancora non fissata, e la sua entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione.

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ : LINEE GUIDA DELLA REGIONE TOSCANA

Linee di indirizzo per l’espressione del giudizio di idoneità del medico competente e della commissione  ex art. 41 comma 9 del  D.Lgs. 81/08”

Aspetti procedurali relativi alla attività della commissione

Premessa

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Il presente documento costituisce documento di riferimento della Regione Toscana per le attività di cui al ricorso ex art. 41 c. 9 D.Lgs 81/08 che ogni struttura territoriale Pisll descriverà in una procedura/istruzione operativa definita secondo il modello dettato dal proprio SGQ aziendale.

 

1. Scopo/finalità

Definire modalità omogenee in tutto il territorio regionale per l’esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente presentati dal lavoratore o dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del codice deontologico degli operatori di medicina del lavoro.

 

2. Campo di applicazione

La presente procedura/istruzione operativa si applica alle seguenti fasi:

1.Modalità di accesso alla prestazione

2.Modalità di esecuzione dell’intervento

3.Verifica congruità della richiesta

4.Acquisizione documentazione

5.Effettuazione visita ed emissione del giudizio

6.Registrazioni

7.Pagamento della visita e degli accertamenti sanitari complementari

8.Responsabilità

3. Personale coinvolto, anche appartenente a Dipartimenti diversi dal Dipartimento della Prevenzione

Medici del lavoro dell’UF Pisll, personale del Dipartimento Infermieristico, personale del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie e personale del Dipartimento Amministrativo.

 

4. Modalità di accesso alla prestazione

La prestazione è richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro, la richiesta può essere presentata per posta ordinaria, per mail con ricevuta di lettura, per PEC o direttamente, presso gli uffici territoriali dell’U.F. competente sulla base del luogo di lavoro del lavoratore.  All’uopo è stata predisposta apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico della Prevenzione zonale, le articolazioni zonali delle UF PISLL e nel sito aziendale. La prestazione è effettuata su convocazione, secondo apposito modello.

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5. Modalità di esecuzione intervento

Premessa

La prestazione è effettuata con modalità collegiale; composizione del collegio medico: almeno due medici del lavoro afferenti all’organo di vigilanza di cui, di norma, almeno uno operante nella zona di competenza territoriale del luogo di lavoro del lavoratore.

 

5.1 Verifica congruità della richiesta

Il RUF, o il medico responsabile del procedimento, valuta la rispondenza della richiesta ai termini di legge e, nel caso la domanda non possa essere accolta, ne dà comunicazione scritta al richiedente. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria sia Risultati immagini per medicina del lavoro firenzestata effettuata dal medico competente senza che ne ricorressero le condizioni, il giudizio espresso dal medico competente potrà essere ritenuto nullo, in quanto non dovuto e pertanto non ammesso a ricorso. I 30 giorni utili per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno in cui il soggetto che effettua il ricorso ha ricevuto comunicazione dell’esito dell’accertamento medico. Qualora la data non sia verificabile (è buona prassi far apporre al ricevente sul certificato di idoneità data del ritiro e firma) fa fede la data dichiarata, in modo formale e sotto la propria responsabilità, dal ricorrente.

 

5.2 Convocazioni

Il RUF, o il medico responsabile del procedimento, predispone le convocazioni: −del collegio, mediante l’invio di mail e conseguente archiviazione della ricevuta di ritorno, o altre modalità previste dall’organizzazione della struttura −dell’interessato attraverso comunicazione scritta inviata con mail diretta e conseguente archiviazione della ricevuta di ritorno, o con raccomandata A/R. Il datore di lavoro viene comunque informato della convocazione del lavoratore. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni (tempo massimo) dalla data di ricevimento del ricorso.

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5.3 Acquisizione documentazione

Il medico responsabile del procedimento, preventivamente all’effettuazione della visita, richiede la documentazione utile per l’espletamento del ricorso; si ritengono documenti indispensabili:

−cartella sanitaria e di rischio del lavoratore con certificato di idoneità alla mansione

−documentazione esplicativa della mansione e dei compiti svolti dal lavoratore (estratto DVR relativo alla mansione specifica)

 

all’atto della visita saranno inoltre acquisiti:

−estremi del documento di riconoscimento valido del diretto interessato

−eventuale documentazione sanitaria non presente nella cartella sanitaria e di rischio

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5.4 Effettuazione visita collegiale

Il collegio medico, dopo aver acquisito il “Consenso all’utilizzo dei dati personali e sanitari”, effettua la visita medica secondo le buone prassi di medicina del lavoro e individua gli eventuali accertamenti sanitari integrativi necessari. La visita, l’anamnesi e le conclusioni vengono riportate su idoneo documento sanitario (cartella sanitaria o verbale di visita collegiale) firmato dai medici componenti il collegio.

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5.5 Attività collegate

Di norma viene contattato il Medico competente per i necessari ragguagli sul caso in esame. Il collegio potrà valutare la necessità di procedere ad effettuare ulteriori attività come di seguito elencate:

– accertamenti sanitari specialistici, anche presso strutture esterne al Dipartimento, da richiedersi alle strutture USL secondo le procedure vigenti

– sopralluogo presso il luogo di lavoro, al quale parteciperanno, se necessario, operatori di altre linee professionali e/o dipartimenti

– incontri con soggetti referenti aziendali.

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5.6 Emissione del giudizio

A conclusione della pratica viene espresso il giudizio di idoneità a conferma, revoca o modifica del giudizio del medico competente, sottoscritto da tutti i medici del collegio. I criteri su cui si basano le varie commissioni per esprimere tali giudizi, al fine di uniformità di comportamenti, sono concordati tramite il Direttore di UO ISLL. Il giudizio deve essere espresso entro 10 giorni dalla conclusione degli accertamenti ritenuti necessari (es. acquisizione dell’ultimo documento richiesto per l’espressione del giudizio stesso). Il giudizio viene inviato al lavoratore, al medico competente e al datore di lavoro, a cura del medico responsabile del procedimento, con lettera di accompagnamento del RUF che ha ricevuto la richiesta per competenza territoriale, utilizzando la posta elettronica con acquisizione di ricevuta di lettura, la PEC o raccomandata AR.

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6. Registrazioni

Una copia del giudizio finale viene inserita nel fascicolo sanitario archiviato a cura del personale sanitario della struttura competente per territorio, il quale provvede anche alla registrazione della prestazione nel software gestionale.

7. Onerosità della visita e degli accertamenti sanitari complementari

Si ritiene che le visite e gli accertamenti sanitari effettuati in seguito a ricorso avverso al giudizio del medico competente ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 presentato dal lavoratore siano gratuiti ex art. 15 comma 2 D.Lgs. 81/08.

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8. Responsabilità

La responsabilità dell’applicazione della presente istruzione operativa è demandata a tutto il personale operativo della UF per gli aspetti relativi all’esecuzione delle attività in essa riportate ed al Responsabile di U.F. per la verifica della corretta applicazione della presente Istruzione Operativa.

 

Aspetti tecnico professionali nella formulazione del giudizio di idoneità

Premessa

L’attività del medico del lavoro, sia in quanto medico competente che in quanto componente della commissione esaminatrice dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08, nella espressione del giudizio di idoneità alla mansione, deve uniformarsi, oltre che alle norme vigenti, alle evidenze scientifiche, alle linee guida delle società scientifiche ed al codice etico ICOH.

L’attività dalla Commissione si inserisce nell’ambito delle attività amministrative delle Unità Funzionali PISLL. L’individuazione da parte del legislatore dell’Organo di Vigilanza territorialmente competente quale soggetto destinatario del ricorso ha finalità di garantire l’obbiettività del giudizio.

La commissione e il medico competente, pur nei differenti ruoli, sono chiamati entrambi a formulare un parere in ordine alla idoneità alla mansione specifica. Pertanto è opportuno che medici competenti e commissioni discutano sui criteri generali da seguire per esprimere i giudizi di idoneità e li condividano quando possibile, anche attraverso momenti formativi e di condivisione scientifica comuni.

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Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08

La commissione si esprime sulle eventuali inidoneità del lavoratore senza formulare ipotesi o valutazioni in merito ad una sua diversa ricollocazione; tale compito è invece proprio del datore di lavoro che può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del contributo del medico competente, anche per valutare se la nuova assegnazione lavorativa è compatibile con le limitazioni espresse dalla commissione. Si ritiene legittimo che il medico competente possa fornire al datore di lavoro consigli/indicazioni, a latere e distintamente dal giudizio di idoneità; tale comportamento non appare opportuno nell’attività della commissione che deve esclusivamente annullare, convalidare o modificare il giudizio di idoneità espresso dal medico competente. Si ritiene utile che nei casi in cui non viene confermato il giudizio del medico competente le motivazioni siano esplicitate al medico competente stesso, eventualmente fornendo indicazioni e consigli circa le limitazioni impartite.

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Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è riferito complessivamente alla mansione specifica alla quale il lavoratore è destinato e non solo ai fattori di rischio che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nei confronti dei quali il lavoratore potrebbe anche risultare idoneo senza però essere idoneo allo svolgimento della mansione nel suo complesso.

Pertanto il medico competente (e in caso di ricorso, il collegio) deve prendere in considerazione tanto i “fattori di rischio” (tutti quelli connessi alla mansione specifica e non solo quelli per è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), quanto “ambiente di lavoro” e “modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Fra i fattori di rischio da prendere in considerazione si sottolineano in particolare:

-i fattori che incidono sulla sicurezza del lavoratore, e non solo sulla sua salute;

-eventuali condizioni di dimostrata ipersuscettibilità individuale;

L’espressione del giudizio di idoneità non può, invece, fondarsi su aspetti esterni alla mansione stessa, quali, ad esempio, le modalità con le quali il lavoratore raggiunge il posto di lavoro (tempi di percorrenza casa lavoro o il mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro). Anche i problemi connessi all’interfaccia casa – lavoro, che pure sono oggetto della valutazione del rischio stress lavoro correlato, non possono essere elementi rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, sebbene sia comportamento conforme al codice ICOH (n.12) promuovere, per quanto possibile, anche la considerazione di “aspetti legati a situazioni familiari e circostanze della vita indipendenti dal lavoro”.

Inoltre, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione devono essere presi in esame tutti i fattori che possono recare nocumento alla salute fisica e mentale del lavoratore, ma non possono invece essere valutati i rischi che il comportamento del lavoratore può determinare nei confronti di soggetti terzi o dei colleghi di lavoro o dell’utenza (con esclusione ovviamente di quanto previsto dalla normativa per l’uso o abuso di alcool e sostanze stupefacenti/psicotrope). Tali situazioni possono essere oggetto di valutazioni in sedi diverse (ad esempio art. 5 della legge 300/1970) e possono comunque essere segnalate dal medico competente al datore di lavoro, nella salvaguardia del segreto professionale.

 

Il giudizio di idoneità alla mansione può essere espresso in maniera specifica nei confronti di un piano di lavoro personalizzato, predisposto per il lavoratore dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, che eviti l’inclusione di attività che potrebbero risultare nocive per il lavoratore stesso. In tal modo può essere evitata l’espressione di giudizi di idoneità con limitazioni. Tale iniziativa può considerarsi come una buona prassi volontariamente adottata dal datore di lavoro

 

Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di visita richiesta dal lavoratore (art. 41, c.2, lett.c); il lavoratore ha facoltà di richiedere la visita anche se non è sottoposto a sorveglianza sanitaria: il medico competente deve accogliere la richiesta se ritiene che vi sia un nesso tra le motivazioni addotte e l’attività lavorativa svolta.

Non si ritiene opportuna la presenza del medico competente al momento della visita presso la commissione dell’organo di vigilanza, in quanto la sua presenza potrebbe condizionare la libertà con cui il lavoratore ha necessità di esprimersi nei confronti della commissione che esamina il ricorso. E’ invece opportuno che la commissione interagisca con il medico competente prima di esprimere, in piena autonomia, il proprio giudizio, invitandolo a fornire le osservazioni ritenute utili per l’esame del ricorso. Ciò al fine di acquisire tutti gli elementi che potrebbero essere utili per valutare il caso.

Risultati immagini per medicina del lavorO GIUDIZIO DI IDONEITA

Qualora, dagli accertamenti effettuati, risulti che il ricorso presentato dal lavoratore non è, in realtà, rivolto nei confronti del giudizio espresso dal medico competente, ma legato al mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni imposte dal giudizio stesso, la commissione confermerà il giudizio e valuterà la opportunità di promuovere un intervento ispettivo finalizzato ad evidenziare il mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni impartite dal medico competente.

 

Il giudizio espresso dalla commissione ex art. 41 del D.L.vo 81/2008 non modifica la periodicità degli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente, eccezion fatta per i casi in cui il provvedimento:

-contenga esplicito riferimento alla periodicità della sorveglianza sanitaria;

-preveda una temporanea non idoneità fino ad una data specificata, nella quale il medico competente provvederà alla nuova visita e all’espressione del giudizio di idoneità. In tutti gli altri casi il giudizio espresso dalla commissione ex articolo 41 del D.L.vo 81/2008 ha validità fino alla successiva visita medica ad opera del medico competente.

 

I 30 giorni utili per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno in cui il soggetto che effettua il ricorso ha ricevuto comunicazione dell’esito dell’accertamento di primo grado. Al fine di evitare contestazioni sarebbe opportuno (buona prassi) far apporre al lavoratore, sul certificato di idoneità (compreso la copia per il lavoratore) data del ritiro e firma.

Lavoratori disabili (L. 68/99 smi)

Risultati immagini per medicina del lavoro LAVORATORI DISABILI

Il datore di lavoro è obbligato ad inserire e mantenere al lavoro il lavoratore disabile inserito con il collocamento mirato (cfr. art.1, c.1, L.68/99) secondo le indicazioni della Commissione sanitaria, ed eventualmente del Comitato tecnico. Il medico competente può essere chiamato dal datore di lavoro a collaborare per individuare la compatibilità dell’attività lavorativa assegnata con le eventuali limitazioni espresse dalla commissione e nel caso di non ritenuta compatibilità, rinviare il lavoratore alla commissione stessa. Nei confronti di questi lavoratori deve essere applicata anche la sorveglianza sanitaria in quanto misura generale di tutela della salute (art.15, c.1, lett.l, D.Lgs.81/08), che non può essere omessa proprio per lavoratori riconosciuti ope legis più fragili. Il lavoratore disabile può ricorrere ai sensi dell’art. 41, come gli altri lavoratori.

Nel senso di una non incompatibilità tra le due normative si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenza n.354/97), sia pure relativamente a norme previgenti (rispettivamente, D.Lgs.626/94 e L.482/68).

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MEDICINA DEL LAVORO E AGRICOLTURA : A MILANO UNO DEI CENTRI OMS PER LE MALATTIE

Da Meteoweb

Tra i 73 centri di collaborazione riconosciuti in tutto il mondo, solo 40 sono stati riconfermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ come centri di collaborazione attiva in ambito di Medicina del Lavoro: l’International Centre for Rural Health (Centro Internazionale di Medicina Rurale) dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e’ uno di questi.

teco milano per medicina del lavoro agricolturaSi tratta di un traguardo importante per Claudio Colosio, direttore del Centro e della Struttura di Medicina del Lavoro dell’ASST e per il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Universita’ degli Studi di Milano Polo San Paolo, considerato che, in Italia l’altro istituto che ha guadagnato questo riconoscimento è l’INAIL.

L’International Centre for Rural Health promuove e tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori agricoli sul territorio nazionale e raccoglie esperienze e competenze necessarie ad affrontare il complesso tema della prevenzione sanitaria nelle aree agricole. Per i prossimi 4 anni il Centro continuera’ quindi ad operare sui tavoli di lavoro a livello nazionale ed internazionale per fornire supporto alle attivita’ svolte dall’OMS in ambito di malattie da lavoro, criteri diagnostici, di esposizione e diagnosi precoce di malattie professionali.

Si occupera’ dello sviluppo di progetti pilota al fine di migliore l’accesso delle popolazioni rurali a servizi di Medicina del Lavoro, supportare le attivita’ svolte dall’OMS in ambito di protezione e promozione della salute dei lavoratori delle strutture sanitarie, compresi “capacity building”, metodi per la prevenzione e networking. Dal 2006 il Centro di Medicina Rurale dell’ASST Santi Paolo e Carlo svolge attivita’ di sorveglianza sanitaria sui lavoratori delle oltre 53.000 aziende agricole lombarde che contano circa 150-200.000 operatori (tra fissi e stagionali).

Le patologie professionali piu’ diffuse sono principalmente quelle muscoloscheletriche (artrite, tendinite, osteoartrosi, ecc.) e l’ipoacusia da rumore, per la troppa esposizioni prolungate a rumori intensi.

Immagine correlata teco medicina del alvoro agricoltura“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento ma consideriamo questo successo un punto di partenza e non un punto di arrivo”, dichiara Colosio. “Ambiziosi i progetti a cui stiamo lavorando come l’esame di tutti i rapporti annuali dei Medici Competenti lombardi attivi presso imprese agricole, l’attivita’ di armonizzazione dell’approccio dei Medici del Lavoro all’Agricoltura, l’attivazione di un ambulatorio di allergologia, lo svolgimento di iniziative volte a garantire la sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro dei lavoratori stagionali e, auspichiamo a breve, l’apertura di un Osservatorio Epidemiologico Regionale Agricoltura”, conclude.

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TECO MILANO SICUREZZA SUL LAVORO DA 20 ANNI

Buon compleanno Teco Milano. NEL 2018 TECO MILANO compie 20 anni . Due decenni dedicati alla sicurezza sul lavoro ed alla medicina occupazionale. Scopri perchè piu’ di 750 aziende ci hanno già scelto. Scopri con noi perchè affidarsi a personale competente e specializzato in safety.

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ERBICIDA DELLA MONSANTO CANCEROGENO

Da agi.it

Dewayne Johnson sie era ammalato per un uso prolungato di un erbicida a base di glifosato. L’azienda dovrà risarcirlo con 290 milioni di dollari (ma ricorrerà in appello)

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Una giuria californiana ha ordinato al gigante chimico Monsanto di pagare quasi 290 milioni di dollari per non aver avvertito che un diserbante a base di glifosato poteva causare il cancro. I giurati hanno sentenziato all’unanimità che Monsanto agiva con “malizia” e che i suoi diserbanti hanno contribuito “sostanzialmente” alla malattia terminale di Dewayne Johnson, giardiniere che ha fatto causa.

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A Johnson, californiano, è stato diagnosticato nel 2014 un linfoma non Hodgkin – un tumore che colpisce i globuli bianchi. L’uomo ha affermato di aver usato ripetutamente il diserbante mentre lavorava in una scuola a Benicia, in California. Si tratta della prima sentenza che accusa il prodotto di provocare il cancro, ma potrebbe aprire la strada a molte altre sfide legali: gli osservatori sostengono che una sconfitta della Monsanto probabilmente aprirà la porta a centinaia di altre rivendicazioni contro la compagnia, che è stata recentemente acquisita dalla tedesca Bayer.

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LUCE BLU E LESIONI RETINICHE

Sono apparsi in questi giorni sui principali quotidiani e settimanali , diversi articoli che correlano un aumento dei casi di degenerazione maculare alla  esposiIone  prolungata alla luce blu soprattutto al buio . Per maggiore chiarezza riportiamo un autorevole articolo specialistico tratto da sito eye doctor.it che fa chiarezza sull ‘argomento

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LUCE BLU IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

 

Autori

Alessandro Arrigo, Emanuela Aragona, Luigi Capone. 

Dipartimento di oftalmologia, Università Vita-Salute, Istituto scientifico IRCSS San Raffaele, Milano

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E’ noto da tempo che non tutta la luce fa bene agli occhi.

Nonostante la luce rappresenti l’elemento fondamentale per il processo della visione, il suo spettro di lunghezze d’onda ne comprende di più o meno nocive.

L’occhio umano è in grado di percepire la luce nello spettro compreso tra 390 e 700 nanometri (nm). Tutto ciò che si trova al di sopra di questi valori viene definito infrarosso; le lunghezze d’onda al di sotto costituiscono lo spettro dell’ultravioletto.

Una ben nota fonte di luce nociva è rappresentata dagli UV (A e B) prodotti dalla radiazione solare; la dimostrazione di un progressivo danno all’occhio ha portato allo sviluppo di appositi filtri, oggi inclusi nella stragrande maggioranza delle lenti.

Da poco tempo sono emerse le prime evidenze scientifiche riportanti un’altra famiglia di lunghezze d’onda potenzialmente nocive per l’occhio, ovvero quelle comprese tra il 380 ed i 500 nm; si tratta dello spettro della luce blu.

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Questa particolare radiazione viene emessa in maniera più o meno evidente da tutte le fonti luminose, sebbene le fonti di luce definita “fredda”, come la luce LED, siano quelle in assoluto più produttrici di tale spettro luminoso. Le luci LED sono diffusamente utilizzate in diversi ambiti; rappresentano infatti una fonte luminosa ad alto rendimento e basso costo.

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Lue blu, parliamo di LED

I LED sono stati largamente adottati per i fari delle automobili e per i display di smartphone, tablet e schermi televisivi di ultima generazione, in quanto fonte di maggior risoluzione e nitidezza dei colori rispetto alle tecnologie precedenti.

Per farla breve, il cosiddetto inquinamento da luce blu è intorno a noi, e continua ad aumentare.

In realtà non tutto lo spettro di luce blu dovrebbe essere etichettato come nocivo; è noto infatti che la luce blu può essere divisa in due sottogruppi, quello della luce blu-turchese e quello della blu-viola.

La prima è considerata una luce benefica, in quanto contribuisce alla corretta regolazione del ciclo sonno-veglia. La luce blu-viola, invece, rappresenta la fonte di danno per le strutture oculari, prima tra tutte la retina.

Per quanto ancora siano relativamente poche le evidenze scientifiche descriventi gli effetti di tale luce sulla retina, comincia ad essere ben chiaro che essa possa determinare l’insorgenza di un danno soprattutto a livello dell’epitelio pigmentato retinico.

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Questo si tradurrebbe in una minore capacità di ottemperare al compito fisiologico di eliminare il materiale di scarto della retina, il quale si accumulerebbe sotto forma di drusen.

Questo fenomeno stimolerebbe l’infiammazione locale, attraverso un incremento della produzione di radicali liberi dell’ossigeno, innescando un processo a cascata di progressiva degenerazione retinica.

Quindi, in pratica, la luce blu favorirebbe l’insorgenza della patologia nota come degenerazione maculare legata all’età e ne accelererebbe la progressione.

Inoltre la luce blu avrebbe effetti negativi anche sui pazienti affetti da sindrome dell’occhio secco; la sua eliminazione, attraverso appositi filtri, si assocerebbe infatti ad un miglioramento del disconfort visivo di questa categoria pazienti.

Come per tutte le cose, anche per la protezione dalla luce nociva la natura ci ha fornito di appositi filtri naturali.

La cornea infatti è molto efficace nell’assorbire gli UV, mentre il cristallino sarebbe il principale filtro della luce blu.

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Tuttavia, tali filtri tendono a diminuire in quanto ad efficacia; per tale motivo è assolutamente indicato l’utilizzo di specifici filtri artificiali. Per quanto riguarda la luce blu, le sempre più crescenti campagne di sensibilizzazione del problema hanno contribuito a sviluppare le prime soluzioni. Le case produttrici di schermi LED hanno iniziato ad introdurre filtri “blue-free”, per quanto non siano del tutto efficaci nel proteggere dalla luce blu. Inoltre, vengono utilizzati poco dagli utenti in quanto riducono drasticamente la qualità delle immagini proiettate sugli schermi. Dall’altro versante, le case produttrici di lenti oftalmiche sono riuscite a sviluppare filtri in grado di schermare la luce blu. Tali tecnologie sono in continua evoluzione e le soluzioni vengono sempre più affinate, ma è possibile dichiarare che già oggi tali strumenti sono in grado di fornire una buona protezione dalla luce blu. Inoltre, sono in fase di studio anche sostituti lacrimali in grado di interferire con il passaggio della luce blu, ed alcuni sono già in commercio, sebbene ancora la loro reale efficacia necessiti di ulteriori evidenze scientifiche.

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Infine, una grossa fetta del problema riguarda la protezione dalla luce blu dopo l’asportazione del nostro filtro naturale, degradato in seguito al fisiologico invecchiamento; è infatti noto che l’intervento di cataratta rappresenta una procedura alla quale ormai la maggior parte della popolazione deve sottoporsi, essendo aumentata in maniera significativa l’età media. Inoltre, sono drasticamente cambiate le abitudini di vita degli “over sessanta”, essendo ormai persone sempre più dinamiche ed utilizzatrici di dispositivi tecnologici come tablet e smartphone. Da qui la necessità e prospettiva futura di sviluppo di lenti intraoculari munite di filtro anti luce blu, in grado di ridimensionare in maniera considerevole il rischio di danno retinico.

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Conclusione: occhio e luce blu

In conclusione non dovrebbe passare il messaggio della luce blu intesa come fonte di ogni male. Piuttosto è necessario assumere sempre maggior consapevolezza del problema al fine di stimolare il continuo sviluppo e miglioramento degli strumenti di protezione e soprattutto del loro utilizzo da parte della popolazione.

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