INCENDIO

LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

da Inail.it

Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”.

img-pubbl-nuova-prevenzione-incendi-luoghi-lavoro

Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.


Prodotto: opuscolo
Edizioni: Inail – 2023
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLE AUTORIMESSE.

da Inail.it

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Immagine Prevenzione incendi per attività di autorimesse

Inoltre, nell’appendice si prevede che nell’autorimessa siano presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, con lo scopo di evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail 2023
Disponibilità: consultabile anche in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI.

da Inail.it

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Prodotto: Volume
Edizioni: Inail 2022
Disponibilità: Momentaneamente consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

CHE COS’È UN BCP BUSINNESS CONTINUITY PLAN.

da ibm.com

Cosa è un business continuity plan?

Un business continuity plan è un documento che delinea come un’azienda continuerà ad operare durante un’interruzione non pianificata del servizio. È più completo di un piano di disaster recovery e comprende piani di emergenza per i processi aziendali, i beni, le risorse umane e i partner commerciali – ogni aspetto del business che potrebbe essere colpito.

I piani contengono tipicamente una checklist che include le forniture e le apparecchiature, il backup dei dati e le ubicazioni del sito di backup. I piani possono anche identificare gli amministratori del piano e includere informazioni di contatto per i soccorritori di emergenza, il personale principale e i fornitori di siti di backup. I piani possono fornire strategie dettagliate su come salvaguardare le operazioni commerciali dalle interruzioni sia a breve che a lungo termine.

Un componente fondamentale di un BCP è un piano di disaster recovery che include le strategie per gestire le interruzioni IT su reti, server, personal computer e dispositivi mobili. Il piano riguarda la possibilità di ristabilire la produttività degli uffici e il software aziendale in modo che le esigenze aziendali principali possano essere soddisfatte. Nel piano è necessario delineare i workaround manuali richiesti per far sì che le operazioni possano continuare fino al ripristino dei sistemi informatici.

Esistono tre aspetti principali in un piano di business continuity per le applicazioni e i processi fondamentali:

  • Elevata disponibilità: predisporre la capacità e i processi affinché un’azienda disponga dell’accesso alle applicazioni indipendentemente dai guasti locali. Questi guasti possono presentarsi nei processi aziendali, nelle strutture fisiche o nell’hardware o software IT.
  • Attività continue: salvaguardare la capacità di mantenere il funzionamento durante un’interruzione, così come durante le operazioni pianificate quali i backup programmati o la manutenzione programmata.
  • Disaster recovery: determinare una strategia di ripristino per un centro dati in un sito diverso se un disastro dovesse distruggere il sito principale o dovesse renderlo inutilizzabile.

Evoluzione dei business continuity plan

La pianificazione della continuità operativa è emersa dalla pianificazione del disaster recovery nei primi anni ’70. Le organizzazioni finanziarie, come le banche e le compagnie di assicurazione, hanno investito in siti alternativi. I nastri di backup erano conservati in siti protetti lontano dai computer. Gli sforzi di recupero sono stati quasi sempre innescati a seguito di un incendio, un’inondazione, una tempesta o altre devastazioni. Gli anni ’80 hanno visto la crescita di siti commerciali di recupero che offrivano servizi informatici su base condivisa, ma la priorità era ancora solo il recupero informatico.

Gli anni ’90 hanno portato un forte aumento della globalizzazione aziendale e la pervasività dell’accesso ai dati. Le aziende pensavano al di là del disaster recovery e in modo più olistico all’intero processo di business continuity. Le aziende si sono rese conto che senza un accurato piano di business continuity avrebbero potuto perdere clienti e vantaggio competitivo. Allo stesso tempo, la pianificazione della business continuity stava diventando più complessa perché doveva tenere in considerazione architetture applicative come applicazioni distribuite, elaborazione distribuita, dati distribuiti e ambienti informatici ibridi.

Le organizzazioni oggi sono sempre più consapevoli della loro vulnerabilità nei confronti degli attacchi informatici che possono paralizzare un business o distruggere permanentemente i relativi sistemi IT. Inoltre, la trasformazione digitale e l’iperconvergenza creano porte d’accesso involontarie a rischi, vulnerabilità, attacchi e fallimenti. I piani di business continuity devono includere una strategia di resilienza informatica che può aiutare un’azienda a resistere a incidenti informatici dirompenti. I piani tipicamente includono modi per difendersi da questi rischi, proteggere le applicazioni e i dati critici e riprendersi da una violazione o da un fallimento in un modo controllato e misurabile.

Esiste anche un problema relativo ai volumi di dati in rapida crescita. Applicazioni come il supporto decisionale, il data warehousing, il data mining e la gestione delle risorse dei clienti possono richiedere investimenti notevoli nello storage online.

Il ripristino dei dati non si presta più a un approccio unidimensionale. La complessa infrastruttura IT della maggior parte delle installazioni ha superato la capacità della maggior parte dei negozi di rispondere nel modo in cui lo facevano solo pochi anni fa. Alcuni studi di ricerca hanno dimostrato che senza un’adeguata pianificazione, le aziende che in qualche modo si sono riprese da un evento disastroso immediato spesso non sono sopravvissute a lungo.

LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO1 settembre 2021

da inail.it

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Immagine Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la pogettazione della sicurezza antincendi.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2022
Disponibilità: Momentaneamente consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

IL RISCHIO ESPLOSIVO IN GALVANICA

Nel settore trattamenti la frequenza del rischio di esplosione è fortunatamente bassa. Quello che preoccupa, però, è la magnitudo del rischio, ed è per questo che è doveroso affrontare il problema.

Nelle nostre galvaniche prevalentemente zincature, nichelature e cromature non ci dovrebbero essere grossi problemi di rischio da esplosione. In effetti nella mia frequentazione oramai sessantennale delle officine galvaniche gli unici botti frequenti che ricordo e che mi impressionavano da bambino erano quelli provocati ad arte dall’operatore galvanico per “schiumare” la sgrassatura.

Il rischio di esplosione da polveri

Non mi permetto valutazioni sul settore dell’alluminio, la sola presenza di tale materiale e quindi la possibilità che sia presente in polvere (con alta facilità di incendio ed esplosione) imporrà certo cautele specifiche. Nel mio corso “approccio globale alla valutazione del rischio” mi permetto di citare il fatto che nell’area Verbania-Cusio-Ossola, dove si producevano circa 60.000 caffettiere di alluminio al giorno ed una conseguente produzione stimata giornaliera di 540 Kg di polveri d’alluminio, si sono verificati nel periodo 1990-2001 sei incidenti esplosivi con 2 morti e 16 feriti. Al riguardo rimando gli interessati al non recente, ma ancora ben utile, opuscolo edito nel maggio 2001 sotto l’egida della Regione Piemonte: “Esplosioni da polveri nei processi di finitura di manufatti in alluminio e leghe nella realtà produttiva ASL 14 VCO: analisi del rischio e misure di prevenzione”, pubblicazione a cura del dipartimento Prevenzione dello Spresal e di CNR FIRGET. Nel suo prologo il Dott. Mario Valpreda diceva: “Le polveri di alluminio che si liberano durante le operazioni di pulitura dei metalli possono causare esplosioni. Sembra un’evenienza rara, ma l’esperienza dimostra che l’area del rischio è ampia”.

L’area dei trattamenti superficiali e molto ampia, non si smette mai di imparare cose nuove in questo settore fatto sì di terzisti “generalisti” ma anche di tante nicchie ultraspecializzate. È impossibile quindi conoscere tutto quello che avviene in queste molteplici e spesso piccole o addirittura microaziende. Quello che mi preme qui ricordare è che le polveri in generale possono comportare il rischio di esplosione e per sottolineare quanto questo sia vero cito tra i casi casi un’altra storica esplosione descritta dal perito incaricato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino nel 1785, il conte Carlo Ludovico Morozzo di Bianzè, esplosione avvenuta in un modesto panificio!

Il primo assunto, quindi, è che qualsiasi materiale solido in forma pulverulenta che sia in grado di bruciare in aria può causare un’esplosione di intensità tanto più violenta quanto più sottile sia la sua granulometria.

Il secondo assunto da tener ben presente è quello che ci dice come le polveri combustibili depositatesi in strati possono causare un incendio che può degenerare in esplosione quando lo strato si disperde in aria creando una nube.

Le polveri possono così dar luogo a 2 fenomeni:
– esplosione primaria;
– esplosioni secondarie: le polveri sollevatesi dall’esplosione primaria causano a loro
volta una reazione esplosiva

Ne consegue che ognuno nella sua officina deve valutare il pericolo di accumulo e stratificazione di polveri e provvedere con mezzi idonei alla loro rimozione in sicurezza. Se poi le polveri sono destinate ad impianti di captazione è bene che questi incorporino le dotazioni necessarie a evitare detonazioni o deflagrazioni che debbono essere certificate e munite dell’apposito marchio europeo.

Il rischio da esplosioni “chimiche”

Riprendendo quanto detto a proposito delle nostre galvaniche, in generale non dovrebbero essere presenti sostanze che espongono al rischio di formazione di miscele esplosive. Il galvanico è l’ultimo della sua filiera, spesso si trova ad affrontare i problemi causati da tutti coloro che l’hanno preceduto nella manifattura dell’oggetto che lui è chiamato a rifinire per renderlo vendibile. Se è stato usato un olio o della pasta abrasiva di scarsa qualità, se il saldatore ha spruzzato un prodotto che vetrifica o se la saldatura è stata eseguita in modo particolarmente creativo, se il materiale è sbagliato… il galvanico si ritrova la patata bollente tra le mani. Non di rado capita che il suo consulente chimico suggerisca di risolvere il problema introducendo qualche acido particolarmente forte o qualche nuovo “prodottino”.

Normalmente ciò avviene per quantità modeste ma abbiamo visto cosa succede al nostro Bobby con soli 130 galloni, anche andassimo a 13, in scala 10 a 1, non si dovrebbe comunque scherzare. Quindi fare particolare attenzione alle nuove sostanze introdotte anche solo sperimentalmente, analizzare bene la scheda di sicurezza, verificarne la volatilità e considerare la presenza di sostanze che ora andiamo ad elencare. In particolare, evitare di formare miscele contenenti NH3, O2 e NOx che possono dar luogo a formazione di nitrato d’ammonio che è esplosivo.

Anche i perossidi possono reagire violentemente, vi è un caso segnalato nel registro europeo degli incidenti rilevanti e-MARS accaduto nel reparto depurazioni di una galvanica, in questo caso la reazione non ha dato luogo ad una esplosione ma poco ci mancava. La stabilità termodinamica delle sostanze dipende dalla loro composizione e, più precisamente, dalla presenza nella loro molecola di taluni “gruppi funzionali”. Le “sostanze termodinamicamente instabili” sono ben descritte nell’apposito quaderno reperibile sul sito dell’Inail e sono:

derivati dell’acetilene
– azo-composti
– perossidi
– ozonuri
– triazeni
– epossidi
– nitroalcani
– nitroso composti
– nitrati di composti ossidrilici (per esempio TNT)
– fulminati
– nitriti organici
– sali di idrossilammonio
– perclorati organici
– cloriti, clorati

La reazione chimica tra acido fluoborico (o altri acidi forti) e metalli comporta la formazione di idrogeno gassoso che è infiammabile ed esplosivo. Nell’e-MARS abbiamo un caso in galvanica di violenta reazione con sviluppo di gas tra acido nitrico e ferro. In tal senso l’acido nitrico è una brutta bestia con molti metalli (zinco, ferro, rame, magnesio) tranne l’alluminio. Anche per questa segnalazione non vi è stata fortunatamente esplosione, ma molti operai sono stati messi sotto osservazione dopo essere stati esposti alle esalazioni. L’acido nitrico è anche in grado di reagire violentemente con sostanze chimiche organiche causando pericolo di incendi e esplosioni.

Ricordiamo poi la regola fondamentale ”mai dare da bere agli acidi” l’aggiunta di acqua può accelerare reazioni ad esempio tra acido solforico concentrato con ferro, alluminio e magnesio.

Per lo zinco in polvere la reazione è diretta. Oltre alla sostanza anche la forma è importante: se aumenta la superficie di scambio (polveri metalliche invece di metallo massivo) anche la reazione sarà più violenta. La stessa reazione accade fra basi forti (sodio idrossido o idrossido di ammonio) e metalli.

Il rischio da esplosioni “fisiche”

Le esplosioni fisiche si verificano quando quantità rilevanti di liquido vaporizzano istantaneamente per ebollizione, con un grande aumento di volume.

Ricordiamo il fenomeno dei BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Esempi significativi di BLEVE si possono avere a seguito della brusca rottura di recipienti contenenti, per esempio, GPL, metano, etilene, propano, ammoniaca, cloro, anidride solforosa mantenuti liquefatti sotto pressione, oppure liquefatti e mantenuti a pressione atmosferica a bassa temperatura, per esempio ossigeno o azoto liquido. La rottura di bombole può causare una esplosione fisica, con proiezione a distanza di frammenti.

Da evitarsi il versamento in acqua di metallo fuso come alluminio o ferro. Il vapore si sviluppa con grande rapidità, proiettando liquido e generando onde d’urto, pericolose anche a notevole distanza. Anche qui si può approfondire consultando l’allegato presente nello stesso sito dell’Inail dove potete vedere citati anche altri fenomeni quali il “Boil Over” e la “decomposizione esplosiva” di determinati materiali.

La zona di ricarica delle batterie

Vale la pena ricordare una delle zone a rischio di esplosione che è presente abbastanza ubiquitariamente nei diversi settori produttivi: la zona di ricarica delle batterie dei carrelli elevatori, dei semoventi elettrici e/o di accumulatori. Credo che anche questo fenomeno esplosivo non sia poi così frequente visto che le moderne apparecchiature di ricarica dovrebbero essere munite di dispositivi di sicurezza che “staccano” al raggiungimento della carica ottimale. In effetti l’elettrolisi dell’acqua della batteria porta ad emissioni di idrogeno, se questo raggiunge la percentuale del 4 % si ottiene una atmosfera potenzialmente esplosiva. La massima emissione di idrogeno avviene quando la batteria è completamente carica, in questa situazione l’energia che forniamo viene tutta utilizzata in elettrolisi. Quindi evitare di porre sotto carica quando non c’è la necessità è un primo ovvio consiglio. Assicurarsi che il caricabatterie interrompa l’alimentazione al raggiungimento dell’obbiettivo è altrettanto ovvio. Quello che si deve attuare in prevenzione è posizionare tale zona in una parte coperta ma ben ventilata evitando così l’accumulo di gas che porti alla formazione di una atmosfera esplosiva. Una buona ventilazione naturale assicurerà una grande riduzione del rischio. Se ciò non fosse possibile si dovrà intervenire con un buon sistema di ventilazione forzata nell’area.

articolo originale

di Lorenzo Dalla Torre tratto da meccanicanews.com

LE NUOVE NORME ANTINCENDIO

Tre sono i decreti che riscrivono le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Mini-Codice, il Decreto GSA e il Decreto Controlli.

In particolare, le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3 settembre 2021 che ha ottenuto il via libera della Commissione Europea.

Roberto Marasi, HSE manager e Consigliere nazionale AiFOS, presenta appunto le grosse novità riguardanti la formazione dei formatori antincendio che entreranno in vigore tra pochi mesi:

LINK: https://aifos.org/home/news/int/interventi_commenti/rivoluzione-antincendio

COME PROTEGGERSI DA INCIDENTI NUCLEARI

da https://healthy.thewom.it/divulgazione/radiazioni-protezione/

Una sostanza è detta radioattiva quando emette radiazioni. La quantità di materiale radioattivo rilasciato nell’ambiente si misura in Curie, mentre la dose di radiazioni ricevuta da una persona si misura in Rem.

Le radiazioni ionizzanti possiedono una quantità di energia sufficiente a danneggiare il DNA e causare la comparsa di tumori, al contrario delle forme di radiazione a bassa energia, non ionizzanti, come la luce visibile e le onde emesse dai cellulare che non danneggiano il DNA e ad oggi non sono ritenute causa di tumori.Simbolo nucleare in verde chiaro

iStock.com/matejmo

CAUSE

Tutti noi, ogni giorno, siamo esposti a quantità minime di radiazioni originate da

  • FONTI NATURALI, AD ESEMPIO DAGLI ELEMENTI PRESENTI NEL SUOLO O DALLA RADIAZIONE COSMICA PROVENIENTE DAL SOLE,
  • FONTI ARTIFICIALI, COME AD ESEMPIO GLI ELETTRODOMESTICI (AD ESEMPIO I VECCHI TELEVISORI A TUBO CATODICO), LE APPARECCHIATURE MEDICHE (GLI STRUMENTI RADIOGRAFICI, ALCUNI ESAMI DIAGNOSTICI E ALCUNE TERAPIE) ED I TEST NUCLEARI.

La quantità di radiazioni a cui siamo normalmente e quotidianamente esposti è minima, al contrario di quanto succede durante le emergenze radioattive (pensiamo per esempio agli incidenti nucleari o agli attentati terroristici), che potrebbero esporre le persone a dosi anche molto maggiori, a seconda della gravità dell’incidente.

Gli scienziati stimano che, in media, negli Stati Uniti ogni persona riceva una dose di circa due terzi di Rem all’anno: la metà circa dell’esposizione è provocata da fonti naturali, mentre la restante metà deriva soprattutto da apparecchiature mediche.

La parola contaminazione si riferisce al materiale radioattivo depositato in zone dove non dovrebbe essere, ad esempio su un oggetto o sulla pelle di una persona.

L’espressione contaminazione interna è riferita al materiale radioattivo che penetra nell’organismo attraverso

  • RESPIRAZIONE,
  • ALIMENTAZIONE,
  • ASSUNZIONE DI LIQUIDI,
  • FERITE,
  • ALCUNE FORME DI RADIOTERAPIA (IN CUI LA CONTAMINAZIONE È VOLUTA).

L’esposizione si verifica quando l’energia delle radiazioni penetra nell’organismo, ad esempio durante le radiografie si è esposti alle radiazioni ma non si diventa radioattivi.

SINTOMI

Le radiazioni possono danneggiare l’organismo in molti modi diversi e gli effetti avversi sulla salute derivanti dall’esposizione possono passare inosservati anche per molti anni.

I danni dovuti all’esposizione alle radiazioni possono essere

  • LIEVI, COME UN SEMPLICE ARROSSAMENTO DELLA PELLE,
  • GRAVI, AD ESEMPIO LA FORMAZIONE DI UN TUMORE E IL DECESSO.

L’entità del danno varia a seconda di fattori quali:

  • QUANTITÀ DI RADIAZIONI ASSORBITE DALL’ORGANISMO,
  • TIPO DI RADIAZIONI,
  • PERCORSO DI ESPOSIZIONE,
  • DURATA DELL’ESPOSIZIONE.

L’esposizione a dosi molto elevate di radiazioni può causare la morte del paziente entro pochi giorni o pochi mesi.

L’esposizione a dosi minime di radiazioni può far aumentare il rischio di tumore, oppure può diventare causa di insorgenza di altri problemi in fasi successive della vita.

ATTENTATI TERRORISTICI

Tra le possibili modalità in cui gli attentati terroristici possono causare l’esposizione a radiazioni ricordiamo:

  1. Introduzione di sostanze radioattive negli alimenti o nell’acqua: Anche se questo tipo di attentato potrebbe causare molta preoccupazione o paura, probabilmente non sarebbe grave dal punto di vista della contaminazione e non aumenterebbe il pericolo di effetti dannosi sulla salute.
  2. Una bomba sporca potrebbe causare gravi danni dovuti all’esplosione, ma molto probabilmente non conterrebbe una quantità sufficiente di sostanze radioattive in una forma tale da provocare gravi avvelenamenti da radiazioni in una grande quantità di persone. Le persone esposte alle radiazioni causate dalla bomba potrebbero tuttavia presentare un aumento del rischio di tumore nelle fasi successive della vita, a seconda della dose di radiazioni alla quale sono state esposte.
  3. Un incidente o un’esplosione di un impianto nucleare potrebbero causare il rilascio di una grande quantità di sostanze radioattive.
    • CHI SI TROVASSE NELL’IMPIANTO PROBABILMENTE POTREBBE ESSERE CONTAMINATO DALLE SOSTANZE RADIOATTIVE E FERITO DALL’EVENTUALE ESPLOSIONE.
    • CHI FOSSE STATO ESPOSTO AD UNA DOSE MOLTO ALTA DI RADIAZIONI POTREBBE SVILUPPARE UN AVVELENAMENTO.
    • CHI SI TROVASSE NELLA ZONA CIRCOSTANTE POTREBBE A SUA VOLTA ESSERE ESPOSTO O CONTAMINATO.
  4. Chiaramente l’esplosione di un ordigno nucleare potrebbe provocare diversi danni. Le persone sarebbero uccise o ferite dall’esplosione e contaminate dalle sostanze radioattive, con entità variabile a seconda della distanza dal luogo dell’esplosione. Molte persone potrebbero soffrire dei sintomi dell’avvelenamento da radiazioni. Dopo l’esplosione nucleare il fallout radioattivo arriverebbe a colpire zone anche molto lontane dal luogo dell’esplosione e sarebbe potenzialmente in grado di aumentare il rischio di tumori anche a distanza di anni e dall’attentato.

PREPARARSI AD UN’EMERGENZA NUCLEARE

Ogni comunità dovrebbe avere un piano d’emergenza da applicare in caso di emergenza nucleare: chiedete ai responsabili della vostra comunità se questo piano esiste, che cosa prevede e quali sono le istruzioni per l’evacuazione.

Mettete a punto un piano d’emergenza domestico, in modo che tutti i membri della vostra famiglia sappiano che cosa fare.

Tenete in casa un kit d’emergenza, utile per tutte le emergenze e non solo per quelle nucleari. Nel kit dovrebbero essere sempre presenti:

  • TORCIA CON BATTERIE DI RISERVA,
  • RADIO PORTATILE CON BATTERIE DI RISERVA,
  • ACQUA MINERALE,
  • ALIMENTI IN SCATOLA O CONFEZIONATI,
  • APRISCATOLE MANUALE,
  • KIT DI PRIMO SOCCORSO E FARMACI D’USO ABITUALE,
  • ASCIUGAMANI, SACCHI PER LA SPAZZATURA E CARTA IGIENICA.

COME PROTEGGERSI

Durante e dopo il rilascio di materiali radioattivi, le autorità locali e statali terranno sotto controllo i livelli di radiazioni e decideranno quali azioni da intraprendere per proteggere la popolazione.

La scelta dell’azione più adatta dipende dalla situazione, sintonizzatevi quindi sulle stazioni radio e televisive locali per avere tutte le informazioni e le istruzioni da seguire durante le emergenze.

Se l’emergenza nucleare è causata dal rilascio di ingenti quantità di materiali radioattivi, probabilmente vi sarà consigliato di rimanere dove siete, in casa o in ufficio, oppure di spostarvi in un luogo più sicuro.

Se le autorità consigliano di rimanere dove siete, in casa o in ufficio, è opportuno:

  1. Chiudere a chiave o con gli appositi fermi tutte le porte e le finestre.
  2. Spegnere i ventilatori, i condizionatori e i sistemi di raffreddamento che fanno entrare l’aria dall’esterno. Usate soltanto i dispositivi che fanno circolare l’aria già presente nell’edificio.
  3. Chiudere le valvole di tiraggio dei camini.
  4. Se possibile, portare gli animali domestici al chiuso con voi.
  5. Spostarsi in una camera più interna o in locali seminterrati.
  6. Tenere la radio sintonizzata sui canali dedicati all’emergenza o sulle notizie locali per capire che cosa dovrete fare.

Se le autorità consigliano di evacuare la zona, seguite le istruzioni che vi vengono date. Lasciate la vostra zona il più velocemente e il più ordinatamente possibile. Inoltre:

  • PORTATE CON VOI UNA TORCIA, UNA RADIO PORTATILE, LE BATTERIE, IL KIT DI PRIMO SOCCORSO, LE PROVVISTE DI ACQUA E ALIMENTI, L’APRISCATOLE, TUTTE LE MEDICINE ESSENZIALI, ABITI DI RICAMBIO, IL DENARO E LE CARTE DI CREDITO.
  • PORTATE CON VOI GLI ANIMALI DOMESTICI SOLO SE POTETE USARE I VOSTRI MEZZI PER SPOSTARVI E SOLO SE SIETE DIRETTI IN UN LUOGO IN CUI SIETE CERTI CHE GLI ANIMALI SARANNO ACCETTATI. I MEZZI E I RIFUGI D’EMERGENZA DI SOLITO NON ACCOLGONO GLI ANIMALI DOMESTICI.

IODURO DI POTASSIO

Lo ioduro di potassio (KI) dovrebbe essere assunto solo in caso di emergenza nucleare con rilascio di iodio radioattivo, ad esempio in caso di incidente nucleare o esplosione di una bomba atomica. È consigliabile assumere lo ioduro di potassio solo se le autorità sanitarie o i responsabili durante l’emergenza lo consigliano espressamente. Il razionale alla base di questa sorta di antidoto è aumentare la quantità di iodio NON radioattivo nell’organismo, per evitare che la tiroide assorba quello radioattivo (essendo incapace di scegliere uno piuttosto che l’altro).

Una bomba sporca, invece, con ogni probabilità non conterrà iodio radioattivo.

Chi è contaminato internamente dallo iodio radioattivo potrà soffrire di disturbi alla tiroide nelle fasi successive della vita. La tiroide assorbirà lo iodio radioattivo e potrà sviluppare noduli o tumori dopo la contaminazione.

Lo ioduro di potassio ha lo scopo di saturare la tiroide di iodio e diminuire così la quantità di isotopo radioattivo che potrebbe venire assorbito; purtroppo è invece del tutto inutile per gli altri tipi di esposizione alle radiazioni.

Alcuni pazienti sono allergici allo iodio, quindi non devono assumere lo ioduro di potassio. Se avete qualche preoccupazione a questo proposito, chiedete consiglio al vostro medico.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

  • CDC (HTTP://WWW.BT.CDC.GOV/RADIATION/EMERGENCYFAQ.ASP), FONTE NON PIÙ DISPONIBILE

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO il

Da inail.it

Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio

Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, “restringe” il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Momentaneamente consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

NUOVE NORME SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Sia questo decreto, che il decreto controlli del 1 settembre 2021 di recente pubblicazione, nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

In particolare, il decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del DLgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Le disposizioni di cui al provvedimento in parola si applicano:

– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

Disposizioni transitorie (Art. 7)

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Da assistal.it

http://www.assistal.it/content/uploads/2021/10/DM-02.09.2021.pdf