INCENDIO

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO il

Da inail.it

Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio

Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, “restringe” il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX.


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NUOVE NORME SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Sia questo decreto, che il decreto controlli del 1 settembre 2021 di recente pubblicazione, nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

In particolare, il decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del DLgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Le disposizioni di cui al provvedimento in parola si applicano:

– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

Disposizioni transitorie (Art. 7)

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Da assistal.it

http://www.assistal.it/content/uploads/2021/10/DM-02.09.2021.pdf

REAZIONE AL FUOCO

Il capitolo S.1 del Codice è dedicato alla Reazione al fuoco.

Reazione al fuoco

Il capitolo S.1 del Codice è dedicato alla reazione al fuoco. La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che manifesta i suoi effetti nella fase di prima propagazione dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione stessa dell’incendio. Essa, pertanto, si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi mostrano in condizioni standardizzate di prova.



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  • Reazione al fuoco(.pdf – 12,4 mb)
  • Il Codice di prevenzione incendiIl Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

Il capitolo S.3 del Codice è dedicato alla compartimentazione antincendio. La misura di compartimentazione S.3 ha la funzione di suddividere l’opera da costruzione in volumi, ciascuno dei quali consentirà di mantenere al proprio interno l’eventuale incendio per un tempo prefissato. Il compartimento antincendio rappresenta, pertanto, una “cella” continua per la quale le prestazioni di contenimento dell’incendio al suo interno non degradano, almeno per il tempo stabilito dalla classe, in caso di sviluppo di incendio generalizzato.


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  • Compartimentazione antincendio(.pdf – 10,5 mb)
  • Il codice di prevenzione incendiIl Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

FORMAZIONE MULTISENSORIALE BATTE LA FORMAZIONE AUDIOVISIVA NELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Una nuova ricerca ha dimostrato che la REALTÀ VIRTUALE può fornire preziose informazioni sul comportamento dei lavoratori durante le evacuazioni di emergenza e può migliorare la consapevolezza della sicurezza.

I ricercatori dell’Università di Nottingham, finanziati dall’Institute of Occupational Safety and Health (IOSH), hanno sviluppato un ambiente virtuale multisensoriale (MS VE) per vedere come i lavoratori rispondono in caso di evacuazione e se gli stimoli sensoriali, come l’olfatto e il tatto, possono aiutare migliorare i risultati sulla sicurezza.

Nello studio sono stati sviluppati due scenari: un incendio con evacuazione del personale dall ‘edificio  e una emergenza meccanica con necessità di smontaggio del motore per la perdita di fluidi . Per i partecipanti che utilizzavano il software era prevista la vicinanza a un fuoco virtuale. I corsisti sentivano il calore di tre riscaldatori da 2 kW e percepivano l’odore del fumo  prodotto da uno specifico diffusore di profumo.


La ricerca mostra che i lavoratori si sono sentiti più immersi nell’ambiente virtuale multisensoriale rispetto a quelli in un ambiente virtuale audiovisivo comparabile.
Le precedenti ricerche sul comportamento umano in reali incendi hanno dimostrato che là dove manca la consapevolezza di come si diffonde e si muove il fuoco spesso le reazioni di emergenza sono inappropriate.
La nuova ricerca suggerisce che gli ambienti virtuali multisensoriali possono fornire preziose informazioni su come agiscono i lavoratori durante le evacuazioni di emergenza e far emergere   eventuali criticità
La Dott.ssa Glyn Lawson della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Nottingham ha dichiarato: “La formazione in materia di salute e sicurezza può non riuscire a motivare e coinvolgere i dipendenti e può non avere rilevanza per i contesti della vita reale.

Questa ricerca suggerisce che gli ambienti virtuali possano aumentare il coinvolgimento e la volontà dei tirocinanti a partecipare a ulteriori corsi di formazione.

La tecnologia è in costante progresso e in molti casi sta diventando più conveniente.

Migliorando le strategie di formazione con l’uso della tecnologia e delle esperienze sensoriali simulate, ci stiamo dirigendo in una direzione in cui il lavoratore  non solo godrà di un corso di formazione più coinvolgente e interessante ma parteciperà a un’esperienza di apprendimento efficace, quindi sarà meglio preparato e attrezzato per rimanere al sicuro, in salute e al lavoro. ”
Il simulatore multisensoriale ha un costo di  2.765 sterline circa 3200 euro , rendendolo un’opzione conveniente per le aziende.


La ricerca suggerisce che la formazione VE potrebbe offrire una serie di vantaggi per le imprese, tra cui un aumento dell’impegno e degli atteggiamenti nei confronti della formazione sulla SSL e una più profonda memoria dell ‘apprendimento .
Nel corso del progetto, il prototipo VR è stato perfezionato per ottimizzare la praticità e l’uso nei contesti di formazione sul luogo di lavoro.
I ricercatori si sono interfacciati con la direzione di Jaguar Land Rover e Rolls Royce, oltre a un incontro con i consulenti per la salute e la sicurezza dell’Università di Nottingham, per comprendere meglio come la formazione può essere implementata nel settore e cercare competenze in materia di sicurezza antincendio e manipolazione sicura di sostanze chimiche pericolose.
Peter Caines, consulente per la salute, la sicurezza e l’ambiente di Rolls-Royce, ha dichiarato: “È risaputo che spesso è difficile creare formazione coinvolgente e significativa in termini di salute, sicurezza e ambiente. La formazione tradizionale in aula è a una svolta storica . La tecnologia supportata dalla ricerca sta iniziando a fornire nuovi strumenti come la realtà virtuale, il che significa formazione  più coinvolgente, efficace e soddisfacente.

“Ciò che questa ricerca dimostra è che con l’aggiunta di ulteriori input sensoriali, come il calore e l’olfatto nell’ambiente virtuale, il training diventa un’esperienza completamente immersiva e passa da un’esperienza di gioco per computer a una simulazione efficace.

Da hsmearch.com
Tradotto liberamente da Alessandro Guerri medico del lavoro

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SAFETY EXPO 2019 DOMANI A BERGAMO

Domani inizia SAFETY EXPO 2019

Safety Expo 2019, l’evento sulla prevenzione incendi, la salute e sicurezza sul lavoro, che si svolgerà dal 18 al 19 settembre a Bergamo Fiera, si presenta con un ricco programma di eventi a cui parteciperanno le istituzioni ed i più qualificati esperti dei settori di riferimento.

Il padiglione di prevenzione incendi propone tre convegni, con interventi di rappresentanti delle istituzioni, in cui si parlerà di Codice e procedimenti di prevenzione incendi, nuove regole tecniche, normative italiane e straniere per progettare con la Fire Safety Engineering.

Il programma prevede inoltre una tavola rotonda sulla prevenzione incendi negli stoccaggi di rifiuti, 16 seminari di approfondimentodedicati a soluzioni innovative e case history di successo. Gli eventi del padiglione sono completati da 12 corsi di formazione.

Nel padiglione di salute e sicurezza sul lavoro i convegni saranno otto e affronteranno tematiche quali la Safety 4.0, il know-how dei professionisti della sicurezza, i nuovi orizzonti del Manger HSE, la norma UNI sulla protezione delle vie respiratorie, il Regolamento UE 2016/425 sul DPI, i rischi ambientali, l’ergonomia e la sicurezza e salute dei lavoratori in somministrazione.

I cinque seminari organizzati da INAIL permetteranno ulteriori approfondimenti e i 57 corsi di formazione, di cui 22 con attivitàpratica, offriranno opportunità di aggiornamento a professionisti e responsabili d’azienda.

https://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/safety_expo_2019

Molto attesi sono i tre eventi dedicati alla sicurezza in scena, con letture, musiche, storie che susciteranno emozioni e creeranno occasioni di riflessione. Queste iniziative, ormai tradizionali a Safety Expo, sono un modo efficace per fare cultura della sicurezza utilizzando il teatro, la musica e la letteratura.

Oltre alla parte convegnistica, Safety Expo 2019 registra la partecipazione di250 espositori, con un incremento di 50 aziende rispetto all’edizione dell’anno scorso. Un’occasione unica per conoscere le migliori aziende del settore, toccare con mano i loro prodotti e scoprire tutte le novità.

“Il programma degli eventi offre un panorama molto ampio delle tematiche relative alla prevenzione incendi e alla sicurezza sul lavoro – dichiarano gli organizzatori della manifestazione – La qualità dei relatori consentirà agli operatori del settore di essere aggiornati sulle ultime novità tecniche e normative per tramutare i due giorni a Safety Expo 2019 in un momento di grande aggiornamento professionale”.

Il programma aggiornato dei convegni di Safety Expo 2019 è consultabile all’indirizzo www.safetyexpo.it. Iscrizione obbligatoria su www.safetyexpo.it/registrazione

da bergamofiere.it

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Come mai la cattedrale di Notre Dame è stata devastata dalle fiamme?

Uno fra i titoli più a effetto è stato quello del quotidiano francese Liberation: Notre drame, il nostro dramma, un gioco di parole fra il nome della cattedrale divorata dalle fiamme e l’impatto emotivo su Parigi e il resto del mondo. Fra i non addetti ai lavori, però, c’è una domanda che ricorre. Come è stato possibile? Come ha fatto un incendio simile a divampare in un un monumento globale senza essere prevenuto o, almeno, contenuto in origine? Roberto Felicetti, professore al Politecnico di Milano in tecnica delle costruzioni, spiega che esistono alcune soluzioni tecnologiche per ridurre i rischi. A patto che si consideri una premessa: la strategia più adatta dovrebbe essere sempre la prevenzione, intesa come la riduzione al minimo dei rischi. Anche se il pericolo,per sua natura, non può essere soppresso del tutto.

GUARDA IL VIDEO. Il grande incendio di Notre-Dame

Perché i pericoli aumentano in fase di lavori
«Per causare un incendio serve un innesco, quindi se c’è un qualsiasi impianto deve essere dotato di sistema di sicurezza – spiega – Questo per evitare che una utenza difettosa inneschi la prima scintilla». Non a caso, i rischi tendono a moltiplicarsi in contesti come quello di un restauro, per via dell’improvviso aumento di strumenti di lavoro e della minore attenzione riservata ad alcune prassi di sicurezza. Le insidie sono ovunque: fiamme libere sprigionate da lavori di saldature, scintille che “sfuggono” a un cavo elettrico, innalzamento eccessivo della temperatura. Ad esempio, prosegue Felicetti, «potrebbe essere rimasto acceso uno strumento più a lungo del dovuto, anche solo una utenza elettrica». Quanto agli allarmi, è evidente che un sistema di rilevazione efficace permette di intervenire più in fretta. In questo caso, però, ha giocato a sfavore la struttura: «La cattedrale ha un tetto in legno, materiale altamente infiammabile, e per giunta spiovente – dice – È inevitabile che le fiamme si propaghino più in fretta».

Le tecnologie per sedare le fiamme(e i loro limiti)
Poi ci sono le soluzioni tecniche a tutti gli effetti, sia in forma passiva che attiva. Nella prima categoria rientrano, ad esempio, lastre protettive o vernici da applicare ai materiali. «Entrambe, però, creano degli ovvi problemi dal punto di vista estetico perché “rovinano” il monumento – spiega Felicetti -Alcune vernici, meno impattanti per l’estetica del legno, tendono a garantire solo qualche minuto di vantaggio rispetto alla propagazione delle fiamme.». Un altro sistema è quello di installare delle bombole cariche di azoto o altri gas, come l’argon, che «inertizzino» l’incendio sul nascere:  il gas viene rilasciato, togliendo l’ossigeno e soffocando così la combustione, per sua natura vincolata alla presenza di aria. «Questo sistema è però ragionevole solo per ambienti di dimensioni limitate e contenenti opere insostituibili, quali archivi, pinacoteche, e via dicendo – sottolinea Felicetti – Per un ambiente come il sottotetto della cattedrale di Notre Dame sarebbe servito un numero impressionante di bombole, rendendo la soluzione impraticabile».

Esistono poi strumenti più familiari, come i classici estintori, o le varie tecnologie anti-incendio basate sull’utilizzo dell’acqua.I primi possono soffocare il fuoco, con un getto di anidride carbonica o ricoprendo l’oggetto incendiato con una coltre di polvere. Il loro limite è che possono coprire solo una superfice ridotta e facilmente accessibile: «Intervenire su una superficie complessa come quella delle strutture lignee della cattedrale di Notre-Dame – spiega Felicetti – Sarebbe stato troppo complesso, soprattutto con un sistema automatico. Inoltre, nel caso dell’incendio di elementi in legno è importante anche raffreddare il materiale incendiato, in modo da arrestare la decomposizione del legno (pirolisi) che è alla base della combustione. Questo principio è alla base dei sistemi di estinzione basati sull’acqua». Si va dai cosiddetti sprinkler (sistemi di estinzione a pioggia) a sistemi più sofisticati, come il Water mist: impianti che erogano acqua finemente nebulizzata, cioè ridotta in tante microgocce che accelerano il processo di raffreddamento delle elementi incendiati e soffocano le fiamme con una nuvola di acqua e vapore. «Solo che, anche qui, diventerebbe complicato inserire un tubo con i nebulizzatori per ogni capriata (un elemento architettonico, ndr) – dice – Semmai, si potrebbe ragionare nell’ottica di creare delle barriere che permettano di frenare l’avanzata di un eventuale incendio, circoscrivendone il perimetro. Quello che colpisce di quanto accaduto nella cattedrale di Notre Dame è che un incendio inizialmente localizzato, data la difficoltà di accesso per i Vigili del Fuoco, abbia in poco tempo divorato l’intera copertura dell’edificio».

da il Sole 24 ore

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GUIDA A COME CLASSIFICARE RISCHIO INCENDIO SUL LAVORO

Presentiamo qui un interessante articolo scritto da Andrea Rotella sul sito ingegneri.info



Al fine di fornire al valutatore gli strumenti più utili per la valutazione del rischio incendio, si parte dallaclassificazione del rischio nei suoi tre livelli (basso, medio, elevato), come riportata al punto 1.4.4 dell’Allegato I del D.M. 10 marzo 1998.

Classificazione del rischio incendio

– a rischio di incendio basso: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
– a rischio di incendio medio: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
a rischio di incendio elevato: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Come si vede, gli elementi da tenere in considerazione per portare a termine la valutazione, in termini puramente qualitativi, sono:
a) tasso di infiammabilità dei combustibili presenti;
b) caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;
c) condizioni di esercizio dell’ambiente di lavoro;
d) probabilità di propagazione dell’incendio.

Esempi luoghi di lavoro a livello di rischio basso

Già dalle precedenti definizioni ci si può rendere conto di come il livello di rischio basso sia attribuibile solo a luoghi di lavoro con:
– sostanze a basso tasso di infiammabilità (es. combustibili solidi),
– in assenza di sorgenti di innesco efficaci (es. fiamme libere),
– perfettamente manutenuti (es. al fine di evitare inneschi derivanti da guasti elettrici)
– e con limitate probabilità di propagazione (es. quantitativi di combustibili limitati a normali esigenze e/o compartimentazione degli ambienti).
Tipicamente, un piccolo ufficio rientrerebbe facilmente in questa classificazione.
È bene precisare che, comunque, ognuno di questi aspetti deve essere descritto dettagliatamente nella valutazione al fine di dare evidenza del percorso metodologico seguito.

Esempi luoghi di lavoro a livello di rischio elevato

Il legislatore, al di là degli elenchi di attività forniti nell’Allegato IX, ha fornito ulteriori elementi che permettono di orientarsi nella classificazione, con particolare riferimento al livello di rischio di incendio elevato.
Sono infatti da considerarsi a livello di rischio di incendio elevato i seguenti luoghi (rif. punto 1.4.4 dell’Allegato I):
1) aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
2) aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili o reagire con altre sostanze combustibili;
3) aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
4) aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
5) edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Con riguardo ai punti 1, 2 e 3, ci si può riferire alle schede di sicurezza previste dai Regolamenti CLP e REACH.
In tal senso, si possono fare certamente le seguenti affermazioni:
sostanze altamente infiammabili: rientrano in questa classificazione tutte le sostanze o miscele che presentano le indicazioni di pericolo H220, H222, H224;
sostanze in grado di produrre, in determinate circostanze, reazioni esotermiche: si ritiene che debbano essere considerati tali tutti i comburenti, in quanto la loro presenza è in grado di generare e/o accelerare reazioni esotermiche, anche in assenza di aria o con sorgenti di
innesco normalmente non efficaci.
Si citano a tal proposito le indicazioni di pericolo H270, H 271 e H272. Inoltre alcune sostanze sono in grado di generare reazioni esotermiche, pur non essendo comburenti, come per esempio il sodio o l’acido solforico se miscelati con acqua. In tal senso occorre sempre riferirsi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza;
sostanze in grado, in determinate circostanze, di emanare gas o vapori infiammabili: sono da ritenersi tali almeno le sostanze o miscele che presentano le indicazioni di pericolo H260 o H261, a causa delle loro reazioni con acqua.
Sempre il medesimo punto 1.4.4 dell’Allegato I assume che “vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio”.
Come si vede, secondo i criteri di cui all’Allegato I, le circostanze che determinano la classificazione di un ambiente a rischio elevato di incendio sono meno rare di quanto si possa pensare. In tal senso, laddove un’area fosse da considerarsi a rischio di incendio elevato, e quindi per definizione a forte probabilità di propagazione delle fiamme, alzerebbe il rischio di incendio delle aree circostanti a meno di non ricorrere ad un’adeguata compartimentazione antincendio.

Riduzione della classificazione del livello di rischio

Secondo la norma (essa fa riferimento al livello elevato, ma si ritiene che, a maggior ragione, le seguenti soluzioni siano valide per il livello di rischio di incendio medio) la classificazione può essere ridotta attraverso:
– la gestione accurata dei processi lavorativi
– la protezione delle vie di esodo dagli effetti dell’incendio;
– l’adozione di impianti di protezione attiva di spegnimento e/o evacuazione di fumo e calore e/o rivelazione incendi (misure, evidentemente, ulteriori a quelle eventualmente previste da regole tecniche verticali).

Accettabilità del rischio

È bene ribadire che, ad ogni modo, l’esito della valutazione del rischio in uno dei tre livelli indicati dalla norma non è correlato all’accettabilità del rischio stesso.
Un ambiente a rischio di incendio elevato non è di per sé un ambiente nel quale il rischio è inaccettabile: lo diventa nel momento in cui le misure adottate non fossero idonee al contenimento del rischio.
In tal senso, il punto 1.4.5 dell’Allegato I al decreto precisa che, nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del fuoco, l’adozione ed il mantenimento delle misure previste dalla normativa vigente ai fini della prevenzione incendi sono di per sé misura sufficiente a garantirne l’adeguatezza rispetto al livello di rischio.
Per le attività non rientranti nella casistica precedente, si ritengono idonee le misure adottate ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, riportate
negli Allegati da II a VII, o laddove non fossero pienamente attuabili, misure compensative e alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Trattandosi di una valutazione dei rischi, il documento corrispondente dovrà contenere:
– la data (certa) della valutazione;
– i pericoli identificati;
– i lavoratori e altre persone esposte a rischio specifico;
– le misure preventive, protettive e organizzative adottate;
– le conclusioni della valutazione.