MEDICINA DEL LAVORO

AIFOS ; GESTIONE DELLO STRESS ELEMENTI DI PSICOSOMATICA .

SI TERRA’ A BRESCIA  IL 4 LUGLIO 2018 UN AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DELLO STRESS PRESSO AIFOSImmagine correlata

In una realtà in cui aumentano le forme contrattuali flessibili, l’incertezza del futuro, l’età dei lavoratori e il carico di lavoro, è indubbio che il rischio stress lavoro correlato sia una delle maggiori sfide per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il problema è che tuttavia non sempre gli strumenti per prevenire e per gestire questa tipologia di rischio, si dimostrano efficaci. E questo accade anche perché ci sono aspetti che non vengono valorizzati e di cui non si tiene sufficientemente conto, come la stretta correlazione che esiste tra stress, malattie corporee e fattori emotivi.

Come si attiva questa correlazione? Come può lo stress favorire lo sviluppo di sintomi o patologie corporee? Che ruolo hanno l’ambiente di lavoro e le relazioni in tutto questo?

La psicosomatica e la prevenzione dei rischi
Per dare una risposta a queste domande e offrire un nuovo ed efficace strumento a chi si occupa di prevenzione e gestione dello stress nelle aziende, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato per il 4 luglio 2018 a Brescia un corso dal titolo “Gestione dello stress. Elementi di psicosomatica nella prevenzione dei rischi”.

Infatti, da tempo la ricerca, in parallelo alla normativa in tema di sicurezza, sottolinea l’importanza di far prevenzione in azienda contemplando la relazione fra individuo e ambiente/luogo di lavoro. Partendo da questo presupposto emerge, dunque, sempre più l’esigenza di approcciarsi non solo agli aspetti tecnici ma anche a quelli psico-fisici e sociali che condizionano il benessere dell’individuo.

Il corso vuole pertanto fornire a consulenti, formatori, RSPP, un nuovo taglio nell’osservazione dei fenomeni legati allo stress, ponendo l’attenzione oltre che all’importanza delle relazioni negli ambienti di lavoro anche ai fattori di carattere psicosomatico.
E si pone i seguenti obiettivi:

  • conoscere le modalità di attivazione dello stress;
  • apprendere le strategie di coping atte a far fronte allo stress;
  • sapere alcuni elementi di base della psicosomatica;
  • approfondire la relazione fra stress e sintomo corporeo.

La diffusione dello stress lavorativo e la normativa
Sono molti i dati forniti in questi anni in Europa, anche in relazione alla campagna europea 2014/2015 “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato”, incentrata sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro.

Lo stress negli ambienti di lavoro riguarda più di 40 milioni di persone nell’Unione Europea ed è all’origine della maggioranza di tutte le giornate lavorative perse. E se il 51% dei lavoratori ritiene che lo stress lavoro-correlato sia presente nel proprio ambiente lavorativo, almeno quattro lavoratori su dieci pensano che lo stress lavorativo non sia ancora gestito adeguatamente nella propria azienda.

Ricordiamo poi che a livello normativo il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 28 prevede espressamente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ‘ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato’. E che per la valutazione dello stress nei luoghi di lavoro, aspetto basilare per ogni politica di prevenzione e gestione del rischio, sono state fornite il 17 novembre 2010 alcune indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il programma del corso di Brescia
Il corso di 8 ore in presenza “Gestione dello stress. Elementi di psicosomatica nella prevenzione dei rischi” si terrà dunque il 4 luglio 2018 a Brescia dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso AiFOS Service in via Branze 45, c/o CSMT, Università degli studi di Brescia.

Gli argomenti del corso:

  • lo stress e la sua utilità;
  • lo stress disfunzionale;
  • le strategie di coping;
  • le principali patologie psicosomatiche;
  • sintomo corporeo e prevenzione del danno.

Il corso è valido come aggiornamento relativo a 6 ore per RSPP e ASPP di tutti i macrosettori ATECO e 3 ore per formatori terza area tematica.

Per avere informazioni e iscriversi al corso è possibile utilizzare questo link:
http://aifos.it/home/formazione/corsi-qualificati/comunicazione/comunicazione/gestione_dello_stress_elementi_di_psicosomatica_nella_prevenzione_dei_rischi

Segnaliamo che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, nonché le spese di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili – entro il limite annuo di 10.000 euro – come previsto dall’articolo 9 della Legge 22 maggio 2017, n° 81 (cosiddetto “Jobs Act dei lavoratori autonomi”).

 

 

Per informazioni e iscrizioni:

Direzione Nazionale AiFOS
via Branze, 45 – 25123 Brescia
c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia
tel.030.6595031 – fax 030.6595040
www.aifos.it – formarsi@aifos.it

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SOVRACCARICO BIONECCANICO E SORVEGLIANZA SANITARIA: INDIRIZZI DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha approvato con il Decreto n. 16750 del 21 Dicembre 2017 gli indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico.

Le linee  guida hanno lo scopo di supportare l’attività  di sorveglianza sanitaria specifica del Medico Competente

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medicina del lavoro

Vengono riportate  nello specifico indicazioni utili per la sorveglianza sanitaria sia  a livello individuale che a livello collettivo. Il documento si sofferma sul giudizio di idoneità e sugli adempimenti medico legali.

Una serie di allegati definiscono i questionari anamnestici e le schede per registrare le valutazioni cliniche.

Le finalità della sorveglianza sanitaria  a livello individuale sono:

– identificazione dei soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilitá ai rischi presenti, al fine dell’adozione delle misure cautelative idonee per evitare l’insorgenza della patologia;
– individuazione di eventuali patologie nella fase precoce, preclinica, al fine di evitare l’aggravamento della patologia stessa;
– individuazione di soggetti con patologie conclamate, al fine di adottare le misure protettive adeguate e di procedere agli eventuali adempimenti medico legali.

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medico del lavoro medico competente

Mentre le finalità della sorveglianza sanitaria  a livello collettivo sono:
– contributo del MC ad una più approfondita ed accurata valutazione del rischio, anche mediante il confronto con i dati di occorrenza delle patologie e dei disturbi nei diversi gruppi di lavoratori esposti;
– redazione di bilanci di salute collettiva, utili al fine di verificare l’efficacia degli interventi di prevenzione adottati e di programmare eventuali ulteriori interventi preventivi;
– contributo alla conoscenza delle patologie prese in esame, con possibilità di confronti anche con altri gruppi di lavoratori.

L’utilizzo dei dati collettivi permette, infatti, l’effettuazione di analisi comparative al fine di evidenziare eventuali significativi eccessi nel gruppo dei lavoratori presi in considerazione.

Per approfondire l’argomento si rimanda alla relativa Linea Guida:
LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA: SOVRACCARICO BIOMECCANICO

MEDICO COMPETENTE JOURNAL DIECEMBRE 2017

E’ disponibile in rete il n 4/22 del medico comeptente Journale edito da ANMA

ecco qui il link

MEDICO COMPETENTE JOURNAL N4/22 CLICCA

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SOMMARIO

EDITORIALE di U.Candura

In primo piano
Il Medico Competente ed il disagio psichico negli ambienti
di lavoro: una nuova sfida/opportunità
U. Candura

La gestione del lavoratore con malattia psichiatrica e
disagio psichico.
L. Aversa, D. Ditaranto, R. Donghi

Contributi
L’invio online dei certificati medici: una sintesi in pillole di
cultura generale anche per il MC
G. Briatico Vangosa

Ufficio e salute
La luce, il principale inquinante indoor
P. Santucci

Anma risponde
Domande e risposte ai quesiti di interesse generale tratte
dal sito www.anma.it
P. Patanè

Da leggere in poltrona
San Giovanni Crisostomo
D. Bontadi

LAVORO AGILE -SMART WORKING SENTENZA N 45808

COME VALUTARE IL RISCHIO NEL LAVORO AGILE  SMART WORKING

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sottolinea che “lo sviluppo della tecnologia ha ampliato la possibilità di “trasferire” il lavoro al di fuori dei luoghi ad esso tradizionalmente deputati e ha favorito la nascita di forme di organizzazione del lavoro del tutto nuove”.

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro o smart working

su questa linea si pone la Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Jobs Act autonomi), e il titolo dedicato al lavoro agile
In base all’art. 18, comma 1, secondo periodo, legge n. 81/2017, in caso di lavoro agile, “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.
Ma il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno di locali aziendali?

 Ecco L’analisi “illuminante” della Corte di Cassazione

Nella sentenza n. 45808 del 5 ottobre 2017, la Cassazione Penale illumina il caso e spiega che
“i doveri di valutazione del rischio e di formazione del lavoratore gravanti sugli imputati, in quanto datori di lavoro ‘mandanti’ (secondo un lessico già in uso nel mondo della produzione e dei servizi) sorgono dal generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati (art. 15 D.Lgs. n. 81/2008) e dal parimenti generale obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine ai rischi connessi alle mansioni (art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008)”.
Spiega che “la restrittiva nozione di ‘luogo di lavoro’ rinvenibile nell’art. 62 D.Lgs. n. 81/2008 (a mente del quale si intendono per luoghi di lavoro “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”), è posta unicamente in relazione alle disposizioni di cui al Titolo II del citato decreto”. E ne desume che “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
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SMART WORK LAVORO AGILE

. Osserva la Sez. IV che, “mentre le attività in esterno da eseguirsi presso un luogo non classificabile come cantiere temporaneo o mobile richiedono la preliminare valutazione dei rischi delineata dall’art. 28 del decreto, quelle da eseguirsi presso un cantiere divengono oggetto della più articolata disciplina prevista dal menzionato Titolo IV”. E con riguardo al caso di specie, precisa che il datore di lavoro della disegnatrice “avrebbe dovuto provvedere ad elaborare la preliminare valutazione dei rischi connessi all’esecuzione di attività lavorativa presso il sito costituito dall’edificio oggetto dei lavori da progettare e a formare la lavoratrice in merito agli stessi”, e che l’obbligo di formazione gravava anche sul dirigente.
 “Ove l’insorgere del rischio (tipologico) di caduta dall’alto (per l’esistenza di aperture sul vuoto) fosse avvenuto in tempi successivi ad una valutazione dei rischi comunque eseguita – ma giustificatamente manchevole della considerazione dello specifico rischio – e di esso gli imputati fossero rimasti incolpevolmente all’oscuro, non potrebbe essere loro ascritto di non aver considerato un rischio che non avevano possibilità di conoscere”.
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LA SICUREZZA SUL LAVORO : VERIFICARE LA PROFESSIONALITA’ DEI FORMATORI

DA ” IL FATTO QUOTIDIANO ” DEL 20 APRILE DEL 2017ARTICOLO DI VALERIO VALENTINIRisultati immagini per IL FATTO QUOTIDIANO LOGOLa responsabile del settore nell’Azienda sanitaria di Milano: “C’è garanzia d’impunità: la legge ci impone di controllare appena il 5% delle aziende”. Così si moltiplicano gli illeciti. I reati vanno dalla contraffazione alla truffa, fino all’associazione a delinquere. Frequente la falsificazione degli attestati di formazione. Con il risultato che, per esempio, può risultare specializzato nella rimozione dell’amianto un operaio che non ha mai superato la prova di abilitazione

C’è chi falsifica i registri e chi i registri non li redige neppure. C’è chi subappalta i corsi a enti non autorizzati e chi tiene lezioni di primo soccorso senza alcuna esperienza in campo medico. Sono solo alcuni dei casi in cui si imbattono i responsabili della Ats(la ex Asl) di Milano nei loro controlli sui corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di seminari obbligatori, rivolti ai dipendenti di aziende e imprese di ogni settore per insegnare loro le misure da adottare per prevenire rischi di infortuni e reagire a situazioni di pericolo. Uno scopo, però, largamente disatteso. Accade un po’ in tutta Italia e la Lombardia non fa eccezione. Tanto che, tra i reati ipotizzati dagli ispettori negli ultimi anni, a Milano e dintorni, c’è di tutto: dalla contraffazione alla truffa, fino all’associazione a delinquere.

La denuncia della Atp: “Controlliamo solo il 5% delle aziende. La garanzia dell’impunità è molto alta” – Susanna Cantoni, responsabile di sicurezza sul lavoro nella Asl di Milano dal 1978, lo spiega così: “La legge del 2008 è stata molto utile: ha reso obbligatoria la formazione facendo chiarezza in un settore che prima vedeva ampie zone di ambiguità. Ma al contempo ha generato un mercato che ha fatto gola a tanti. Creare enti bilaterali o società fittizie attraverso cui fornire corsi farlocchi è diventato un business allettante”. A favorire la proliferazione degli illeciti, però, “è anche e soprattutto la garanzia d’impunità. La legge c’impone di controllare appena il 5%delle aziende”. Ciò significa che delle oltre 170mila imprese presenti nei registri della Ats nelle province di Milano e Lodi, dal 2013 ad oggi sono state appena 8.500 a subire dei controlli. “Intensificare le ispezioni sarebbe impossibile, data la penuria di risorse e personale a nostra disposizione”. Alla scarsità dei controlli, poi, bisogna aggiungere le lentezze della giustizia. I datori di lavoro scoperti a promuovere corsi di aggiornamento fittizi possono adeguarsi alle direttive dell’Ats e pagare una multa moderata. Quanto alle aziende che offrono formazione illegalmente, i loro abusi sono perseguiti seguendo i binari della normale giustizia penale, con i relativi ritardi. “Spesso questi procedimenti – afferma Cantoni – vengono considerati tutto sommato di minore gravità rispetto a quelli relativi ad altri reati, e quindi messi in coda. Sarebbe utile che invece a questo tipo di illeciti si riservasse maggiore attenzione”.

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