DA INGEGNERI.INFO
I principali effetti negativi sulla salute, correlati al lavoro in condizioni di illuminazione non idonee riguardano ovviamente l’organo della vista e si realizza in pratica un quadro noto come astenopia (sindrome da fatica visiva), i cui principali sintomi sono: bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.
Le cause più frequenti sono dovute all’abbagliamento causato dalla illuminazione ambientale o locale eccessiva, o per presenza di riflessi, con conseguente affaticamento visivo per costrizione della pupilla in miosi, contemporaneo affaticamento dei muscoli palpebrali in stato di contrattura per difendere l’occhio stesso dall’eccesso di luce.
Anche le condizioni di scarsa illuminazione sono causa di astenopia per lo sforzo fisico e mentale impiegato per osservare e seguire il lavoro; i lavoratori con difetti visivi, particolarmente i presbiti, sono costretti ad un maggiore sforzo accomodativo.
Si ricorda che tutte le condizioni di illuminazione errata, sia in eccesso che in difetto, sono spesso causa o concausa di infortunio.
Sorveglianza sanitaria sui rischi da affaticamento visivo
L’unica attività per la quale la legislazione prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria, relativamente all’affaticamento visivo, è quella degli addetti ai videoterminali, così come definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 al Titolo VII.
Quello del VDT è problema di cui tanto si parla e si discute. Vari sono i rischi che interessano tale attività; l’uso prolungato dei VDT può provocare un insieme di disturbi funzionali che nel loro complesso vengono definiti “Sindrome astenopia occupazionale”.
Purtroppo la legislazione vigente considera il problema dell’affaticamento visivo solo a proposito degli addetti ai VDT mentre il rischio è certamente più diffuso.
A stretti termini di legge, in presenza del solo rischio di affaticamento visivo (sempre se non legato all’uso dei VDT) il datore di lavoro non ha l’obbligo di nominare il medico competente. Viceversa, qualora la contestuale presenza di altri rischi per i quali è prevista dalla legge una specifica sorveglianza sanitaria imponga al datore di lavoro di nominare il medico competente, questi non potrà esimersi dal considerare anche questo rischio tanto in fase di visita preventiva quanto di visita periodica.
Un problema a parte è rappresentato dai sistemi LED ad Alogenuri Metallici che sono associati al rischio fotobiologico derivante dalle emissioni di luce blu potenzialmente lesiva per la retina. Tutti gli altri sistemi di illuminazione non presentano alcun rischio fotobiologico e conseguentemente possono essere considerati “giustificabili” nell’ambito della valutazione del rischio. Pertanto ove vi sia la presenza di lampade a LED o ad Alogenuri Metallici occorre procedere ad una valutazione delle radiazioni ottiche artificiali. Si suggerisce quindi l’utilizzo del metodo di valutazione messo a disposizione dal Portale Agenti Fisici (www.portaleagentifisici.it), gestito da INAIL, Regione Toscana e Regione Emilia Romagna che offre una procedura di calcolo per la valutazione del rischio associato a sorgenti per illuminazione generale.
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