RISCHIO BIOLOGICO

NUOVO DPCM :LE FAQ SU QUARANTENA E SMART WORKING

Da il sole24ore

QUARANTENA

Sono un positivo asintomatico al Covid. A quali regole devo attenermi?

Le nuove regole ridefinite dal Comitato tecnico scientifico dell’11 ottobre 2020 hanno abbreviato a 10 giorni il periodo di isolamento. Dovrà fare alla fine di questo periodo di quarantena un tampone molecolare unico che dovrà risultare negativo per essere fuori dall’isolamento.

Sono un positivo sintomatico. Quali sono le nuove disposizioni?

Le nuove regole ridefinite dal Comitato tecnico scientifico dell’11 ottobre 2020 hanno abbreviato a 10 giorni il periodo di isolamento, dei quali gli ultimi tre devono essere in completa assenza di sintomi. Al termine della quarantena è necessario effettuare un tampone molecolare unico che dovrà essere negativo.

Sono positivo asintomatico e non mi negativizzo. Che percorso mi aspetta?

L’isolamento nel suo caso è di almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare al 10° e al 17° giorno. Il Comitato tecnico scientifico ha reso noto che in questi casi l’isolamento si interrompe al 21° giorno «in quanto le evidenza disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione».

Il mio compagno è positivo al Covid-19. Che devo fare?

Per i contatti stretti è previsto un isolamento fiduciario di 10 giorni più il tampone antigenico rapido o molecolare

Cosa si intende per contatti stretti di un positivo al Covid-19?

Per “contatto stretto” di un caso positivo di Covid-19, in base alle indicazioni del ministero della Salute, si intende: 1) una persona che vive nella stessa casa di un positivo; 2) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto col positivo (per esempio una stretta di mano): 3) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo: ad esempio ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati; 4) una persona che ha avuto un contatto diretto – faccia a faccia – con un caso positivo, a distanza inferiore ai due metri e per almeno 15 minuti; 5) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso – come un’ aula, una sala riunioni, la sala d’attesa dell’ospedale – con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei; 6) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione raccomandati o mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione non idonei; 7) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; 8) sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno dove il caso indice era seduto.Inoltre il ministero segnala che «gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio».

SMART WORKING

È possibile continuare a lavorare in smart working?

Il provvedimento ampliare lo smart working al 70-75%, per ridurre non solo le occasioni di contatto ma anche gli spostamenti. Il “lavoro agile” in forma semplificata potrebbe essere applicato per tutta la durata dello stato di emergenza (attualmente prorogato al 31 gennaio). L’esecutivo punta anche ad aumentare il ricorso al lavoro da remoto per la pubblica amministrazione portando al 70% le attività degli uffici pubblici da svolgere da casa. Da settembre per i dipendenti pubblici era iniziato il rientro e le attività da svolgere in remoto si fermavano al 50% del personale, se compatibile con il tipo di mansione svolta.

MASCHERINE AL LAVORO SONO OBBLIGATORIE?

Da ilsole24ore.it

Proroga della versione “semplificata” dello smart working, fruibile in un numero maggiore di situazioni, e utilizzo rafforzato delle mascherine. Le regole anti covid relative alle attività lavorative registrano alcune novità per effetto di due provvedimenti, uno già in vigore mentre l’altro lo sarà a breve.

Il decreto legge 125/2020 proroga al 31 dicembre di quest’anno (e non al 31 gennaio 2021 che è invece la nuova scadenza dello stato di emergenza) la facoltà del datore di lavoro di disporre l’attività in modalità agile senza necessità di accordo individuale con il dipendente e l’utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al ministero del Lavoro.

Tuttavia su questo fronte è opportuno tener presente che la conversione in legge del decreto agosto, che avverrà nei prossimi giorni, consente ai genitori di lavorare da remoto (o in alternativa di fruire di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione) se il figlio under 14 viene posto in quarantena per un contatto con un positivo avvenuto a scuola (già previsto nel Dl in vigore) o durante l’attività sportiva o ricreativa (novità apportata dalla conversione in legge).
Come precisato dalla circolare 115/2020 dell’Inps, smart working o congedo possono essere usati senza limite, entro il 31 dicembre, per tutta la durata della quarantena, anche in caso di proroga o ripetizione della stessa nel tempo e per figli differenti. A fronte della diffusione crescente di contagi e conseguenti misure di isolamento preventivo in ambito scolastico, questa disposizione può incidere in misura consistente e imprevedibile sulla presenza dei dipendenti in azienda o anche da remoto.

Sempre la conversione in legge del decreto agosto estenderà fino al 30 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori di figli con disabilità grave, mentre dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre per i lavoratori “fragili” lo smart working sarà la regola, anche ricorrendo all’assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza, purché rientranti nella stessa categoria o area di inquadramento previste dai contratti collettivi.

Le nuove regole sulle mascherine

Quanto alle mascherine, il Dl 125/2020 prevede l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, ma al contempo fa salvi i protocolli per le attività economiche e produttive, amministrative e sociali. E il protocollo del 24 aprile per il contrasto del Covid negli ambienti di lavoro indica l’obbligo di mascherina quando non si può garantire la distanza di almeno un metro.

L’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, previsto dal Dl 125/2020 in tutti casi in cui non sia possibile garantire in modo continuativo l’isolamento rispetto alle altre persone (concetto ben diverso dal mero distanziamento), non sembra estendersi automaticamente ai luoghi di lavoro – osserva l’avvocato giuslavorista Aldo Bottini – . Per questi ultimi, infatti, vengono fatte espressamente salve le previsioni dei protocolli anti contagio, che in molti casi prevedono l’obbligo di mascherina solo dove non sia possibile il distanziamento minimo. Da un punto di vista di interpretazione letterale della norma, non sembra possibile una diversa lettura. Ciò non esclude che, in un’ottica di massima prudenza e di coerenza del sistema, si possa ritenere opportuno prevedere più rigorose procedure sull’uso delle mascherine nei luoghi di lavoro».

Invece è venuto meno, già da agosto, l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale, che comportava il ricorso al medico competente anche da parte delle aziende che, in via ordinaria, non vi erano tenute. Ciò non cancella, però, la necessità che il datore di lavoro effettui la sorveglianza sanitaria per i dipendenti con particolari situazioni di fragilità, nonché a fronte di espressa richiesta del lavoratore e se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

QUARANTENA. QUANDO NON È MALATTIA PER INPS

In questi giorni l’INPS ha precisato che la quarantena non verrà equiparata alla malattia, un’affermazione che detta cosi non è molto esplicativa, nell’articolo cerchiamo di contestualizzare questa affermazione dell’INPS che ha deciso di chiarire questo aspetto anche in virtù della risalita del numero di contagi ed in vista di nuovi lockdown locali o regionali.

Con una circolare l’INPS ha chiarito un concetto molto importante in questo periodo dove il numero dei contagi da Coronavirus è tornato nuovamente a salire con circa 5.000 nuovi positivi ogni giorno, l’INPS precisa che in caso di nuove chiususe regionali o locali dovuto all’elevato numero di contagi da Covid 19  la quarantena non verrà equiparata alla malattia, questo significa che se le persone saranno impossibilitate a svolgere le proprie attività lavorative a causa di nuove restrizioni e chiusude non sarà considerata malattia e quindi le assenze dal lavoro non saranno retribuite dall’INPS

All’interno della circolare l’INPS ha anche precisato quali sono le condizioni affinche l’assenza da lavoro venga riconosciuta come malattia, che secondo l’istituto nazionale di previdenza può esserci solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica, (come ad esempio nel caso di contatto stretto con soggetti positivi).

Solo in questo caso al lavoratore che si assenta dal lavoro può essere riconosciuta la malattia che sarà poi erogata appunto dall’INPS.

Nella nota l’Istituto precisa anche che la malattia non sarà riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working a meno di malattia conclamata, poichè non si configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia.

Nienta malattia anche per le persone che dovessero fare la quarantena all’estero perché richiesta dal paese di destinazione, insomma l’INPS tiene a precisare tutti gli aspetti legati alla malattia in ambito lavorativo in vista della risalita dei contagi ed in vista di nuove chiusure locali e regionali, visto che un nuovo lockdown totale non sarà attivato, per evitare di aggravare la già precaria situazione economica Italiana ma non solo.

Infine ricordamo che i lavoratori che sono in malattia e quindi impossibilitati a recarsi sul posto di lavoro ci sono gli orari della visita fiscale da rispettare che variano a seconda si tratti di lavoratore pubblico o privato:

Da miuristruzione.it

 

TUTTO SULLA SANIFICAZIONE A SCUOLA

Da Inail.it

Prodotto editoriale realizzato a supporto dei datori di lavoro delle scuole di ogni genere e grado al fine di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici, che rappresenta l’intervento primario per la prevenzione di malattie e infezioni, attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di pandemia.

Immagine Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche

Tenuto conto della continua evoluzione normativa e delle indicazioni fornite dagli organi competenti prima della ripresa dell’attività didattica, si è reso necessario un aggiornamento, realizzato con la supervisione di ISS e Ministero della Salute, al fine di rendere la pubblicazione in linea con le indicazioni più recenti. La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono gli obblighi legislativi o le indicazioni di norme o di linee guida sull’argomento, con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e disinfettanti e su attrezzature per la pulizia e da una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare con l’indicazione di una consigliata, ma non obbligatoria, frequenza delle operazioni che ogni datore di lavoro dovrà adattare non solo nell’ordinarietà alla propria organizzazione e realtà scolastica, ma anche nell’emergenza alle ulteriori necessità legate al mezzo di trasmissione, ai metodi necessari per inibirne l’azione e ai tempi di azione richiesti. La parte specifica è, poi, meglio esplicitata nelle allegate schede distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera) in cui si riportano le diverse attività di igienizzazione da svolgere e le relative attrezzature e frequenze.

Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

ERGONOMIA SCOLASTICA ANTICOVID

Da Inail.it

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di sospendere l’attività scolastica in aula per un lungo periodo di tempo.

Disposizioni anti covid-19 ed ergonomia scolastica

Oggi, il rientro richiede, comunque, di adottare importanti azioni per garantire il distanziamento tra gli
alunni di almeno un metro “da bocca a bocca” e prevenire il rischio di nuovi casi di contagio.

Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

LAVORATORI FRAGILI UN EMENDAMENTO

Da orizzontiscuola.it

Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili (ossia malati oncologici, immunidepressi, disabili con la 104) il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno”.

Lo prevede un emendamento al dl Agosto, approvato dalla commissione Bilancio di palazzo Madama. Ad annunciarlo la senatrice del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro, Susy Matrisciano.

“La norma – afferma Matrisciano – è stata inserita nella riformulazione di diversi emendamenti al dl Agosto ed è frutto del lavoro svolto dai componenti delle forze politiche di maggioranza in commissione Lavoro al Senato.
E’ un bell’esempio di convergenza su un tema importantissimo, in una fase complessa, che consente di coniugare due diritti fondamentali: il diritto al lavoro e quello alla salute”. “La norma ha cristallizzato le osservazioni della Commissione”, sottolinea Matrisciano, che aggiunge: “la sua formulazione ampia e generica, include, infatti, i lavoratori del mondo della scuola, prevede un finanziamento di circa 54 milioni di euro e consente di tutelare tutti coloro che, trovandosi in quella condizione, sono esposti più di altri al rischio di un possibile contagio”.

Ricordiamo che alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (e cioè di fragilità) nei confronti del Sars-Cov-2 (Coronavirus) e di complicanza in caso di Covid19. Fra queste, le principali sono:

  • Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni
  • Diabete mellito in compenso labile
  • Ipertensione arteriosa non stabilizzata
  • Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.)
  • Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori
  • Insufficienza renale o epatica conclamata
  • Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad es. terapia con cortisonici)
  • Insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.)
  • Gravidanza

Nel caso in cui un lavoratore ritenga di trovarsi in una condizione di iper-suscettibilità al Covid19 per motivi di salute, si rivolgerà al medico competente richiedendo una visita straordinaria e sottoponendo documentazione sanitaria dettagliata ed aggiornata relativa alla sua condizione di fragilità (per esempio con una relazione clinica del medico di medicina generale o dello specialista di fiducia) e rilascerà il consenso informato alla segnalazione di fragilità al datore di lavoro.

Sulla base delle patologie del lavoratore e del rischio di contagio connesso all’attività lavorativa, il medico competente valuterà le misure di particolare tutela che si rendessero necessarie e le sottoporrà al datore di lavoro attraverso una revisione del giudizio di idoneità.

 

 

LINEE GUIDA DISTANZIAMENTO SOCIALE E MOBILI DI UFFICIO

Layout ufficio e distanziamento sociale – Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

La necessità di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi, in ottemperanza ai protocolli e alle disposizioni normative, ha portato le imprese ad interrogarsi su come gli arredi possano essere riorganizzati ed adattati alle nuove esigenze.

Per rispondere a questa domanda, la Commissione Tecnica di Assufficio ha elaborato delle linee guida, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche tra cui tecnici dell’ATS Milano Città Metropolitana.

Il documento di Assufficio propone degli esempi di come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone, misura indicata dalle disposizioni legislative in vigore come la minima idonea a limitare la circolazione del virus.

Questo documento integra le prescrizioni della norma UNI 11534:2014, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte dalla diffusione della pandemia Covid-19.

E’ possibile scaricare il documento in fondo alla pagina o tramite questo link.

Contatti

Per ulteriori informazioni:
Carlo Capra, Area Territorio e Ambiente, tel. 02 58370520, e-mail carlo.capra@assolombarda.it

COVID 19 E CUORE

Da Dottnet.it

Circa 1 paziente su 5 affetto da Covid-19 può avere manifestazioni cardiache con un danno miocardico caratterizzato dal significativo incremento della troponina”. Il dato è emerso nel corso del convegno ‘Conoscere e curare il cuore’ in corso a Firenze e al quale partecipano circa 1.800 cardiologi. Anche il cuore , spiegano gli studiosi, può essere coinvolto dal Coronavirus, analogamente ad altri organi, tra cui rene, fegato, tratto gastroenterico, cute e strutture nervose. Il danno cardiaco, viene precisato, è legato a un marcato aumento della mortalità.

“Uno studio anatomo-patologico del miocardio riportato dal gruppo diretto dalla professoressa Arbustini del policlinico di Pavia – viene precisato offre importanti informazioni sull’interessamento cardiaco dell’infezione da Covid. Ad esempio, in un uomo deceduto per complicanze settiche dopo avere contratto il Covid, manifestatosi con un quadro di distress respiratorio con infiammazione interstiziale di grado lieve, si sono osservate per la prima volta particelle virali in cellule interstiziali citopatiche”. Sempre in occasione del convegno è stato posto l’accento “sull’incremento di ischemia cerebrale da occlusione di grossi vasi in pazienti giovani colpiti da Covid e spesso senza rilevanti fattori di rischio”.

MANCA L’ANTINFLUENZALE NELLE FARMACIE. A RISCHIO LE CAMPAGNE VACCINALI IN AZIENDA

Da Dottnet.it

Nonostante gli inviti ad effettuare quest’anno massicciamente la vaccinazione antinfluenzale, per evitare la concomitanza di sintomi simili all’infezione da Covid-19, solo 1 italiano su 3 potrà avere a disposizione la dose necessaria ed anche tra le fasce a rischio la copertura vaccinale, in 9 regioni, non arriverà al 75%. La stima è della Fondazione Gimbe, confermata dall’esperienza sul campo dei farmacisti che denunciano come i vaccini non siano ancora stati distribuiti, mentre un nuovo studio evidenzia come proprio l’antinfluenzale potrebbe ridurre le morti da Covid.

Ma chi deve vaccinarsi e dove? Oltre ai malati con patologie croniche e agli over-65, il vaccino antinfluenzale è quest’anno raccomandato anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni ed a tutti i soggetti a partire dai 60 anni di età. L’estensione della indicazione al vaccino è motivata dall’emergenza pandemica e l’obiettivo è cercare di evitare la concomitanza dei sintomi influenzali con quelli da Covid nella stagione invernale, oltre che l’intasamento di Pronto soccorso e servizi sanitari.

– LA FASCE PROTETTE: per le cosiddette categorie di popolazione fragile il vaccino è gratuito. Si tratta di malati cronici e anziani over-65. La circolare del ministero della Salute per la stagione influenzale 2020-2021 prevede però l’estensione della raccomandazione al vaccino già a partire dai 60 anni di età. La vaccinazione, si specifica, “può essere offerta gratuitamente nella fascia d’età 60-64 anni”, mentre finora la gratuità era prevista appunto a partire dai 65 anni. Per le categorie protette, la vaccinazione è richiesta dal medico di famiglia o dal pediatra e viene effettuata negli stessi studi medici.

– I BAMBINI: riferendosi ai bambini – per i quali attualmente la vaccinazione è raccomandata in particolari condizioni o se affetti da particolari patologie – la circolare sottolinea l’opportunità di raccomandare la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi-6 anni “anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell’attuale fase pandemica”.

– PERSONALE SANITARIO: l’antinfluenzale è fortemente raccomandata anche agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza. Ciò nella prospettiva di una iniziativa legislativa che la renda obbligatoria.

– DONNE IN GRAVIDANZA: è opportuno, rileva il ministero, “sensibilizzare sia i medici di medicina generale sia i ginecologi e ostetrici sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale nelle donne in gravidanza”, ricordando che la vaccinazione è offerta gratuitamente. Nel suo position paper più recente sull’influenza, l’Oms ritiene le donne in gravidanza come “il piu’ importante dei gruppi a rischio per loro stesse e per il feto”.

 LA POPOLAZIONE ATTIVA: tutti i cittadini dai 6 ai 60 anni di età che vogliano vaccinarsi, ma non rientrano nelle fasce protette, possono acquistare il vaccino presso le farmacie previa la prescrizione del medico di famiglia ed effettuare la vaccinazione presso gli studi medici.

 LE COPERTURE: la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe avere secondo l’Oms un obiettivo di copertura minimo del 75% e del 95% come obiettivo ottimale negli over-65 e nei gruppi a rischio.

Di questo passo, avverte però Federfarma, il rischio è che salti l’avvio della campagna vaccinale già da ottobre, secondo l’anticipo indicato dal ministero della Salute proprio per fronteggiare meglio la gestione dei prevedibili casi di Covid con l’inizio della stagione fredda. Ad oggi, è l’analisi del presidente Gimbe Nino Cartabellotta, c’è una “esigua disponibilità di vaccino antinfluenzale” e le 17,8 milioni di dosi acquistate dalle Regioni “basteranno a garantire il vaccino solo a 1 italiano su 3. E addirittura 9 regioni rischiano di non garantire neppure il 75% della copertura delle categorie a rischio”.

Al momento, le Regioni hanno ceduto alle farmacie l’1,5% delle dosi acquistate (circa 250.000) per le vaccinazioni della popolazione non a rischio, ma è un quantitativo insufficiente. Ad oggi, “mi risulta che i vaccini non siano arrivati nemmeno ai medici di famiglia per le fasce di popolazione protette – afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo – e le dosi alle farmacie sono assolutamente esigue”.   Per far fronte a ciò “alcune Regioni stanno pensando di rimodulare le dosi acquistate, ma attualmente solo l’Emilia Romagna ha deciso di stornare 36mila dosi da quelle per le fasce protette per destinarle alle farmacie”. Insomma, avverte, “siamo in una fase di stallo e se non ci saranno risposte in tempi bevi la campagna vaccinale rischia di partire in ritardo, con conseguenze preoccupanti”.

Da parte loro, le aziende farmaceutiche ribadiscono il proprio impegno: “L’industria ha fatto di tutto per rispondere alla domanda – sottolinea il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi – ma dal prossimo anno è fondamentale che la programmazione delle Regioni per l’approvvigionamento del vaccino sia fatta già da aprile, poichè i vaccini non possono prodursi da un giorno all’altro. Dunque le industrie continueranno a prendere ordinativi solo per le dosi che possono garantire in questo momento”. D’altro canto, quest’anno alle Regioni “sono andati 17,8 mln di dosi, il 43% in più rispetto al 2019. Al momento è aperto un tavolo all’Agenzia italiana del farmaco e si sta lavorando a tutte le possibili soluzioni, inclusa l’importazione dall’estero, affinchè – afferma – il vaccino sia garantito non solo alle fasce protette ma anche al resto della popolazione”.

E ad indicare l’estrema utilità dell’antinfluenzale è anche un nuovo studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano, secondo cui tale vaccino aiuterebbe a combattere direttamente il SarsCov2. Durante il lockdown, infatti, nelle Regioni con un più alto tasso di copertura vaccinale tra gli over65enni, c’erano meno contagi, meno pazienti ricoverati con sintomi, in terapia intensiva e morti per Covid-19. Si stima che un aumento dell’1% della copertura vaccinale negli over 65 avrebbe potuto evitare 78.560 contagi. Oltre all’antinfluenzale, altra arma fondamentale resta la mascherina che, sulla base di una teoria pubblicata dalla University of California, potrebbe diventare un ”vaccino rudimentale” perchè, pur schermando l’ingresso del virus nelle grandi quantità, potrebbe comunque permettere a poche particelle virali di passare e penetrare nelle vie respiratorie di chi la indossa, attivando così un processo di immunizzazione contro il SarsCov2, pur con un’infezione senza sintomi.

VIAGGI ESTERI:LE REGOLE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Le regole per i viaggi sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle motivazioni degli spostamenti.

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, contenute nel DPCM 7 agosto 2020, sono state prorogate fino al 7 ottobre dal DPCM 7 settembre 2020. I precedenti elenchi contenuti nell’allegato 20 del DPCM 7 agosto sono stati recepiti e precisati nell’Allegato C che individua sei gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.

Per le limitazioni paese per paese ecco le indicazioni aggiornate del ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto