LAVORATORI FRAGILI UN EMENDAMENTO

7 Ottobre 2020

Da orizzontiscuola.it

Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili (ossia malati oncologici, immunidepressi, disabili con la 104) il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno”.

Lo prevede un emendamento al dl Agosto, approvato dalla commissione Bilancio di palazzo Madama. Ad annunciarlo la senatrice del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro, Susy Matrisciano.

“La norma – afferma Matrisciano – è stata inserita nella riformulazione di diversi emendamenti al dl Agosto ed è frutto del lavoro svolto dai componenti delle forze politiche di maggioranza in commissione Lavoro al Senato.
E’ un bell’esempio di convergenza su un tema importantissimo, in una fase complessa, che consente di coniugare due diritti fondamentali: il diritto al lavoro e quello alla salute”. “La norma ha cristallizzato le osservazioni della Commissione”, sottolinea Matrisciano, che aggiunge: “la sua formulazione ampia e generica, include, infatti, i lavoratori del mondo della scuola, prevede un finanziamento di circa 54 milioni di euro e consente di tutelare tutti coloro che, trovandosi in quella condizione, sono esposti più di altri al rischio di un possibile contagio”.

Ricordiamo che alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (e cioè di fragilità) nei confronti del Sars-Cov-2 (Coronavirus) e di complicanza in caso di Covid19. Fra queste, le principali sono:

  • Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni
  • Diabete mellito in compenso labile
  • Ipertensione arteriosa non stabilizzata
  • Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.)
  • Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori
  • Insufficienza renale o epatica conclamata
  • Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad es. terapia con cortisonici)
  • Insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.)
  • Gravidanza

Nel caso in cui un lavoratore ritenga di trovarsi in una condizione di iper-suscettibilità al Covid19 per motivi di salute, si rivolgerà al medico competente richiedendo una visita straordinaria e sottoponendo documentazione sanitaria dettagliata ed aggiornata relativa alla sua condizione di fragilità (per esempio con una relazione clinica del medico di medicina generale o dello specialista di fiducia) e rilascerà il consenso informato alla segnalazione di fragilità al datore di lavoro.

Sulla base delle patologie del lavoratore e del rischio di contagio connesso all’attività lavorativa, il medico competente valuterà le misure di particolare tutela che si rendessero necessarie e le sottoporrà al datore di lavoro attraverso una revisione del giudizio di idoneità.

 

 

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