SICUREZZA SAFETY TU 81/08

SICUREZZA SUL LAVORO NELLE CAVE

Da Inail.it

Lo studio analizza la diffusione, la produzione e gli infortuni nonché la gestione della sicurezza nelle due grandi famiglie estrattive, pietre ornamentali e inerti e fornisce una disamina su alcune nuove tecnologie implementabili in cava come Internet of Things (IoT), la connettività mobile anche di quinta generazione, nonché i Sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID).

Lo studio fa il punto sulle potenzialità future sottese da tali tecnologie, la cui diffusione è incentivata da recenti provvedimenti del legislatore e delle Istituzioni preposte, ai fini della prevenzione degli infortuni in cava e della modernizzazione dei prodotti e processi.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Momentaneamente consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

DOSSIER SICUREZZA A SCUOLA 2021

Da Inail.it

Il dossier fa una panoramica dei migliori progetti formativi realizzati dall’Inail, a livello locale, nazionale ed europeo, durante l’anno scolastico 2020-2021, nei quali non sono mancate indicazioni specifiche sul Covid-19, sui rischi biologici e sulle misure di prevenzione da adottare.



Una sezione del volume è dedicata agli investimenti per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico, e un focus riporta i dati relativi agli infortuni occorsi a studenti e docenti nel triennio 2018-2020. Chiudono il dossier una rassegna di film e serie tv sui temi della legalità e della sicurezza a scuola e una sezione dedicata alle pubblicazioni.

Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
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TU 81/08 INASPRITE LE SANZIONI.

l recente D.L. 146/2021, emanato lo scorso 21/10/2021 contiene, tra le altre, una serie di disposizioni assai rilevanti con le quali si intende porre un argine alla catena ininterrotta di morti sul lavoro che ha caratterizzato, ancor più che nel recente passato, questo 2021.

Si tratta di un provvedimento assai importante che richiama l’esigenza, che sottolineiamo all’attenzione di tutte le imprese associate, a considerare la questione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e la messa in opera di ogni necessaria misura di sicurezza, come questione fondamentale e un impegno prioritario, non soltanto per il rischio che da una inadempienza possano scaturire conseguenze assai pesanti sul piano sanzionatorio, sino alla sospensione dell’attività dell’impresa, ma per consentire che, prima di tutto per le giovani generazioni, il lavoro, soprattutto quello manuale, torni ad apparire un’esperienza da vivere con interesse ed una strada alla propria realizzazione come cittadino e non, come troppo spesso rischia di apparire, una sorta di “dannazione” da cui cercare di defilarsi, magari rifugiandosi nella schiera degli inattivi, cioè di quei cittadini che il lavoro neppure lo cercano più.

In particolare, l’art 13 del D.L. 146 – che alleghiamo – sostituisce interamente l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)

Il Governo ha scelto sostanzialmente due strade per combattere l’insicurezza che ancora appare troppo diffusa:

  • da un lato il rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo;
  • dall’altro l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008, sia di quelle presso le quali siano individuati lavoratori irregolarmente assunti o addirittura “al nero”

Per la prevenzione, l’art. 13 del D.L. 146/2021 prevede un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.

Particolarmente importante è la decisione che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl – vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un rilevante aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Previsto anche l’aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Per il capitolo Sanzioni degli inadempimenti, le misure sono particolarmente pesanti:

Cambiano, in particolare, le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazionibasterà che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.

Non solo, il D.L. precisa che gli Ispettori, constatato l’illecito “adottano” – senza nessuna discrezionalità, come invece recitava il precedente testo: “possono adottare” – le misure di sospensione dell’attività.

Vengono anche meglio definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.L. che modifica la corrispondente tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008.

Così, ad esempio, la norma prevede che la sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, cosa che, per il settore dell’autotrasporto ha una particolare ed oggettiva rilevanza.

Inoltre, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”

Beninteso, su istanza dell’impresa interessata, l’Ispettorato può decidere la revoca della sospensione. Ma anche in ciò, il D.L. 146/2021 introduce novità: infatti l’Ispettorato potrà revocare la sospensione, solo se sussistano le seguenti condizioni:

– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);

– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Per la parte pecuniaria delle sanzioni il D.L. introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:

nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Ricordiamo come, finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori;

– nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito.

A tal fine sono individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente, quando la sanzione era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata.

Non solo: le somme aggiuntive così determinate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14, comma 9, D.lgs. n. 81/2008).

Continua ad esserci la possibilità di ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se su istanza di parte e fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta (era il 25% nel testo precedente), mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato (art. 14, comma 10, D.lgs. n. 81/2008).

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:

– con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine ì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Il Ministero del Lavoro ha, proprio allo scopo di illustrare le misure contenute nel D.L. 146/2021, realizzato una serie di slides che pure alleghiamo.

LA PROGETTAZIONE ACUSTICA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nel presente manuale si vogliono dare elementi per la progettazione dei nuovi ambienti di lavoro e delle modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, che vada oltre il mero rispetto dei limiti acustici e consideri i contesti culturali e funzionali degli spazi

regolamentati.

Immagine Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non. Manuale operativo

Con particolare riferimento all’esposizione al rumore dei lavoratori, l’evoluzione che ha subito il luogo di lavoro, in termini di nuove attività di lavoro e conseguente modifica del contesto lavorativo, in aggiunta a una diversa e maggiore sensibilità verso le tematiche del benessere psicofisico, ha reso necessario procedere all’evoluzione e l’aggiornamento delle procedure di analisi e progettazione acustica dei luoghi di lavoro. Ne deriva che negli ambienti di lavoro, così definiti, la progettazione degli elementi di funzionalità e di sicurezza può essere contemporanea e integrata con la progettazione delle fonti di benessere percepito.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2021
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Da Inail it

NUOVE NORME SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Sia questo decreto, che il decreto controlli del 1 settembre 2021 di recente pubblicazione, nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

In particolare, il decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del DLgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Le disposizioni di cui al provvedimento in parola si applicano:

– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

Disposizioni transitorie (Art. 7)

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Da assistal.it

http://www.assistal.it/content/uploads/2021/10/DM-02.09.2021.pdf

MONITORAGGIO NEOPLASIE A BASSA FRAZIONE EZIOLOGICA :RENALOCCAM

La monografia presenta i risultati dell’attività scientifica frutto dell’Accordo di collaborazione fra Inail e Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica di Firenze finalizzata all’attuazione del sistema di monitoraggio per la sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali a bassa frazione eziologica previsto dall’art.244 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. .

Immagine Renaloccam. Il sistema di monitoraggio delle neoplasie a bassa frazione eziologica - Manuale operativo

Il materiale in esso contenuto rappresenta il testo di riferimento per i Centri Operativi Regionali (COR-TP) e gli operatori dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) per la raccolta dell’anamnesi e dell’eziologia finalizzata all’identificazione del caso e l’accertamento dell’origine professionale”.


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LINEE DI INDIRIZZO SGI AE

Da inail.it

La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE riflette le importanti innovazioni introdotte dalla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”.

Immagine Linee di indirizzo SGI - AE

La UNI ISO 45001 costituisce, inoltre, lo standard internazionale per la certificazione del sistema di
gestione ed è stata elaborata con l’obiettivo dell’integrabilità con le altre norme per sistemi di gestione certificabili, per le quali ISO ha adottato una struttura comune, HLS “high level structure”.


Prodotto: Volume
Edizioni Inail – 2021
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EFFETTI POSITIVI DELLA LUCE BIANCA ARRICCHITA DA LUCE BLU IN LAVORATORI NOTTURNI

The Effect of Blue-enriched White Light on Cognitive Performances and Sleepiness of Simulated Shift Workers

A Randomized Controlled Trial.

Autori:

Canzone, Yanping MPH; Lv, Xinrui MM; Qin, Wei MM; Dang, Weimin MM; Chen, Zhizhong D Phy; Nie, Jingxin D Phy; Liu, dottore in Baohua; Dong, medico di Wentian

Il lavoro a turni è associato a prestazioni ed efficienza ridotte, l’attuale studio mirava a indagare se la luce bianca arricchita di blu potesse migliorare le prestazioni dei lavoratori.

Metodi: 

Lo studio, che ha adottato uno studio randomizzato controllato, è stato condotto su 48 turnisti simulati. I partecipanti hanno svolto attività di attenzione sostenuta, attività di memoria di lavoro e attività di sonnolenza durante il lavoro a turni di notte. I dati sono stati analizzati utilizzando ANOVA a misura ripetuta a due vie.

Risultati: 

I risultati hanno mostrato  che, rispetto alla luce convenzionale, le risposte corrette dei partecipanti all’attenzione sotto sforzo sono aumentate significativamente quando sono stati esposti a luce bianca arricchita di blu, di conseguenza, gli errori di esecuzione e di omissione  sono diminuiti. Inoltre, la luce bianca arricchita di blu ha avuto  significativo  effetto sulla diminuzione della sonnolenz., la memoria di lavoro non è stata influenzata in modo significativo.

Conclusione

L’esposizione alla luce bianca arricchita di blu può migliorare l’attenzione prolungata e ridurre la sonnolenza.Copyright © 2021 American College of Occupational and Environmental Medicine.

MEDICO COMPETENTE JOURNAL 2/21

Da ANMA

Il nuovo MCJ si apre con l’articolo in primo piano in cui viene enfatizzata l’importanza della sanificazione e della disinfezione e la necessità di applicare i concetti di prevenzione universale agli ambienti indoor e alle strutture non sanitarie. L’autore analizza gli argomenti prendendo spunto dai Rapporti COVID emessi dall’Istituto Superiore di Sanità: puntuali, precisi, autorevoli, fondati su conoscenze scientifiche consolidate, si confermano essere un aiuto prezioso per i medici competenti. Segue poi un interessante contributo che illustra l’attività di sorveglianza sanitaria nelle aziende del Trentino durante l’emergenza Covid e nella rubrica Facciamo il Punto si parla di alcune forme di telemedicina applicabili alla medicina del lavoro: per il medico competente un discorso futuribile ma già attuale? La discussione è aperta.

Infine, risorse, informazione, comunicazione associativa e una riflessione sul qui e ora.

Buona lettura!

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notiziario ANMA 2/ 2021

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N. 2 – 2021

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PURIFICATORI D’ARIA EFFICACI CONTRO IL COVID

Da dottnet.it

Ricercatori australiani hanno dimostrato che purificatori d’aria economici e portatili sono uno strumento efficace e pratico per limitare la diffusione di Covid-19 tramite aerosol negli ospedali, potrebbe essere considerato per gli hotel di quarantena e altri ambienti sanitari. Pubblicato sulla rivista ‘Infection Control and Hospital Epidemiology’, lo studio ha tracciato il flusso d’aria e il movimento delle particelle aerosolizzate in un reparto Covid-19 del Royal Melbourne Hospital.

Purificatore d'aria, i migliori sul mercato per eliminare germi, virus e  odori

Usando due piccoli purificatori d’aria in una singola stanza di un paziente di un reparto dell’ospedale, lo studio ha rilevato che del 99% di aerosol può essere neutralizzato entro cinque minuti e mezzo. L’aria che circolava fuori dalla stanza del paziente portava molto meno aerosol e si riduceva quindi anche il rischio di infezione per il personale nelle aree cliniche circostanti. Lo studio è stato motivato dall’elevato numero di personale sanitario che si era contagiato in quell’ospedale durante la seconda ondata di pandemia a Melbourne a metà del 2020. Un totale di 271 operatori sanitari avevano contratto l’infezione di Covid-19 con inchieste che suggeriscono che la maggior parte di questi contagi erano avvenuti in strutture sanitarie.

Scientific research shows customised innovations can reduce the risk

La responsabile dello studio Kristy Buising, responsabile del servizio malattie infettive nell’ospedale stesso, scrive che i purificatori d’aria rimuovono gli aerosol prima che possano uscire dalla stanza del paziente, ma sono stati testati per vedere se proteggevano il personale sia all’interno che all’esterno. Utilizzando solo due piccoli purificatori d’aria portatili in una singola stanza di paziente, lo studio indica che il 99% dell’aerosol può essere rimosso entro 5 minuti e mezzo. Per lo studio è stato utilizzato un aerosol a base di glicerina come surrogato per gli aerosol respiratori, ed è stata misurata la trasmissione da un’unica stanza di paziente ai corridoi ed a una postazione infermieri nel reparto.