LEGISLAZIONE SICUREZZA

NUOVI STRUMENTI INAIL DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO .

da Inail.it

Una corposa banca dati a disposizione del datore di lavoro e degli specialisti della prevenzione , divisa per tipologie di rischio che permette di avere una preziosa bussola nella valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro.

In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, resi disponibili dall’Istituto ai sensi dell’articolo 28 comma 3, ter del d.lgs. 81/2008 e validati sulla base dei criteri approvati con determina del Presidente n. 49 del 5 marzo 2020.

Sono disponibili una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare ricerche nella banca dati.

 Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023  dal 22 maggio 2023 trovi gli strumenti tecnici  sul portale istituzionale INAIL alla seguente Pagina.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/strumenti-per-la-valutazione-del-rischio.html

Nella Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023 l’Istituto fornisce le indicazioni relative al rilascio e alle modalità di consultazione del repository e nell’allegato indica tutti gli strumenti per la valutazione del rischio validati.

INTERPELLO 3 DEL 12/06/2023 : CORSO DI 32 ORE RLS

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 3 del 12 giugno 2023, con il quale ha fornito, all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, alcuni chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare, in ordine “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 d.lgs. n. 81/2008 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
  • il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;
  • il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
  • il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

La Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

INFORTUNI NELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

da inail.it

Nell’ambito del Piano delle attività di Ricerca Inail per il triennio 2022-2024 il laboratorio V del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti an-tropici (Dit), in collaborazione con la Unità Operativa Territoriale di Avellino, sta sviluppando un approfondimento sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori delle centrali idroelettriche.

Concordemente con i dati statistici nel quinquennio 2017-2021, i primi dati emersi dal lavoro confermano la prevalenza di eventi infortunistici conseguenti ad impatti che provocano lussazioni, fratture ed altri traumi agli arti ed alla colonna vertebrale e per le malattie professionali una prevalenza di patologie a carico del sistema osteoarticolare, di malattie oncologiche e del sistema uditivo e del sistema respiratorio.


Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2023
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

UN FLASH SUL METODO TACO PER LE POSTURE INCONGRUE

Il rischio posturale sul lavoro rappresenta un fattore importante per la salute dei lavoratori. Sebbene il Decreto Legislativo 81/08 non preveda uno specifico titolo per il rischio posturale, l’articolo 15 comma 1 lett.d) enuncia il “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Ciò significa che il mancato rispetto dei principi ergonomici costituisce un fattore di rischio per la salute dei lavoratori.

Attualmente, gli aspetti legati al rischio posturale vengono considerati durante la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e/o da movimenti ripetitivi, limitatamente al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del tratto lombare. Tuttavia, tali metodologie non forniscono informazioni esaustive sui rischi derivanti dalle posture incongrue, in genere statiche e che coinvolgono tutti i segmenti corporei, comprese testa, collo, tronco, arti inferiori e piedi.

Per valutare il rischio posturale, la letteratura tecnica mette a disposizione metodi quali RULA, REBA e OWAS, che nascono per lo studio esclusivo delle posture. Tuttavia, tali metodologie costituiscono soltanto uno screening iniziale e non tengono conto di tutti i segmenti corporei e del contesto complessivo della mansione.

Il metodo attualmente più accreditato per valutare il rischio posturale è il metodo TACOs (Timing Assessment COmputerized strategy). Esso utilizza una combinazione di tecniche di valutazione delle posture e di analisi computerizzata per determinare il rischio di danni muscolo-scheletrici derivanti dall’assunzione di posture scorrette.

Il metodo TACOs prevede un primo screening mediante checklist ISO/TR 12295 nella quale vengono poste domande relative alle posture assunte da testa/collo, tronco, arti superiori e arti inferiori. Qualora l’esito fosse accettabile, non si dovrà procedere ad ulteriori approfondimenti. Qualora l’esito non fosse accettabile, si dovrà procedere alla valutazione approfondita del rischio mediante ISO 11226 “Valutazione delle posture di lavoro statiche” o il metodo TACOs rilasciato da EPM Research.

Il metodo TACOs, mediante una valutazione a punteggi (grafico a torte) e legandosi al sovraccarico biomeccanico, prende in considerazione i contributi legati alle posture di arti inferiori, rachide dorso lombare (se assenti i sollevamenti manuali di carichi), postura eretta, postura seduta, postura seduta con uso di pedale e postura su scale. I suddetti punteggi sono bilanciati sul tempo di esposizione.

Con l’utilizzo del metodo TACOs, è possibile definire una postura congrua o incongrua e splittare le incongruità su livelli numerici e colorazioni assimilabili a quelle dei metodi OCRA e NIOSH. Le eventuali posture incongrue dovranno essere gestite con idonee misure.

Il metodo TACOs rappresenta quindi una soluzione tecnologicamente avanzata per la valutazione del rischio posturale sul lavoro. Questa metodologia utilizza una combinazione di tecniche di valutazione delle posture e di analisi computerizzata per determinare il rischio per la salute derivante dalle posture scorrette. Il metodo TACOs fornisce una valutazione accurata e dettagliata del rischio per la salute derivante dalle posture incongrue e suggerisce strategie di prevenzione efficaci.

LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

da Inail.it

Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”.

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Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.


Prodotto: opuscolo
Edizioni: Inail – 2023
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

AGENTI CANCEROGENI: OLI MINERALI USATI NEI MOTORI A SCOPPIO E FUMI DI DIESEL.

Alessandro Guerri Medico Specialista in Medicina del Lavoro .

Sono state apportate ulteriori modifiche al Testo Unico D.Lgs. 81/08 nella sezione “agenti cancerogeni”, con l’aggiunta di nuove lavorazioni a specifico rischio cancerogeno. Per le attività svolte in officine di riparazione meccaniche sono stati aggiunti nuovi lavori a rischio cancerogeno, tra cui quelli che comportano la penetrazione cutanea degli oli minerali utilizzati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore. Inoltre, a partire dal 21/02/2023, sarà necessario dimostrare che l’esposizione lavorativa alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel sia inferiore a 0.05 mg/m3.

Si tratta di agenti cancerogeni accertati: gli esami condotti dall’IARC ( https://www.iarc.who.int/)hanno classificato il rischio di tumore al polmone come accertato per i gas di scarico dei motori diesel, mentre gli oli utilizzati sono stati classificati come cancerogeni accertati per le neoplasie cutanee e altri tipi di tumore.

Data la pericolosità e l’impossibilità di eliminare completamente tali esposizioni, è fondamentale valutare correttamente il rischio e applicare tempestivamente misure di prevenzione e protezione, considerando il tipo di lavoro svolto.Per la valutazione del rischio, la legge prevede che il datore di lavoro valuti le concentrazioni presenti in ambiente di lavoro tramite campionamenti specifici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti previsti per le emissioni di gas di scarico.

Elenchiamo alcune misure di protezione attuabili sin da ora per ridurre o eliminare l’esposizione ad agenti cancerogeni: Per gli oli minerali, è obbligatorio utilizzare rigorosamente e correttamente guanti in nitrile durante tutte le attività a rischio di contatto con oli esausti (cambio motore, gestione rifiuti, ecc.), rispettando le norme igieniche, effettuando una corretta pulizia degli indumenti da lavoro (tute, ecc.) e gestendo adeguatamente gli stracci usati per pulirsi e pulire i pezzi.

Per le emissioni di gas di scarico, in tutte le attività di prova motore o nelle riparazioni che prevedono l’accensione, il riscaldamento del motore e quindi la produzione di emissioni all’interno dell’officina, è obbligatorio utilizzare un sistema di aspirazione collegato direttamente al tubo di scappamento che possa espellere i gas di scarico all’esterno dell’ambiente di lavoro.

Non è sufficiente lavorare a portoni aperti.

È importante fornire formazione, informazione e addestramento ai lavoratori sulle misure di protezione da adottare e sulla corretta gestione degli agenti cancerogeni.

Infine, è opportuno effettuare una sorveglianza sanitaria per il rischio chimico non irrilevante per la salute e mantenere un registro degli esposti ad agenti cancerogeni.In questo modo, è possibile ridurre il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e tutelare la salute dei lavoro.

COBOT E LAVORO.

Dalle catene di montaggio agli ospedali: otto casi di integrazione dei robot collaborativi alla luce della sicurezza sui luoghi di lavoro

L’integrazione di robot per rendere il lavoro più facile e più sicuro è ormai una realtà attuale.

L’EU-OSHA ha analizzato l’uso della robotica e dei sistemi basati sull’intelligenza artificiale (IA) per automatizzare mansioni lavorative, con particolare attenzione all’impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

L’obiettivo è comprendere come integrare tali sistemi, compresi i cobot (o i robot collaborativi), in modo sicuro ed efficace sul lavoro e assicurare che diventino una risorsa anziché un rischio.

Ecco il report di otto esperienze lavorative: l’automazione della pulizia degli effluenti zootecnicila produzione delle segheriele catene di montaggio e la produzione industrialela cucitura nell’industria automobilisticala pallettizzazione e la de-pallettizzazionele automazioni intelligenti nella produzione dell’acciaiola robotica avanzata nella produzione di prodotti in plastica e l’IA nella diagnostica med

Pubblicazioni su robotica e IA.

Campagna dell’EU-OSHA «Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale».

Fonte: da agenzia europea sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

SICUREZZA IN AGRICOLTURA

L’agricoltura, pur essendo una delle attività più antiche al mondo, rimane una delle più pericolose. Gli agricoltori sono esposti a numerosi rischi sul lavoro, tra cui l’esposizione a sostanze chimiche nocive, il rischio di incidenti con macchine agricole, il pericolo di cadute da altezze e molti altri ancora.

Nel link più in basso troverete informazioni utili e approfondite sui principali rischi presenti in agricoltura, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare gli agricoltori e coloro che lavorano in questo settore sugli accorgimenti da adottare per garantire la propria sicurezza sul lavoro.

Potrete trovare una guida completa e accessibile a tutti. Inoltre, il sito offre consigli pratici su come prevenire i rischi e come gestire situazioni di emergenza.

Siamo convinti che una maggiore consapevolezza sui rischi presenti in agricoltura possa contribuire a salvaguardare la salute e la sicurezza degli agricoltori e di tutti coloro che lavorano in questo settore così importante per la nostra società. Esplorate il sito, leggete le informazioni e condividetele con chiunque possa trarne beneficio. La vostra sicurezza sul lavoro è la nostra priorità!

https://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/aree-tematiche/sicurezza-e-salute-in-ambiente-di-vita-e-di-lavoro/pp07-prevenzione-in-edilizia-e-agricoltura/pp07-prevenzione-in-agricoltura/materiali-informativi

SAFETY EXPO A BERGAMO : IL PROGRAMMA

È già disponibile sul sito del Safety Expo il programma degli incontri in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi che si svolgeranno durante la manifestazione: tavole rotonde, convegni, seminari, spettacoli e anche corsi di formazione prenotabili online. 

Safety Expo 2023: il programma degli eventi

Con un’agenda di circa 100 incontri, il Safety Expo 2023, in programma il 20 e 21 settembre a Bergamo Fiera, offrirà una risposta concreta agli operatori del settore, professionisti e responsabili in azienda, chiamati a confrontarsi e ad aggiornarsi su tematiche in costante evoluzione sul piano tecnico e normativo in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.
Il calendario degli eventi, consultabile sul sito ufficiale del safety Expo, è di grande attualità e vede la partecipazione di istituzioni, associazioni e dei più qualificati esperti dei settori di riferimento. Ogni iniziativa tra l’altro offrirà ai partecipanti l’opportunità di acquisire crediti di formazione professionale (CFP), ore di aggiornamento ex 818/84 e ore di aggiornamento 81/08.

NUOVO APPLICATIVO INAIL PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

da inail.it

Attivo dal 22 maggio, lo strumento consente a imprese e datori di lavoro di individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

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ROMA – Rendere fruibili prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio, individuando soluzioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso uno specifico applicativo informatico. È quello che permette a imprese e datori di lavoro il nuovo ambiente di consultazione interattivo, proposto dall’Inail con la pubblicazione della circolare n.18 del 19 maggio 2023.

Alla base dell’applicativo ricerche scientifiche e criteri metodologici. Predisposto in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 81/2008 in tema di valutazione dei rischi, il nuovo applicativo è basato su un impianto tecnologico mutuato da esperienze di ricerca nazionali ed internazionali e prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d’inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l’archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Indicazioni e norme di utilizzo. L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale Inail a partire dal 22 maggio 2023 attraverso il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per agevolare la ricerca, l’utente ha a disposizione una serie di filtri con cui effettuare la selezione dei prodotti presenti in banca dati, come il tipo di attività economica e lavorativa da opzionare anche mediante il codice Ateco. Oppure può individuare tipologie specifiche di rischi, selezionando ad esempio da quelli ergonomici a quelli da agenti fisici, da quelli biologici e quelli elettrici, da quelli da ambienti confinati a quelli da sostanze pericolose. Da ultimo, può indicare anche il tipo di strumento da utilizzare, scegliendolo tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software.

Assistenza agli utenti online e tramite Contact center. Per ogni altra informazione e richiesta di assistenza, nell’area Supporto e Contatti del sito dell’Istituto è disponibile il servizio Inail risponde. È possibile rivolgersi anche al Contact center al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile.

scarica

  • Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.