LEGISLAZIONE SICUREZZA

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO DEGLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA MILANO 13 GIUGNO 2018

 RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

degli OPERATORI della GIUSTIZIA

 in AMBITO di ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Mercoledì 13 giugno 2018 dalle 9:00 alle 13:00
Viale Gabriele D’Annunzio 15, Milano
TECO MILANO

STRESS LAVORO CORRELATO NELLA GIUSTIZIA

PROGRAMMA

Registrazione partecipanti

Saluti istituzionali: Alessandra NALDI Garante dei Diritti delle persone private di libertà del Comune di Milano

Introduzione lavori: Severina PANARELLO Dirigente UIEPE – Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna

Stress lavoro correlato: Elio GULLONE Operatore c/o ATS città di Milano, dottore in tecniche della prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Proposte di gestione: Valentina FENAROLI Docente a contratto della facoltà di psicologia, Università Cattolica

Dati statistici: Riccardo BRUNO Vice Presidente Ordine Assistenti Sociali Lombardia

Definizione e differenziazione di Mobbing, Bossing, Straining: Caterina SCALISE Praticante avvocato abilitata Foro di Milano

Il difficile percorso verso il risarcimento del danno: Paolo CAIRONI Camera del LAVORO Metropolitana di Milano, Ufficio vertenze

Dibattito: Modesto PROSPERI Ufficio Garante dei Diritti delle persone private di libertà del Comune di Milano

  • Partecipazione Gratuita ad Iscrizione obbligatoria
  • REGISTRATI AL CONVEGNO
  • PROGRAMMA PROGETTATO E/O ACCREDITATO:
    • CIIP
      CIIPConsulta Interassociativa per la Prevenzione

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MEDICINA DEL LAVORO: TERZA EDIZIONE DEL CODICE INTERNAZIONALE DI ETICA TRADOTTO E PUBBLICATO DALL’INAIL

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CODICE ETICO MEDICINA DEL LAVORO

Pubblicata e tradotta da Inail la nuova versione del Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro, terza edizione di un volume basilare, che l’International Commission on Occupational Health – ICOH rilascia per individuare principi etici delle attività professionali e che in Italia viene citato nell’articolo 39 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro.

Il nuovo codice segue e aggiorna la versione rilasciata nel 2002, ne attualizza le considerazioni e gli obiettivi calibrandoli sulle esigenze contemporanee del mondo del lavoro, ne aggiunge documenti e materiali.

Ciò che si propone il Codice è tradurre in pratica valori e principi a sostegno della medicina del lavoro, essere un quadro di riferimento sia per il comportamento in sé che per la realizzazione di codici nazionali, essere primo riferimento per codici di condotta particolari, dettagliati e calibrati sulle esigenze degli specifici ambienti professionali.

Quali gli obiettivi della medicina del lavoro, l’ampiezza dell’area di pertinenza, principio di equità, cosa si intende per operatori, le diverse discipline, la sicurezza sul lavoro e il rapporto con l’organigramma aziendale, la salute e la capacità lavorativa. È da tali punti di osservazione che il volume può essere analizzato, ricordando l’obiettivo primario della professione: “la prevenzione primaria delle malattie e degli infortuni occupazionali o correlati al lavoro”.

Il Codice si fonda su principi base e basilari per la medicina del lavoro. Li riassumiamo: tutela della salute fisica e mentale sia individualmente che collettivamente; elevati standard professionali ed etici; ambiente e comunità; integrità; indipendenza; condizioni professionali adatte allo svolgimento della mansione.

È da tali principi che il Codice procede quindi a elencare doveri compiti degli operatori e condizioni di lavoro.

  • Doveri e compiti degli operatori di medicina del lavoro: (obiettivi e ruolo di consulenza; conoscenza e competenza; sviluppo di una strategia e di un programma di lavoro; importanza della prevenzione e dell’azione tempestiva; follow-up delle misure attuate; Informazione, comunicazione e formazione su sicurezza e salute; segreto industriale; sorveglianza sanitaria; comunicazione delle informazioni al lavoratore; comunicazione delle informazioni al datore di lavoro; danno a terzi; monitoraggio biologico ed esami; promozione della salute, tutela della comunità e dell’ambiente; contributo alla conoscenza scientifica);
  • Condizioni di svolgimento delle funzioni degli operatori di medicina del lavoro (competenza, integrità ed imparzialità; indipendenza professionale; equità, non discriminazione e comunicazione; clausola sugli aspetti etici nei contratti di lavoro; archivi sanitari; riservatezza medica; dati sanitari collettivi; rapporti con gli altri operatori sanitari; contro gli abusi; rapporti con i partner sociali; promozione dell’etica e della verifica professionale)”.

Maggiori info su: Inail, pubblicazioni

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PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE AGGIORNATA DEL TU 81/08-MAGGIO 2018

DOVE TROVARE L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL TU 81 /08

 

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VERSIONE AGGIORNATA DEL TU 81/08

ECCO IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA AGGIORNATO DALL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO !

Il nuovo tu 81/08 è stato pubblicato sul sito governativo ed è aggiornato a maggio 2018.

Il decreto, che come noto detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato integrato  con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli ed altre fonti normative ed amministrative.

qui sotto il testo integrale aggiornato (maggio 2018 )

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-maggio-2018.pdf

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EDITORIA : ANTEPRIMA DELLA RIVISTA N5/2018 ISL IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO N

 

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ECCO LANTEPRIMA DELLA RIVISTA isl DL MESE DI MAGGIO 2018

La rivista ISl della casa editrice Ipsoa è un importante strumento editoriale di approfondimento dei temi e delle novità legislative nell’ambito della sicurezza che leggo da diversi anni .

nel mese  di maggio 2018 sono affrontati i seguenti temi:

Norme tecniche
IL PUNTO SULLA
NUOVA ISO 45001-2018

Le risposte del Ministero
GESTIONE DELL’EMERGENZA
E DATORE DI LAVORO

VdR in Pratica
I RISCHI NELLE OPERAZIONI
DI ELISOCCORSO

Legge n. 179/2017
WHISTLEBLOWING
E SICUREZZA SUL LAVORO

Per l’anteprima del numero 5/2018 della rivista ISL IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

ECCO IL LINK:

file:///C:/Users/i000743/Downloads/isl_2018_5_anteprima.pdf

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IL MEDICO COMPETENTE JOURNAL NUMERO 1/2018

AGGIORNAMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO

La società Anma da molti anni promuove importanti incontri scientifici sulla medicina del lavoro e sulla professione di medico competente anche attraverso consigli operativi pratici . la rivista Medico Competente Journal è un valido strumento di aggiornamento professionale

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MEDICO COMPETENTE JOURNAL

ECCO IL LINK PER LA LETTURA DEL NUMERO 1/2018  DEL MC JOURNAL OVVERO DEL MEDICO COMPETENTE JOURNAL.

TROVERETE INTERESSANTI ARTICOLI SULLO SMART WORK , SULLE PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE DEL LAVORO AL VIDEOTERMINALE NONCHE’ AGGIORNAMENTI SULLO STRESS LAVORO CORRELATO E MOLTO ALTRO

BUONA LETTURA!!!

http://www.anma.it/wp-content/uploads/2018/05/MCJournal_1_2018.pdf

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DIECI ANNI DI TESTO UNICO 81/08

DAL SITO:WWW.LAVOROEDIRITTI.COM

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L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato l’annuale aggiornamento del Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico quest’anno compie 10 anni, in quanto il D.lgs. 81/08 è entrato in vigore il 9 aprile del 2008.

La nuova versione del T.U. edizione maggio 2018 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive è stata pubblicata come di consueto sul sito dell’Ispettorato Nazionale.

Novità versione Testo Unico 81/08 Sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

L’Ispettorato fa una raccolta di tutte le novità su normativa e prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro uscite nell’ultimo anno, l’ultimo aggiornamento del Testo Unico 81/08 infatti risale a maggio 2017.

In questa versione aggiornata troviamo ad esempio le novità in materia di sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, oppure gli ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018).

Questo l’elenco delle ultime novità in materia così come riportato nel Testo Unico 81/2008 aggiornato a maggio 2018:

  • circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 – Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 – Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  • infine inserisce il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis.

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REVISIONE PATENTE 2013 ABILITAZIONE GAS TOSSICI

COSA DICE ORA LA LEGGE PER LE PATENTI GAS TOSSICI ABILITATE NEL 2013

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.93 del 21 aprile 2018 il Decreto del Ministero della Salute del 20 febbraio 2018 Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013.
                              viene decretato : 
                                Art. 1 
   1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, del regio  decreto  9  gennaio  1927,  n.  147,  e’  disposta  la revisione delle patenti  di  abilitazione  alle  operazioni  relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel  periodo  1° gennaio – 31 dicembre 2013.”

ERGONOMIA E UFFICI 2018 -22 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2018

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE

ERGONOMIA E UFFICI: PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA E IL BENESSERE, PER TUTTI

22 Gennaio – 5 Febbraio 2018
Politecnico di Milano
P.zza L. Da Vinci, 32

Con il patrocinio della Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani

 Scarica qui la locandina con il programma e la scheda d’iscrizione

PRESENTAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO

“L’Ergonomia (o Fattori Umani) è la disciplina scientifica interessata alla comprensione dell’interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d’altro tipo) e la funzione per cui viene progettato (nonché la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati nella progettazione). Ciò allo scopo di ottimizzare la soddisfazione dell’utente e l’insieme delle prestazioni del sistema”, secondo la definizione approvata dall’Associazione Internazionale di Ergonomia (I.E.A., International Ergonomics Association). L’ergonomia/Human Factors è, pertanto, la scienza che ha per oggetto principale l’adattamento del lavoro all’essere umano e non, piuttosto, il contrario. L’approccio ergonomico consente di progettare ambienti/prodotti/servizi compatibili con le caratteristiche psico-fisiche degli esseri umani. Si tratta di una scienza antropocentrica e multidisciplinare che riguarda sia gli ambienti di vita sia di lavoro e permette di dare risposte anche a problemi complessi.
Il Corso si prefigge di fornire gli strumenti per individuare i criteri utili a garantire un miglior benessere lavorativo e sicurezza, con benefici importanti nel clima aziendale e, conseguentemente, per la produttività. I partecipanti acquisiranno gli elementi di conoscenza base, strumenti e metodi per progettare e realizzare ambienti di lavoro d’ufficio, conformi alla normativa tecnica di settore e compatibili con le esigenze delle persone reali, uomini e donne. Affrontare il tema delle differenze negli ambienti lavorativi diventa fondamentale per garantire una maggiore efficienza e per accrescere il grado di soddisfazione dei lavoratori. Per questo motivo, il Corso consente ai partecipanti di acquisire gli elementi di conoscenza all’approccio Design for All, una pratica progettuale che valorizza le differenze fisiche, percettive, di genere e culturali, cercando di fornire risposte compatibili in termini di autonomia, sicurezza e comfort.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto principalmente a professionisti laureati e non (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) dei settori della progettazione e della sicurezza sul lavoro e ai funzionari tecnici della pubblica amministrazione.

STRUTTURA DEL CORSO E NOTE ORGANIZZATIVE

Il corso si articola in 3 giornate, per una durata complessiva di 24 ore. Ciascuna giornata avrà una durata di 8 ore (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00), come da programma illustrato di seguito.

Il corso e’ accreditato al CNI da parte dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano per n. 24 CFP
Il corso e’ accreditato al CNAPPC da parte dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano per n. 20 CFP
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP-ASPP


INFORMAZIONI

 Scarica qui la locandina con il programma e la scheda d’iscrizione

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SOVRACCARICO BIONECCANICO E SORVEGLIANZA SANITARIA: INDIRIZZI DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha approvato con il Decreto n. 16750 del 21 Dicembre 2017 gli indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico.

Le linee  guida hanno lo scopo di supportare l’attività  di sorveglianza sanitaria specifica del Medico Competente

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medicina del lavoro

Vengono riportate  nello specifico indicazioni utili per la sorveglianza sanitaria sia  a livello individuale che a livello collettivo. Il documento si sofferma sul giudizio di idoneità e sugli adempimenti medico legali.

Una serie di allegati definiscono i questionari anamnestici e le schede per registrare le valutazioni cliniche.

Le finalità della sorveglianza sanitaria  a livello individuale sono:

– identificazione dei soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilitá ai rischi presenti, al fine dell’adozione delle misure cautelative idonee per evitare l’insorgenza della patologia;
– individuazione di eventuali patologie nella fase precoce, preclinica, al fine di evitare l’aggravamento della patologia stessa;
– individuazione di soggetti con patologie conclamate, al fine di adottare le misure protettive adeguate e di procedere agli eventuali adempimenti medico legali.

Immagine correlata

medico del lavoro medico competente

Mentre le finalità della sorveglianza sanitaria  a livello collettivo sono:
– contributo del MC ad una più approfondita ed accurata valutazione del rischio, anche mediante il confronto con i dati di occorrenza delle patologie e dei disturbi nei diversi gruppi di lavoratori esposti;
– redazione di bilanci di salute collettiva, utili al fine di verificare l’efficacia degli interventi di prevenzione adottati e di programmare eventuali ulteriori interventi preventivi;
– contributo alla conoscenza delle patologie prese in esame, con possibilità di confronti anche con altri gruppi di lavoratori.

L’utilizzo dei dati collettivi permette, infatti, l’effettuazione di analisi comparative al fine di evidenziare eventuali significativi eccessi nel gruppo dei lavoratori presi in considerazione.

Per approfondire l’argomento si rimanda alla relativa Linea Guida:
LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA: SOVRACCARICO BIOMECCANICO

LAVORO AGILE -SMART WORKING SENTENZA N 45808

COME VALUTARE IL RISCHIO NEL LAVORO AGILE  SMART WORKING

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sottolinea che “lo sviluppo della tecnologia ha ampliato la possibilità di “trasferire” il lavoro al di fuori dei luoghi ad esso tradizionalmente deputati e ha favorito la nascita di forme di organizzazione del lavoro del tutto nuove”.

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro o smart working

su questa linea si pone la Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Jobs Act autonomi), e il titolo dedicato al lavoro agile
In base all’art. 18, comma 1, secondo periodo, legge n. 81/2017, in caso di lavoro agile, “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.
Ma il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno di locali aziendali?

 Ecco L’analisi “illuminante” della Corte di Cassazione

Nella sentenza n. 45808 del 5 ottobre 2017, la Cassazione Penale illumina il caso e spiega che
“i doveri di valutazione del rischio e di formazione del lavoratore gravanti sugli imputati, in quanto datori di lavoro ‘mandanti’ (secondo un lessico già in uso nel mondo della produzione e dei servizi) sorgono dal generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati (art. 15 D.Lgs. n. 81/2008) e dal parimenti generale obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine ai rischi connessi alle mansioni (art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008)”.
Spiega che “la restrittiva nozione di ‘luogo di lavoro’ rinvenibile nell’art. 62 D.Lgs. n. 81/2008 (a mente del quale si intendono per luoghi di lavoro “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”), è posta unicamente in relazione alle disposizioni di cui al Titolo II del citato decreto”. E ne desume che “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
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SMART WORK LAVORO AGILE

. Osserva la Sez. IV che, “mentre le attività in esterno da eseguirsi presso un luogo non classificabile come cantiere temporaneo o mobile richiedono la preliminare valutazione dei rischi delineata dall’art. 28 del decreto, quelle da eseguirsi presso un cantiere divengono oggetto della più articolata disciplina prevista dal menzionato Titolo IV”. E con riguardo al caso di specie, precisa che il datore di lavoro della disegnatrice “avrebbe dovuto provvedere ad elaborare la preliminare valutazione dei rischi connessi all’esecuzione di attività lavorativa presso il sito costituito dall’edificio oggetto dei lavori da progettare e a formare la lavoratrice in merito agli stessi”, e che l’obbligo di formazione gravava anche sul dirigente.
 “Ove l’insorgere del rischio (tipologico) di caduta dall’alto (per l’esistenza di aperture sul vuoto) fosse avvenuto in tempi successivi ad una valutazione dei rischi comunque eseguita – ma giustificatamente manchevole della considerazione dello specifico rischio – e di esso gli imputati fossero rimasti incolpevolmente all’oscuro, non potrebbe essere loro ascritto di non aver considerato un rischio che non avevano possibilità di conoscere”.
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