LEGISLAZIONE SICUREZZA

GIUDIZIO DI IDONEITÀ : LINEE GUIDA DELLA REGIONE TOSCANA

Linee di indirizzo per l’espressione del giudizio di idoneità del medico competente e della commissione  ex art. 41 comma 9 del  D.Lgs. 81/08”

Aspetti procedurali relativi alla attività della commissione

Premessa

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Il presente documento costituisce documento di riferimento della Regione Toscana per le attività di cui al ricorso ex art. 41 c. 9 D.Lgs 81/08 che ogni struttura territoriale Pisll descriverà in una procedura/istruzione operativa definita secondo il modello dettato dal proprio SGQ aziendale.

 

1. Scopo/finalità

Definire modalità omogenee in tutto il territorio regionale per l’esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente presentati dal lavoratore o dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del codice deontologico degli operatori di medicina del lavoro.

 

2. Campo di applicazione

La presente procedura/istruzione operativa si applica alle seguenti fasi:

1.Modalità di accesso alla prestazione

2.Modalità di esecuzione dell’intervento

3.Verifica congruità della richiesta

4.Acquisizione documentazione

5.Effettuazione visita ed emissione del giudizio

6.Registrazioni

7.Pagamento della visita e degli accertamenti sanitari complementari

8.Responsabilità

3. Personale coinvolto, anche appartenente a Dipartimenti diversi dal Dipartimento della Prevenzione

Medici del lavoro dell’UF Pisll, personale del Dipartimento Infermieristico, personale del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie e personale del Dipartimento Amministrativo.

 

4. Modalità di accesso alla prestazione

La prestazione è richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro, la richiesta può essere presentata per posta ordinaria, per mail con ricevuta di lettura, per PEC o direttamente, presso gli uffici territoriali dell’U.F. competente sulla base del luogo di lavoro del lavoratore.  All’uopo è stata predisposta apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico della Prevenzione zonale, le articolazioni zonali delle UF PISLL e nel sito aziendale. La prestazione è effettuata su convocazione, secondo apposito modello.

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5. Modalità di esecuzione intervento

Premessa

La prestazione è effettuata con modalità collegiale; composizione del collegio medico: almeno due medici del lavoro afferenti all’organo di vigilanza di cui, di norma, almeno uno operante nella zona di competenza territoriale del luogo di lavoro del lavoratore.

 

5.1 Verifica congruità della richiesta

Il RUF, o il medico responsabile del procedimento, valuta la rispondenza della richiesta ai termini di legge e, nel caso la domanda non possa essere accolta, ne dà comunicazione scritta al richiedente. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria sia Risultati immagini per medicina del lavoro firenzestata effettuata dal medico competente senza che ne ricorressero le condizioni, il giudizio espresso dal medico competente potrà essere ritenuto nullo, in quanto non dovuto e pertanto non ammesso a ricorso. I 30 giorni utili per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno in cui il soggetto che effettua il ricorso ha ricevuto comunicazione dell’esito dell’accertamento medico. Qualora la data non sia verificabile (è buona prassi far apporre al ricevente sul certificato di idoneità data del ritiro e firma) fa fede la data dichiarata, in modo formale e sotto la propria responsabilità, dal ricorrente.

 

5.2 Convocazioni

Il RUF, o il medico responsabile del procedimento, predispone le convocazioni: −del collegio, mediante l’invio di mail e conseguente archiviazione della ricevuta di ritorno, o altre modalità previste dall’organizzazione della struttura −dell’interessato attraverso comunicazione scritta inviata con mail diretta e conseguente archiviazione della ricevuta di ritorno, o con raccomandata A/R. Il datore di lavoro viene comunque informato della convocazione del lavoratore. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni (tempo massimo) dalla data di ricevimento del ricorso.

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5.3 Acquisizione documentazione

Il medico responsabile del procedimento, preventivamente all’effettuazione della visita, richiede la documentazione utile per l’espletamento del ricorso; si ritengono documenti indispensabili:

−cartella sanitaria e di rischio del lavoratore con certificato di idoneità alla mansione

−documentazione esplicativa della mansione e dei compiti svolti dal lavoratore (estratto DVR relativo alla mansione specifica)

 

all’atto della visita saranno inoltre acquisiti:

−estremi del documento di riconoscimento valido del diretto interessato

−eventuale documentazione sanitaria non presente nella cartella sanitaria e di rischio

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5.4 Effettuazione visita collegiale

Il collegio medico, dopo aver acquisito il “Consenso all’utilizzo dei dati personali e sanitari”, effettua la visita medica secondo le buone prassi di medicina del lavoro e individua gli eventuali accertamenti sanitari integrativi necessari. La visita, l’anamnesi e le conclusioni vengono riportate su idoneo documento sanitario (cartella sanitaria o verbale di visita collegiale) firmato dai medici componenti il collegio.

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5.5 Attività collegate

Di norma viene contattato il Medico competente per i necessari ragguagli sul caso in esame. Il collegio potrà valutare la necessità di procedere ad effettuare ulteriori attività come di seguito elencate:

– accertamenti sanitari specialistici, anche presso strutture esterne al Dipartimento, da richiedersi alle strutture USL secondo le procedure vigenti

– sopralluogo presso il luogo di lavoro, al quale parteciperanno, se necessario, operatori di altre linee professionali e/o dipartimenti

– incontri con soggetti referenti aziendali.

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5.6 Emissione del giudizio

A conclusione della pratica viene espresso il giudizio di idoneità a conferma, revoca o modifica del giudizio del medico competente, sottoscritto da tutti i medici del collegio. I criteri su cui si basano le varie commissioni per esprimere tali giudizi, al fine di uniformità di comportamenti, sono concordati tramite il Direttore di UO ISLL. Il giudizio deve essere espresso entro 10 giorni dalla conclusione degli accertamenti ritenuti necessari (es. acquisizione dell’ultimo documento richiesto per l’espressione del giudizio stesso). Il giudizio viene inviato al lavoratore, al medico competente e al datore di lavoro, a cura del medico responsabile del procedimento, con lettera di accompagnamento del RUF che ha ricevuto la richiesta per competenza territoriale, utilizzando la posta elettronica con acquisizione di ricevuta di lettura, la PEC o raccomandata AR.

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6. Registrazioni

Una copia del giudizio finale viene inserita nel fascicolo sanitario archiviato a cura del personale sanitario della struttura competente per territorio, il quale provvede anche alla registrazione della prestazione nel software gestionale.

7. Onerosità della visita e degli accertamenti sanitari complementari

Si ritiene che le visite e gli accertamenti sanitari effettuati in seguito a ricorso avverso al giudizio del medico competente ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 presentato dal lavoratore siano gratuiti ex art. 15 comma 2 D.Lgs. 81/08.

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8. Responsabilità

La responsabilità dell’applicazione della presente istruzione operativa è demandata a tutto il personale operativo della UF per gli aspetti relativi all’esecuzione delle attività in essa riportate ed al Responsabile di U.F. per la verifica della corretta applicazione della presente Istruzione Operativa.

 

Aspetti tecnico professionali nella formulazione del giudizio di idoneità

Premessa

L’attività del medico del lavoro, sia in quanto medico competente che in quanto componente della commissione esaminatrice dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08, nella espressione del giudizio di idoneità alla mansione, deve uniformarsi, oltre che alle norme vigenti, alle evidenze scientifiche, alle linee guida delle società scientifiche ed al codice etico ICOH.

L’attività dalla Commissione si inserisce nell’ambito delle attività amministrative delle Unità Funzionali PISLL. L’individuazione da parte del legislatore dell’Organo di Vigilanza territorialmente competente quale soggetto destinatario del ricorso ha finalità di garantire l’obbiettività del giudizio.

La commissione e il medico competente, pur nei differenti ruoli, sono chiamati entrambi a formulare un parere in ordine alla idoneità alla mansione specifica. Pertanto è opportuno che medici competenti e commissioni discutano sui criteri generali da seguire per esprimere i giudizi di idoneità e li condividano quando possibile, anche attraverso momenti formativi e di condivisione scientifica comuni.

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Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08

La commissione si esprime sulle eventuali inidoneità del lavoratore senza formulare ipotesi o valutazioni in merito ad una sua diversa ricollocazione; tale compito è invece proprio del datore di lavoro che può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del contributo del medico competente, anche per valutare se la nuova assegnazione lavorativa è compatibile con le limitazioni espresse dalla commissione. Si ritiene legittimo che il medico competente possa fornire al datore di lavoro consigli/indicazioni, a latere e distintamente dal giudizio di idoneità; tale comportamento non appare opportuno nell’attività della commissione che deve esclusivamente annullare, convalidare o modificare il giudizio di idoneità espresso dal medico competente. Si ritiene utile che nei casi in cui non viene confermato il giudizio del medico competente le motivazioni siano esplicitate al medico competente stesso, eventualmente fornendo indicazioni e consigli circa le limitazioni impartite.

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Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è riferito complessivamente alla mansione specifica alla quale il lavoratore è destinato e non solo ai fattori di rischio che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nei confronti dei quali il lavoratore potrebbe anche risultare idoneo senza però essere idoneo allo svolgimento della mansione nel suo complesso.

Pertanto il medico competente (e in caso di ricorso, il collegio) deve prendere in considerazione tanto i “fattori di rischio” (tutti quelli connessi alla mansione specifica e non solo quelli per è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), quanto “ambiente di lavoro” e “modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Fra i fattori di rischio da prendere in considerazione si sottolineano in particolare:

-i fattori che incidono sulla sicurezza del lavoratore, e non solo sulla sua salute;

-eventuali condizioni di dimostrata ipersuscettibilità individuale;

L’espressione del giudizio di idoneità non può, invece, fondarsi su aspetti esterni alla mansione stessa, quali, ad esempio, le modalità con le quali il lavoratore raggiunge il posto di lavoro (tempi di percorrenza casa lavoro o il mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro). Anche i problemi connessi all’interfaccia casa – lavoro, che pure sono oggetto della valutazione del rischio stress lavoro correlato, non possono essere elementi rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, sebbene sia comportamento conforme al codice ICOH (n.12) promuovere, per quanto possibile, anche la considerazione di “aspetti legati a situazioni familiari e circostanze della vita indipendenti dal lavoro”.

Inoltre, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione devono essere presi in esame tutti i fattori che possono recare nocumento alla salute fisica e mentale del lavoratore, ma non possono invece essere valutati i rischi che il comportamento del lavoratore può determinare nei confronti di soggetti terzi o dei colleghi di lavoro o dell’utenza (con esclusione ovviamente di quanto previsto dalla normativa per l’uso o abuso di alcool e sostanze stupefacenti/psicotrope). Tali situazioni possono essere oggetto di valutazioni in sedi diverse (ad esempio art. 5 della legge 300/1970) e possono comunque essere segnalate dal medico competente al datore di lavoro, nella salvaguardia del segreto professionale.

 

Il giudizio di idoneità alla mansione può essere espresso in maniera specifica nei confronti di un piano di lavoro personalizzato, predisposto per il lavoratore dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, che eviti l’inclusione di attività che potrebbero risultare nocive per il lavoratore stesso. In tal modo può essere evitata l’espressione di giudizi di idoneità con limitazioni. Tale iniziativa può considerarsi come una buona prassi volontariamente adottata dal datore di lavoro

 

Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di visita richiesta dal lavoratore (art. 41, c.2, lett.c); il lavoratore ha facoltà di richiedere la visita anche se non è sottoposto a sorveglianza sanitaria: il medico competente deve accogliere la richiesta se ritiene che vi sia un nesso tra le motivazioni addotte e l’attività lavorativa svolta.

Non si ritiene opportuna la presenza del medico competente al momento della visita presso la commissione dell’organo di vigilanza, in quanto la sua presenza potrebbe condizionare la libertà con cui il lavoratore ha necessità di esprimersi nei confronti della commissione che esamina il ricorso. E’ invece opportuno che la commissione interagisca con il medico competente prima di esprimere, in piena autonomia, il proprio giudizio, invitandolo a fornire le osservazioni ritenute utili per l’esame del ricorso. Ciò al fine di acquisire tutti gli elementi che potrebbero essere utili per valutare il caso.

Risultati immagini per medicina del lavorO GIUDIZIO DI IDONEITA

Qualora, dagli accertamenti effettuati, risulti che il ricorso presentato dal lavoratore non è, in realtà, rivolto nei confronti del giudizio espresso dal medico competente, ma legato al mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni imposte dal giudizio stesso, la commissione confermerà il giudizio e valuterà la opportunità di promuovere un intervento ispettivo finalizzato ad evidenziare il mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni impartite dal medico competente.

 

Il giudizio espresso dalla commissione ex art. 41 del D.L.vo 81/2008 non modifica la periodicità degli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente, eccezion fatta per i casi in cui il provvedimento:

-contenga esplicito riferimento alla periodicità della sorveglianza sanitaria;

-preveda una temporanea non idoneità fino ad una data specificata, nella quale il medico competente provvederà alla nuova visita e all’espressione del giudizio di idoneità. In tutti gli altri casi il giudizio espresso dalla commissione ex articolo 41 del D.L.vo 81/2008 ha validità fino alla successiva visita medica ad opera del medico competente.

 

I 30 giorni utili per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno in cui il soggetto che effettua il ricorso ha ricevuto comunicazione dell’esito dell’accertamento di primo grado. Al fine di evitare contestazioni sarebbe opportuno (buona prassi) far apporre al lavoratore, sul certificato di idoneità (compreso la copia per il lavoratore) data del ritiro e firma.

Lavoratori disabili (L. 68/99 smi)

Risultati immagini per medicina del lavoro LAVORATORI DISABILI

Il datore di lavoro è obbligato ad inserire e mantenere al lavoro il lavoratore disabile inserito con il collocamento mirato (cfr. art.1, c.1, L.68/99) secondo le indicazioni della Commissione sanitaria, ed eventualmente del Comitato tecnico. Il medico competente può essere chiamato dal datore di lavoro a collaborare per individuare la compatibilità dell’attività lavorativa assegnata con le eventuali limitazioni espresse dalla commissione e nel caso di non ritenuta compatibilità, rinviare il lavoratore alla commissione stessa. Nei confronti di questi lavoratori deve essere applicata anche la sorveglianza sanitaria in quanto misura generale di tutela della salute (art.15, c.1, lett.l, D.Lgs.81/08), che non può essere omessa proprio per lavoratori riconosciuti ope legis più fragili. Il lavoratore disabile può ricorrere ai sensi dell’art. 41, come gli altri lavoratori.

Nel senso di una non incompatibilità tra le due normative si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenza n.354/97), sia pure relativamente a norme previgenti (rispettivamente, D.Lgs.626/94 e L.482/68).

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NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DPI.

Con il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale  sono state introdotte alcune modifiche nella classificazioneRisultati immagini per DPI REGOLAMENTO EUROPEO

Il regolamento  decorrere dal 21 aprile 2018 , abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 e sostituisce il D.Lgs. 475/928 e modifica dell’articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 ovvero introduce alcune modifiche dei  requisiti dei DPI

Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

L’obiettivo generale  del regolamento è  ovviamente quello di assicurare che i  DPI commercializzati presentino un elevato livello di protezione dei lavoratoriRisultati immagini per DPI REGOLAMENTO EUROPEO TECO MILANO

Ogni DPI viene classificato in tre categorie di rischio  crescente da I a III.

  • la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
    • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
  • la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
    • sostanze e miscele pericolose per la salute;
    • atmosfere con carenza di ossigeno;
    • agenti biologici nocivi;
    • radiazioni ionizzanti;
    • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
    • cadute dall’alto;
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • annegamento;
    • tagli da seghe a catena portatili;
    • getti ad alta pressione;
    • ferite da proiettile o da coltello;
    • rumore nocivo”.

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Segnaliamo che proprio qui in terza categoria  Il regolamento modifica  l’art 77 comma 5 del TU 81 ovvero l’ obbligo di addestramento anche per le protezioni dal rumore.

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NOVITÀ IN TEMA DI SANZIONI

La guida ai nuovi importi delle sanzioni in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per le violazioni accertate dal 1.7.2018

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Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state rivalutate con il recente decreto direttoriale N. 12 del 6.6.2018.

L’ Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato sul tema una circolare (N. 314 del 22.6.2018) che precisa alcune particolarità e fornisce un completo riepilogo delle ammende e sanzioni  amministrative originarie , rivalutate nel 2013, attualmente in vigore  e  di quelle che si applicheranno  sulle violazioni accertate a partire  dal 1.7.2018.

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Tutti gli importi (ammende e sanzioni)  aumentano dell’ 1,9 %,  per effetto dell’applicazione della variazione dell’indice ISTAT calcolata sugli ultimi 5 anni (come previsto  dall’art. 4 bis dell’art. 306 Testo Unico ). Le sanzioni erano già state aumentate la prima volta dal decreto legge 76 2013.

Va sottolineato che le variazioni non prevedono applicazione di arrotondamenti , né degli aumenti né della somma risultante dalla loro applicazione.

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Le principali violazioni con  relative pene o ammende originarie previste dal TU, prima delle rivalutazioni, sono riassunte nella tabella seguente:

TIPOLOGIA VIOLAZIONE SANZIONI ORIGINARIE
DVR
Omessa valutazione di tutti i rischi
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR )
•  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
NOMINE
Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) •  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Omessa nomina del medico competente , nei casi previsti dal Testo Unico per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria •  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
FORMAZIONE
Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro , prima dell’assunzione o non oltre 60 giorni successivi •  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*)
Omessa o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza •  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*)
Omessa o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso •  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*)
Omessa o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per sicurezza •  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*)
VISITE MEDICHE
Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico •  Ammenda da 2.000 a 4.000 euro (*)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale , sentito il RSPP e il medico competente •  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
PREVENZIONE INCENDI
Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori •  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

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AMBIENTI CONFINATI COSA FARE

AMBIENTI CONFINATI  E  RISCHIO LAVORATIVO

spazi confinati teco milano

Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno presenza di gas tossici ).
Alcune ambienti confinati sono facilmente identificabili per  via della presenza di aperture di dimensioni ridotte, ad esempio  nel caso di:

  • silos
  • serbatoi
  • recipienti adibiti a reattori;
  • sistemi di drenaggio chiusi;
  • fognature e cunicoli.

Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere:

  • cisterne aperte;
  • vasche;
  • camere di combustione all’interno di forni;
  • tubazioni;
  • ambienti con ventilazione insufficiente o assente.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il Dpr 177 /2011 contenente  il Regolamento per la sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il DPR individua i requisiti delle imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

spazi confinati TECO MILANO

Risulta necessario che:

  • siano integralmente osservate tutte le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

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  • sia impiegato personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
  • siano effettuate le attività di informazione e formazione di tutto il personale;

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  • siano consegnati i dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno)i;
  • siano effettuate le attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

AMBIENTI CONFINATI TECO MILANO

  • siano rispettate le vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  • integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.
  • obbligo per il committente di informare, prima dell’accesso nello spazio confinato, tutti i lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell’area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno;
  • obbligo per il Datore di Lavoro Committente di individuare un proprio Rappresentante, in possesso di adeguata esperienza e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte all’interno di spazi confinati da parte dei lavoratori delle imprese in appalto.

 

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QUI IL LINK PER IL MANUALE DELL’INAIL AMBIENTI CONFINATI

CLICCA QUI 

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MANUALE PREVENZIONE INCENDI SUL LAVORO

UN BREVE MANUALE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI SUL LUOGO DI LAVORO

La rete regala tantissime informazioni nell’ambito degli adempimenti sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro . Tantissimi i dati dai siti istituzionali , dalle associazioni,dalle società e dai professionisti etc . Tuttavia oggi vi propongo un breve corso pubblicato sul giornale ISL IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO che io leggo puntualmente e che trovo molto interessante. Nel caso specifico è disponibile un corso di approfondimento sulla prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro di Andrea Rotella disponibile al seguente link

http://ottantunozerotto.it/assets/isl—i-corsi-01-2018.pdf

Manuale prevenzione incendi

Segnaliamo anche il manuale di prevenzione degli incendi del comando dei vigili di Ascoli Piceno al link qui sotto:

LINK VIGILI DEL FUOCO

http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=2100

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MANUALI PRATICI SICUREZZA PER DIRIGENTI E PREPOSTI

La rete offre tantissime informazioni nell ambito degli adempimenti sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro . Tantissimi i dati dai siti istituzionali , dalle associazioni dei professionisti etc . Tuttavia oggi vi propongo un breve corso pubblicato sul giornale ISL IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO che io leggo puntualmente e che trovo molto interessante. Nel caso specifico è disponibile un corso di approfondimento per dirigenti e preposti di Andrea Rotella disponibile al seguente link

CORSO DIRIGENTI E PREPOSTI

http://ottantunozerotto.it/assets/isl—i-corsi-04-2015.pdf

Manuale sicurezza dirigenti preposti

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FAQ LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI SULLE SCADENZE IN SICUREZZA SUL LAVORO

FAQ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – DOMANDE PIU’ FREQUENTI SULLE SCADENZE DI SICUREZZA DEL LAVORO

UNA PICCOLISSIMA GUIDA PER RICORDARSI SCHEMATICAMENTE LE SCADENZE PIU’ IMPORTANTI

Risultati immagini per SCADENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Tante le domande che vengono ripetutamente richieste  a chi si occupa di sicurezza sulle scadenze obbligatorie.

Le scadenze non sono solo un mero obbligo legislativo ma rappresentano anche  un modo di costruire un sistema continuo di formazione, aggiornamento e  controllo.

LE SCADENZA DEL DVR

  • entro 90 giorni dalla data inizio attività: per le imprese di nuova costituzione
  • entro 30 giorni dalla modifica lavorativa

Per esempio .
Una società se inizia l’attività il 10 settembre,  dovrà redigere il Documento di valutazione rischi entro il 9 dicembre

FAQ SCADENZE SICUREZZA SUL LAVORO

QUANDO SCADE IL DVR? QUANDO SI PROCEDE A REVISIONE?.

ll Documento di Valutazione dei Rischi, così come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento  che deve essere sempre adattato allo stato delle aziende per  contenuti e per la  periodicità della revisione.

Quando si procede a revisione ?  Si procede a revisione nei casi previsti dall’art 29 del Testo Unico ovvero:

  • importanti cambiamenti dell’organizzazione aziendale (acquisto  nuovi macchinari o strumenti , ristrutturazioni,  cambiamenti di sede, cambiamenti organizzativi);
  • nel caso di importanti infortuni o malattie professionali;
  • quando gli esiti dell attività di sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
  • nel caso di nuove nomine all’ interno dell’organigramma della sicurezza;
  • nel caso di aggiornamenti legislativi che richiedano una revisione.

 COME INDICARE LA DATA CERTA NEL DVR ?

Il DVR deve avere una certificazione CERTA della data  di elaborazione/revisione .

Tale data può essere apposta con timbro postale o  più semplicemente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro, dall’RSPP e/o dal Rappresentante dei Lavoratori

PIANO DI EMERGENZA INTERNO

Risultati immagini per PIANO EMERGENZA INTERNO FAQ TECO MILANO

Per le sole attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco o con più di 10 dipendenti:

  • entro 30 giorni dalla modifica lavorativa
  • riunione periodica della Sicurezza (Articolo 35)

Per le aziende con più di 15 lavoratori:

  • 1 volta l’anno

LE SCADENZE DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA

RLS
Elezione da parte dei lavoratori  ogni 3 anni

RSPP:
Non  esiste una scadenza di legge al mandato di RSPP, eventuali scadenze sono definite dal contratto tra le parti.

Medico Competente
Non vi è scadenza  di leggea, eventuali scadenze sono definite dal contratto tra le parti.

 PERIODICITA’ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

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la nomina del medico competente è obbligatoria laddove esiste un cosidetto rischio tabellato ovvero indicato dalla legge. E’ quindo possibile  individuare quei  casi previsti dalla legge in cui sia obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria,  la nomina del Medico Competente ela frequenza delle visite .per semplificare molto la materia possiamo indicare queste scadenze generali:

  • Almeno una volta all’anno in caso di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene o ad agenti biologici
  • Ogni 2 o 5 anni in caso di esposizione a rischio Videoterminali

SOPRALLUOGO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

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Medico Competente, RSPP e Datore di lavoro almeno una volta all’anno

 

CORSI DI FORMAZIONE

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Lavoratori

  • Corsi di formazione base entro 60 giorni dalla data di assunzione
  • Aggiornamenti di 6 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base

RLS

  • Corsi di aggiornamento 1 volta all’anno della durata di 4 o 8 ore per le aziende con rischi specifici (es Chimico/biologico)

Addetti PS E ANTINCENDIORisultati immagini per ADDETTI AL PS TECO MILANO FAQ SCADENZE

  • Corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso ogni 3 anni (4 ore)
  • Corsi di aggiornamento per addetti all’emergenza Incendio consigliatiogni 3 anni (2-5-8 ore rispettivamente per le aziende a rischio incendio basso – medio . alto) ai sensi della circolare 12653 del 23 febbraio 2011 ma non obbligatori

RSPP

  • Aggiornamenti nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso di abilitazione, la durata degli aggiornamenti dipende dal Macro-settore B di appartenenza.

MANUTENZIONI PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO

Estintori

POLVERE       CONTROLLO 6 MESI  REVISIONE 36 MESI COLLAUDO 6-12( SE CE) ANNI

CO2                CONTROLLO 6 MESI  REVISIONE 60 MESI COLLAUDO 10  ANNI

SCHIUMA  d’acqua CONTROLLO 6 MESI  REVISIONE 18 MESI COLLAUDO 6-12( SE CE) ANNI

 

 

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 VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI

  • Verifiche ispettive obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 ogni 2 o 5 anni per ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto od ordinario (medio – basso)
  • Verifiche ai sensi del D.M. 37/08 : Ogni 2 anni verifica della messa a terra, ogni 6 mesi verifica del corretto funzionamento dei differenziali

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 VERIFICARE ASCENSORI 

  • Visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni 6 mesi
  • Visite di manutenzione preventiva: non è specificata una periodicità perché questa dipende dalle caratteristiche dell’impianto, di norma vengono eseguite 8-12 visite all’anno (incluse le due semestrali)

VERIFICHE ASCENSORI FAQ

COMUNICAZIONI INFORTUNI

Quando comunicare un infortunio sul lavoro?

  • Comunicazioni infortuni
    • Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico comunicare all’INAIL un infortunio sul lavoro

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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, ambiente, medicina del lavoro e formazione Teco Milano srl è il riferimento giusto per chi cerca un partner adatto.

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NUOVA LEGGE DELLA PRIVACY GDPR E MEDICO COMPETENTE

NUOVA LEGGE DELLA PRIVACY E MEDICO COMPETENTE COSA FARE?

La recente entrata in vigore della nuova legge sulla privacy( GDPR) pone alcune questioni sulla gestione dei dati sensibili per i medici competenti.

Il GDPR è il nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali  e della privacy , pubblicato come Regolamento EU 679/2016 ma in applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

All’interno del regolamento vengono sancite le nuove regole sul trattamento dei dati personali ad opera di enti privati o pubblici, nonché i nuovi standard di protezione degli stessi dati.

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Riportiamo qui di seguito il link al contributo scientifico della dott.ssa Martina Bigotti, medico del lavoro, consultabile sul sito della ANMA , l’associazione nazionale dei medici d’azienda.

clicca qui il LINK PRIVACY

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AUTORIZZAZIONE PONTEGGI: LA NUOVA CIRCOLARE

I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall’Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti dell’Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nelle more della definizione delle nuovi norme specifiche, il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere al Ministero del Lavoro una apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni stesse, corredando la richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal ministero e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

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nuova circolare ponteggi

L’istanza dovrà pervenire alla direzione generale del Ministero del Lavoro entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.

Nel caso di istanze di rinnovo già presentate all’Amministrazione precedentemente all’adozione della circolare n. 10 del 28 maggio 2018, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine riportate nella stessa circolare.

È precisato, poi, che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima qualora, per quest’ultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018.

Pertanto, nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti.

In allegato il testo integrale della Circolare 28 maggio 2018, n. 10.

A cura di Redazione LavoriPubblici

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VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

DAL SITO: http://www.lavoro.gov.it/

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VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DI LAVORO TECO MILANO

Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Con il Decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 è stato adottato il diciottesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto contiene sei articoli:

all’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta  e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha  concluso la propria istruttoria;

all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;

all’articolo 3 viene decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;

all’articolo 4 viene decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;

all’articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbario 2018;

all’articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

 

L’elenco adottato in allegato al Decreto 22 maggio 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 14 febbraio 2018.