Con il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale sono state introdotte alcune modifiche nella classificazione
Il regolamento decorrere dal 21 aprile 2018 , abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 e sostituisce il D.Lgs. 475/928 e modifica dell’articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 ovvero introduce alcune modifiche dei requisiti dei DPI
Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
L’obiettivo generale del regolamento è ovviamente quello di assicurare che i DPI commercializzati presentino un elevato livello di protezione dei lavoratori
Ogni DPI viene classificato in tre categorie di rischio crescente da I a III.
- la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
- la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo”.
Segnaliamo che proprio qui in terza categoria Il regolamento modifica l’art 77 comma 5 del TU 81 ovvero l’ obbligo di addestramento anche per le protezioni dal rumore.
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