LEGISLAZIONE SICUREZZA

LOGISTICA E TRASPORTI IN SICUREZZA CONVEGNO AIFOS A BRESCIA

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BRESCIA
giovedì 7 febbraio 2019
ore 14.30 – 17.30

Palazzo CSMT
via Branze, 45
Università degli Studi di Brescia

MODERATORE
Francesco Naviglio Segretario Generale AiFOS

RELATORI
• Gianluca Grossi Apertura Lavori, sicurezza e trasporti: dal valore economico al fattore umano
• Stefano Farina La sicurezza dei carichi sui mezzi di trasporto
• Simona Ziliotti Dalla distribuzione tradizionale all’e-commerce: la gestione della sicurezza nel mondo della logistica
• Davide Falteri Il modello Eco&Safe, per la guida ecologica e sicura
• Marco Tozzi L’utilizzo corretto del cronotachigrafo
• Eleonora Buratti e Carlo Giolo La dieta dei mestieri: la corretta alimentazione dell’autotrasportatore

BANDO INAIL 2019 :370 MILIONI PER INCREMENTARE LA SICUREZZA

DA IL GIORNALE DELLA PMI

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Il bando Isi 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza quasi 370 milioni di euro di incentivi a fondo perduto. È l’importo più alto delle nove edizioni dell’iniziativa dell’Inail, che a partire dal 2010 ha stanziato complessivamente più di due miliardi di euro per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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De Felice: “Iniziativa unica in Italia e in Europa”. “Il bando Isi – spiega il presidente dell’Inail, Massimo De Felice – è un’iniziativa ormai strutturale unica a livello nazionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale, che non ha eguali neppure in Europa. Organizzarla è complesso, ma con ogni nuova edizione stiamo cercando di semplificare il più possibile la procedura: per aiutare le aziende a individuare gli interventi per cui richiedere gli incentivi, ottimizzare l’utilizzo dei fondi e aumentare la partecipazione”.

Lucibello: “Con la redistribuzione delle risorse allargata la platea dei beneficiari”. Come sottolineato dal direttore generale dell’Istituto, Giuseppe Lucibello, “il nuovo meccanismo di redistribuzione delle risorse stanziate ma non assegnate introdotto l’anno scorso ha permesso di accedere ai finanziamenti a un numero maggiore di imprese. Il considerevole incremento dei fondi messi a disposizione con il bando 2018, ci consentirà di sostenerne ancora di più, con ricadute positive sulla salute e sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, anche sul sistema del welfare e sulla società”.

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Di Maio: “Il governo in prima linea per la prevenzione”. “Come governo siamo impegnati in prima linea sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – sottolinea il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio – Il Bando Isi è un impegno importante che aiuta concretamente le aziende a investire in sicurezza. Puntiamo come esecutivo a trasmettere il messaggio che realizzare processi di prevenzione del rischio diventi sempre più il modus operandi dell’agire aziendale, oltre le prescrizioni normative, come elemento culturale dell’impresa”.

Centinaio: “Un’agricoltura moderna è innanzitutto un’agricoltura sicura”. Per il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, “attraverso questo bando, che vede impegnati 35 milioni di euro per il comparto agricoltura, sarà possibile ammodernare il parco macchine in uso, aumentando così i livelli di sicurezza sul lavoro, molto spesso condizionati da dispositivi vecchi e non revisionati. Occorre, soprattutto in agricoltura, fare riferimento a tecnologie innovative che permettano di fare quel salto di qualità già realtà nel resto d’Europa. Un’agricoltura moderna e innovativa è innanzitutto un’agricoltura sicura”.

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La ripartizione dei fondi. Come nell’edizione precedente, i fondi del bando Isi 2018 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Nel dettaglio, all’Asse 1 (Isi Generalista) sono assegnati 182.308.344 euro, suddivisi in 180.308.344 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per l’Asse 2 (Isi Tematica) sono a disposizione 45 milioni di euro, destinati a sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Lo stanziamento dell’Asse 3 (Isi Amianto), per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, è pari a 97.417.862 euro, mentre per i progetti che rientrano nell’Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese), che quest’anno riguarda le micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature, sono disponibili 10 milioni. Gli incentivi dell’Asse 5 (Isi Agricoltura), per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, anche in questo bando sono pari a 35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni per la generalità delle imprese agricole e cinque milioni riservati ai giovani agricoltori under 40, organizzati anche in forma societaria.

Il contributo può coprire fino al 65% delle spese sostenute. Il contributo sarà erogato in conto capitale e può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento. Rispetto a un anno fa, la novità principale è rappresentata dall’introduzione del sub-asse di finanziamento da due milioni di euro dedicato specificatamente ai progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, con l’obiettivo di aumentare in modo significativo la diffusione di questi interventi di prevenzione. La platea dei destinatari degli incentivi Inail comprende le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, di accedere al secondo asse di finanziamento dedicato ai progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi.

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Le tappe della procedura. La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi. A partire dal prossimo 11 aprile le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 30 maggio 2019 per compilare e salvare la propria domanda nella sezione “Servizi online” del sito Inail. Seguirà l’inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto “click day”), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a partire dal 6 giugno 2019. Le imprese collocate in posizione utile per accedere al contributo dovranno poi confermare la domanda inserita online, tramite l’invio della documentazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

Informazioni e supporto qualificato all’utenza. Per ottenere informazioni e assistenza è possibile contattare il contact center Inail al numero 06.6001, utilizzabile sia da rete fissa sia da rete mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

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BANDO ISI 2019 :370 MILIONI DI EURO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Da edilortale news un articolo di Alessandra Marra
24/12/2018 – Anche quest’anno l’Inail mette a disposizione quasi 370 milioni di euro (l’importo più alto delle nove edizioni dell’iniziativa dell’Inail) per le imprese che investono in sicurezza sul lavoro.

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando ISI 2018 con cui l’Istituto vuole incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e aiutare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria ad acquistare nuovi macchinari.

Sicurezza sul lavoro: cosa prevede il Bando ISI 2018

Le risorse messe a disposizione dall’Inail (pari precisamente a 369.726.206,00 euro) sono suddivise in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari:
– Asse 1 (Isi Generalista) euro 182.308.344,00 per i progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
– Asse 2 (Isi Tematica) euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
– Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
– Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15);
– Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 35.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manualedei carichi i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane e gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti.

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.

Sicurezza sul lavoro: compilazione della domanda 

La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi:
– compilazione della domanda nella sezione “Servizi online” del sito Inail dall’11 aprile 2019 fino alle ore 18 del 30 maggio 2019;
– inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto “click day”), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a partire dal 6 giugno 2019;
– conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per accedere al contributo, tramite l’invio della documentazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

(altro…)

GUIDA A COME CLASSIFICARE RISCHIO INCENDIO SUL LAVORO

Presentiamo qui un interessante articolo scritto da Andrea Rotella sul sito ingegneri.info



Al fine di fornire al valutatore gli strumenti più utili per la valutazione del rischio incendio, si parte dallaclassificazione del rischio nei suoi tre livelli (basso, medio, elevato), come riportata al punto 1.4.4 dell’Allegato I del D.M. 10 marzo 1998.

Classificazione del rischio incendio

– a rischio di incendio basso: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
– a rischio di incendio medio: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
a rischio di incendio elevato: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Come si vede, gli elementi da tenere in considerazione per portare a termine la valutazione, in termini puramente qualitativi, sono:
a) tasso di infiammabilità dei combustibili presenti;
b) caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;
c) condizioni di esercizio dell’ambiente di lavoro;
d) probabilità di propagazione dell’incendio.

Esempi luoghi di lavoro a livello di rischio basso

Già dalle precedenti definizioni ci si può rendere conto di come il livello di rischio basso sia attribuibile solo a luoghi di lavoro con:
– sostanze a basso tasso di infiammabilità (es. combustibili solidi),
– in assenza di sorgenti di innesco efficaci (es. fiamme libere),
– perfettamente manutenuti (es. al fine di evitare inneschi derivanti da guasti elettrici)
– e con limitate probabilità di propagazione (es. quantitativi di combustibili limitati a normali esigenze e/o compartimentazione degli ambienti).
Tipicamente, un piccolo ufficio rientrerebbe facilmente in questa classificazione.
È bene precisare che, comunque, ognuno di questi aspetti deve essere descritto dettagliatamente nella valutazione al fine di dare evidenza del percorso metodologico seguito.

Esempi luoghi di lavoro a livello di rischio elevato

Il legislatore, al di là degli elenchi di attività forniti nell’Allegato IX, ha fornito ulteriori elementi che permettono di orientarsi nella classificazione, con particolare riferimento al livello di rischio di incendio elevato.
Sono infatti da considerarsi a livello di rischio di incendio elevato i seguenti luoghi (rif. punto 1.4.4 dell’Allegato I):
1) aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
2) aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili o reagire con altre sostanze combustibili;
3) aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
4) aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
5) edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Con riguardo ai punti 1, 2 e 3, ci si può riferire alle schede di sicurezza previste dai Regolamenti CLP e REACH.
In tal senso, si possono fare certamente le seguenti affermazioni:
sostanze altamente infiammabili: rientrano in questa classificazione tutte le sostanze o miscele che presentano le indicazioni di pericolo H220, H222, H224;
sostanze in grado di produrre, in determinate circostanze, reazioni esotermiche: si ritiene che debbano essere considerati tali tutti i comburenti, in quanto la loro presenza è in grado di generare e/o accelerare reazioni esotermiche, anche in assenza di aria o con sorgenti di
innesco normalmente non efficaci.
Si citano a tal proposito le indicazioni di pericolo H270, H 271 e H272. Inoltre alcune sostanze sono in grado di generare reazioni esotermiche, pur non essendo comburenti, come per esempio il sodio o l’acido solforico se miscelati con acqua. In tal senso occorre sempre riferirsi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza;
sostanze in grado, in determinate circostanze, di emanare gas o vapori infiammabili: sono da ritenersi tali almeno le sostanze o miscele che presentano le indicazioni di pericolo H260 o H261, a causa delle loro reazioni con acqua.
Sempre il medesimo punto 1.4.4 dell’Allegato I assume che “vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio”.
Come si vede, secondo i criteri di cui all’Allegato I, le circostanze che determinano la classificazione di un ambiente a rischio elevato di incendio sono meno rare di quanto si possa pensare. In tal senso, laddove un’area fosse da considerarsi a rischio di incendio elevato, e quindi per definizione a forte probabilità di propagazione delle fiamme, alzerebbe il rischio di incendio delle aree circostanti a meno di non ricorrere ad un’adeguata compartimentazione antincendio.

Riduzione della classificazione del livello di rischio

Secondo la norma (essa fa riferimento al livello elevato, ma si ritiene che, a maggior ragione, le seguenti soluzioni siano valide per il livello di rischio di incendio medio) la classificazione può essere ridotta attraverso:
– la gestione accurata dei processi lavorativi
– la protezione delle vie di esodo dagli effetti dell’incendio;
– l’adozione di impianti di protezione attiva di spegnimento e/o evacuazione di fumo e calore e/o rivelazione incendi (misure, evidentemente, ulteriori a quelle eventualmente previste da regole tecniche verticali).

Accettabilità del rischio

È bene ribadire che, ad ogni modo, l’esito della valutazione del rischio in uno dei tre livelli indicati dalla norma non è correlato all’accettabilità del rischio stesso.
Un ambiente a rischio di incendio elevato non è di per sé un ambiente nel quale il rischio è inaccettabile: lo diventa nel momento in cui le misure adottate non fossero idonee al contenimento del rischio.
In tal senso, il punto 1.4.5 dell’Allegato I al decreto precisa che, nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del fuoco, l’adozione ed il mantenimento delle misure previste dalla normativa vigente ai fini della prevenzione incendi sono di per sé misura sufficiente a garantirne l’adeguatezza rispetto al livello di rischio.
Per le attività non rientranti nella casistica precedente, si ritengono idonee le misure adottate ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, riportate
negli Allegati da II a VII, o laddove non fossero pienamente attuabili, misure compensative e alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Trattandosi di una valutazione dei rischi, il documento corrispondente dovrà contenere:
– la data (certa) della valutazione;
– i pericoli identificati;
– i lavoratori e altre persone esposte a rischio specifico;
– le misure preventive, protettive e organizzative adottate;
– le conclusioni della valutazione.

MEDICI COMPETENTI: DATI ALLEGATO 3B CARICABILI SUL PORTALE INAIL

MEDICI COMPETENTI ED ALLEGATO 3B

I medici competenti possono già da ora avviare l’inserimento, nella piattaforma telematica INAIL, delle comunicazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018.

Lo rende noto l’Istituto assicuratore, avvertendo che tali comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali successive modifiche ad opera del medico e fino alla conferma finale di trasmissione, che va effettuata entro il 31 marzo.

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DI Maurizio Magri da ipsoa.it

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VADEMECUM ALLA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO TARIFFE INAIL 2019

 dal sito https://blog.tuttocarrellielevatori.it
― L’Inail ha reso note le procedure e le modalità di compilazione per la richiesta che andrà presentata entro il 28 febbraio 2019

Le aziende che hanno effettuato interventi volti a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono beneficiare della riduzione del tasso medio di tariffa, da parte dell’INAIL. L’Istituto ha infatti definito gli interventi che rientrano nella concessione del beneficio, individuando la documentazione utile che ne provi l’attuazione.

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Per avere accesso alla riduzione, le aziende che avessero attuato migliorie dovrà presentare un’istanza compilando il modulo OT24, reso noto insieme alla relativa Guida di Compilazione. La domanda potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo ai servizi del sito www.inail.it entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2019, pena l’ammissibilità.

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Modello OT24 e suddivisione settoriale degli interventi

Il modello OT24, disponibile per chi abbia migliorato le condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro fa riferimento agli interventi relativi all’anno solare 2018 suddivisi in 5 sezioni:

  • Interventi di carattere generale
  • Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  • Interventi trasversali
  • Interventi settoriali generali
  • Interventi settoriali

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Ad ogni tipologia di intervento è assegnato un punteggio e per l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario avere eseguito interventi la cui somma di punteggio non sia inferiore a 100. Il punteggio è stato tarato in relazione alle dimensioni delle aziende richiedenti (grandi, medie, piccole e micro imprese) ed è previsto un numero differente di condizioni e di interventi da porre in essere a seconda della dimensione aziendale. Alle micro e piccole aziende, ad esempio, vengono richieste migliorie numericamente inferiori rispetto alle imprese di grandi e medie dimensioni.

Nel modello OT24, l’azienda dichiara di essere a conoscenza che il beneficio venga concesso dall’Istituto previo accertamento di tutti gli obblighi sia contributivi che assicurativi oltre che subordinata all’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni. E’ fatta salva, inoltre, la possibilità da parte dell’INAIL di procedere anche in sede di istruttoria o successivamente alla verifica di quanto dichiarato dall’azienda richiedente.

Com’è calcolata la riduzione del tasso medio di tariffa?

La riduzione del tasso medio di tariffa viene determinata in funzione del numero di dipendenti rispetto al periodo di riferimento, secondo lo schema:

Fino a 10 lavoratori: riduzione al 28%
Da 11 a 50: riduzione al 18%
Da 51 a 200: riduzione al 10%
Oltre 200: riduzione al 5%

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Come avviene la comunicazione di accoglimento della domanda?

L’accoglimento ed il rigetto dell’istanza, debitamente motivati, vengono comunicati al datore di lavoro, attraverso PEC entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui l’istanza presentata venga accolta, il riconoscimento della riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione ed è applicata al momento della regolazione del premio assicurativo dello stesso anno.

Qualora in qualsiasi momento l’Inail dovesse riscontrare l’azienda mancante di requisiti, l’Istituto procederà all’annullamento della riduzione e alla richiesta di integrazione dei premi dovuti, oltre che all’applicazione di sanzioni.

Il modulo OT24 può essere scaricato al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/mod-ot24-anno-2018.pdf

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FOCUS SULLE ASSENZE PER MALATTIA . RETRIBUZIONE E VISITE FISCALI

DA TODAY.IT

Chi paga lo stipendio durante la malattia e cosa succede se si è assenti alle visite fiscali

„Per salvaguardare il diritto alla salute – riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione – al dipendente viene consentita l’assenza retribuita nei giorni in cui la capacità lavorativa è ridotta a causa dell’insorgere di una malattia o di un infortunio. Durante la malattia, però, il dipendente non percepisce il normale stipendio, bensì un’indennità sostitutiva che per la maggior parte del periodo viene corrisposta dall’Inps.

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Nel dettaglio, è il datore di lavoro ad anticiparla pagandola in busta paga, ma è l’Inps poi a rimborsarla facendosi carico sia dell’indennità che dell’accredito dei contributi figurativi. Tuttavia l’importo dell’indennità è ridotto rispetto al normale stipendio: infatti, per il periodo che va dal 4° al 20° giorno viene riconosciuto il 50% della retribuzione, mentre dal 21° al 180° giorno di assenza si sale al 66,66%. Successivamente al 180° giorno, invece, il dipendente non percepisce alcuna indennità dall’Inps. L’Inps si fa carico solamente dell’indennità di malattia per il periodo che va dal 4° al 180° giorno.

Chi paga quindi il dipendente nei primi tre giorni di assenza? Per quello che viene definito periodo di carenza l’indennità è a pieno carico del datore di lavoro, mentre è il CCNL di riferimento a stabilire la percentuale di retribuzione che dovrà essere corrisposta. Ricordiamo, inoltre, che l’importo dell’indennità di malattia può essere ridotto in caso di assenza alle visite fiscali. Il dipendente in tal caso è sanzionato con la decurtazione del 100% dell’indennità per i primi dieci giorni di malattia e del 50% della stessa per il periodo successivo.

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VISITE FISCALI ,CHE COSA RISCHIA CHI NON SI FA TROVARE A CASA

Cosa rischia chi non viene trovato a casa per la visita fiscale? Molto, come è giusto che sia. E’ risaputo che i lavoratori assenti per malattia hanno l’obbligo di essere reperibili negli orari delle visite fiscali. Nel dettaglio, sia i lavoratori del comparto pubblico che privato – per i quali le visite fiscali dopo la riforma Madia sono di competenza del Polo Unico INPS – devono farsi trovare al domicilio indicato nel certificato negli orari previsti, così da essere a disposizione del medico inviato dall’Istituto per l’accertamento dello stato di malattia. Non c’è distinzione tra feriali e festivi. L’obbligo di reperibilità vale per tutti i giorni della settimana – anche nei festivi e nelle domeniche se compresi nel periodo di assenza dal lavoro – e nelle seguenti fasce orarie: 9-13 e 15-18 per i dipendenti del pubblico impiego, 10-12 e 17-19 per quelli del settore privato. Inoltre, così come disposto dal Decreto Madia, le visite fiscali possono essere anche ripetuto nello stesso periodo di malattia.

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Le sanzioni sono severe. Rispettare l’obbligo di reperibilità è di fondamentale importanza per il lavoratore, poiché in caso di assenza alla visita fiscale le conseguenze sono inevitabili. Nel dettaglio, in caso di mancata reperibilità il lavoratore perde il diritto all’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza; dal 10° giorno in poi, invece, questa viene dimezzata. Dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata, si perde il diritto all’intera indennità per tutto il periodo della malattia.“

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COSA DICE LA DIRETTIVA CANCEROGENI UE 2017/2398

La Comunità Europea ha  aggiornato la normativa cancerogeni con la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 del 12/12/2017 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi cancerogeni o /mutageni.La direttiva  è entrata in vigore il 17 gennaio 2018 e tutti i Paesi membri, tra cui l’Italia, dovranno recepirla entro il 17 gennaio 2020 .

Immagine correlata TECO MILANO DIRETTIVA UELe modifiche riguardano gli aggiornamenti dell’Allegato III della direttiva 2004/37/CE: le sostanze con valore limite di esposizione (ossia la quantità massima di sostanza alla quale i lavoratori posso essere esposti) passa da 3 (polveri di legno duro, benzene, cloruro di vinile) a 14 (di cui 10 agenti chimici, le fibre di ceramica refrattarie e la polvere di silice cristallina).

La direttiva aggiorna inoltre i valori limite relativi al cloruro vinile monomero e  alle polveri di legno duro.

Nella Direttiva viene già indicata la necessità di possibili ulteriori aggiornamenti dei valori limite in linea con l’evoluzione degli studi e delle evidenze scientifiche

NRisultati immagini per CANCEROGENI UE TECO MILANOella direttiva è indicato un elenco di moltissime sostanze potenzialmente responsabili di tumori professionali

Qui di seguito elenchiamo esclusivamente le più rilevanti :

  • Silice cristallina: i lavoratori maggiormente esposti sono gli addetti alla lavorazione dei minerali, dell’energia, dei metalli e delle costruzioni
  • Arsenico: responsabile di diversi tipi di tumore (alla cute, al polmone e alla vescica), entra nell’organismo attraverso le principali vie assorbimento (inalazione, ingestione, contatto)
  • Fumi di scarico diesel classificati come cancerogeni di gruppo 1 (solo nel 2012), sono responsabili per l’insorgenza di tumore al polmone e alla vescica.   I lavoratori esposti sono principalmente: addetti alle ferrovie e addetti ai trasporti
  • Amine aromatiche: associate ad un aumento di rischio per tumore (vescica, polmone), leucemia e linfomi, sono spesso usate in molte lavorazioni (verniciatura, raffinatura metalli, ecc.)
  • Formaldeideimpiegata nelle industrie tessili e plastiche, è causa di tumori al naso e leucemie mieloidi
  • Idrocarburi policiclici aromatici(IPA): associati ad un aumento di rischio per tumore del polmone e della cute; sono presenti nei processi di produzione del carbone
  • Benzene: derivato del petrolio, presente in vari processi di sintesi chimica, è causa di linfomi, leucemie linfocitarie e mielomi

I tumori professionali non si differenziano tanto dagli altri tipi di tumore, in termini clinici e biologici se non per il nesso causale legato a prevalente causa lavorativa.Risultati immagini per CANCEROGENI TECO MILANO

La prevenzione per tali esposizioni deve essere sempre massima perché , come noto , non esiste dose tossica per cancerogeni e teoricamente anche una singola esposizione a tali agenti  può portare allo sviluppo di forme neoplastiche.

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TECO MILANO :

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INIDONEITA’ E LICENZIAMENTO UN CONNUBIO DIFFICILE.

Da il sussidiario.net

di

Carlo Alberto Nicolini

I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione, prima di intimare un licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro: la disciplina è molto severa.

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Nella falegnameria di Sergio Seghetti lavorano una ventina di dipendenti, la cui bravura ed esperienza assicura quella qualità del prodotto che in questi anni ha consentito all’azienda di risentire solo in misura minima degli effetti negativi della crisi. Sergio è contento, e anche i lavoratori sono soddisfatti: il lavoro certo è faticoso, ma la paga è buona e con il datore di lavoro c’è un bel rapporto.

Negli ultimi tempi, però, si è verificato un fatto spiacevole. Artemio Forte – uno degli operai più anziani e bravi – non sta bene: sul lavoro accusa continuamente stanchezza e le sue assenze per malattia sono sempre più frequenti. Al termine dell’ultimo periodo di assenza, durato oltre 60 giorni, come previsto dalla legge Artemio si è fatto visitare dal medico competente, il quale ha però emesso la peggiore delle “sentenze”: inidoneità permanente al lavoro.

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Artemio non vuole crederci … e subito ricorre contro quel giudizio, avanti all’apposita Commissione medica istituita dalla Asl, ai sensi dell’articolo 41, comma 9, Dlgs n. 81/2008. Questa però conferma: sussiste inidoneità permanente al lavoro. Sergio deve prendere atto della situazione: quei provvedimenti, infatti, gli impediscono di far riprendere ad Artemio il lavoro; né in azienda vi è possibilità di assegnargli altre mansioni, compatibili con il suo stato di salute.

Suo malgrado, quindi, l’imprenditore convoca il dipendente preannunciandogli che dovrà comunicargli il licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro.

Aspetta – gli chiede però Artemio –, aspetta qualche settimana, perché ho richiesto alla Commissione di espletare una nuova visita, e di compiere una nuova valutazione sulla base dei nuovi esami e della perizia del professor Bravissimi, noto luminare, il quale dimostra che, in realtà, il mio stato di inidoneità al lavoro non è permanente, ma solo temporaneo”.

Il giorno dopo Sergio si reca dal suo consulente, al quale aveva già chiesto di preparare la lettera di licenziamento, comunicandogli che ha acconsentito alla richiesta di Artemio, e che quindi attenderà l’esito della seconda verifica, prima di decidere se risolvere rapporto.

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“Hai fatto bene – gli conferma il consulente -: la tua decisione è del tutto condivisibile, non solo per motivi etici, ma anche sotto il profilo giuridico. Con la recente sentenza n. 20468/2018, la Cassazione ha infatti ribadito che il giudizio espresso dalla Commissione medica è sempre sindacabile in sede giudiziaria: meglio, quindi, essere prudenti, e aspettare anche questo secondo passaggio, che quantomeno ti assicura una verifica più approfondita e meditata. Infatti, se Artemio dovesse impugnare il licenziamento, e il giudice ritenesse di dar ragione al professor Bravissimi, saresti condannato alla reintegra, con tutte le conseguenze previste dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori”.

“Poco male – risponde Sergio –, vorrà dire che riprenderò Artemio al lavoro”.

“Sì – replica il consulente –, però una simile condanna sarebbe pesante anche dal punto di vista economico, perché per il periodo in cui non ha lavorato dovresti pagargli una cospicua somma (sino a un anno di stipendio) a titolo di risarcimento danni per le retribuzioni perse, e versare i contributi previdenziali calcolati sull’intero periodo”.

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“Ma – replica Sergio – come posso essere ritenuto responsabile per danni, solo per aver agito in base a una valutazione della Commissione medica della Asl?”.

In effetti la Cassazione si è posta il problema e ha confermato che, come già sancito da precedenti sentenze, almeno il risarcimento dei danni per retribuzioni perse può non essere riconosciuto al lavoratore, in applicazione del principio generale dell’articolo 1218 del Codice civile, “secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile (cfr. Cassazione n. 11477 del 2015, n. 9915 del 2016, n. 1950 del 2011, nn. 3114 e 8364 del 2004)”.

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Tuttavia, nel valutare la prova offerta al riguardo, la stessa Suprema Corte si dimostra piuttosto severa. La citata sentenza n. 20468/2018, invero, ha confermato la condanna di un datore di lavoro anche al risarcimento per retribuzioni perse, in una fattispecie nella quale – nonostante che il lavoratore si fosse opposto alla valutazione di inidoneità espressa dalla Commissione medica, chiedendo (come ha fatto Artemio) la fissazione di un nuovo Collegio medico – il licenziamento era stato intimato senza attendere la nuova valutazione, all’esito della quale il primo giudizio era stato ribaltato.

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Sergio ha quindi agito bene, e alla fine, in cuor suo, spera che la Commissione dia ragione al professor Bravissimi, e che Artemio sia in grado di riprendere il lavoro. Se però, anche in occasione della seconda verifica, la Commissione dovesse confermare il giudizio di inidoneità permanente, e quindi la necessità di procedere al licenziamento (perché davvero la possibilità di rioccupare Artemio in altre mansioni non sussiste), qualora il lavoratore volesse comunque ribadire la sua posizione, effettivamente si porrebbe il problema della contestabilità in giudizio della valutazione della Commissione, e dunque della possibilità che il giudice possa ribaltare detta valutazione, pronunciando una sentenza di reintegra le cui conseguenze economiche potrebbero essere solo in parte limitate: anche qualora esonerato dall’obbligo di risarcire al lavoratore il danno per le retribuzioni perse nel periodo tra il recesso e la pronuncia giudiziale, rimarrebbero infatti fermi sia l’onere di pagare i contributi per quello stesso periodo, sia il diritto, concesso al lavoratore in tutte le ipotesi di reintegra, di non ritornare al lavoro, recedendo dal rapporto, con conseguente obbligo del datore di lavoro a pagargli 15 mensilità di retribuzione.

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I datori di lavoro, quindi, devono prestare particolare attenzione, prima di intimare un licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro: la disciplina – molto attenta alla tutela del dipendente – risulta particolarmente severa. E soprattutto non offre, in concreto, soluzioni “sicure”, neppure a coloro che agiscono in perfetta buona fede.

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ANTINCENDIO : PRONTO AL VIA IL NUOVO DECRETO

 

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Il  Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (C.N.VV.F.) ha emanato, in conformità all’art. 46 del  TU 81/08, la bozza finale  sui criteri generali antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.Tale bozza una volta recepita sostituirà  il Dm 10 marzo 1998.

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La bozza definitiva del decreto, è composta da 10 articoli e allegati e definisce  i nuovi criteri per la valutazione del rischio  incendio nonché le misure  da attuare per la riduzione del rischio stesso all’interno di tutte le aziende produttive. Il  nuovo decreto approfondisce e riorganizza diversi aspetti della prevenzione incendi, come la definizione dei livelli di rischio, la formazione degli addetti antincendio, ecc.

Le tappe  legislative  prevedono  tuttavia prima la pubblicazione del decreto, ancora non fissata, e la sua entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione.

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