LEGISLAZIONE SICUREZZA

STAMPA 3 D E SALUTE SUL LAVORO.

da inail.it

Il crescente utilizzo della stampa 3D tra i processi di produzione innovativi sottolinea la necessità di valutare e gestire l’impatto sui lavoratori dell’esposizione alle polveri di dimensione nanometrica, composti organici volatili (VOCs) emessi durante la stampa e altri inquinanti derivati dalla fabbricazione di un prodotto tramite questi processi di produzione (Manifattura additiva).

Immagine La stampa 3d e le implicazioni per la salute dei lavoratori: lavorare in sicurezza con le nuove tecnologie

L’obiettivo principale di questo prodotto editoriale è quello di fornire una panoramica delle conoscenze attualmente disponibili sulla problematica relativa ai potenziali rischi connessi alla stampa 3D, ancora poco conosciuti, e sulla necessità di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione.


Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail 2022
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 

LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO1 settembre 2021

da inail.it

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Immagine Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la pogettazione della sicurezza antincendi.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2022
Disponibilità: Momentaneamente consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

NORMA UNI EN 12464 SULLA ILLUMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

La commissione UNI “Luce e illuminazione” ha pubblicato la norma UNI EN 12464-1:2021 (che sostituisce la UNI EN 12461:2011) dal titolo: “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni” che indica i requisiti minimi per l’illuminazione dei luoghi di lavoro in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza.

Una corretta illuminazione, all’interno dei luoghi di lavoro, garantisce un benessere visivo dei lavoratori tra l ‘altro normato dall’allegato IV “requisiti dei luoghi di lavoro” del TU 81/08, l’allegato XXXIV “videoterminali” del tu 81/2008 e la norma UNI EN 12464 “luce e illuminazione – illuminazione dei posti di lavoro”.

La UNI EN 12464-1

La norma UNI EN 126464-1 specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni. Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, incluso l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Sì devono soddisfare tre requisiti fondamentali:

  • confort visivo, con una buona illuminazione i lavoratori hanno una sensazione di benessere e in modo indiretto ciò contribuisce anche a generare un livello di produttività più elevato e una qualità del lavoro migliore;
  • prestazioni visive, in cui i lavoratori sono in grado di svolgere i loro compiti visivi, anche in condizioni di difficili circostanze e per periodi più lunghi;
  • sicurezza, i punti luce devono essere installati in sicurezza.

Per soddisfare tali requisiti è necessario considerare i parametri fondamentali che caratterizzano l’ambiente luminoso :

  • distribuzione delle luminanze, bisogna evitare elevati contrasti di luminanze eccessivamente elevati o troppo bassi ai fini di aumentare il comfort visivo; esistono veri e propri fattori di riflessione per il calcolo adatto alle luminanze:
    • per il soffitto da 0.6 a 0.9;
    • per le pareti da 0.3 a 0.8;
    • per i piani di lavoro da 0.2 a 0.6 e per il pavimento da 0.1 a 0.5;
  • illuminamento medio, ossia devono essere mantenuti degli illuminamenti medi per garantire il comfort visivo ai lavoratori e riguardano le superfici indicate nella zona del compito visivo;
  • illuminamento delle zone circostanti al compito che può essere più basso di quello del compito ma non deve essere minore a determinati valori;
  • abbagliamento molesto che impedisce una visione corretta del compito visivo;
  • apparenza del colore che si riferisce al colore apparente della luce emessa ed è definita dalla temperatura di colore correlata;
  • resa del colore che definisce la capacità effettiva della lampada a restituire in modo adeguato i colori;
  • fattore di manutenzione che deve essere stabilito dal progettista in base alle conoscenze dell’impianto.

POSITIVI AL COVID: QUANDO È POSSIBILE LO SMART WORKING SENZA MALATTIA.

da il messaggero

Con l’aumento del numero dei contagi, molte aziende rischiano di ritrovarsi senza personale. Eppure, se il tipo di mansione da svolgere si può portare avanti anche da casa e se l’azienda autorizza lo smart working, il lavoratore asintomatico, se vuole, può benissimo continuare a lavorare. Il certificato di malattia, infatti, è rilasciato dal medico di medicina generale solo su richiesta del paziente. «Quella degli asintomatici è una questione astratta – premette Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) – Chi non ha sintomi, infatti, normalmente non si accorge di avere il covid. E, a meno che qualcuno per caso non gli faccia il test, non saprà mai di essersi contagiato». Se però la positività viene accertata, l’asintomatico potrebbe a questo punto continuare a lavorare da remoto. «Chi è positivo per covid deve stare a casa, come indica una circolare dell’Inps del 2020 – precisa Cricelli – ma nella questione lavorativa il medico non c’entra. Non è nostro compito accertare se una persona lavora o è disoccupata. Se io faccio il test anticovid sono obbligato dalla legge a registrare la positività. Da quel momento in poi i dati sono caricati sulla piattaforma nazionale. E il paziente positivo non può uscire da casa e quindi non può tornare al lavoro fino a quando il tampone non risulti negativo». Il vero dilemma, per i medici, è piuttosto che i positivi, che per esempio usano i test fai da te, vadano tranquillamente in giro e continuino a infettare altre persone. «Non dimentichiamo che gli asintomatici – mette in guardia Cricelli – trasmettono il covid esattamente come i sintomatici. E proprio per questo motivo stiamo osservando a un disastro dal punto di vista epidemico». 

LE PREOCCUPAZIONI
Il timore che la situazione degeneri è evidente. «Chi è asintomatico non può andare a lavorare, si rischia di contagiare gli altri – avverte Pina Onotri, segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi) – La positività dura minimo 7 giorni e in alcuni casi anche 14. Mandare a lavorare un positivo, seppure senza sintomi, significa spargere l’infezione, vista la recrudescenza dei contagi». Però un’alternativa c’è. «Se un asintomatico vuole continuare a lavorare potrebbe evitare di chiedere il certificato di malattia e l’azienda potrebbe direttamente metterlo in smart working». La questione burocratica per i medici di medicina generale è ancora un tasto dolente. «In questo periodo ogni medico sta mettendo in quarantena almeno 30 persone al giorno – precisa Onotri – e con tutta la procedura burocratica che gira intorno ai certificati per malattia, isolamento e fine isolamento, noi facciamo aspettare pazienti che soffrono di altre patologie, per lo più croniche, e che necessitano di cure urgenti. E comunque noi siamo medici, non uffici amministrativi». Dopo due anni e mezzo, sembra di essere tornati al punto di partenza. «Il covid non è un’influenza e anche negli asintomatici non è prevedibile l’evoluzione – ribadisce Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario della Fimmg (la Federazione italiana medici di medicina generale) – Purtroppo ancora non è chiaro che, seppure nella grandissima dei casi il covid depone in modo benigno, la malattia parte sempre in maniera sommessa, ma poi l’evoluzione negativa si ha normalmente 7-8 giorni dopo. Quindi, bisogna monitorare il paziente positivo e gestirlo con le terapie adeguate, da subito. Se però una persona vuole lavorare nonostante sia positiva, non possiamo essere noi ad autorizzarla. Le incombenze legate alle problematiche lavorative esulano dalle competenze mediche»

WORKLIMATE : IMPATTO E STRATEGIE PER LO STRESS TERMICO SUL LAVORO.

da worklimate.it

Secondo recenti stime, circa il 30% della popolazione mondiale è attualmente esposta a condizioni di caldo particolarmente critiche per la salute per almeno 20 giorni all’anno e tale percentuale è destinata ad aumentare nei prossimi anni anche se le emissioni di gas serra tenderanno a ridursi. I lavoratori, in particolare quelli che trascorrono la maggior parte delle loro attività all’aperto, settore agricolo e delle costruzioni in primis, sono tra i soggetti più esposti agli effetti del caldo e in generale a tutti i fenomeni atmosferici. Il progetto ( vedi link) si prefigge come obiettivo generale quello di approfondire, soprattutto attraverso la banca dati degli infortuni dell’INAIL, le conoscenze sull’effetto delle condizioni di stress termico ambientale (in particolare del caldo) sui lavoratori, con un’attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro. Anche attraverso l’organizzazione di alcuni casi-studio ad hoc in aziende selezionate in zone del centro Italia e una indagine sulla percezione del rischio legata all’esposizione a temperature estreme dei lavoratori, saranno proposte soluzioni organizzative e procedure operative utili in vari ambiti occupazionali (o mansioni) attualmente non ancora disponibili. Sarà quindi sviluppato e reso operativo un sistema di allerta da caldo, integrato meteo-climatico ed epidemiologico, specifico per il settore occupazionale, rappresentato da una piattaforma previsionale web e da una web app con previsioni personalizzate sulla base delle caratteristiche individuali dei lavoratori e quelle dell’ambiente di lavoro (lavoro esposto al sole o in zone d’ombra).

LINK: https://www.worklimate.it/il-progetto/

MATERIALE INFORMATIVO

BROCHURE INFORMATIVE SULLE PATOLOGIE DA CALORE, SUI FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA LORO INSORGENZA E SULLE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE PER UN’EFFICACE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA, DA ADOTTARE NELL’AMBITO DELLA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE (AI SENSI ART. 2 COMMA 2 D.LGS. 81/08):

LE NUOVE NORME ANTINCENDIO

Tre sono i decreti che riscrivono le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Mini-Codice, il Decreto GSA e il Decreto Controlli.

In particolare, le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3 settembre 2021 che ha ottenuto il via libera della Commissione Europea.

Roberto Marasi, HSE manager e Consigliere nazionale AiFOS, presenta appunto le grosse novità riguardanti la formazione dei formatori antincendio che entreranno in vigore tra pochi mesi:

LINK: https://aifos.org/home/news/int/interventi_commenti/rivoluzione-antincendio

IL NUOVO PROTOCOLLO ANTI COVID.

Nuovo protocollo aggiornato contro il Covid ecco le novità in sintesi :

si indica  il controllo della temperatura all’ingresso che non deve essere superiore ai 37 gradi e mezzo.

È incentivato lo smart working, ritenuto “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti”.

Raccomandazione ad uso di mascherine .

Nel lavoro privato laddove ritenuto necessario potranno essere usate le mascherine , rimarrà il controllo della temperatura con divieto d’ingresso se essa risulta superiore a 37,5°, orari d’ingresso e uscita saranno scaglionati così come l’ingresso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati”, “con la previsione di una ventilazione continua dei locali”. Incentivato anche lo smart working. Nel testo si spiega che le mascherine “di tipo facciali filtranti Ffp2 rimangono un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”. Lo stesso datore, si specifica, “anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente”.

Previsto anche un incentivo per lo smart working, ritenuto “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti. Sciolto il nodo mascherine che non saranno obbligatorie per tutti ma solo per i lavoratori che saranno individuati su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Previsti anche orari d’ingresso e uscita scaglionati così come l’ingresso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati”, “con la previsione di una ventilazione continua dei locali”. Prorogate misure per favorire lo smart working. IL PROTOCOLLO

https://www.ilsole24ore.com/art/mascherina-pulizia-e-gestione-spazi-comuni-cosa-cambia-1-luglio-luoghi-lavoro-privato-AEELMOjB

ANALISI DEL COMPORTAMENTO E SAFETY: UN CONGRESSO A MILANO

L’evento è dedicato al tema BBS e Performance Management, ovvero il più grande evento in Europa dedicato alla gestione efficace dei comportamenti di sicurezza sul lavoro.
Il Congresso si svolgerà in presenza nelle giornate dell’8 e 9 luglio presso la storica sede centrale dell’Università degli Studi di Milano di Via Festa del Perdono 7, Milano.

I lavori congressuali permetteranno di approfondire quali sono le prassi evidence-based capaci di ottenere un cambiamento culturale, grazie agli interventi di ospiti internazionali e alla condivisione di esperienze e risultati di chi ha già avviato il protocollo di B-BS (Behavior-Based Safety).
In seguito alla plenaria di apertura, all’interno di ogni sessione verranno realizzati simposi paralleli, dedicati a tematiche di specifico interesse per i rispettivi settori. ( Da assolombarda )

MEDICINA DEL LAVORO: IL LAVORO A TURNI AUMENTA IL RISCHIO DIABETE.

da doctor33.it

I turnisti hanno un rischio maggiore di sviluppare diabete tipo 2 specie se maschi e se lavorano su turni notturni e serali, secondo uno studio pubblicato su Occupational & Environmental Medicine. «Da ricerche precedenti emerge che i turni aumentano la frequenza di disturbi gastroenterici, di certi tipi di cancro e di malattie cardiovascolari, ma non è chiaro se il diabete faccia parte della lista» spiega Zuxun Lu della Scuola di sanità pubblica alla Huazhong University di Hubei in Cina, che assieme ai colleghi ha esaminato la letteratura alla ricerca di studi sull’associazione fra turni e diabete, trovandone 448. «Ne abbiamo selezionati 12, per un totale di oltre 226 mila partecipanti» aggiunge il ricercatore, che analizzando i dati ha scoperto che ogni periodo di lavoro a turni si associa a un aumento del 9% delle probabilità di sviluppare diabete rispetto all’attività lavorativa svolta nel normale orario di ufficio, arrivando a punte del 37% negli uomini. «Il dato è indipendente da altri fattori confondenti quali disegno e luogo dello studio, tipo di lavoro, pianificazione dei turni, indice di massa corporea, storia familiare di diabete e livelli di attività fisica» riprende l’autore raccomandando una maggiore attenzione sulle possibili conseguenze per la salute nei turnisti notturni e serali di sesso maschile. «I livelli diurni di testosterone nel sangue seguono il normale ritmo circadiano, ed è possibile che la frammentazione del ciclo sonno-veglia comporti una riduzione dei livelli di ormone maschile che potrebbe dar luogo alla comparsa di insulino-resistenza e successivamente di diabete» ipotizza Lu, puntualizzando che il rischio massimo, il 42%, è stato osservato nei turnisti che lavorano sulle 24 ore in modo variabile, piuttosto che secondo schemi fissi. Altre ricerche collegano invece il lavoro a turni a un aumento di peso e dell’appetito, ma anche all’ipercolesterolemia e all’ipertensione, tutti fattori di rischio per il diabete. «In ogni caso la natura osservazionale della metanalisi non consente di trarre conclusioni sul rapporto causa effetto, ma visti i 380 milioni di diabetici di tipo 2 stimati nel 2025, tutti i fattori potenzialmente modificabili, compreso il lavoro a turni, andrebbero indagati in modo approfondito» conclude Lu.

Occup Environ Med. 2014 Jul 16

PRIME SCADENZE PER LE TUTELE DEI FRAGILI NELLO SMART WORKING

da edotto.com

Nel calendario più volte aggiornato e prorogato dello Smart working si approssima una prima scadenza per datori di lavoro e lavoratori.

Si tratta del 30 giugno 2022, una data che segna uno spartiacque tra i lavoratori. Le tutele in tema di smart working apprestate dal legislatore scadranno infatti a fine giugno per i lavoratori disabili e i genitori di figli con disabilità grave mentre proseguiranno fino al 31 luglio 2022 per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio e per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14.

Tralasciando la ratio che sottende il diverso trattamento di categorie di lavoratori ugualmente meritevoli di tutele, riepiloghiamo di seguito le misure in scadenza il 30 giugno 2022 secondo le previsioni di cui al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

Smart working: lavoratori fragili

La prima scadenza coinvolge i dipendenti lavoratori fragili di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Si tratta di lavoratori con riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, L. n. 104 del 1992) o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Per questi lavoratori scade il 30 giugno 2022 (articolo 10, comma 1-ter del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) la possibilità di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Lavoratori ad elevata fragilità: tutele previdenziali

E sempre il 30 giugno 2022 è l’ultimo giorno utile entro il quale i lavoratori fragili che non possono ricorrere allo smart working secondo le modalità su indicate possono assentarsi dal lavoro e la loro assenza viene equiparata a ricovero ospedaliero.

Tale tutela previdenziale è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e nelle condizioni tassativamente individuate dal decreto D.M. 4 febbraio 2022.

Questi lavoratori ad elevata fragilità, se assicurati per la malattia presso l’INPS, hanno diritto all’erogazione dell’indennità direttamente dall’Istituto fino al 30 giugno 2022.

Per i lavoratori non assicurati per la malattia presso l’INPS, l’erogazione della prestazione (riconosciuta fino al 30 giugno 2022) è invece a carico del datore di lavoro che ha diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti per ciascun lavoratore pari ad un importo annuo di 600 euro, da riparametrare in base al numero di mesi interessati. Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l’INPS (articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui validità è stata prorogata dall’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).

Smart working: genitori di figli con disabilità

Dal 1° luglio 2022 (articolo 10, comma 5-quinquies del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) verrà meno infine il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio con disabilità grave  (legge n. 104/1992), o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Tale diritto, previsto dall’articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è riconosciuto anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.