LEGISLAZIONE SICUREZZA

UNA “GUIDA” EUROPEA ALLA GUIDA SICURA.

da oshua.eu

VeSafe è una guida elettronica edita dalla Commissione europea sui rischi per la sicurezza dei veicoli aziendali o utilizzati per motivi di lavoro, di facile consultazione con la parte relativa alle buone pratiche .

Questa guida è rivolta a conducenti/datori di lavoro, dipendenti ed esperti di sicurezza in tutti i settori dell’UE, interessati ai rischi legati ai veicoli.

Puoi selezionare:

  • Un tipo di veicolo: furgone, auto, camion, autobus, bicicletta, ecc.
  • Un rischio: consegna, carico, manutenzione, pericoli fisici, ecc.
  • Un’area in cui lavori: guida sicura per lavoro,  lavoro su o vicino a una strada e sicurezza dei trasporti sul posto di lavoro.

Questa guida elettronica è ospitata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro mentre il contenuto editoriale è gestito dalla DG EMPL.

Accedi alla guida elettronica VeSafe

PROROGATO LO SMART WORKING

da il corriere

I lavoratori che rientrano nella categoria dei fragili potranno lavorare in smart working, sia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo, anche esercitando, se necessario, un’altra mansione. La novità in un emendamento alla Manovra.

Alla fine la proroga dello smart working per i lavoratori fragili è arrivata. I dipendenti che rientrano nella categoria dei fragili potranno lavorare in modalità agile, sia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo 2023, anche esercitando se necessario un’altra mansione. Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio della Camera, che non cita però i genitori di figli under 14. Categoria per cui era previsto in precedenza lo stesso trattamento riservato ai fragili e per cui lo smart working agevolato, cioè senza obbligo di accordo individuale, scade quindi il 31 dicembre. Ecco quali sono le novità di cui si discute.

Smart working per i lavoratori fragili

Come detto la categoria interessata dalla proroga dello smart working è solo quella dei fragili. Si tratta di lavoratori che, dietro certificazione medica, risultano immunodepressi, pazienti oncologici, con terapie salvavita in corso, o disabili gravi. Il datore di lavoro, si legge nel testo emendato, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile «anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento».

Smart working per i genitori di under 14: cosa succede

Saltata quindi, al momento, l’ipotesi di una proroga del lavoro da remoto in versione semplificata per chi ha figli under 14. I lavoratori di questa categoria dal 2023 rientreranno nella normativa standard dello smart working che prevede l’obbligo di un accordo tra azienda e lavoratore o azienda e sindacati.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I MEDICI IN RADIOPROTEZIONE.

Con una nota a firma del Direttore Generale del Ministero della Salute prof. Giovanni Rezza è stato chiaramente ribadito l’obbligo per tutti i medici specialisti di acquisire nel triennio 2020-2022 crediti formativi in tema di radioprotezione.

Tale obbligo di fatto applica l’articolo art. 162 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 in tema di “Radiazioni ionizzanti”.

Il comma 4 dell’articolo 162 del citato Decreto Legislativo recita: “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare“.

Ad ulteriore precisazione, la nota del Prof. Rezza riporta: “I medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e aggiornamento ECM dì radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri”.

I chiarimenti contenuti nella citata nota sono stati inviati dietro specifica richiesta del presidente della FNOMCeO, dr. Filippo Anelli.

Per coloro che sono interessati ad approfondire la problematica alleghiamo la nota inviata dal dr. Anelli e la risposta del prof. Rezza, nonché copia dell’art. 162 del d.lgs. 101/2020.

LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI.

da Inail.it

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Prodotto: Volume
Edizioni: Inail 2022
Disponibilità: Momentaneamente consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

TESTO UNICO DPR 1124/65 SUGLI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI- LETTURA INTEGRATA.

da inail.it

Il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, negli oltre cinquanta anni decorsi dalla sua entrata in vigore, è stato oggetto di interventi del legislatore finalizzati a modificarne o integrarne taluni articoli.

Immagine Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - d.p.r. 1124/1965. Proposta di lettura integrata

In alcuni casi, gli interventi di modifica sono stati reiterati sulla medesima disposizione. Nella presente pubblicazione non sono indicate tutte le modificazioni che si sono succedute nel tempo, ma soltanto quelle per effetto delle quali la formulazione della disposizione è quella attualmente vigente.

Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2019
Disponibilità: Sì – Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

IL PREPOSTO AL CENTRO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO .

Articolo di Federico Lucia da” il fatto quotidiano”

L’imprescindibile diritto dei lavoratori di prestare la propria attività senza incorrere in infortuni e malattie ha, nel tempo, accentuato l’importanza del ruolo assunto dalla vigilanza. Il Preposto – e cioè colui che sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori sia degli obblighi di legge, sia delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (d.lgs. 81/2008, cosiddetto Testo Unico) – è stato nel tempo ricondotto quasi ad una figura di “allenatore sul campo” della sicurezza, stante la sua centralità nel farsi portatore della cultura del “lavoro sicuro”.

Il recente D.L. 146 del 2021 è intervenuto per potenziarne ruolo e poteri, così da migliorare l’efficacia del più articolato sistema di vigilanza aziendale.

Identificare correttamente il Preposto è cruciale nelle realtà complesse

In una realtà complessa in cui per Datore di Lavoro e Dirigente risulta difficile verificare il regolare svolgimento dell’attività e l’adozione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori, il ruolo del Preposto assume un carattere imprescindibile sotto il duplice aspetto della leadership e dell’esperienza.

Trattasi infatti di una figura che dovrebbe distinguersi per livello di seniority (il lavoratore maggiormente esperto dell’attività o del processo lavorativo su cui è chiamato a vigilare) e anche per leadership, disponendo quindi di un adeguato e riconosciuto grado di autorità e autorevolezza tale per cui possa configurarsi un carattere di preminenza, se non gerarchica per lo meno funzionale, rispetto al team che è chiamato a coordinare.

Vi è di più: perché tale ruolo risulti efficace, il Preposto deve essere individuato tra le figure funzionalmente più vicine ai lavoratori che svolgono l’attività oggetto di presidio. Potremo definirlo quasi come il “capo di prossimità” del lavoratore e che, diversamente dagli altri manager, può intervenire prontamente e direttamente per modificare un comportamento insicuro ed impedire il verificarsi di un incidente.

Adeguata conoscenza del processo lavorativo, vicinanza al lavoratore, autorità e autorevolezza diventano quindi caratteristiche imprescindibili del Preposto. Un’errata scelta comporterebbe infatti, oltre che una criticità dal punto di vista organizzativo della sicurezza della sicurezza, anche la vanificazione della nomina: ricordo, infatti, che l’art. 299 del d.lgs. 81/2008 esplicita che la posizione di garanzia delle figure di Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto grava su colui che esercita nel concreto (di fatto) i poteri direttivi associati a tali figure. A nulla gioverebbe al Datore di Lavoro, pertanto, formalizzare la nomina a Preposto ad una figura che non dispone delle caratteristiche sopra individuate: oltre ad essere priva di valore giuridico, lo esporre sia alle sanzioni derivate dalla mancata identificazione, che da quelle potenziali dovute alla mancata vigilanza.

I nuovi poteri del Preposto: da “allenatore” a vero e proprio “manager” della sicurezza

La vecchia formulazione del Testo Unico il Preposto vedeva il Preposto come colui chiamato a sovrintendere l’attività lavorativa, segnalando ai superiori gerarchici eventuali criticità di sicurezza rilevate. Solo in caso di pericolo grave ed immediato (emergenza) la legge poneva obbligo di intervento diretto con lo scopo di interrompere l’attività lavorativa.

È facile dunque comprendere come a tale figura, pur cruciale, fossero a conti fatti associati poteri più reattivi che proattivi, diminuendo enormemente la portata della sua funzione in chiave preventiva. Segnalare un’anomalia prevede infatti un gap temporale tra la rilevazione della stessa, la sua presa in carico e la sua risoluzione. Gli stessi preposti, poiché non adeguatamente coperti da un chiaro mandato derivante dalla Legge, si trovavano inermi di fronte a talune situazioni.

Il DL 146/2021 è intervenuto in maniera chiara e netta, esplicitando quei poteri direttivi che nella precedente formulazione non erano chiaramente definiti. 

Il Preposto è ora una figura proattiva, non soltanto reattiva: può interrompere l’attività lavorativa se ravvisa deficienze nelle attrezzature e nei dispositivi di sicurezza, così come nei comportamenti del lavoratore. Può inoltre richiamare direttamente il lavoratore che trasgredisce alle direttive di sicurezza, innescando in tal modo l’iter disciplinare interno, senza necessariamente dover attendere l’esito dell’escalation verso i superiori gerarchici.

Da allenatore sul campo, il Preposto è divenuto ora arbitro della partita, andando così a chiudere il cerchio su una vigilanza che prima era enunciata ma che risultava imperfetta nella sua applicazione reale. Ritengo tale evoluzione un importante passo avanti verso il raggiungimento di una cultura della sicurezza maggiormente pervasiva e capace di rispondere con forza alle mutevoli esigenze organizzative di un contesto lavorativo in continua evoluzione.

LE PATOLOGIE CORRELATE ALL’AMIANTO.

da inail.it

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

Immagine Le malattie asbesto correlate

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “ questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2022
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

GUIDA AL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

da Inail.it

Realizzata dai Dipartimenti di ricerca dell’Istituto e dalla sede territoriale di Ascoli Piceno, la pubblicazione offre una panoramica sintetica su normativa, rischi e misure di prevenzione e protezione

Immagine copertina

ROMA – Un vero e proprio prontuario per i lavoratori impegnati in agricoltura e in zootecnia, per fornire in modo sintetico e schematico – anche grazie a box, tabelle e illustrazioni grafiche –  un riepilogo esaustivo su rischi biologici, pericoli e patologie ricorrenti nelle attività agro-zootecniche. È quello che si può trovare in una pubblicazione recente dell’Inail, consultabile sul portale dell’Istituto.

Un progetto Inail concertato da Dit, Dimeila e dalla sede di Ascoli Piceno. La guida è il frutto di un progetto messo a punto congiuntamente dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, e igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) e dalla sede territoriale Inail di Ascoli Piceno. L’obiettivo è quello di promuovere la salvaguardia della salute occupazionale nel rispetto della normativa vigente in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Numeri e percentuali di un fenomeno in aumento. I dati Inail evidenziano che nel settore agricolo, da gennaio a ottobre 2021, sono stati denunciati oltre 22mila infortuni sul lavoro, con un incremento dell’1,4%. Nello stesso periodo, sono pervenute più di 7mila denunce di malattie professionali (+ 20,8%) e 112 denunce di casi mortali, pari al +19,1%.

Cause e motivazioni, oggettive e soggettive. Diverse sono le motivazioni descritte dagli autori: utilizzo di macchinari privi dei requisiti essenziali di sicurezza, uso di determinate materie prime, processi lavorativi non standardizzati, malfunzionamento e scarsa manutenzione degli impianti di ventilazione dell’aria, condizioni igienico-sanitarie precarie, contatto con fluidi biologici di origine animale. Inoltre, il ricorso a figure professionali non specializzate, la mancata attuazione periodica dei piani di formazione e informazione rendono difficile l’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi lavorativi. In alcuni casi specifici la manifestazione della malattia è legata anche a suscettibilità individuali riconducibili a stili di vita, età e patologie pregresse.

Norme, misure di prevenzione e dispositivi di protezione, caratteristiche degli agenti biologici di rischio. La pubblicazione si apre con una sezione generale incentrata sulla normativa di riferimento in vigore, sui soggetti coinvolti e i relativi obblighi, sulla valutazione del rischio e sulla sua gestione. Dopo un focus sui rischi biologici in ambito agro-zootecnico e sulle infezioni occupazionali causate anche da malattie emergenti, il documento si sofferma sulle misure di prevenzione e protezione, in particolare sui dispositivi di protezione individuali. Le sezioni successive illustrano le azioni di sorveglianza sanitaria e i rischi biologici potenziali nei singoli settori di riferimento, dalla serricoltura agli allevamenti, dal lavoro in pieno campo all’apicoltura. A completare la pubblicazione, sono state inserite schede monotematiche, dove vengono descritte le caratteristiche degli agenti biologici identificati con maggiore frequenza nel comparto agro-zootecnico, unitamente ai loro effetti sulla salute umana.

Attenzione anche ad agenti biologici emergenti come West Nile. Infine, è stata posta particolare attenzione ad alcuni agenti biologici emergenti, già noti e monitorati dalla sanità pubblica ma con evidenze ancora scarse sull’impatto occupazionale. Fra queste, la più recente a essere segnalata dalle cronache è la febbre West Nile, malattia provocata dal virus omonimo proveniente da uccelli selvatici e da alcuni tipi di zanzare attraverso la puntura, che colpisce l’uomo e altri mammiferi. L’infezione può rappresentare un rischio per i lavoratori impegnati in attività agricole svolte in ambienti esterni a contatto con gli animali.

  • Rischio biologico nelle attività Agro-ZootecnicheLa pubblicazione ha l’obiettivo di fornire informazioni sulle misure di prevenzione e protezione correlate al rischio biologico per la tutela della salute degli operatori del settore agro-zootecnico.