DIRITTO DEL LAVORO

INTERPELLI N 4/2023 del 26/06/2023

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023
Destinatario: COBAS – Lavoro Privato

COBAS – Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”
.

Al riguardo, premesso che: (…)

la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.
Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.

Fonte: Ministero del lavoro

Vai all’interpello n. 4/2023 del 26/06/2023

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-n.-4-2023-cobas.pdf

OMS: NUOVO INDICATORE GLOBALE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI .

da icohweb.org

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha lanciato un nuovo indicatore globale per la salute dei lavoratori.

Questo indicatore è il “Tasso di mortalità per 100.000 abitanti in età lavorativa per malattie attribuibili a determinati fattori di rischio occupazionale, per malattia, fattore di rischio, sesso e gruppo di età”. Sul Bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato pubblicato un articolo che presenta l’indicatore per 183 paesi per gli anni 2000, 2010 e 2016 [1]. Clicca qui per leggere l’articolo.

L’OMS e l’Organizzazione internazionale del lavoro hanno rilevato nelle loro stime congiunte del carico di malattie e infortuni sul lavoro che 1,9 milioni di persone sono morte a causa di fattori di rischio occupazionale selezionati a livello globale nel 2016 [2]. Di questi, 1,5 milioni di persone (81%) sono morte per malattie legate al lavoro [2]. Questa statistica ha evidenziato la necessità di produrre un indicatore globale sulla mortalità per malattie legate al lavoro.

Il nuovo indicatore dell’OMS è disponibile tramite l’articolo e l’applicazione aggiornata sull’onere delle malattie occupazionali dell’OMS con una mappa interattiva, uno strumento di disaggregazione dei dati (per regione, sesso e fascia di età) e uno strumento per il download dei dati [3].

I paesi e le organizzazioni internazionali possono includere l’indicatore nei loro sistemi ufficiali di monitoraggio della salute dei lavoratori per aggiungere maggiore attenzione alle malattie.

Riferimenti
1. Pega, F., et al., Nuovo indicatore globale per la salute dei lavoratori: tasso di mortalità per malattie attribuibili a fattori di rischio occupazionali selezionati. Bull World Health Organ, 2023. 101(6): p. 418-430Q.

2. OMS e ILO, Stime congiunte OMS/ILO del carico di malattie e infortuni sul lavoro, 2000-2016: rapporto di monitoraggio globale. 2021, OMS e ILO: Ginevra.

3. CHI. Occupational Burden of Disease Application: app per esplorare e visualizzare le stime del carico occupazionale delle malattie, per paese, sesso e gruppo di età. Versione 1.0. 2023.

OLIMPIADI 2026 PROTOCOLLO D ‘INTESA CON INAIL.

da Inail.it

L’accordo di durata triennale prevede la realizzazione di iniziative congiunte per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri delle opere funzionali allo svolgimento dei prossimi Giochi invernali.

ROMA – La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri delle opere funzionali allo svolgimento dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali, che nel febbraio 2026 accoglieranno in Italia i migliori atleti di tutto il mondo, è al centro del protocollo sottoscritto oggi dal presidente dell’Inail, Franco Bettoni, e dall’amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, Luigivalerio Sant’Andrea.
 
L’intesa avrà durata triennale e prevede la realizzazione di attività congiunte in diversi ambiti. Saranno attivati, in particolare, programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e iniziative di comunicazione per la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione di infortuni e malattie professionali. Nell’ambito della collaborazione, saranno inoltre implementati modelli di organizzazione e gestione dei rischi lavoro-correlati e sperimentate soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di sicurezza nelle attività cantieristiche.
 
Il punto di partenza sono i numerosi progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali come gli esoscheletri collaborativi, che supportano le capacità fisiche dell’operatore riducendo notevolmente, o eliminando del tutto, gli effetti delle sollecitazioni muscoloscheletriche.
 
I compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative congiunte sono affidati a un Comitato di coordinamento paritetico. Gli ambiti della collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, in cui saranno indicati gli obiettivi da conseguire, le attività da svolgere e il relativo cronoprogramma. I risultati ottenuti saranno poi valutati anche nell’ottica della replicabilità degli interventi e del numero dei destinatari raggiunti.

LA RIFORMA DEI LAVORATORI NELLO SPORT

Il mondo dello sport si prepara ad affrontare importanti novità a partire dal 1° luglio, quando entrerà in vigore il Dlgs 36/2021 e il nuovo decreto correttivo sulla riforma. Questa riforma coinvolge migliaia di lavoratori, associazioni e società dilettantistiche, e prevede una nuova disciplina per enti sportivi dilettantistici e lavoratori sportivi.

Uno dei principali cambiamenti riguarda l’inquadramento dei lavoratori sportivi, che dal 1° luglio verranno inquadrati nei nuovi schemi di lavoratore subordinato, autonomo o co.co.co. Tuttavia, il correttivo ancora al vaglio propone alcune modifiche di rilievo, come l’esclusione dalla figura di lavoratore sportivo dei professionisti per cui è necessaria l’iscrizione all’albo. Questo significa che per loro, anche se svolgono attività per Asd o Ssd, non si applicano i regimi fiscali e previdenziali previsti dal Dlgs 36/2021.

La riforma interviene anche nel mondo paralimpico, con la possibilità per gli atleti di partecipare ad allenamenti e competizioni con un permesso speciale retribuito e crea un osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, presso il dipartimento dello Sport, di concerto con il ministero del Lavoro.

Tuttavia, ci sono ancora dei nodi da sciogliere e i tempi sono stretti. Ad esempio, entro il 31 ottobre 2023 vanno effettuati gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le co.co.co. sportive, con il rischio di incorrere in sanzioni a causa del poco tempo a disposizione. Inoltre, gli enti sportivi devono adeguare gli statuti alla riforma entro il 31 dicembre, pena la cancellazione d’ufficio dal Registro.

Alberto Miglietta, executive vice president di Ptsclas ed ex Ad di Coni servizi/Sport e salute, commenta positivamente le proposte sull’inquadramento del lavoro sportivo, ma sottolinea la preoccupazione per la risposta delle società sportive, che si trovano in difficoltà nel mantenere la fruizione di servizi a causa degli oneri burocratici ed economici aggiuntivi. Il mondo dello sport di base è spesso gestito in modo non professionale, da volontari, e il rischio è l’abbandono delle attività da parte delle associazioni con la perdita di lavoro.

Inoltre, c’è ancora da chiarire l’obbligo che dal 1° luglio scatta per gli enti sportivi di osservare un limite per lo svolgimento di attività secondarie e strumentali. Il limite non è ancora stato individuato con il decreto, il che preoccupa la proposta di correttivo che prevede la cancellazione dell’ente dal Registro in caso di mancato rispetto del limite per due esercizi consecutivi.

In conclusione, la riforma rappresenta un importante cambiamento per il mondo dello sport, che dovrà fare i conti con nuove regole e adempimenti burocratici. Tuttavia, è fondamentale che queste nuove norme non diventino un aggravio insostenibile per le associazioni sportive e che si tenga conto delle difficoltà economiche che molte di esse stanno già affrontando a causa della pandemia.

IL MONITORAGGIO DEI REATI SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

da Inail.it

Le presenti “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del d.lgs. 231/01” rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del d.lgs. 23/101.


Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2023
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

PROROGATO LO SMART WORKING FINO A DICEMBRE.

da”il giornale”

Il 30 giugno sembrava dovesse chiudere definitivamente la pagina dello smart working con il “rientro in sede” (fatti salvi gli accordi aziendali) di tutti i dipendenti del settore pubblico e privato.

A fine mese, difatta scadeva la deroga sulla natura scadenza dello smart anche delle ultime categorie di lavoratori che, grazie al “decreto milleproroghe” di marzo scorso, avevano potuto usufruire del lavoro agine sino a fine mese; nnello specifico, si trattava dei lavoratori “fragili” occupati nel settore pubblico e privato e dei dipendenti genitori di almeno un figlio minore di 14 anni.

Con l’approssimarsi della scadenza, il dibattito sul prolungamento dello smart – quantomeno per queste categorie di lavorato – si era fatto sempre più “serrato” e alle fine, negli scorsi giorni , durante le discussioni parlamentari sul decreto lavoro, sono arrivati gli emendamenti che hanno fatto slitta

La precedete scadenza prevista per il 30 giugno è slittata al 31 dicembre 2023 ma a poterne usufruire saranno solo specifiche categorie di lavoratori.

Smart working: ecco le nuove scadenze (ma non per tutti)

Il 30 giugno sembrava dovesse chiudere definitivamente la pagina dello smart working con il “rientro in sede” (fatti salvi gli accordi aziendali) di tutti i dipendenti del settore pubblico e privato.

A fine mese, difatta scadeva la deroga sulla natura scadenza dello smart anche delle ultime categorie di lavoratori che, grazie al “decreto milleproroghe” di marzo scorso, avevano potuto usufruire del lavoro agine sino a fine mese; nnello specifico, si trattava dei lavoratori “fragili” occupati nel settore pubblico e privato e dei dipendenti genitori di almeno un figlio minore di 14 anni.

Con l’approssimarsi della scadenza, il dibattito sul prolungamento dello smart – quantomeno per queste categorie di lavorato – si era fatto sempre più “serrato” e alle fine, negli scorsi giorni (come scritto in un articolo de IlGiornale.Itdurante le discussioni parlamentari sul decreto lavoro, sono arrivati gli emendamenti che hanno fatto slittare al 31 dicembre 2023 la scadenza dello smart.

Vediamo chi potrà usufruirne.

Lavoratori con figli di età inferiore i 14 anni

Lo slittamento riguarderà, in primis, i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni ma solo nel caso in cui sussistano delle specifiche condizioni:

  • Nel nucleo familiare entrambi i genitori siano essere occupati;
  • l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito dovuti ad una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui si abbiano questi requisiti si potrà fare richiesta di smart al proprio datore di lavoro il quale ha facolta verificare che il ruolo ricoperto in azienda si compatibile con lo SW. In caso positivi, dunque, si potrà utilizzare lo smart sino a fine anno, fermo restano gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Lavoratori fragili

Anche i dipendenti del settore privato che rientrano nella categoria delle persone “fragili” potranno usufruire del prolungamento dello smart working dal 30 giugno al 31 dicembre 2023.

Le patologie e le condizioni che individuano i lavoratori fragili sono precisate nel decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 221/2021″ ma si tratta, in generale, di soggetti “con marcata compromissione della risposta immunitaria” per cui sono previste misure di “protezione” della salute maggiori.

Dipendenti della PA

A differenza dei dipendenti del settore privato, invece,per i lavoratori della Pubblica amministrazione la proroga dello smart working è ancora incerto.

Il problema è quello delle coperture economiche che ha portato, durante le discussioni in commissione parlamentare, al ritiro di degli emendamenti che proponevano la proroga al 30 settembre e che ora potrebbe essere ripresentata al 31 agosto.

Dunque il nodo resta aperto e verrà affrontato direttamente in Aula al Senato, come ha dichiarato la relatrice al decreto lavoro, Paola Mancini, al termine dell’esame del provvedimento da parte della commissione Affari sociali, spiegando che su sua richiesta è stato ritirato l’emendamento a prima firma Murelli (Lega), che richiedeva la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione dal 30 giugno al 30 settembre.

L’emendamento verrà riproposto in Aula che esaminerà il decreto da martedì 20 giugno.

INTERPELLO 3 DEL 12/06/2023 : CORSO DI 32 ORE RLS

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 3 del 12 giugno 2023, con il quale ha fornito, all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, alcuni chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare, in ordine “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 d.lgs. n. 81/2008 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
  • il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;
  • il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
  • il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

La Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

INAIL NEWS PODCAST.

da inail.it

Inail news Podcast” è un prodotto digitale d’informazione pensato per offrire uno strumento ulteriore di conoscenza del mondo Inail.
È un notiziario in formato audio in cui sono raccontati, attraverso l’utilizzo di un linguaggio quanto più possibile semplice e sintetico, i fatti più rilevanti della settimana riguardanti l’attività istituzionale dell’ente, che sono riportati  in modo più dettagliato nelle news del portale veicolate anche attraverso la newsletter settimanale “InailNews”.

Il prodotto si propone di utilizzare i nuovi linguaggi dei media e le molteplici possibilità offerte dai social in una realtà che cambia velocemente. Per dialogare con i cittadini, far conoscere in modo sempre più efficace i servizi offerti e facilitarne l’accesso agli utenti.

I Podcast relativi all’anno 2021 sono consultabili dalla sezione “Archivio Inail News Podcast“.

LAVORARE CON LA SCLEROSI MULTIPLA

da inail.it

Il monografico nasce dall’obiettivo 3 “Sclerosi multipla e lavoro: contributo all’implementazione delle conoscenze per favorire un approccio integrato alla tutela della SSL del lavoratore con SM” del progetto Azione centrale CCM 2019 “Lavoro: politiche e interventi di prevenzione mirati e strategie di work life balance tra differenze di genere, reinserimento lavorativo e invecchiamento della popolazione”.

Immagine Disabilità e lavoro: il paradigma della sclerosi multipla

A partire da un excursus su norme antidiscriminatorie e di tutela di diritti esigibili e dalle caratteristiche epidemiologiche, cliniche, terapeutiche e riabilitative della SM, nonché bisogni sanitari e di inclusione sociale – vuole contribuire anche ad evidenziare aspetti di tutela della Ssl in presenza di lavoratori con disabilità, fornendo diversi spunti di riflessione utili per auspicabili future implementazioni delle policy.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2023
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it