Corsi di formazione

NUOVE NORME SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Sia questo decreto, che il decreto controlli del 1 settembre 2021 di recente pubblicazione, nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

In particolare, il decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del DLgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Le disposizioni di cui al provvedimento in parola si applicano:

– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

Disposizioni transitorie (Art. 7)

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Da assistal.it

http://www.assistal.it/content/uploads/2021/10/DM-02.09.2021.pdf

BANDO ISI INAIL AI NASTRI DI PARTENZA

La procedura informatica per l’inoltro delle domande di finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale sarà aperta il 30 giugno 2021 e si chiuderà il 20 luglio 2021.

L’Inail, con l’obiettivo di realizzare una campagna informativa nazionale riguardante la promozione e lo sviluppo della cultura in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha pubblicato un avviso per la realizzazione di interventi informativi, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano maggiormente presenti.

Le date e gli orari di apertura e di chiusura della procedura informatica per l’inoltro delle domande online relativa all’avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono le seguenti:

  • apertura della procedura 30 giugno 2021, ore 12:00
  • chiusura della procedura 20 luglio 2021, ore 18:00.

Si rammenta che, per accedere alla procedura di compilazione della domanda, è necessario che il legale rappresentante del soggetto proponente o un suo delegato siano in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns, e che ciascun soggetto proponente può presentare un’unica domanda di finanziamento.

Obbiettivi del bando Inail 2020/2021

Negli anni precedenti sono moltissime le imprese che grazie ai finanziamenti a fondo perduto del bando ISI Inail hanno potuto rinnovare il proprio parco mezzi con macchine più efficienti sotto il profilo del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente, ed altre che hanno migliorato i propri processi produttivi rendendo l’ambiente di lavoro più sicuro e salubre per i propri dipendenti.

L’obbiettivo del bando Inail 2021, che in realtà è il bando inail 2020, perché l’anno di pubblicazione è il 2020, è quello di erogare contributi a fondo perduto con il fine di incentivare:

  • Le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute dei dipendenti e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • Le microimprese e le piccole imprese agricole ed operanti nel settore pesca e fabbricazione di mobili ad acquistare nuovi macchinari ed attrezzature allo scopo di abbattere le emissioni inquinanti, ridurre la rumorosità delle macchine, diminuire il rischio infortunistico o il pericolo legato all’esecuzione di lavori manuali;

La tutela dei lavoratori è uno dei principali aspetti su cui si fonda l’operato dell’Inail, che va dallo studio delle situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione ai fini del miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro, al finanziamento alle imprese che investono in sicurezza.

L’altro aspetto su cui si concentra l’Inail con il bando inail 2020/2021 è quello del miglioramento dell’ambiente attraverso l’ammodernamento del parco mezzi delle imprese oppure con il finanziamento di progetti per la bonifica dei luoghi di lavoro dall’amianto.

Fondi stanziati per il bando Inail

A questo scopo l’Inail ha stanziato un fondo a copertura dei contributi che raggiunge l’ammontare di euro 369.726.206 i quali saranno distribuiti fra 5 assi di investimento:

  • Bando Isi Inail Investimenti, con 182.308.344 di euro divisi in 180.308.344 di euro per i progetti di investimento e 2 milioni di euro per i progetti di responsabilità sociale;
  • Bando Isi Inail Tematica, con 45 milioni di euro stanziati per progetti volti alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
  • Bando Isi Inail Amianto, con lo stanziamento di 97.417.862 di euro per i progetti di rimozione di materiali contenenti amianto;
  • Bando Isi Inail Micro e Piccole Imprese,con 10 milioni di euro per i progetti per microimprese e piccole imprese operanti in alcuni specifici settori di attività;
  • Bando Isi Inail Agricoltura, ovvero 35 milioni di euro per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 30 milioni per la generalità delle imprese agricole e 5 milioni per i giovani agricoltori;

I contributi verranno erogati fino all’esaurimento dei fondi stanziati.

Contributi ottenibili con la partecipazione al bando

I contributi che si possono ottenere dipendono dall’asse di investimento a cui l’impresa decide di partecipare.

Nello specifico è possibile ottenere:

  • per gli Assi 1, 1.2 e 3, ovvero per gli assi generalista, tematica e amianto, un contributo a fondo perduto che copre fino al 65% dell’importo delle spese ammissibili, mentre il contributo massimo erogabile è di 130.000 euro e quello minimo di 5.000 euro. Per le aziende fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non c’è un limite minimo di finanziamento;
  • Per le richieste di contributi relativo all’asse 4, ovvero per le piccole e micro imprese operanti in specifici settori di attività, un contributo a fondo perduto che arriva fino al 65% dell’importo delle spese sostenute e che saranno ritenute ammissibili dall’Inail. Il finanziamento massimo che si può ottenere è pari a 50.000 euro ed quello minimo di 2.000 euro;
  • per i finanziamenti relativi all’asse 5, ovvero per le imprese agricole, è concesso un contributo che copre il 40% dell’investimento per la generalità delle imprese agricole e il 50% per gli investimenti di giovani agricoltori con un limite massimo finanziabile di 60.000 euro e minimo di 1.000 euro;

Possono ottenere i contributi a fondo perduto le imprese, anche le ditte individuali, che si trovano in tutta Italia purchè siano regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane e siano in dei requisiti previsti dal bando ( Da bandoinail.cloud)

FORMAZIONE IN REALTÀ VIRTUALE

Un’esperienza immersiva, che sfrutta le enormi potenzialità mutuate dalle simulazioni aerospaziali e militari. È la formazione in realtà virtuale proposta da SAEF, primo ente formativo in Italia ad applicare sistematicamente questa tipologia di erogazione ad un corso “obbligatorio”, ovvero la prova di evacuazione legata al corso antincendio previsto dal decreto 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Basata sull’utilizzo della realtà virtuale, fa leva su tecnologie che permettono soluzioni di simulazione e training, in passato riservate esclusivamente agli astronauti e ai piloti. Ora non più. Grazie a un semplice visore e alla costruzione di un background virtuale, c’è la possibilità di immergersi letteralmente in un ambiente a rischio e decidere cosa fare, come agire, che scelte intraprendere. E da un visore alla realtà il passo è breve.

Risultato immagini per realtà virtuale sui corsi di sicurezza

Come funziona la realtà aumentata? La tecnologia al servizio della formazione

La soluzione tecnologica adottata da SAEF per questa tipologia di corsi si basa sulle esperienze più moderne e innovative: lo strumento sono visori di realtà virtuale (Samsung GEAR VR) nei quali viene installata una applicazione di formazione immersiva. Non solo: per aumentare l’aderenza a una situazione reale di rischio, grazie all’utilizzo di semplici cuffie, viene ricreato anche l’ambiente sonoro di un incendio e di un accadimento di emergenza, perché proprio il grande disturbo legato alla confusione è spesso l’elemento che può condizionare la scelta di un’azione anziché un’altra. E per poter esplorare l’ambiente a 360 gradi gli utenti dei corsi vengono fatti sedere su seggiole girevoli a base fissa, così da potersi destreggiare, con pochi e semplici movimenti del corpo.

Come avviene una simulazione immersiva in realtà virtuale

Per simulazione immersiva si intende il modulo che compone il corso erogato in realtà virtuale. La realtà virtuale, quindi, rappresenta la tecnologia con la quale i moduli vengono realizzati, ovvero lo strumento di erogazione. Alla base di questa tecnologia ci sono video, fotografie a 360 gradi, modelli ed effetti in tre dimensioni. Ma la simulazione è composta non soltanto dalla proiezione in un mondo virtuale (molto vicino ad un incendio vero e proprio), ma anche dalla possibilità di interagire per mettere in atto azioni adeguate alla gestione della situazione. Si tratta di un elemento molto importante: non si subisce da spettatori come in un cinema, ma si ricopre un ruolo attivo, a scopo didattico, formativo e esercitativo. Tale interazione avviene grazie ad un’interfaccia a controllo oculare: basta fissare con lo sguardo sui punti attivi che appaiono nel visore per far scattare le relative azioni. Il tutto in forma molto semplice e intuitiva. Per approcciare il sistema e la tecnologia, all’utente è richiesto di svolgere un mini test di navigazione prima di avviare la simulazione vera e propria.

Risultato immagini per realtà virtuale sui corsi di sicurezza

Il valore della realtà virtuale applicata alla formazione dei lavoratori

Tutto ruota attorno ad un principio. Gli anglosassoni lo chiamano il “learning by doing” traduzione di “imparare facendo“. Soprattutto nel caso di situazioni limite come quelle di un’emergenza in un luogo (di lavoro o altro), di un incendio, di uno scoppio o di una esplosione, la teoria sul cosa fare potrebbe non essere sufficiente. Proprio perché nelle scelte della persona intervengono moltissime variabili legate alla confusione, all’emozione, alla paura, alla non famigliarità con una situazione di rischio. Ecco perché il provare materialmente con un simulatore che proietta in un ambiente molto simile a quello reale, può essere utile per imparare come agire in una simile situazione. E non è finita: la multi sensorialità dell’esperienza che permette di coinvolgere vista, udito, movimento corporeo fa in modo che l’esperienza vissuta dal fruitore rimanga fortemente e a lungo impressa, così da avere un’elevata efficacia dal punto di vista dell’apprendimento. La curva dell’attenzione viene sollecitata al punto di essere innalzata come nel caso di un gioco, anche se si tratta di un “gioco serio”.

La rosa di applicazione della realtà virtuale in ambito formativo

La simulazione di un incendio in realtà virtuale di SAEF, introdotta da maggio 2017, è il primo caso in assoluto in Italia di applicazione di questa tecnologia innovativa non solo a livello sperimentale o di comunicazione, ma sistematicamente all’interno di corsi strutturati. SAEF offre oggi questa modalità in realtà virtuale non solo ai partecipanti ai suoi corsi, ma anche su richiesta ad aziende ed enti di formazione, con forme di personalizzazione del format e, se necessario, del contenuto.

da www.saef.it

RSPP CON LE CARTE IN REGOLA?

Milano, 18 febbraio 2020 – Da 25 anni svolgeva corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoroper molte aziende, in particolare ristoranti e pasticcerie, ed era molto stimato a Milano in questo settore. Peccato che non avesse alcun titolo per farlo, anche perché non aveva nemmeno il diploma di scuola superiore, come hanno ricostruito le indagini dell’Ats (Agenzia tutela della salute) e della polizia giudiziaria del dipartimento ‘ambiente, salute, sicurezza, lavorò guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.


Il 70enne ora è indagato per ‘sostituzione di persona’, reato ipotizzato al momento dalla Procura anche perché nessuna delle aziende per le quali sono stati effettuati i corsi non regolari ha presentato denuncia per truffa nei suoi confronti.


L’uomo, che faceva anche il consulente per la valutazione del rischio e il ‘responsabile del servizio per le aziende, incassava due o tremila euro all’anno dalla ventina di imprese per cui lavorava. Le indagini della Procura milanese, da quanto si è saputo, sono scattate quando in uno dei corsi che svolgeva, obbligatori per i dipendenti di un’impresa, era emersa la sua scarsa preparazione, in particolare, sul “rischio
chimico”. A seguito degli accertamenti si è scoperto che l’uomo aveva soltanto il diploma di terza media e non quello di scuola superiore necessario per svolgere le attività di consulenza e di formazione che portava avanti sin dagli anni ’90 a Milano, lavorando anche per noti ristoranti e pasticcerie della città, ma anche per alcune carrozzerie. Nessuna delle aziende – che a questo punto dovranno mettersi in regola sulla formazione dei lavoratori, perché i corsi per i dipendenti effettuati andranno organizzati di nuovo con personale preparato e abilitato – ha,però, deciso di presentare al momento denuncia per truffa nei confronti del 70enne, che ha comunque continuato ad incassare negli anni soldi dalle stesse imprese per le sue attività (2-3 mila euro all’anno per ogni contratto). Le indagini si concentreranno, ad ogni modo, sul periodo che va dal 2014 inpoi, perché il resto delle contestazioni risulterebbe prescritto. Da ”il giorno”

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL RSPP


Ma quali sono i titoli per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP?

Per quanto riguarda i requisiti che sono alla base per la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione è utile fornire un elenco chiaro delle caratteristiche che deve avere il soggetto per essere nominato:

  • possedere la licenza media superiore come titolo di studio minimo, quindi il diploma;
  • dimostrare di avere l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione specifici per RSPP;
  • partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento quinquennali;
  • nel caso di istituti scolastici, l’RSPP deve essere nominato esclusivamente all’interno dell’istituto scolastico tra il personale dotato di competenze in materia di sicurezza sul lavoro.


In mancanza di questi requisiti non sarà possibile diventare RSPP,

Le indicazioni di legge sono indicate dall ‘articolo 32 del Testo Unico.

GDPR workshop

Ancora imprese ed enti pubblici sono impreparati ad accogliere le novità del maggio 2018, con il nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali. Questo articolo contiene tutte le informazioni e i link alle risorse utili per potersi destreggiare nella rivoluzione.

partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Ue verso altre parti del mondo.Si tratta poi di una risposta, necessarie e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici (a inizio ottobre il WP29 ha adottato tre fondamentali provvedimenti che avranno importanti ricadute su punti essenziali del GDPR proprio sul tema dell’innovazione tecnologica) e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini Ue. A preoccupare sono, però, le disposizioni di ratio sostanzialmente opposte che hanno attribuito agli Stati membri la possibilità di legiferare in autonomia al fine di “precisare” le norme contenute nel GDPR. In qualche modo si è “tradita” l’iniziale visione dell’Ue e potrebbero sorgere contrasti tra il Regolamento e le leggi nazionali adottate per allinearsi alle nuove indicazioni.

TECO MILANO dedica un incontro di approfondimento, e confronto ad uno dei temi che ancora oggi le organizzazioni non conoscono nel dettaglio e del quale troppo poco ne percepiscono l’importanza: IL GDPR.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati, noto anche come GDPR è diventato operativo il 25 maggio 2018, ha richiesto alle aziende un cambiamento nell’approccio alla gestione dei dati, nella sicurezza dei software e nella formazione del personale.

E’ necessario attuare misure tecniche e procedurali per proteggere le componenti dei sistemi informatici e per garantire la riservatezza delle informazioni, evitandone gli usi illeciti, la divulgazione, la modifica e la distruzione.

Parliamo insieme, GDPR dalla teoria alla pratica, il 13 Febbraio 2020 presso la nostra sede di Via Pompeo Neri 13, a Milano dalle 16.00 alle 18.00, il work shop è gratuito, al temine sarà servito un aperitivo, tutti i dettagli nella locandina allegata.

Per informazioni e prenotazioni contattate Teco Milano:   

tel. 02 4895 8304 – mail info@tecomilano.it , entro il 10 Febbraio 2020.

GDPR : FOCUS IN TECO MILANO IL 13 FEBBRAIO 2020

TECO MILANO dedica un incontro di approfondimento, e confronto ad uno dei temi che ancora oggi le organizzazioni non conoscono nel dettaglio e del quale troppo poco ne percepiscono l’importanza: IL GDPR.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati, noto anche come GDPR è diventato operativo il 25 maggio 2018, ha richiesto alle aziende un cambiamento nell’approccio alla gestione dei dati, nella sicurezza dei software e nella formazione del personale.

E’ necessario attuare misure tecniche e procedurali per proteggere le componenti dei sistemi informatici e per garantire la riservatezza delle informazioni, evitandone gli usi illeciti, la divulgazione, la modifica e la distruzione.

Parliamo insieme, GDPR dalla teoria alla pratica, il 13 Febbraio 2020 presso la nostra sede di Via Pompeo Neri 13, a Milano dalle 16.00 alle 18.00, il work shop è gratuito, al temine sarà servito un aperitivo, tutti i dettagli nella locandina allegata.

Per informazioni e prenotazioni contattate Teco Milano:   

tel. 02 4895 8304 – mail info@tecomilano.it , entro il 10 Febbraio 2020.

(altro…)

SICUREZZA SUL LAVORO -BANDO ISI : ATTENZIONE ALLE PROCEDURE

 

Da il Sole 24ore di Mauro Pizzin

Stavolta i soldi sul tavolo ammontano a 251 milioni, meno dei 370 dello scorso anno, ma più che sufficienti per fare ancora una volta del Bando Isi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, varato dall’Inail e giunto alla decima edizione, un importante canale di finanziamento alle imprese. A ingolosire sono i contributi in conto capitale fino a 130mila euro che possono coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso, ma grande attenzione va messa nel rispettare le procedure di accesso al Bando, caratterizzate da più step.

Gli Assi di finanziamento
Anche per il Bando Isi 2019 sono cinque gli assi di finanziamento: l’Asse 1 (Isi Generalista) con poco più di 96 milioni, di cui 94 per i progetti di investimento e 2 per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; l’Asse 2 (Isi Tematica), con 45 milioni per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; l’Asse 3 (Isi Amianto) da 60 milioni per bonifica da materiali contenenti amianto; l’Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) con 10 milioni per micro e piccole imprese operanti nella fabbricazione mobili e nella pesca; l’Asse 5 (Isi Agricoltura) da 40 milioni per le micro e piccole imprese agricole, di cui 7 per gli agricoltori under 40 organizzati anche in forma societaria.

I soggetti interessati
Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, nonché gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome per i progetti di riduzione del rischio da movimentazione dei carichi.

L’iter procedurale
Nel caso del Bando Isi si applica la procedura valutativa a sportello, articolata in tre fasi, le cui date saranno pubblicate sul portale Inail entro il 31 gennaio 2020 . Le domande vengono registrate e valutate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, con risorse erogate fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Perché la domanda sia valutabile va preliminarmente superata una soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti, definiti sulla base di una serie di elementi – fra cui le dimensioni aziendali, la lavorazione svolta, la tipologia d’intervento e la condivisione con le parti sociali – da evidenziare in un modulo informativo a cui il richiedente accederà via web e in cui saranno inseriti dati relativi all’azienda e al progetto.

Punteggio minimo e caricamento
Le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità e abbiano salvato la propria domanda potranno effettuare il download del codice identificato rilasciato tramite una specifica procedura informatica e che andrà utilizzato il giorno dell’invio telematico. L’utilizzo del codice, limitando l’inoltro solo agli elementi identificativi della domanda, secondo l’Inail riduce significativamente l’utilizzo delle risorse elaborative e il rischio di sovraccarico dei sistemi.

Il Click day e la «domanda sfida»
Il momento topico e che in passato è stato più volte oggetto di critiche è quello del cosiddetto Click day, solitamente programmato per la seconda metà di giugno. Il giorno dell’operazione ogni azienda dovrà inserire il proprio codice, caratterizzato da una lunga stringa di caratteri, e cliccare la conferma in un sito web che verrà aperto solo all’orario prestabilito.
L’ordine cronologico di inserimento del codice deciderà la graduatoria quindi sarà fondamentale essere più veloci degli altri altrimenti si perderà ogni accesso ai finanziamenti: un’eventualità particolarmente probabile soprattutto per l’Isi generalista (Asse 1) e l’Isi agricoltura (Asse 5), in cui il rapporto tra domande presentate e risorse a disposizione è più sbilanciato.

Attacchi informatici e robot
Come detto, l’Inail per questa operazione non si serve del suo portale, ma di una piattaforma esterna, e condiziona l’inserimento della stringa al superamento di uno o più semplici quesiti, della medesima difficoltà per tutti i concorrenti, con l’obiettivo è prevenire attacchi informatici e bloccare l’uso di strumenti automatizzati per l’invio multiplo del codice identificativo. Una cautela necessaria, considerato che la posta in gioco ha portato anche alla creazioni di siti a pagamento per formare “cliccatori” in grado di chiudere l’operazione a tempo record.

I controlli successivi
Le imprese che avranno superato il Click day dovranno stare attente a rispettare le tempistiche previste per gli adempimenti successivi, fra cui l’invio della documentazione a completamento della domanda online entro e non oltre 30 giorni dal quello successivo alla pubblicazione degli elenchi provvisori, pena la decadenza della domanda stessa, con subentro di altra impresa prima non ammessa per mancanza di risorse disponibili. Questi controlli portano mediamente alla bocciatura di circa un decimo dei progetti presentati, con la creazione di residui reimmessi nel circuito del Bando interessato o in quelli successivi.

I tempi di realizzazione del progetto
Una volta pubblicati gli elenchi definitivi, infine, in caso di accoglimento della domanda l’intervento finanziato andrà realizzato e rendicontato entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica, ma è possibile chiedere uno spostamento motivato del termine fino a un massimo di 6 mesi

INFORTUNI SUL LAVORO E MEDICO COMPETENTE

 

MONTEGROTTO TERME

7-8 FEBBRAIO 2020

Il D.Lgs. 81/2008 prevede due particolari momenti in cui i componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando ciascuno con le proprie competenze e professionalità alla valutazione dei rischi: il sopralluogo del medico competente (articolo 25, D.Lgs. 81/2008: obblighi del medico competente) e la riunione periodica (Articolo 35, D.Lgs. 81/2008: riunione periodica). Il sopralluogo è l’attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Questi sono anche i due momenti in cui, a livello preventivo, prima (sopralluogo), e su un piano eventualmente critico/analitico poi (Relazione Periodica) il Medico Competente si confronta con il tema infortunistico. Nella Riunione Periodica, il legislatore stesso prevede che “nelle aziende, (…), il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. In tale riunione uno dei punti da discutere, che riguarda appieno l’attività del Medico Competente è “l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;” In tal senso nel testo si consiglia di approfondire, infatti si cita “possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali. l consumo di alcol e droga sta diventando un fenomeno sempre più diffuso in tutte le fasce di età e in ogni ambiente di vita.

La problematica è di particolare complessità e va dunque affrontata con determinazione. I rischi per la salute legati all’abuso di sostanze psicotrope sono numerosi, tanto più se si considerano luoghi di aggregazione, in cui il pericolo si estende a molte persone.
Negli ambienti di lavoro, dove le condizioni psico-fisiche del lavoratore sono un presupposto fondamentale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri, sia l’assunzione di bevande alcoliche che il consumo di sostanze stupefacenti sono tra i fattori che influenzano negativamente il comportamento dei lavoratori, creando situazioni di forte rischio e condizionando il benessere durante le ore lavoro. Nella seconda sessione parleremo proprio di questi aspetti, attraverso il contributo dello specialista Psichiatra, dell’ Asl, del Medico Competente, Sert e della Commissione Patenti. Il corso è improntato su una didattica fortemente interattiva, con esercitazioni pratiche e largo spazio alla discussione moderata dagli esperti.

 

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MEDICO COMPETENTE ECM E TRIENNIO FORMATIVO

da

Area MC CoSiPS
Coordinamento Sindacale Professionisti della Salute
 

Il 31/12/2019 si conclude il triennio formativo relativo al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) cui tutti i professionisti sanitari sono chiamati ad adempiere per l’indispensabile aggiornamento professionale richiesto dalle nuove emergenze in materia, sia dal punto di vista della Sanità, in generale, sia soprattutto dal punto di vista specialistico e normativo. In particolare tutti i Medici Competenti, in virtù del dispositivo di cui all’art. 38 comma 3 del D.lgs. 81/08 (“Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per centodel totale nella disciplina Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di Lavoro”), sono obbligati, pena il mancato inserimento nell’Elenco Nazionale tenuto presso il Ministero della Salute e la conseguente mancata possibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale, a completare la formazione triennale mantenendo le percentuali di aggiornamento con le indicazioni previste nell’articolo prima richiamato. Questa disposizione prescinde dalla specializzazione posseduta dal singolo professionista, per cui anche chi non è specialista in Medicina del Lavoro deve aggiornarsi attraverso eventi specifici di questa Disciplina per quanto riguarda la percentuale obbligatoria del 70%.

Il raggiungimento dell’obiettivo formativo dovrà successivamente, entro il mese di Gennaio 2020, essere comunicato all’ufficio competente del Ministero della Salute – e per conoscenza all’Ordine dei Medici di appartenenza – con modalità che saranno note a breve, presumibilmente con l’identica procedura seguita nello scorso Gennaio 2017 a conclusione del precedente triennio ECM e di cui informeremo tempestivamente tutti i colleghi interessati non appena ne verremo a conoscenza diretta.

A fine anno, quindi, conclusi tutti gli eventi cui si è partecipato, si invitano i colleghi Medici Competenti a verificare la propria situazione tramite le banche dati disponibili sul web, cioè Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S, ove la registrazione dei crediti viene eseguita in maniera automatica all’atto della comunicazione da parte del provider, entro 90 giorni dalla data di termine di ciascun evento formativo. Si precisa che per la Formazione a Distanza (FAD) i novanta giorni vanno calcolati dalla fine dell’evento e non alla data in cui il singolo professionista ha completato il corso, per cui è possibile che passi parecchio tempo prima che i crediti relativi siano inseriti nel portfolioformativo del singolo medico.

Sul portale Age.Na.S. myECM (Libra ESVA ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “app.mailvox.it” https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx) viene messa a disposizione una “pagina personalizzata” nella quale viene indicata la situazione formativa dei crediti acquisiti tramite gli eventi organizzati dai provider nazionali (attenzione: non sono visualizzati gli eventi di provider accreditati a livello regionale). In tale pagina si può così verificare l’ammontare dei crediti ECM acquisiti, suddivisi per anno e tipologia (formazione residenziale, FAD etc.) e consultare l’elenco degli eventi formativi cui si è preso parte con le rispettive informazioni. Come già detto, però, il portale myECM nonriporta la situazione formativa completa del singolo medico in quanto evidenzia solamente i crediti acquisiti da provider nazionali e non contempla eventuali esoneri ed esenzioni o crediti acquisiti da provider regionali o esteri etc.

La posizione formativa completa di ogni medico, compresi dunque i Medici Competenti, è invece quella contenuta nella sezione “Partecipazioni ECM” dell’anagrafe gestita da Co.Ge.A.P.S., Ente nazionale pubblico preposto alla certificazione ECM, cui si può accedere (previa registrazione) tramite il portale Libra ESVA ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “app.mailvox.it” www.cogeaps.it. A partire dal dicembre 2013 su tale pagina web è possibile consultare e costruire il proprio dossier formativo individuale. Ad avvenuto accesso nel sito, la situazione di ciascun medico viene riassunta come evidenziato nella figura sottostante (per comodità viene illustrato solo il triennio formativo 2017-2019).

Come si può vedere nell’immagine riportata, viene individuato il debito formativo di ogni singolo professionista, costituito dalla quota obbligatoria di 150 crediti alla quale va sottratta la riduzione derivante dal completamento del precedente triennio 2015-2017, che può variare fino a 50 crediti (nel caso prospettato è di 30 crediti). Inoltre, per l’attuale triennio, è stata riconosciuta a tutti i medici e odontoiatri iscritti alla FNOMCeO una ulteriore riduzione, pari a 30 crediti, per la costruzione del dossier formativo di gruppo dello stesso ciclo triennale. Tale dossier definisce un insieme di tematiche professionali trasversali a supporto dei professionisti iscritti agli Albi per lo svolgimento della propria pratica professionale, contribuendo a costruire il portfolio delle competenze del medico/odontoiatra (https://portale.fnoMedici Competentieo.it/comunicazione-n-24-delibera-della-commissione-nazionale-ecm-sul-dossier- formativo-per-il-triennio-2017-2019/). Da segnalare, inoltre, alcuni casi particolari: una determina della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) ha ridotto da 150 a 75 il numero di crediti formativi per il triennio per i medici dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 mentre a Bari l’Ordine ha consentito ai propri iscritti di accorpare i due precedenti trienni formativi, “spalmando” i crediti acquisiti secondo convenienza a partire dal 2015 fino al 2019.

Ritornando alla tabella generale valida per tutti, si può constatare che l’obbligo formativo del triennio si riduce, quindi, proporzionalmente in relazione ai vari casi personali. La pagina web di Co.Ge.A.P.S. indica quindi il totale dei crediti derivanti dalla partecipazione a tutti gli eventi formativi degli anni 2017, 2018 e 2019, per cui si può verificare il raggiungimento della quota prevista dal debito formativo individuale.

Nel riquadro sottostante, che riguarda in modo peculiare i Medici Competenti, viene evidenziato l’obbligo formativo in Medicina del Lavoro, richiamando la relativa percentuale prevista dalla normativa, e subito dopo i crediti maturati per gli eventi specifici di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro, aggiungendo alla fine se l’obbligo è stato assolto in modo affermativo.

Invitiamo tutti i colleghi Medici Competenti e, comunque, tutti i medici delle altre categorie sanitarie a controllare per tempo la propria situazione, anche al fine di segnalare al consorzio Co.Ge.A.P.S. eventuali discrasie o errori nel riporto dei crediti acquisiti nel triennio.

Nonostante la farraginosità del sistema e alcune evidenti anomalie riscontrate negli anni scorsi, si ribadisce infine la grande importanza dell’aggiornamento professionale costante per tutti gli operatori sanitari e si ricorda che il mancato assolvimento di questo obbligo comporta la possibilità di sanzioni ordinistiche per chi non risulti in regola (avvertimento, censura, sospensione, radiazione in ordine crescente di gravità) e che nel decreto attuativo della Legge Gelli è previsto che, a partire dal 2023, ai fini della eventuale condanna nei casi di responsabilità professionale il  Giudice dovrà valutare anche l’eventuale mancato aggiornamento attestato dai crediti ECM conseguiti al 31/12/2019

OFFICINA INAIL VIRTUALE 3D

Presentata in anteprima a Milano all’ultima edizione di Eicma, il salone del motociclo, l’applicazione può essere di aiuto per titolari e lavoratori di officine meccaniche a riprodurre situazioni potenzialmente pericolose con l’indicazione dei comportamenti corretti per evitare incidenti

Una “officina virtuale” per ridurre gli infortuni nella riparazione dei mezzi a motore

MILANO – La sicurezza sul lavoro 4.0 viaggia oggi anche sui nuovi vettori della realtà virtuale, utilizzando la tecnologia per veicolare in maniera facile la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione degli infortuni. È il caso di “Officina virtuale”, illustrata in anteprima a Milano nell’ambito della partecipazione dell’Inail alla recente edizione di Eicma, il salone internazionale del ciclo e del motociclo.

Che cos’è e a chi si rivolge. Si tratta di un applicativo progettato dalla Consulenza per l’innovazione tecnologica e dalla Direzione per l’organizzazione digitale Inail che ricrea una vera e propria officina meccanica per motoveicoli attraverso simulazioni, strutture e modelli 3D molto analitici. Indirizzato specificamente a titolari d’impresa e ai loro addetti, ma anche a formatori per la prevenzione e addestratori meccanici, questa soluzione consente di visualizzare in un ambiente virtuale situazioni potenziali fonti di rischio e di simulare i comportamenti sicuri da tenere, contribuendo a superare errori di intervento e di conseguenza ad abbassare il tasso di incidenti sul lavoro. Nel 2018 Inail ha accertato oltre 4.500 infortuni verificatisi durante la manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli, cinque dei quali mortali

Come funziona. Attraverso un paio di “occhiali intelligenti”, l’addetto può calarsi in modo completo in una situazione frequente in una giornata lavorativa in officina, come ad esempio il cambio dell’olio. Tramite un’interfaccia molto intuitiva e di facile utilizzo, l’operatore viene accompagnato a compiere i gesti da compiere sequenzialmente, che nell’esempio possono essere: indossare i guanti di lavoro, fissare il motociclo alla pedana, collocare in modo corretto la vaschetta per il cambio dell’olio esausto.

Informazione e formazione sulla normativa antinfortunistica.Durante le diverse fasi dell’operazione in realtà virtuale vengono spiegate anche le modalità corrette di svolgimento dell’intervento unite all’illustrazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori negli ambienti in cui operano. L’approccio formativo di “Officina virtuale” è garantito da una stretta connessione a modalità reali di lavoro che l’addetto mette in pratica ogni giorno. Con l’uso di schede tecniche, strumenti in 3D, lavagne e altri contenuti multimediali, il lavoratore può incrementare il suo addestramento e apprendere in modo più rapido e veloce. Attraverso la descrizione virtuale di ogni singolo passaggio, inoltre, l’utente viene anche sensibilizzato all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio guanti isolanti o calzature antiscivolo.

da Inail.it