A tale riguardo occorre, tuttavia, precisare che l’articolo 6 del Dl 333/1992 (convertito con legge 359/1992) esclude, in linea generale, la connotazione retributiva dell’indennità di mensa, in quanto servizio sociale predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori, salvo che la contrattazione collettiva non ne preveda una diversa qualificazione.Pertanto, ove la contrattazione collettiva preveda l’erogazione di una indennità sostitutiva alla generalità dei lavoratori, inclusi coloro che, in concreto, non utilizzano il servizio mensa, questa indennità perderebbe il suo carattere assistenziale, per assumere natura retributiva e diventare computabile negli istituti retributivi differiti.

Diversamente, non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento dei buoni pasto ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in modalità cosiddetta agile.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 13 luglio 2020