FORMAZIONE

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SE IL LAVORATORE NON PARTECIPA ALLA FORMAZIONE

Una sentenza della cassazione fa riflettere sulla centralità della formazione sulla sicurezza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 gennaio 2019, n. 138, ha stabilito che chi non partecipa alla formazione per la sicurezza è licenziabile.
Il ricorso di un lavoratore, messo alla porta per non aver partecipato a un corso aziendale (obbligatorio) in materia di prevenzione, è stato respinto. Per questo motivo, la lettera di licenziamento è stata ritenuta legittima.

Si tratta di una sentenza che sottolinea due concetti chiave.
Il primo: la tutela della propria incolumità è un dovere, così come è stato sancito dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il secondo: non aderire alla formazione in materia sicurezza fa venir meno il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore. Se vengono meno questi due presupposti può scattare il licenziamento per giusta causa. Cosa che è puntualmente avvenuta. E la suprema Corte ha messo il timbro dopo tutti i gradi di giudizio.


L’orientamento seguito dai giudici di legittimità si pone in sintonia con il D.Lgs. n. 81/2008, con il quale, per altro, è stato definitivamente consacrato l’abbandono del cosiddetto modello “iperprotettivo” del lavoratore.
L’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale»; queste disposizioni sono espressione tipica del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, funzionali all’assolvimento dell’obbligazione di sicurezza (art. 2087 del codice civile).
L’inosservanza, quindi, della disposizione aziendale di partecipare a un corso di formazione in materia di sicurezza costituisce, secondo l’art. 2119 del codice civile, una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Tratto da sef

LIMITE MASSIMO DI PARTECIPANTI AGLI EVENTI FORMATIVI

Sicurezza sul lavoro: i corsi di aggiornamento possono ospitare massimo 35 partecipanti, per convegni e seminari non ci sono vincoli. Lo stabilisce la risposta all’interpello numero 3 del 2019 del Ministero del Lavoro.

 

 Sicurezza sul lavoro: il limite massimo di partecipanti per gli eventi formativi

Sicurezza sul lavoro: i corsi di aggiornamento possono ospitare un numero massimo di 35 partecipanti, mentre per convegni e seminari non ci sono vincoli, a patto che sia previsto un registro delle presenze. Lo stabilisce la risposta all’interpello numero 3 del 20 marzo 2019 della Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro.

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Su aggiornamento e regole da rispettare per gli eventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro si concentrano spesso una serie di dubbi. Già in passato, infatti, il Ministero ha chiarito gli standard a cui bisogna attenersi perché un evento formativo possa essere considerato valido per l’aggiornamento del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, RSPP, e dell’Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione, ASPP.

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – risposta all’interpello numero 3 del 20 marzo 2019
Interpello ai sensi dell’articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo 2019.
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Questa volta il quesito riguarda il numero massimo di partecipanti da rispettare per corsi, convegni o seminari di aggiornamento destinati a Coordinatori per la Sicurezza. La richiesta di chiarimento arriva al Ministero del Lavoro dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza.

Il dubbio nasce dall’interpretazione di diversi punti dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016.

La Federazione sottolinea due passaggi del documento:

Risultati immagini per EVENTI FORMATIVI

  • al punto 9.1 si legge che “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”;
  • mentre nella Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V si legge che nei corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Sicurezza sul lavoro: il chiarimento del Ministero del Lavoro sul limite massimo di partecipanti negli eventi di formazione

Nella risposta all’interpello numero 3 del 20 marzo 2019, la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro premette che nel punto 12.8 viene stabilito che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

Nel formulare il chiarimento, il Ministero del Lavoro ammette entrambe le possibilità, alternative e non in contraddizione tra loro. Nel documento si legge:

La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa” .

Dopo circa due mesi, la Commissione degli interpelli del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro torna a fornire chiarimenti sui requisiti a cui gli eventi formativi devono rispondere perché siano validi ai fini dell’aggiornamento.

Nella risposta all’interpello numero 1 del 31 gennaio 2019, si chiariva, infatti, che lo stesso evento di formazione di sicurezza sul lavoro non può essere valido per l’aggiornamento di qualifiche diverse né può essere classificato allo stesso tempo come convegno o seminario e corso di aggiornamento.

Tornando nuovamente sull’argomento, il Ministero sottolinea ancora una volta la differenza tra le due tipologie di eventi formativi e tra le regole che ne derivano.

Da: https://www.informazionefiscale.it/

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FORMAZIONE CON METODO BBS BEHAVIOR BASED SAFETY

Behavior Based Safety : un metodo scientifico per la formazione

Alla fine degli anni ’70 si sono sviluppati, dapprima negli Stati Uniti e successivamente nei Paesi anglosassoni e in Giappone, metodi di controllo dei comportamenti di sicurezza fondati esclusivamente sulle scoperte della ricerca scientifica. Un gruppo di psicologi del comportamento ha definito in dettaglio il protocollo denominato BBS (Behavior Based Safety), che costituisce attualmente l’unica disciplina per la sicurezza rigorosamente fondata sulle leggi scientifiche del comportamento umano e l’unica che consente di ridurre drasticamente il numero di incidenti in modo documentato e con prove reali.

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Questa metodologia esclude le metodiche basate solo su visite ispettive e sanzioni per imprese o lavoratori, ed introduce metodologie per la riduzione degli infortuni fondate esclusivamente su prove di efficacia.

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La BBS è oggi una disciplina applicata in tutto il mondo. Essa ha dimostrato, attraverso migliaia di esperimenti ripetuti, che il comportamento umano, incluso il comportamento di sicurezza, è richiamato dagli stimoli che lo precedono (per esempio, un cartello di divieto o un segnale d’allarme) ma è aumentato o inibito dagli stimoli che si presentano immediatamente dopo la sua emissione (per esempio, il consenso o l’ironia dei colleghi, il fastidio generato dal casco).
Una delle scoperte più importanti di queste ricerche è che la rivoluzione della sicurezza, basata sui comportamenti, passa attraverso la sostituzione del sistema di verifiche ispettive e di sanzioni con un sistema opposto, di misurazione continua e di riconoscimenti o di feedback giornalieri e settimanali contingenti ai comportamenti di sicurezza di ciascun lavoratore.

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Una delle scoperte più importanti della BBS, è che il comportamento umano può essere inibito, sicuramente, dalla punizione, ma nessun comportamento può essere instaurato, aumentato, se non attraverso l’adozione di conseguenze positive, gratificanti per il soggetto. La procedura attraverso la quale si attua questo aumento della probabilità di ricomparsa del comportamento prende il nome di rinforzo positivo e costituisce il cuore della BBS.

In sintesi, il sistema ispettivo­sanzionatorio della sicurezza, attuato in Italia, è in grado, se attuato con estremo rigore, di inibire i comportamenti a rischio, senza però sostituire quei comportamenti pericolosi con i comportamenti corretti.

La realizzazione concreta di un processo di sicurezza, basato sui comportamenti nell’impresa, si articola in fasi distinte e successive: analisi documentale, stesura di questionari, costituzione di un gruppo direttivo e di progetto, formazione, identificazione dei comportamenti, costruzione di elenchi, costruzione di un gruppo di attuazione, costruzione di gruppi di osservazione, training sulle tecniche di leadership, assessment, analisi funzionale, realizzazione di schemi di rinforzo, analisi dei risultati e messa in atto degli schemi intermittenti.

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Le ricerche condotte durante trent’anni di applicazione delle tecniche di Behavior Based Safety hanno dimostrato la superiorità del metodo in quanto ha la capacità di promuovere i comportamenti sicuri e di ridurre gli incidenti associati ai comportamenti indesiderabili. Questa scoperta è quanto di più efficace la ricerca abbia prodotto nel campo della sicurezza sul lavoro sotto il profilo della riduzione del numero di infortuni.

da http://www.diritto24.ilsole24ore.com

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