RCA AUTO PER I CARRELLI ELEVATORI? LA NOTA DI CONFINDUSTRIA.

21 Febbraio 2024

Da amblav.it

Confindustria ha pubblicato una nota relativa al Decreto legislativo n. 184/23 (Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità) che esclude l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto per muletti e/o carrelli elevatori.

A seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 184/23 al Codice delle Assicurazioni, diverse imprese sono state contattate da agenti assicurativi che hanno rappresentato la novità dell’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto anche per muletti e carrelli elevatori e invitato quindi a sottoscrivere i relativi contratti assicurativi.
In attesa di chiarimenti ministeriali, Confindustria ha emanato una nota, che sulla base di una lettura ragionata delle nuove disposizioni, sostiene che l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto sia sancita solo per i veicoli in quanto mezzi di trasporto, con conseguente esclusione di ogni altro veicolo con funzione abituale diversa.

Nota Confindustria
Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità) – Esclusione applicazione ai cd. muletti e/o carrelli elevatori.

Partendo della premessa che il D.Lgs. n. 184 del 22/11/20231 ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, modificando sia il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che il Codice della Strada (CdS) e conseguentemente estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo, fatte le debite considerazioni, Confindustria conclude che l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto, ai sensi di detto Decreto Legislativo, è sancita solo per i veicoli in quanto mezzo di trasporto, con conseguente esclusione di ogni altro veicolo con funzione abituale diversa, come ad esempio nel caso dei cd. muletti e/o carrelli elevatori.

Fonte: Confindustria

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