INDUSTRIA CUOIO E CANCEROGENI

7 Giugno 2022

L’industria calzaturiera è stata associata al rischio cancerogeno da molto tempo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Da studi epidemiologici eseguiti nell’ultimo trentennio è emerso, infatti, che le polveri di cuoio sono responsabili dell’insorgenza di manifestazioni tumorali delle fosse nasali e dei seni paranasali e, quindi, sono da considerarsi agenti cancerogeni. Le lavorazioni interessate sono quelle più polverose quali scarnitura, smerigliatura, cardatura, fresatura, levigatura e carteggiatura di calzature finite o di altri manufatti in cuoio. Anche i coloranti organici a base azoica, presenti in numerosi materiali utilizzati per la produzione calzaturiera, o presenti nei prodotti di finissaggio e guarnitura, così come le ammine aromatiche impiegate come antiossidanti nella gomma, sono tra i prodotti ipotizzati come responsabili di casi di tumore vescicale.

La normativa di riferimento
In relazione alle disposizioni specifiche contenute nel Titolo IX “Sostanze pericolose” del D.Lgs 81/2008, il riferimento attuale per le polveri di cuoio è il Capo I “Protezione da agenti chimici”. Infatti, le polveri di cuoio non sono classificate e non rispondono ai criteri di classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2 dell’Unione Europea, né l’attività calzaturiera è ricompresa nell’allegato XLII.
Tuttavia, i tumori delle cavità nasali ed i tumori dei seni paranasali in lavoratori addetti alla “Fabbricazione e riparazione delle calzature” sono malattie la cui denuncia è obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni: infatti nel D.M. 14 gennaio 2008 sono comprese nella Lista I “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” (Gruppo 6 – punto 28). Nel D.M. 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, gli stessi tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali sono inseriti alla voce 68 “Malattie neoplastiche causate da polveri di cuoio” – “Lavori che espongono a polveri di cuoio”, attribuendo un ruolo causale netto alle polveri di cuoio. Ciò detto in applicazione dell’art. 225 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Gli obblighi a carico dei datori di lavoro
Essendo, secondo le attuali evidenze scientifiche, il rischio elevato e non potendo ridurre, mediante la sostituzione o l’eliminazione, l’esposizione a polveri di cuoio, devono essere applicate le misure di protezione personale.( Da confindustrifirenze.it)

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