Raffaele Guariniello, forte dell’esperienza maturata nel ruolo di Coordinatore del Gruppo Sicurezza del lavoro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, raccoglie le principali sentenze della Cassazione sul tema molestie e violenza nel luogo di lavoro.
Alcuni strumenti già ci sono, in primis:
– Codice penale
– Testo unico per la sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.
Mentre diventa sempre più pressante mettere mano alle norme che mirano a prevenire violenze e molestie, a cominciare da quelle norme che impongono alle imprese obblighi quali la valutazione dei rischi, la formazione, la vigilanza, la sorveglianza sanitaria, il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro offre agli operatori una grande opportunità: quella di anticipare nei fatti le raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
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La violenza e le molestie nei luoghi di lavoro hanno occupato per molti giorni le pagine dei principali quotidiani ed acceso , soprattutto negli Stati uniti , un dibattito serrato .
L’Unione Europea da tempo ha posto in primo piano l’esigenza di contenere tali abusi non solo nei luoghi di lavoro con leggi e direttive
L’Ue ha diramato le seguenti norme generali :
1) la Direttiva 2002/73/CE da cui si desumono i concetti di “molestie” e di “molestie sessuali”, trasfusi nell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, contenente il codice delle pari opportunità:
– molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo,
– molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
2) l’Accordo quadro del 26 aprile 2007 che
– mira a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro,
– condanna tutte le forme di molestia e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi,
– dichiara che le imprese in Europa sono tenute ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si verifichino.
Dall’Accordo, si desume, in particolare, che differenti forme di molestie e di violenza possono presentarsi sul luogo di lavoro e possono:
• essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale;
• costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici;
• avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, clienti, pazienti, studenti etc.
• andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità”.
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