NUOVI OBBLIGHI PER IL MEDICO COMPETENTE E CON IL “DECRETO LAVORO” DL 48/2023.

9 Maggio 2023

Alessandro Guerri Medico , Specialista in Medicina del Lavoro

È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.05.2023 n. 103, il Decreto legge del 4 maggio 2023 n. 48 il cosiddetto “decreto lavoro” che non solo inserisce misure urgenti nel mondo del lavoro, ma introduce anche alcune importanti modifiche agli obblighi del medico competente e questo già dal 4 maggio 2023.

Ma vediamo insieme le principali novità.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 

“L’articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza”.

Questa è una novità importante in quanto potenzialmente amplia in modo significativo l’obbligo di monitorare la salute dei lavoratori non solo nei casi specificamente indicati dal D.Lgs. n. 81/2008, ma anche in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi, effettuata in collaborazione obbligatoria con il medico competente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ne evidenzi la necessità. Ad esempio, si può pensare al lavoro svolto in missione o all’estero, a particolari attività non tabellate ma con elevati valori di stress correlato al lavoro, al rischio di guida di autoveicoli, a rischi posturali e così via.

Tra l ‘altro , la sentenza della Cassazione Penale.Sez. III, datata 15 gennaio 2013 n.1856, ha evidenziato che per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il medico competente non deve basarsi solo sulle informazioni fornite dal datore di lavoro, come previsto dall’art.18, comma 2, ma deve anche acquisire informazioni di sua iniziativa, ad esempio durante le visite nei luoghi di lavoro previste dall’art. 25, lettera I) o attraverso le segnalazioni dirette dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o di altri soggetti.

La Cassazione penale Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il “ medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.

MEDICO COMPETENTE , CARTELLA SANITARIA E SOSTITUTO

ll DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente

Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Viene quindi inserito un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ricevere e consultare la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm 2 lettera a).

Inoltre, con la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

Se da una parte questi contributi legislativi rafforzano ulterioriormente la centralità del medico del lavoro , dall’ altro come nel caso delle cartelle sanitarie aumentano notevolmente il carico ” burocratico”.

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