Monthly Archives: Settembre 2021

DOSAGGIO PSA NELLE DONNE ED INQUINAMENTO

Il dosaggio del Psa, indicatore di una patologia prostatica del maschio, nella donna può invece indicare un rischio da inquinamento ambientale. 

L’antigene prostatico specifico, meglio conosciuto con appunto con l’acronimo Psa, proteina (callicreina 3, KLK3) sintetizzata dalle cellule della prostata e misurato nel sangue del maschio per valutare patologie prostatiche ed in particolare il rischio di cancro alla prostata, secondo uno studio appena pubblicato (Int. J. of Environmental Research and Public Health – Pubmed) può rappresentare un indicatore precoce di danno ambientale. La scoperta è il frutto di un lavoro tutto campano nell’ambito del progetto di ricerca EcoFoodFertility (www.ecofoodfertility.it) coordinato da Luigi Montano, UroAndrologo dell’Asl di Salerno e presidente della Società italiana di Riproduzione umana. 

Un progetto che da anni studia nei territori inquinati e in Terra dei Fuochi, indicatori precoci e predittivi di danno alla salute non solo riproduttiva. Finora era stato il seme maschile il principale sensore sentinella della qualità ambientale e generale. Ora è stato scoperto come il Psa dosato nel sangue delle donne, possa rappresentare invece un marcatore di danno ambientale. 

Fino a pochi anni fa – avverte – dichiara Salvatore Raimondo – primo autore dello studio, responsabile del Laboratorio di ricerca Gentile di Gragnano  – si riteneva che il Psa nel sangue delle donne fosse assente ma con l’avvento di Kit diagnostici più sensibili si è dimostrata la sua presenza in determinate malattie (tumore seno, colon ecc.) ed è stata individuata la sede della sua produzione nelle ghiandole di Skene (omologhe della prostata), ghiandole parauretrali dell’apparato genitale femminile esterno, capaci di secernere tale marcatore». 
Nello studio, secondo il disegno del progetto EcoFoodFertility, sono state reclutate 119 ragazze omogenee per età e stili di vita provenienti dall’area della Terra dei Fuochi ad alto inquinamento ambientale e dall’area sud di Salerno “Valle del Sele e parco del Cilento” a basso tasso di inquinanti. Il Psa è stato dosato in tre periodi ben precisi del ciclo mestruale (fase follicolare, fase ovarica e fase luteinica) ed è emersa una variabilità significativa, tra i due gruppi di ragazze. In sintesi, nelle ragazze residenti nell’area inquinata è stata evidenziata una scarsa oscillazione del Psa nelle tre fasi del ciclo mestruale, con valori in assoluto più alti e con un picco opposto in fase ovulatoria rispetto alle ragazze residenti nell’area del salernitano». 

Toxic pollutants inside the human body and eating pollutants as an open mouth ingesting industrial toxins with 3D illustration elements.

«I cambiamenti da noi riscontrati, durante le fasi del ciclo mestruale – spiega Montano – in donne residenti in aree a diverso impatto ambientale, suggeriscono che il Psa possa avere un ruolo oltre le funzioni descritte da altri autori nei processi antimicrobici, desquamazione epiteliale genitale e cervicale, e trasporto degli spermatozoi». «Il nostro lavoro è quindi destinato ad aprire uno scenario per uno studio più allargato – commenta Marina Piscopo, biologa molecolare dell’Università Federico II di Napoli, coautrice dello studio». 


«Come il seme maschile – conclude Luigi Montano – con il progetto EcoFoodFertility sul fronte maschile sta fornendo sempre più conferme come precoce indicatore di danno alla salute da inquinamento ambientale, scoprire un possibile indicatore al “femminile” con tale potenzialità, da confermare ora con campionamenti più estesi, rappresenta il completamento del progetto che punta proprio a suggerire i biomarcatori riproduttivi come nuovi strumenti di valutazione di impatto ambientale utili ai policy makers per avviare modelli innovativi per la sorveglianza sanitaria, la prevenzione primaria, integrando le politiche di sanità pubblica in particolare nelle aree a maggiore inquinamento».  Da il Mattino

GREEN PASS A SCUOLA E OBBLIGO VACCINALE NELLE RSA

Da rainews

Green pass per lavoratori scuola e vaccino per  Rsa Via libera dal Consiglio dei ministri all’estensione dell’obbligo del Green pass per i lavoratori nel settore della scuola e dell’università. Nel decreto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale” previsto anche l’obbligo di vaccino per il personale delle Rsa. Per il personale, anche esterno, delle Rsa il decreto approvato in Consiglio dei ministri prevede “l’obbligo del vaccino, e non del Green Pass”, come invece è previsto per i lavoratori in ambito scolastico coinvolti nel provvedimento, aveva spiegato, al termine del Cdm, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.  “Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”, “deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”. Lo si legge nella bozza del decreto sul Green pass approvato oggi in Cdm. L’obbligo di esibire il Pass vale per chiunque entri in una scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino.

L’estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro”.  La disposizione “non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori” e “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. “I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative, formative indicate al comma 1 si legge ancora – sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. “Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.  L’obbligo del Green pass per accedere nelle scuole “non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale  sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Si legge  nella bozza del decreto.

Bozza dl, sanzioni da 400 a 1000 euro per chi è senza e chi non controlla Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il green pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a mille euro. E’ quanto prevede la bozza del decreto approvato in Consiglio dei ministri. La sanzione sarà applicata sia ai lavoratori che non avranno la certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.  – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Dl-Green-pass-voto-finale-Aula-della-Camera-e8782bf8-74cb-4c50-8051-3c98779219db.html

SMART WORKING E LAVORATORI FRAGILI FINO AL 30 OTTOBRE 2021

Da valoreitaliano.it

Lo Stato di emergenza al momento é prorogato fino al 31 dicembre, lo smart working per i lavoratori fragili fino al 31 ottobre 2021Poi cosa accadrà, chi tutelerà le categorie più deboli e maggiormente a rischio? Ed inoltre quanti non possono usufruire del lavoro agile potranno o meno fare richiesta del congedo per gravi motivi sanitari equiparato al ricovero ospedaliero?

Su questa tematica ‘calda’ e di assoluto interesse é intervenuto con un editoriale in esclusiva per noi il Dott Francesco Provinciali, già dirigente ispettivo Miur e giudice minorile, che sulla questione si é speso molto. Nei prossimi giorni daremo spazio ad altri suoi approfondimenti sulla questione e sulle attuali normi vigenti. Di seguito le sue parole:

Smart working e lavoratori fragili, come si procederà?

Così Provinciali: “Con il prolungamento dello ‘stato di emergenza’ pandemica fino al 31 dicembre 2021 si ripropongono alcune questioni legate alla categoria dei lavoratori fragili e dei titolari delle tutele di cui alla legge 104/92, nel settore pubblico e in quello privato.

Con Decreto Legge-COVID19 n.° 105 del 23 luglio 2021 viene infatti prorogata la possibilità di accedere allo smart working per i lavoratori certificati temporaneamente inidonei alla normale attività lavorativa, ‘provvidenza’ che era stata sospesa dopo il 30 giugno u.s.

L’art. 9 del citato decreto – infatti- ripristina retroattivamente la facoltà di avvalersi del lavoro agile nel periodo compreso tra il 1° luglio u.s. e il 31 ottobre p.v.

Tutta la normativa relativa alla tutela dei lavoratori cd. “fragili” ha seguito peraltro l’evoluzione della pandemia e -in modo diversificato- è stata correlata allo stato di emergenza, considerando che i soggetti affetti da invalidità riconosciuta, malattie autoimmuni, cure chemioterapiche, artrite reumatoide, situazioni di tutela personale previste dall’art.3 comma 3 della legge 104/1992  ecc. avrebbero corso un rischio elevato di contrarre il Covid19 nel proprio ambiente di lavoro.

La campagna vaccinale in atto ha interessato anche i lavoratori fragili che – se vaccinati  con una o due somministrazioni o in possesso della “Green card” presentano adesso una esposizione al rischio teoricamente meno compromessa in partenza, ferme restando le incognite della variante Delta (e di altre possibili a motivo della mutazione genetica del virus) tenuto conto dei contesti lavorativi dove si presentano di norma situazioni di promiscuità e quindi di potenziale compromissione.

La possibilità di accedere allo smart working con domanda da presentare al datore di lavoro , previo possesso del certificato di inidoneità temporanea legata al perdurare dello stato di emergenza, rilasciato dal medico competente o dall’autorità sanitaria della AST, risolve dunque se pur parzialmente questo potenziale vulnus.

In passato, tuttavia, ai lavoratori fragili era consentito di avvalersi dello stato di malattia equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile nel periodo di comporto del rispettivo CCNL : questa forma di ulteriore tutela (ad evitare contagi in situazioni in cui l’attivazione dello smart working avrebbe comportato difficoltà operative) era stata concessa , poi rimossa, poi ancora ripristinata”

Gli step del decreto sostegni e lo stato dell’arte ad oggi sullo smart working per soggetti fragili

“Per ricordare i passaggi più recenti il Decreto sostegni varato dal Governo il 19 marzo u.s.  prevedeva la piena tutela per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato, con l’estensione fino al 30 giugno 2021 del periodo utile ad usufruire a richiesta del congedo per gravi motivi sanitari equiparato al ricovero ospedaliero.
In questo modo veniva sanato un vulnus che il DPCM 2 marzo 2021 non aveva previsto, non rinnovando analoga previsione normativa che invece era contemplata all’art. 481 della legge di bilancio 2021 n°178 del 30/12/2020.

Ne conseguiva che i lavoratori fragili che non potevano essere adibiti a lavoro agile e che erano stati riconosciuti “inidonei temporaneamente al servizio ordinario”, con certificazione della Commissione ATS  o del medico competente, potevano  chiedere di usufruire fino al 30 giugno del congedo per motivi di salute – “prevenzione COVID 19” , con certificato del medico di base purché riportasse  il codice V07.

Allo stato attuale – tuttavia –  il citato D.L. 105 del 23 luglio 2021  non contempla più questa possibilità.

Quindi, di fatto e in diritto, lo smart working rimane l’unica forma di tutela applicabile per questa categoria di lavoratori.

Per ora, tuttavia: infatti un eventuale ripristino di questa fattispecie normativa resta legato all’evoluzione della pandemia e ai risultati della campagna vaccinale, che non prevede per ora l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Ne deriva che la “partita” resta aperta e in predicato di ulteriori, eventuali provvedimenti e tutele legati all’andamento della pandemia. Non mancheremo di seguire gli sviluppi della questione per la quale in passato avevamo interpellato la Presidenza del Consiglio dei Ministri con esito, come sopra descritto, favorevole.

INDICAZIONI INAIL CONTROLLO INFEZIONE COVID IN AMBITO SCOLASTICO

Il documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” intende  presentare le possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP) nel 2021-2022 alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale.


Le misure di prevenzione e contrasto alla trasmissione di SARS-CoV-2 si sono basate principalmente su interventi di prevenzione non farmacologica, di contact tracing e di testing per la didattica in presenza, tra cui, il distanziamento fisico, l’utilizzo delle mascherine, la sanificazione degli ambienti, il ricambio d’aria, l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria.
Il documento fa anche il punto sulle evidenze scientifiche finora prodotte in Italia dalle istituzioni sanitarie che dimostrano come la trasmissione del virus fra i giovani sia legata più alla comunità che alla frequenza e alla sede scolastica.


Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

TAMPONI SALIVARI MOLECOLARI VALIDI PER IL GREEN PASS

Dopo il prolungamento a 12 mesi della validità del Green pass, ecco un’altra importante novità che snellisce enormemente le procedure per ottenere il certificato verde: oltre al tampone, sarà sufficiente un test salivare negativo ottenuto nelle ultime 48 ore.

Cos’è un campione salivare molecolare

Due emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali danno così l’ok anche ai test salivari molto più comodi rispetto ai tamponi. Attenzione, però: il test ritenuto valido sarà soltanto quello di tipo molecolare che cerca l’Rna del virus e richiede più tempo rispetto ai classici 15-20 minuti di quello rapido (antigenico), con una variazione di costi verso l’alto. Questa formula sarà sicuramente quella preferita tra giovanissimi e bambini. Il test si basa sulla raccolta di saliva per rilevare la presenza di Covid-19 nell’organismo: non essendo invasivo ne viene suggerito l’utilizzo a coloro che si sottopongono spesso a test per motivi di lavoro.

(da il giornale.it)

VADEMECUM OSHA PER LAVORI SEDENTARI

L’agenzia europea per la sicurezza ha pubblicato un vademecum per la gestione del rischio da lavori sedentari. Proprio la pandemia ed lo Smart working hanno rappresentato una modalità di lavoro prevalente in tutto il settore terziario. Il materiale prodotto è articolato in 3 opuscoli consultabili qui di seguito. Il vademecum fa parte della campagna “alleggeriamo il carico” volta alla riduzione di tutti i didei disturbi muscolo-scheletrici (DMS)

Gli articoli OSHwiki presentano fatti e orientamenti essenziali relativi ai disturbi muscolo-scheletrici (DMS) e al mantenimento per periodi prolungati della posizione da seduto o in piedi.

La banca dati OSHA è facile da esplorare contiene più di 130 video, opuscoli e altre risorse pratiche, con informazioni utili che prendono in esame molti settori, oltre ai lavoratori a domicilio.

Leggi l’articolo OSHwiki sui DMS e le posture statiche da seduti 

Consulta l’articolo OSHwiki sui DMS e le posture statiche in piedi 

Studia le risorse sul lavoro sedentario nella banca dati di strumenti pratici e orientamenti 

AMBIENTE E LAVORO-ON LINE LA RIVISTA

Pubblicato il quarto numero dell’anno di Rivista Ambiente e Lavoro, un’edizione speciale interamente dedicata alle Storie di infortunio.

Rivista Ambiente e Lavoro n. 71/2021

INDICE

STORIE DI INFORTUNIO

Incendio alla Thyssenkrupp di Torino. Sette lavoratori muoiono ustionati (Gabriele Mottura, Enrico Fileppo e Susanna Barboni)

Particolari che fanno la differenza (Federico Magrì)

Non girate quella chiave (Walter Lazzarotto e Biagio Calò)

La scintilla che toglie la vita (Marcello Libener)

Aria pesante al centro commerciale (Giovanni Debernardi)

Una “culla” pericolosa (Angela Griffa e Francesco Rustichelli)

Bastava uno sguardo (Luisa Barbieri, Silvia Nobile e Savina Fariello)

L’ultimo giro di giostra (Giampiero Bondonno e Savina Fariello)

Due operai cadono da una piattaforma aerea (Marcello Libener)

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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Da amblav.it

MEDICO COMPETENTE JOURNAL 2/21

Da ANMA

Il nuovo MCJ si apre con l’articolo in primo piano in cui viene enfatizzata l’importanza della sanificazione e della disinfezione e la necessità di applicare i concetti di prevenzione universale agli ambienti indoor e alle strutture non sanitarie. L’autore analizza gli argomenti prendendo spunto dai Rapporti COVID emessi dall’Istituto Superiore di Sanità: puntuali, precisi, autorevoli, fondati su conoscenze scientifiche consolidate, si confermano essere un aiuto prezioso per i medici competenti. Segue poi un interessante contributo che illustra l’attività di sorveglianza sanitaria nelle aziende del Trentino durante l’emergenza Covid e nella rubrica Facciamo il Punto si parla di alcune forme di telemedicina applicabili alla medicina del lavoro: per il medico competente un discorso futuribile ma già attuale? La discussione è aperta.

Infine, risorse, informazione, comunicazione associativa e una riflessione sul qui e ora.

Buona lettura!

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notiziario ANMA 2/ 2021

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N. 2 – 2021

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AGGIORNAMENTO TU 81/08.LE FAQ PER I RISCHI FISICI

Sul portale istituzionale agenti fisici è stato recentemente aggiornata la valutazione del rischio agenti fisici- la precedente versione era del 2004- tramite una lista di FAQ che rende agevole e semplice la consultazione. In particolare segnaliamo ad esempio tra le novità la necessità di valutare il rischio di irradiazione solare .

127)1. 1 Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell’ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 e art. 181 del D.Lgs. 81/08 ?
128)1. 2 Relativamente ai fattori di rischio ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, che sono esplicitamente elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, ma per i quali non esiste un Capo dedicato, secondo quali criteri specifici devono essere effettuate le valutazioni del rischio?
130)1. 3 Relativamente al fattore di rischio radiazione solare che non e’ esplicitamente incluso nel campo di applicazione del Titolo VIII dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, secondo quali modalita’ deve essere effettuata la valutazione del rischio?
131)1. 4 La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, va integrata nell’ambito del documento di valutazione dei rischi? Con quali modalita’?
132)1. 5 Il rischio relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti deve essere considerato nel documento di valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/2008 e smi?
133)1.6 Quando ed in quali situazioni deve essere effettuata la valutazione del rischio Radon? Come deve essere strutturato il documento di valutazione del rischio specifico?
134)1.7 Chi puo’ effettuare le misure delle concentrazioni di Radon?
135)1.8 Quando ed in quali luoghi di lavoro deve essere effettuata la valutazione del rischio per le sorgenti di radioattivita’ naturale (industrie NORM)?
138)1.9 Quali sono i materiali da costruzione che possono emettere radiazione gamma e rientrano nel campo della radioprotezione (Titolo V del D.Lgs. 101/20)?
139)1.10 Nel caso sia stato nominato l’Esperto di Radioprotezione per le radiazioni ionizzanti, questi deve partecipare alla riunione annuale ex art.35 del D.Lgs. 81/08?
140)1.11 Cosa si intende per “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”?
141)1.12 Cosa si intende all’art. 181, comma 3, del D.Lgs. 81/08 per “giustificazione” nell’ambito della valutazione del rischio?
142)1.13 Alla luce del D.Lgs. 81/2008 come deve essere strutturato il documento di valutazione del rischio di un agente fisico e quali elementi deve contenere la relazione tecnica?
144)1.14 Qualora al termine dei quattro anni non si siano verificati mutamenti significativi nel processo lavorativo tali da rendere obsoleta la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici, in quale modo la valutazione dei rischi deve essere aggiornata?
145)1.15 Cosa significa “disponibilita’ di misure” nell’ambito dell’art.182, comma 1 del D.Lgs. 81/08: ‘Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita’ di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.’?
146)1.16 In quali casi e’ necessario effettuare specifica informazione / formazione?
147)1.17 Quali sono gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici per i quali non e’ previsto un Capo specifico?
148)1.18 Come si deve interpretare il termine “alterazione apprezzabile” riferito allo stato di salute di lavoratori esposti ad agenti fisici?
149)1.19 Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 lavoratori dal punto di vista del documento di valutazione del rischio?
150)1.20 L’armatore di una nave commerciale deve valutare i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici?
151)1.21 Quali sono gli obblighi per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 21 del DLgs.81/2008, ovvero i componenti delle imprese familiari ed i lavoratori autonomi?