NUOVI CODICI INPS E QUARANTENA COVID: UN CASO DI ORDINARIO CAOS

3 Dicembre 2020

Da Doctor33.it

Un allarme dalla Fimmg Basilicata dà spunto per parlare del caos esistente in Italia sui codici malattia del Covid. I medici non trovano nei portali Asl né gli esiti dei tamponi propedeutici alle certificazioni di ripresa delle attività, né le certificazioni di fine quarantena che i servizi di igiene Asl dovrebbero rilasciare. Non possono perciò emettere certificato di riammissione al lavoro se il datore lo chiede. Ma soprattutto si trovano spiazzati da una revisione Inps dei codici di malattia.

Cosa dice la legge – Il servizio di igiene Asl, che in base al decreto rilancio considera in malattia i lavoratori (pubblici o privati) positivi o contatti stretti di pazienti Covid, comunica con Pec al medico l’avvio di isolamento o quarantena. Il lavoratore è in malattia, per un periodo che non rientrerà nel computo totale dei giorni cui ha diritto da contratto. Al soggetto sintomatico indirizzato dal medico curante all’Asl e tamponato dalle unità speciali di continuità assistenziale sarà sempre l’Asl a effettuare la comunicazione. Solo se il tampone lo fa il medico le cose cambiano ed è il camice ad annotare l’esito online per il servizio di prevenzione Asl.
Isolamento e quarantena – Il 12 ottobre 2020 una circolare del ministero della salute ha meglio differenziato l’isolamento per il Covid dalla quarantena per il contatto stretto di un positivo. E ha disposto che i positivi asintomatici in isolamento possano rientrare al lavoro dopo 10 giorni in presenza di un test molecolare negativo. I positivi che sviluppano la malattia potranno uscire dall’isolamento al 10° giorno dalla comparsa dei sintomi a condizione che siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, e che il test molecolare in 10ma giornata sia risultato negativo. Se il test risultasse ripetutamente positivo, sarà possibile uscire dall’isolamento al 21° giorno a condizione che la sintomatologia sia assente (non si tiene conto della persistente anosmia o ageusia). I contatti stretti sono obbligati alla quarantena di 14 giorni dall’esposizione al caso positivo, che potrà essere ridotta a 10 giorni, consentendo il ritorno al lavoro se un test in decima giornata -molecolare o anche rapido- risultasse negativo.

L’Inps – Fin qui i medici per porre in isolamento o quarantena -previa ordinanza Asl – pazienti positivi o contatti stretti hanno utilizzato il Codice V29 sulla base di circolari Inps, da usare anche per pazienti al rientro da paesi esteri con Covid; hanno altresì utilizzato il codice V07 per i pazienti immunodepressi, oncologici o effettuanti cure salvavita, da tenere lontani da ambiti lavorativi a rischio contagio Covid-19. Ma non in tutte le regioni i codici sono univoci. In Lombardia nei giorni scorsi, rispondendo ad un interpello ordinistico, il dirigente Inps Leonardo Sammartano ha chiarito che il codice V07 va usato non per i fragili ma per i positivi asintomatici, per i contatti stretti di positivi o di contatti di positivi, e per i soggetti rientranti da paesi indicati come a rischio dal Ministero degli Esteri, la cui tabella è aggiornata volta per volta. A chi sviluppa i sintomi vanno attribuiti invece i codici 480.3 per la polmonite da Covid e 079.82 per “infezione da coronavirus associata alla SARS”. Quanto ai lavoratori in condizioni di rischio, arriva un terzo codice, V15.A Bologna l’indirizzo Inps è quello di non usare il codice ma di far dettagliare la malattia al medico.



Regioni in tilt
 – Esemplifica il responsabile comunicazione Fimmg lucano Erasmo Bitetti che ai nuovi indirizzi sui codici «la Puglia si è adeguata, noi in Basilicata no. Preferiamo, in presenza di una disposizione del medico del lavoro, usare il codice diagnosi ICD della patologia prevalente del paziente (quella legata alla fragilità) e non più il codice V07 specificando che si tratta di “Patologia determinante inidoneità al lavoro secondo quanto disposto dal Medico tale con documento datato tot”. Per i codici V07, sia per il positivo in isolamento domiciliare sia per il contatto stretto in quarantena, i provvedimenti sono emessi in entrambi i casi dall’Asl all’interessato, al medico curante (che redige certificato Inps ed attestato per il datore di lavoro) e al sindaco.

Riepilogando – Il paziente positivo, sintomatico o asintomatico, rimane in isolamento 10 giorni e ne esce solo con l’esito negativo di un tampone molecolare sempre che sia senza sintomi; se il paziente positivo, pur asintomatico, non si negativizza resterà in isolamento non oltre il 21° giorno sempre che resti asintomatico. Il contatto stretto che ottenga un tampone, anche rapido, a 10 giorni dall’avvenuto contatto, se negativo è riammissibile al lavoro; se non ottiene il tampone esce comunque al 14° giorno. Se il contatto diventa positivo segue il percorso dei soggetti positivi.

Mauro Miserendino

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