CORSO PER PREPOSTI IL 19 MARZO IN TECO MILANO: obblighi e responsabilità

3 Marzo 2020

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

E’ da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del preposto, definendo innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda ed i relativi obblighi che deve assolvere. Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione.
Risultato immagini per preposto sicurezza

Ricordiamo che le Aziende devono individuare, nell’ambito della propria organizzazione, i ruoli di quei lavoratori con compito dei capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc… vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO, poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc…, in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto (si veda a tal proposito l’art. 299 del D.lgs 81/08 “esercizio di fatto di poteri direttivi” che sancisce che gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure).
Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc…
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
Il preposto è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo.
Il D.Lgs 81/2008 (TU) ha introdotto importanti innovazioni dalla definizione di Preposto agli obblighi del preposto fino a specificare il sistema sanzionatorio ed i requisiti di competenza introducendo specifici obblighi di formazione.

SANZIONIRisultato immagini per sanzioni prepostoMentre nella precedente legislazione le sanzioni ascrivibili al preposto erano da ricercarsi nelle stesse norme relative ai Datori di Lavoro e ai Dirigenti, il TU ha dettato con precisione il riferimento al preposto.
Articolo 56 – Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

Risulta evidente come la responsabilità diretta imponga al preposto di prendere opportuni accorgimenti al fine di provare i propri adempimenti. L’unico mezzo che il preposto può efficacemente adottare è la segnalazione scritta, infatti il preposto ha semplicemente l’obbligo di vigilare e segnalare mentre l’obbligo di provvedere concretamente all’adeguamento dei mezzi di prevenzione spetta a Datore di Lavoro e Dirigenti.

FORMAZIONE

Risultato immagini per formazione

Articolo 37- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
“7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Inoltre con l’entrata in vigore dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 è stata definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, PREPOSTI, dirigenti e datori di lavoro/RSPP.

IL REQUISITO DI FORMAZIONE COSTITUISCE LA PIÙ IMPORTANTE NOVITÀ

Risultato immagini per requisito

Il datore di lavoro deve assicurare al preposto la formazione specifica, della durata minima di 8 ore come previsto dalla normativa vigente, ed è ulteriore e successiva a quella che è fornita a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81 e dell’Accordo Conferenza Stato regioni del 21/12/2011.
Inoltre, ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore dipendente riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori in funzione dei rischi aziendali.
Anche la suddetta formazione deve essere svolta secondo quanto indicato dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non deve essere confusa con l’attività di informazione.
Confartigianato imprese di Viterbo in qualità di soggetto formatore citato dal medesimo Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, può assistervi per farvi adempiere all’obbligo legislativo.

TECO MILANO  ha organizzato un Corso per i Preposti in data 19 marzo, della durata di 8 ore (9-13/14-18), presso la nostra Sede di Milano, via P. Neri 13 (ingresso dal passo carraio di via Rondoni).

In caso di iscrizione, è sufficiente confermare tramite mail.

info@tecomilano.it
Tel. 02 48958304

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.