INPS

INFORTUNIO O MALATTIA COVID 19 : INAIL E ASSICURAZIONI DUE MONDI DIVERSI

Da ilsole24ore

Alcune categorie di operatori sanitari – i medici di medicina generale e i farmacisti su tutti – contestano il fatto di non godere di adeguate tutele risarcitorie nel caso abbiano contratto il Covid-19 in occasione della loro attività professionale. Lamentano, in particolare, di esser discriminati rispetto ad altri professionisti della sanità che, esposti a un rischio di contagio sostanzialmente analogo, operano con regolare contratto all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata e beneficiano, proprio per questo, degli indennizzi previsti dall’Inail in caso di morte o di invalidità permanente.

Cosa prevedono le polizze sanitarie

Il reclamo sembra poi estendersi fino a riguardare l’operatività delle polizze private infortuni che ciascun professionista ha personalmente stipulato: polizze che, in linea di principio, non coprono – almeno secondo gli assicuratori – il rischio Covid. Il problema nasce dal fatto che durante l’emergenza il legislatore è intervenuto ponendo espressamente a carico dell’Inail la tutela dei lavoratori colpiti dall’infezione da coronavirus in occasione di lavoro. La norma in questione è l’articolo 42 del decreto 18/2020 (convertito nella legge 27/2020) che tratta il coronavirus come un vero e proprio infortunio e non invece come malattia. In seguito a tale disposizione, si è posto l’interrogativo su se l’equiparazione normativa del Covid-19 a un infortunio costituisca una regola generale – applicabile anche al campo delle polizze private – oppure esprima un principio speciale, proprio della normativa emergenziale e valido soltanto in ambito Inail. Il dubbio, che ha ricadute operative molto rilevanti, ha alimentato un acceso dibattito. Alcuni punti fermi meritano di essere ricordate:

Cinque cose da sapere su infortuni e malattie

1. in campo assicurativo si definiscono infortuni gli «eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili». Il che evoca, intuitivamente, l’idea di danni alla salute di carattere traumatico, a seguito di episodi violenti, provocati da forze esterne e ad immediata o rapida consumazione temporale;

2. diversa è invece la definizione di malattia, che si caratterizza per esser conseguenza di determinate cause patogene interne, ad azione spesso lenta e comunque progressiva;

3. l’idea di equiparare un’infezione come il Covid-19 all’infortunio non costituisce una novità in ambito Inail. Come indicato dallo stesso istituto in alcune sue circolari, la scelta di «stressare» il concetto di infortunio sino a estenderlo a fenomeni di contagio da virus, risponde a scelte di sostegno sociale e ad esigenze di maggior protezione del lavoratore, specie al cospetto di taluni vuoti di tutela di cui anche la Consulta, già negli anni Ottanta, si era occupata. Ed è in quest’ottica che il coronavirus è stato fatto rientrare apertamente tra gli infortuni indennizzabili dall’Inail.

4. non altrettanto può dirsi per le polizze private infortuni. Al contrario, il perimetro di copertura di quelle polizze – rimesso alla libera determinazione di ciascun assicuratore, in assenza di obblighi di legge – è da sempre stato circoscritto a ciò che nel linguaggio comune si intende per infortunio, inteso come evento traumatico e non certo come malattia infettiva. Se si considera che anche l’influenza o il morbillo sono un’infezione, non vi è dubbio che le assicurazioni private le abbiano trattate come malattie (infettive) e non certo come infortuni. Sembrano qui mancare, peraltro, quei requisiti di «violenza» ed esternalità, trattandosi di fenomeni la cui propagazione sintomatica dipende anche dalla reazione immunitaria individuale;

5. la copertura delle malattie infettive è del resto propria delle polizze malattia, mentre nelle polizze infortuni le infezioni sono talvolta oggetto di garanzia solo in ipotesi particolari, di solito quando si tratta di infezioni contratte a seguito di veri e propri infortuni. Il Covid-19 non sembra, dunque, tipicamente riconducibile entro il normale ambito di copertura dell’assicurazione infortuni.

Questo il quadro della situazione e queste le ragioni per cui i lavoratori colpiti dal Covid-19 possono essere indennizzati dall’Inail a titolo di infortunio, mentre i medici di medicina generale e gli altri operatori della sanità non coperti dall’Inail che abbiano stipulato polizze private infortuni si sentono oggi normalmente rifiutare le loro richieste di risarcimento per il medesimo titolo. Non è del resto semplice ipotizzare che una polizza privata, stipulata e quotata per un rischio diverso dalle malattie infettive, possa oggi esser forzata per ricomprendere il Covid.

Le regole da applicare

Il ruolo di sostegno socio economico riconosciuto al comparto assicurativo privato sarà certamente enfatizzato nei prossimi mesi, durante i quali potrà esser presa in considerazione l’idea di ampliare l’ambito di protezione delle polizze della salute in caso di Covid. Ma ciò non potrebbe che valere per il futuro, dal momento che per tutti i contratti privati già in essere dovranno essere applicate le regole di copertura stabilite al momento della stipula, indipendentemente da quanto il legislatore possa aver stabilito per il ben diverso contesto Inail.

INPS : CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI CASI DA TUTELARE CON CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

DA ORDINE DEI MEDICI DI PARMA

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RICEVIAMO DALL’INPS PROVINCIALE  E PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE IL CONTENUTO DELLA NOTA PERVENUTA DALL’UFFICIO MEDICO LEGALE REGIONALE DELL’INPS

 

Spett. Ordine dei Medici di PARMA

Gentile Presidente,

al fine di chiarire ulteriormente la corretta identificazione dei casi da tutelare con certificazione di malattia, in seguito alle disposizioni ufficiali del Coordinamento Generale Medico Legale INPS della Regione Emilia Romagna, si comunica quanto segue:

  • in situazione di emergenza da COVID 19, pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici sono da ritenere a maggior rischio di contrarre infezione.
  • Pertanto l’INPS accetterà certificati di malattia in casi simili, da identificare col codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche)
  • Oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione
  •   Rimane il codice V29.0 in caso di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE CON SOSPETTO DI CORONAVIRUS

NUOVE REGOLE PER IL CONGEDO DI MATERNITA’

Da Agi.it

Chi vorrà, dopo il via libera del medico , potrà restare al lavoro fino al nono mese, usufruendo dell’intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il nuovo sistema è in alternativa a quello attuale.

Cambia con la manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà potrà scegliere di lavorare fino al parto e godere dei cinque mesi di maternità direttamente dopo la nascita del bambino, a condizione che ci sia l’ok del medico.

Lo prevede un emendamento della Lega contenuto nel pacchetto dedicato alle politiche delle famiglia e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. La norma si pone come alternativa a quanto previsto dall’attuale congedo maternità che vieta alle neomamme di lavorare durante i mesi (uno o due) precedenti la data presunta del parto.

Nel testo  si spiega che “è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro


FOCUS SULLE ASSENZE PER MALATTIA . RETRIBUZIONE E VISITE FISCALI

DA TODAY.IT

Chi paga lo stipendio durante la malattia e cosa succede se si è assenti alle visite fiscali

„Per salvaguardare il diritto alla salute – riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione – al dipendente viene consentita l’assenza retribuita nei giorni in cui la capacità lavorativa è ridotta a causa dell’insorgere di una malattia o di un infortunio. Durante la malattia, però, il dipendente non percepisce il normale stipendio, bensì un’indennità sostitutiva che per la maggior parte del periodo viene corrisposta dall’Inps.

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Nel dettaglio, è il datore di lavoro ad anticiparla pagandola in busta paga, ma è l’Inps poi a rimborsarla facendosi carico sia dell’indennità che dell’accredito dei contributi figurativi. Tuttavia l’importo dell’indennità è ridotto rispetto al normale stipendio: infatti, per il periodo che va dal 4° al 20° giorno viene riconosciuto il 50% della retribuzione, mentre dal 21° al 180° giorno di assenza si sale al 66,66%. Successivamente al 180° giorno, invece, il dipendente non percepisce alcuna indennità dall’Inps. L’Inps si fa carico solamente dell’indennità di malattia per il periodo che va dal 4° al 180° giorno.

Chi paga quindi il dipendente nei primi tre giorni di assenza? Per quello che viene definito periodo di carenza l’indennità è a pieno carico del datore di lavoro, mentre è il CCNL di riferimento a stabilire la percentuale di retribuzione che dovrà essere corrisposta. Ricordiamo, inoltre, che l’importo dell’indennità di malattia può essere ridotto in caso di assenza alle visite fiscali. Il dipendente in tal caso è sanzionato con la decurtazione del 100% dell’indennità per i primi dieci giorni di malattia e del 50% della stessa per il periodo successivo.

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VISITE FISCALI ,CHE COSA RISCHIA CHI NON SI FA TROVARE A CASA

Cosa rischia chi non viene trovato a casa per la visita fiscale? Molto, come è giusto che sia. E’ risaputo che i lavoratori assenti per malattia hanno l’obbligo di essere reperibili negli orari delle visite fiscali. Nel dettaglio, sia i lavoratori del comparto pubblico che privato – per i quali le visite fiscali dopo la riforma Madia sono di competenza del Polo Unico INPS – devono farsi trovare al domicilio indicato nel certificato negli orari previsti, così da essere a disposizione del medico inviato dall’Istituto per l’accertamento dello stato di malattia. Non c’è distinzione tra feriali e festivi. L’obbligo di reperibilità vale per tutti i giorni della settimana – anche nei festivi e nelle domeniche se compresi nel periodo di assenza dal lavoro – e nelle seguenti fasce orarie: 9-13 e 15-18 per i dipendenti del pubblico impiego, 10-12 e 17-19 per quelli del settore privato. Inoltre, così come disposto dal Decreto Madia, le visite fiscali possono essere anche ripetuto nello stesso periodo di malattia.

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Le sanzioni sono severe. Rispettare l’obbligo di reperibilità è di fondamentale importanza per il lavoratore, poiché in caso di assenza alla visita fiscale le conseguenze sono inevitabili. Nel dettaglio, in caso di mancata reperibilità il lavoratore perde il diritto all’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza; dal 10° giorno in poi, invece, questa viene dimezzata. Dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata, si perde il diritto all’intera indennità per tutto il periodo della malattia.“

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