Monthly Archives: Luglio 2022

AMBIENTI DI LAVORO BASATI SUI RISULTATI

Sul sito “punto sicuro” è stato recentemente pubblicato un interessante articolo sul concetto di ambiente di lavoro basato sui risultati.

Un Ambiente di lavoro basato sui risultati è fonte di malessere o benessere per chi vi lavora? Questa è la domanda alla quale cerca di rispondere una tesi di Laurea Magistrale in Sociologia .
Cosa si intende esattamente per Ambiente di lavoro basato sui risultati? Si tratta della traduzione italiana dell’acronimo ROWE (Results-Only Work Environment), strategia di gestione del lavoro sviluppata intorno al 2001 da Cali Ressler e Jody Thompson che ha come fine ultimo quello di lavorare senza orari e luoghi stabiliti dal management, in un ambiente collaborativo dove i colleghi e la dirigenza non controllano le attività o i tempi dedicati ad esse, ma i risultati raggiunti.

– Il framework delle quattro azioni applicato all’Ambiente di lavoro basato sui risultati (ROWE).

Scarica la tesi di laurea:

“ Ambienti di lavoro basati sui risultati come fattore di malessere e benessere”, Università degli Studi di Torino – Dipartimento Culture, Politica e Società – Laurea Magistrale in Sociologia – Tesi di laurea: “Ambienti di lavoro basati sui risultati come fattore di malessere e benessere” – Relatore Prof. Luca Storti – Laureando Massimo Piovano – Anno accademico 2019 – 2020 (formato PDF, 4.99 MB)

LINK:

https://www.puntosicuro.it/rischio-psicosociale-stress-C-35/ambienti-di-lavoro-basati-sui-risultati-come-fattore-di-malessere-benessere-AR-22341/

GUIDA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO CALORE

La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.



I materiali sono stati raccolti in un unico documento che consente di disporre di una guida pratica e di facile consultazione per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi.

Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2022
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Informazioni e richieste: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 

POSITIVI AL COVID: QUANDO È POSSIBILE LO SMART WORKING SENZA MALATTIA.

da il messaggero

Con l’aumento del numero dei contagi, molte aziende rischiano di ritrovarsi senza personale. Eppure, se il tipo di mansione da svolgere si può portare avanti anche da casa e se l’azienda autorizza lo smart working, il lavoratore asintomatico, se vuole, può benissimo continuare a lavorare. Il certificato di malattia, infatti, è rilasciato dal medico di medicina generale solo su richiesta del paziente. «Quella degli asintomatici è una questione astratta – premette Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) – Chi non ha sintomi, infatti, normalmente non si accorge di avere il covid. E, a meno che qualcuno per caso non gli faccia il test, non saprà mai di essersi contagiato». Se però la positività viene accertata, l’asintomatico potrebbe a questo punto continuare a lavorare da remoto. «Chi è positivo per covid deve stare a casa, come indica una circolare dell’Inps del 2020 – precisa Cricelli – ma nella questione lavorativa il medico non c’entra. Non è nostro compito accertare se una persona lavora o è disoccupata. Se io faccio il test anticovid sono obbligato dalla legge a registrare la positività. Da quel momento in poi i dati sono caricati sulla piattaforma nazionale. E il paziente positivo non può uscire da casa e quindi non può tornare al lavoro fino a quando il tampone non risulti negativo». Il vero dilemma, per i medici, è piuttosto che i positivi, che per esempio usano i test fai da te, vadano tranquillamente in giro e continuino a infettare altre persone. «Non dimentichiamo che gli asintomatici – mette in guardia Cricelli – trasmettono il covid esattamente come i sintomatici. E proprio per questo motivo stiamo osservando a un disastro dal punto di vista epidemico». 

LE PREOCCUPAZIONI
Il timore che la situazione degeneri è evidente. «Chi è asintomatico non può andare a lavorare, si rischia di contagiare gli altri – avverte Pina Onotri, segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi) – La positività dura minimo 7 giorni e in alcuni casi anche 14. Mandare a lavorare un positivo, seppure senza sintomi, significa spargere l’infezione, vista la recrudescenza dei contagi». Però un’alternativa c’è. «Se un asintomatico vuole continuare a lavorare potrebbe evitare di chiedere il certificato di malattia e l’azienda potrebbe direttamente metterlo in smart working». La questione burocratica per i medici di medicina generale è ancora un tasto dolente. «In questo periodo ogni medico sta mettendo in quarantena almeno 30 persone al giorno – precisa Onotri – e con tutta la procedura burocratica che gira intorno ai certificati per malattia, isolamento e fine isolamento, noi facciamo aspettare pazienti che soffrono di altre patologie, per lo più croniche, e che necessitano di cure urgenti. E comunque noi siamo medici, non uffici amministrativi». Dopo due anni e mezzo, sembra di essere tornati al punto di partenza. «Il covid non è un’influenza e anche negli asintomatici non è prevedibile l’evoluzione – ribadisce Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario della Fimmg (la Federazione italiana medici di medicina generale) – Purtroppo ancora non è chiaro che, seppure nella grandissima dei casi il covid depone in modo benigno, la malattia parte sempre in maniera sommessa, ma poi l’evoluzione negativa si ha normalmente 7-8 giorni dopo. Quindi, bisogna monitorare il paziente positivo e gestirlo con le terapie adeguate, da subito. Se però una persona vuole lavorare nonostante sia positiva, non possiamo essere noi ad autorizzarla. Le incombenze legate alle problematiche lavorative esulano dalle competenze mediche»

GIMLE : NUOVO NUMERO DISPONIBILE ON LINE.

Il Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia è una rivista scientifica che si occupa di Medicina del Lavoro (Medicina Occupazionale e ambientale, Igiene del Lavoro e ambientale, Tossicologia occupazionale) ed Ergonomia (Valutazione del rapporto uomo/lavoro, Riabilitazione occupazionale, Psicologia del Lavoro, Bioingegneria).

La rivista pubblica articoli originali, revisioni di letteratura, lettere all’editor e recensioni inerenti le tematiche che la caratterizzano.

Il GIMLE è indicizzato dai principali siti, compresi PubMedScopusWeb of Science, Index Medicus, Excerpta Medica, oltre ad essere inserito nell’Emerging Sources Citation Index (ESCI) di Clarivate Analytics

WORKLIMATE : IMPATTO E STRATEGIE PER LO STRESS TERMICO SUL LAVORO.

da worklimate.it

Secondo recenti stime, circa il 30% della popolazione mondiale è attualmente esposta a condizioni di caldo particolarmente critiche per la salute per almeno 20 giorni all’anno e tale percentuale è destinata ad aumentare nei prossimi anni anche se le emissioni di gas serra tenderanno a ridursi. I lavoratori, in particolare quelli che trascorrono la maggior parte delle loro attività all’aperto, settore agricolo e delle costruzioni in primis, sono tra i soggetti più esposti agli effetti del caldo e in generale a tutti i fenomeni atmosferici. Il progetto ( vedi link) si prefigge come obiettivo generale quello di approfondire, soprattutto attraverso la banca dati degli infortuni dell’INAIL, le conoscenze sull’effetto delle condizioni di stress termico ambientale (in particolare del caldo) sui lavoratori, con un’attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro. Anche attraverso l’organizzazione di alcuni casi-studio ad hoc in aziende selezionate in zone del centro Italia e una indagine sulla percezione del rischio legata all’esposizione a temperature estreme dei lavoratori, saranno proposte soluzioni organizzative e procedure operative utili in vari ambiti occupazionali (o mansioni) attualmente non ancora disponibili. Sarà quindi sviluppato e reso operativo un sistema di allerta da caldo, integrato meteo-climatico ed epidemiologico, specifico per il settore occupazionale, rappresentato da una piattaforma previsionale web e da una web app con previsioni personalizzate sulla base delle caratteristiche individuali dei lavoratori e quelle dell’ambiente di lavoro (lavoro esposto al sole o in zone d’ombra).

LINK: https://www.worklimate.it/il-progetto/

MATERIALE INFORMATIVO

BROCHURE INFORMATIVE SULLE PATOLOGIE DA CALORE, SUI FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA LORO INSORGENZA E SULLE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE PER UN’EFFICACE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA, DA ADOTTARE NELL’AMBITO DELLA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE (AI SENSI ART. 2 COMMA 2 D.LGS. 81/08):

CRITERI DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ SECONDO LA REGIONE TOSCANA

Riportiamo qui di seguito un estratto relativo agli indirizzi indicati dalla Regione Toscana per esprimere il giudizio di idoneità.

Di particolare interesse sono a mio parere gli aspetti tecnico professionali nella formulazione del giudizio di idoneità :

Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08
La commissione si esprime sulle eventuali inidoneità del lavoratore senza formulare ipotesi o valutazioni in merito ad una sua diversa ricollocazione; tale compito è invece proprio del datore di lavoro che può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del contributo del medico competente, anche per valutare se la nuova assegnazione lavorativa è compatibile con le limitazioni espresse dalla commissione.
Si ritiene legittimo che il medico competente possa fornire al datore di lavoro consigli/indicazioni, a latere e distintamente dal giudizio di idoneità; tale comportamento non appare opportuno nell’attività della commissione che deve esclusivamente annullare, convalidare o modificare il giudizio di idoneità espresso dal medico competente.
Si ritiene utile che nei casi in cui non viene confermato il giudizio del medico competente le motivazioni siano esplicitate al medico competente stesso, eventualmente fornendo indicazioni e consigli circa le limitazioni impartite.
Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è riferito complessivamente alla mansione specifica alla quale il lavoratore è destinato e non solo ai fattori di rischio che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nei confronti dei quali il lavoratore potrebbe anche risultare idoneo senza però essere idoneo allo svolgimento della mansione nel suo complesso. Pertanto il medico competente (e in caso di ricorso, il collegio) deve prendere in considerazione tanto i “fattori di rischio” (tutti quelli connessi alla mansione specifica e non solo quelli per è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), quanto “ambiente di lavoro” e “modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.


Fra i fattori di rischio da prendere in considerazione si sottolineano in particolare: -i fattori che incidono sulla sicurezza del lavoratore, e non solo sulla sua salute; -eventuali condizioni di dimostrata ipersuscettibilità individuale;
L’espressione del giudizio di idoneità non può, invece, fondarsi su aspetti esterni alla mansione stessa, quali, ad esempio, le modalità con le quali il lavoratore raggiunge il posto di lavoro (tempi di percorrenza casa lavoro o il mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro). Anche i problemi connessi all’interfaccia casa – lavoro, che pure sono oggetto della valutazione del rischio stress lavoro correlato, non possono essere elementi rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, sebbene sia comportamento conforme al codice ICOH (n. 12) promuovere, per quanto possibile, anche la considerazione di “aspetti legati a situazioni familiari e circostanze della vita indipendenti dal lavoro”.
Inoltre, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione devono essere presi in esame tutti i fattori che possono recare nocumento alla salute fisica e mentale del lavoratore, ma non possono invece essere valutati i rischi che il comportamento del lavoratore può determinare nei confronti di soggetti terzi o dei colleghi di lavoro o dell’utenza (con esclusione ovviamente di quanto previsto dalla normativa per l’uso o abuso di alcool e sostanze stupefacenti/psicotrope). Tali situazioni possono essere oggetto di valutazioni in sedi diverse (ad esempio art. 5 della legge 300/1970) e possono comunque essere segnalate dal medico competente al datore di lavoro, nella salvaguardia del segreto professionale.
Il giudizio di idoneità alla mansione può essere espresso in maniera specifica nei confronti di un piano di lavoro personalizzato, predisposto per il lavoratore dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, che eviti l’inclusione di attività che potrebbero risultare nocive per il lavoratore stesso. In tal modo può essere evitata l’espressione di giudizi di idoneità con limitazioni. Tale iniziativa può considerarsi come una buona prassi volontariamente adottata dal datore di lavoro
Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di visita richiesta dal lavoratore (art. 41, c. 2, lett. c); il lavoratore ha facoltà di richiedere la visita anche se non è sottoposto a sorveglianza sanitaria: il medico competente deve accogliere la richiesta se ritiene che vi sia un nesso tra le motivazioni addotte e l’attività lavorativa svolta.
Non si ritiene opportuna la presenza del medico competente al momento della visita presso la commissione dell’organo di vigilanza, in quanto la sua presenza potrebbe condizionare la libertà con cui il lavoratore ha necessità di esprimersi nei confronti della commissione che esamina il ricorso. E’ invece opportuno che la commissione interagisca con il medico competente prima di esprimere, in piena autonomia, il proprio giudizio, invitandolo a fornire le osservazioni ritenute utili per l’esame del ricorso. Ciò al fine di acquisire tutti gli elementi che potrebbero essere utili per valutare il caso.
Qualora, dagli accertamenti effettuati, risulti che il ricorso presentato dal lavoratore non è, in realtà, rivolto nei confronti del giudizio espresso dal medico competente, ma legato al mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni imposte dal giudizio stesso, la commissione confermerà il giudizio e valuterà la opportunità di promuovere un intervento ispettivo finalizzato ad evidenziare il mancato rispetto delle limitazioni/prescrizioni impartite dal medico competente.
Il giudizio espresso dalla commissione ex art. 41 del D.L.vo 81/2008 non modifica la periodicità degli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente, eccezion fatta per i casi in cui il provvedimento:
-contenga esplicito riferimento alla periodicità della sorveglianza sanitaria;
-preveda una temporanea non idoneità fino ad una data specificata, nella quale il medico competente provvederà alla nuova visita e all’espressione del giudizio di idoneità.
In tutti gli altri casi il giudizio espresso dalla commissione ex articolo 41 del D.L.vo 81/2008 ha validità fino alla successiva visita medica ad opera del medico competente.
I 30 giorni utili per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno in cui il soggetto che effettua il ricorso ha ricevuto comunicazione dell’esito dell’accertamento di primo grado. Al fine di evitare contestazioni sarebbe opportuno (buona prassi) far apporre al lavoratore, sul certificato di idoneità (compreso la copia per il lavoratore) data del ritiro e firma.

testo integrale:

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20175:421_18tosc&catid=27&Itemid=137

LE NUOVE NORME ANTINCENDIO

Tre sono i decreti che riscrivono le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Mini-Codice, il Decreto GSA e il Decreto Controlli.

In particolare, le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3 settembre 2021 che ha ottenuto il via libera della Commissione Europea.

Roberto Marasi, HSE manager e Consigliere nazionale AiFOS, presenta appunto le grosse novità riguardanti la formazione dei formatori antincendio che entreranno in vigore tra pochi mesi:

LINK: https://aifos.org/home/news/int/interventi_commenti/rivoluzione-antincendio

IL NUOVO PROTOCOLLO ANTI COVID.

Nuovo protocollo aggiornato contro il Covid ecco le novità in sintesi :

si indica  il controllo della temperatura all’ingresso che non deve essere superiore ai 37 gradi e mezzo.

È incentivato lo smart working, ritenuto “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti”.

Raccomandazione ad uso di mascherine .

Nel lavoro privato laddove ritenuto necessario potranno essere usate le mascherine , rimarrà il controllo della temperatura con divieto d’ingresso se essa risulta superiore a 37,5°, orari d’ingresso e uscita saranno scaglionati così come l’ingresso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati”, “con la previsione di una ventilazione continua dei locali”. Incentivato anche lo smart working. Nel testo si spiega che le mascherine “di tipo facciali filtranti Ffp2 rimangono un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”. Lo stesso datore, si specifica, “anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente”.

Previsto anche un incentivo per lo smart working, ritenuto “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti. Sciolto il nodo mascherine che non saranno obbligatorie per tutti ma solo per i lavoratori che saranno individuati su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Previsti anche orari d’ingresso e uscita scaglionati così come l’ingresso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati”, “con la previsione di una ventilazione continua dei locali”. Prorogate misure per favorire lo smart working. IL PROTOCOLLO

https://www.ilsole24ore.com/art/mascherina-pulizia-e-gestione-spazi-comuni-cosa-cambia-1-luglio-luoghi-lavoro-privato-AEELMOjB