Novità

TERZO SEMINARIO DI ACUSTICA IL 15 FEBBRAIO 2018

3° SEMINARIO ACUSTICA E INDUSTRIA

TECNICHE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Giovedì 15 Febbraio 2018
FERRARA | Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara

Contenuti e obiettivi
La collaborazione tra Università e Enti di Ricerca da un lato e Imprese dall’altro costituisce le fondamenta su cui avviare processi di ottimizzazione dei prodotti industriali rendendoli sempre più competitivi sul mercato.
D’altra parte, nel contesto attuale, il trasferimento alle Imprese delle innovazioni tecnologiche e scientifiche messe a punto nei laboratori di ricerca è considerato come uno sbocco naturale e concreto, da promuovere mediante finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
Il rumore e le vibrazioni di un prodotto industriale rappresentano sempre più i parametri su cui l’acquirente fonda le proprie scelte, per cui la riduzione delle emissioni e il miglioramento della loro qualità in termini di percezione diventano per i costruttori aspetti imprescindibili e per le Università e gli Enti di Ricerca uno stimolo continuo allo sviluppo di tecniche e materiali innovativi.

Questo terzo Seminario su Acustica e Industria, la cui prima edizione risale all’anno 2014 e la seconda al 2016, vuol costituire non solo un momento di aggiornamento tecnico-scientifico per i progettisti e i ricercatori, ma anche un fecondo spazio d’interazione tra il vasto mondo dell’acustica e quello industriale.
Il programma del Seminario prevede relazioni a invito, ma da parte dei partecipanti sarà possibile presentare poster attinenti, in generale, le emissioni sonore e vibrazionali dei prodotti industriali.

INFORMAZIONI

 Annuncio e Programma – 3° Seminario Acustica e Industria
 Iscrizioni
 Maggiori informazioni

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SOVRACCARICO BIONECCANICO E SORVEGLIANZA SANITARIA: INDIRIZZI DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha approvato con il Decreto n. 16750 del 21 Dicembre 2017 gli indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico.

Le linee  guida hanno lo scopo di supportare l’attività  di sorveglianza sanitaria specifica del Medico Competente

Risultati immagini per medico del lavoro

medicina del lavoro

Vengono riportate  nello specifico indicazioni utili per la sorveglianza sanitaria sia  a livello individuale che a livello collettivo. Il documento si sofferma sul giudizio di idoneità e sugli adempimenti medico legali.

Una serie di allegati definiscono i questionari anamnestici e le schede per registrare le valutazioni cliniche.

Le finalità della sorveglianza sanitaria  a livello individuale sono:

– identificazione dei soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilitá ai rischi presenti, al fine dell’adozione delle misure cautelative idonee per evitare l’insorgenza della patologia;
– individuazione di eventuali patologie nella fase precoce, preclinica, al fine di evitare l’aggravamento della patologia stessa;
– individuazione di soggetti con patologie conclamate, al fine di adottare le misure protettive adeguate e di procedere agli eventuali adempimenti medico legali.

Immagine correlata

medico del lavoro medico competente

Mentre le finalità della sorveglianza sanitaria  a livello collettivo sono:
– contributo del MC ad una più approfondita ed accurata valutazione del rischio, anche mediante il confronto con i dati di occorrenza delle patologie e dei disturbi nei diversi gruppi di lavoratori esposti;
– redazione di bilanci di salute collettiva, utili al fine di verificare l’efficacia degli interventi di prevenzione adottati e di programmare eventuali ulteriori interventi preventivi;
– contributo alla conoscenza delle patologie prese in esame, con possibilità di confronti anche con altri gruppi di lavoratori.

L’utilizzo dei dati collettivi permette, infatti, l’effettuazione di analisi comparative al fine di evidenziare eventuali significativi eccessi nel gruppo dei lavoratori presi in considerazione.

Per approfondire l’argomento si rimanda alla relativa Linea Guida:
LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA: SOVRACCARICO BIOMECCANICO

MEDICO COMPETENTE JOURNAL DIECEMBRE 2017

E’ disponibile in rete il n 4/22 del medico comeptente Journale edito da ANMA

ecco qui il link

MEDICO COMPETENTE JOURNAL N4/22 CLICCA

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SOMMARIO

EDITORIALE di U.Candura

In primo piano
Il Medico Competente ed il disagio psichico negli ambienti
di lavoro: una nuova sfida/opportunità
U. Candura

La gestione del lavoratore con malattia psichiatrica e
disagio psichico.
L. Aversa, D. Ditaranto, R. Donghi

Contributi
L’invio online dei certificati medici: una sintesi in pillole di
cultura generale anche per il MC
G. Briatico Vangosa

Ufficio e salute
La luce, il principale inquinante indoor
P. Santucci

Anma risponde
Domande e risposte ai quesiti di interesse generale tratte
dal sito www.anma.it
P. Patanè

Da leggere in poltrona
San Giovanni Crisostomo
D. Bontadi

STRESS LAVORO CORRELATO IL NUOVO MANUALE INAIL

L’INAIL ha pubblicato un nuovo manuale sullo stress lavoro correlato. l’attuale manuale sostituisce la precedente edizione del 2011

Nella pubblicazione sono illustrate le novità derivanti dall’attività di ricerca del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale su questo tema. A sei anni dalla sua creazione e diffusione, grazie all’adozione della metodologia da parte di un consistente numero di aziende, ben distribuite sul territorio italiano e rappresentative dei vari settori produttivi, è stato possibile integrare i risultati delle attività di ricerca con le esperienze derivanti da autorevoli collaborazioni nazionali ed internazionali, per aggiornare e ottimizzare gli strumenti metodologici offerti, al fine di supportare ulteriormente le aziende che effettuano la valutazione e gestione di questo rischio.

Immagine La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
Prodotto: volume
Edizioni: Inail – 2017
Disponibilità: Sì –  Consultabile anche in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

LAVORO AGILE -SMART WORKING SENTENZA N 45808

COME VALUTARE IL RISCHIO NEL LAVORO AGILE  SMART WORKING

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sottolinea che “lo sviluppo della tecnologia ha ampliato la possibilità di “trasferire” il lavoro al di fuori dei luoghi ad esso tradizionalmente deputati e ha favorito la nascita di forme di organizzazione del lavoro del tutto nuove”.

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro o smart working

su questa linea si pone la Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Jobs Act autonomi), e il titolo dedicato al lavoro agile
In base all’art. 18, comma 1, secondo periodo, legge n. 81/2017, in caso di lavoro agile, “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.
Ma il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno di locali aziendali?

 Ecco L’analisi “illuminante” della Corte di Cassazione

Nella sentenza n. 45808 del 5 ottobre 2017, la Cassazione Penale illumina il caso e spiega che
“i doveri di valutazione del rischio e di formazione del lavoratore gravanti sugli imputati, in quanto datori di lavoro ‘mandanti’ (secondo un lessico già in uso nel mondo della produzione e dei servizi) sorgono dal generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati (art. 15 D.Lgs. n. 81/2008) e dal parimenti generale obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine ai rischi connessi alle mansioni (art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008)”.
Spiega che “la restrittiva nozione di ‘luogo di lavoro’ rinvenibile nell’art. 62 D.Lgs. n. 81/2008 (a mente del quale si intendono per luoghi di lavoro “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”), è posta unicamente in relazione alle disposizioni di cui al Titolo II del citato decreto”. E ne desume che “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Risultati immagini per SMART WORK

SMART WORK LAVORO AGILE

. Osserva la Sez. IV che, “mentre le attività in esterno da eseguirsi presso un luogo non classificabile come cantiere temporaneo o mobile richiedono la preliminare valutazione dei rischi delineata dall’art. 28 del decreto, quelle da eseguirsi presso un cantiere divengono oggetto della più articolata disciplina prevista dal menzionato Titolo IV”. E con riguardo al caso di specie, precisa che il datore di lavoro della disegnatrice “avrebbe dovuto provvedere ad elaborare la preliminare valutazione dei rischi connessi all’esecuzione di attività lavorativa presso il sito costituito dall’edificio oggetto dei lavori da progettare e a formare la lavoratrice in merito agli stessi”, e che l’obbligo di formazione gravava anche sul dirigente.
 “Ove l’insorgere del rischio (tipologico) di caduta dall’alto (per l’esistenza di aperture sul vuoto) fosse avvenuto in tempi successivi ad una valutazione dei rischi comunque eseguita – ma giustificatamente manchevole della considerazione dello specifico rischio – e di esso gli imputati fossero rimasti incolpevolmente all’oscuro, non potrebbe essere loro ascritto di non aver considerato un rischio che non avevano possibilità di conoscere”.
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LA SICUREZZA SUL LAVORO : VERIFICARE LA PROFESSIONALITA’ DEI FORMATORI

DA ” IL FATTO QUOTIDIANO ” DEL 20 APRILE DEL 2017ARTICOLO DI VALERIO VALENTINIRisultati immagini per IL FATTO QUOTIDIANO LOGOLa responsabile del settore nell’Azienda sanitaria di Milano: “C’è garanzia d’impunità: la legge ci impone di controllare appena il 5% delle aziende”. Così si moltiplicano gli illeciti. I reati vanno dalla contraffazione alla truffa, fino all’associazione a delinquere. Frequente la falsificazione degli attestati di formazione. Con il risultato che, per esempio, può risultare specializzato nella rimozione dell’amianto un operaio che non ha mai superato la prova di abilitazione

C’è chi falsifica i registri e chi i registri non li redige neppure. C’è chi subappalta i corsi a enti non autorizzati e chi tiene lezioni di primo soccorso senza alcuna esperienza in campo medico. Sono solo alcuni dei casi in cui si imbattono i responsabili della Ats(la ex Asl) di Milano nei loro controlli sui corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di seminari obbligatori, rivolti ai dipendenti di aziende e imprese di ogni settore per insegnare loro le misure da adottare per prevenire rischi di infortuni e reagire a situazioni di pericolo. Uno scopo, però, largamente disatteso. Accade un po’ in tutta Italia e la Lombardia non fa eccezione. Tanto che, tra i reati ipotizzati dagli ispettori negli ultimi anni, a Milano e dintorni, c’è di tutto: dalla contraffazione alla truffa, fino all’associazione a delinquere.

La denuncia della Atp: “Controlliamo solo il 5% delle aziende. La garanzia dell’impunità è molto alta” – Susanna Cantoni, responsabile di sicurezza sul lavoro nella Asl di Milano dal 1978, lo spiega così: “La legge del 2008 è stata molto utile: ha reso obbligatoria la formazione facendo chiarezza in un settore che prima vedeva ampie zone di ambiguità. Ma al contempo ha generato un mercato che ha fatto gola a tanti. Creare enti bilaterali o società fittizie attraverso cui fornire corsi farlocchi è diventato un business allettante”. A favorire la proliferazione degli illeciti, però, “è anche e soprattutto la garanzia d’impunità. La legge c’impone di controllare appena il 5%delle aziende”. Ciò significa che delle oltre 170mila imprese presenti nei registri della Ats nelle province di Milano e Lodi, dal 2013 ad oggi sono state appena 8.500 a subire dei controlli. “Intensificare le ispezioni sarebbe impossibile, data la penuria di risorse e personale a nostra disposizione”. Alla scarsità dei controlli, poi, bisogna aggiungere le lentezze della giustizia. I datori di lavoro scoperti a promuovere corsi di aggiornamento fittizi possono adeguarsi alle direttive dell’Ats e pagare una multa moderata. Quanto alle aziende che offrono formazione illegalmente, i loro abusi sono perseguiti seguendo i binari della normale giustizia penale, con i relativi ritardi. “Spesso questi procedimenti – afferma Cantoni – vengono considerati tutto sommato di minore gravità rispetto a quelli relativi ad altri reati, e quindi messi in coda. Sarebbe utile che invece a questo tipo di illeciti si riservasse maggiore attenzione”.

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