RIENTRO DEI LAVORATORI FRAGILI ,IDONEITA’ DOPO VACCINAZIONE.

9 Maggio 2021
Lavoratori "fragili", diffusa una nota di chiarimenti dal Dipartimento  Istruzione del Ministero

Che tipo di comunicazione deve effettuare il lavoratore dichiarato “fragile” dal medico competente e, dunque già collocato in altre mansioni o in attività lavorativa a distanza, che a seguito di effettuazione della vaccinazione ha intenzione di rientrare effettivamente in servizio in presenza?

In base al quadro normativo vigente il lavoratore può chiedere, risponde il ministero dell’Istruzione attraverso una FAQ, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, l’effettuazione di una visita con il medico competente (art.41 d.lgs 81/2008) il quale potrà in quella sede trattare anche le informazioni relative alla vaccinazione effettuata.

Lo stesso valuterà, nel rispetto dei protocolli applicabili per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (v. par. 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24aprile2020) e delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, se tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

In tal caso il medico competente si limiterà a trasmettere al datore di lavoro la sola informazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportato.

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