Lavoratori fragili, sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio

28 Aprile 2021

Lavoratori fragili, la sorveglianza sanitaria eccezionale continua a seguire lo stato di emergenza, arriva la proroga fino al 31 luglio 2021. I datori di lavoro pubblici o privati possono continuare a richiedere la visita medica ai servizi territoriali INAIL tramite il portale istituzionale. Le istruzioni da seguire.

Come diverse altre misure, la necessità di tutelare i lavoratori fragili con la sorveglianza sanitaria eccezionale segue i tempi dello stato di emergenza e viene prorogata fino al 31 luglio 2021.

Bisogna, quindi, continuare a mettere in pratica gli “atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, come si legge nella descrizione fornita dall’INAIL.

Stando alle novità introdotte, anche dopo il 30 aprile i datori di lavoro pubblici e privati devono continuare a garantire questa forma di tutela ai dipendenti, quelli che non sono tenuti alla nomina del medico competente per farlo possono scegliere di nominarne uno o richiedere la visita medica ai servizi territoriali INAIL tramite il portale istituzionale.

Lavoratori fragili, sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio 2021

La sorveglianza sanitaria eccezionale che il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori fragili rientra nella lista delle misure prorogate insieme allo stato di emergenza al 31 luglio 2021.

A prevederlo è l’articolo 11 del DL numero 52 del 2021, il cosiddetto Decreto Riaperture.

Il testo, infatti, interviene sui tempi di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 83 del Decreto Rilancio che stabilisce la necessità di “assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

datori di lavoro pubblici o privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente hanno due modalità per tutelare i lavoratori fragili:

  • nominarne uno per il periodo emergenziale;
  • richiedere un’apposita visita medica ai servizi territoriali INAIL.

Come si legge nella notizia pubblicata il 23 aprile dall’Istituto, per farlo è possibile utilizzare il portale istituzionale.

Lavoratori fragili, la sorveglianza sanitaria eccezionale: come richiedere la visita medica INAIL

Dal punto di vista pratico, l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica per quei lavoratori e quelle lavoratrici che per malattie croniche, patologie oncologiche, con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso, o per co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, corrono un rischio più alto.

Come si individua il concetto di fragilità? Nelle condizioni dello stato di salute che potrebbero determinare, in caso di infezione da Covid, un esito più grave.

Con il servizio online INAIL dedicato alla sorveglianza sanitaria eccezionale, i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono richiedere la visita all’Istituto direttamente online.

Per accedere alla funzione del portale, è necessario essere muniti di credenziali dispositive che le aziende possono acquisire anche tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Inviata la richiesta dal datore di lavoro, o da un suo delegato solo dopo aver compilato il modulo dedicato, l’INAIL individua il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Sulla base dell’esito della visita medica, e quindi nel caso in cui sia accertata la condizione di fragilità, verranno fornite le indicazioni del caso per adottare soluzioni capaci di tutelare la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da coronavirus.

Se non esistono soluzioni alternative, viene formulato un giudizio di non idoneità temporanea.

Sul portale, infine, si legge:

“Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85”.

Ulteriori dettagli sulla sorveglianza sanitaria eccezionale nella circolare INAIL numero 44 dell’11 dicembre 2020.

da informazionefiscale.it

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