SOSPENSIONE DELLE MANSIONE PER I MEDICI NO VAX E SCUDO PENALE

1 Aprile 2021

Da Dottnet.it

La sospensione “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Anaao e Fnomceo: un provvedimento deludente

Vaccinazioni | Fondazione Umberto Veronesi

La bozza del nuovo dl Covid (clicca qui per scaricare il testo completo) approvata ieri prevede la sospensione dalla mansione per i sanitari che non si saranno vaccinati e anche il rischio di sospensione dello stipendio nel caso non sia possibile assegnare al lavoratore compiti alternativi. All’articolo 4 della bozza si legge infatti:

“Decorsi i termini” previsti “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne da’ immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2″. L’Ordine professionale di appartenenza “comunica immediatamente la

sospensione”.

Ricevuta la comunicazione, “il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse” con “il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non e’ possibile, per il periodo di sospensione”, “non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La sospensione “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

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Dunque, il vaccino Covid sarà obbligatorio per tutti i sanitari. Nel testo si spiega poi come, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate.

Per quanto riguarda le tutele legali, via libera anche allo scudo penale per i sanitari vaccinatori. Viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, alle circolari e alle raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva.

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