CHE FARE QUANDO UN LAVORATORE È UBRIACO

10 Agosto 2019

Del dott D.Spinoso Da medicitalia

Un Lavoratore che si presenti al lavoro visibilmente ubriaco ovvero in evidente stato di ebbrezza non può, meglio, non deve essere adibito al lavoro ed il datore di lavoro deve sospenderlo temporaneamente. Questo indipendentemente dal tipo di mansione svolta dal lavoratore.

Più volte la giurisprudenza italiana ha affermato che se un lavoratore è visibilmente ubriaco può essere pericoloso, per sè e per gli altri, e pertanto il datore di lavoro o chi per lui (per esempio il capo reparto durante i turni di notte) devono allontanarlo o sospenderlo dall’attività fino a che non sia sobrio e quindi affidabile: nell’art. 18, comma 1, lett. C del D.Lgs 81/2008 (il Testo Unico della sicurezza sul lavoro) il legislatore precisa che “il datore di lavoro e i dirigenti devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza“; per lo stesso principio si deve impedire ad un lavoratore ubriaco di iniziare a lavorare e, se questi sta già lavorando, sospenderlo, potendo, in tal caso, adottare le norme disciplinari dell’azienda.

Se questi episodi si ripetono, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa (ovviamente nel rispetto delle procedure dell’art. 18 L. 300/70, ossia contestazione, risposta del lavoratore, valutazione della risposta). La Corte di Cassazione (sentenza 19361/2010 della sezione lavoro) si è espressa in questo senso concludendo che “rientra nella giusta causa il licenziamento di un lavoratore sorpreso a svolgere le sue mansioni in stato di ubriachezza

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Il fatto che il datore di lavoro non abbia un dato alcolimetrico oggettivo che attesti lo stato di ubriachezza non deve farlo recedere dal prendere provvedimenti disciplinari se lo stato del dipendente è palesemente alterato e lo stesso presenta segni esteriori inequivocabili. In tal senso si è già espressa la Corte di Cassazione (es. sentenza n. 1299/1996).

A tal proposito è bene ricordare la differenza tra ebrezza e ubriachezza:

L’ebbrezza non produce necessariamente palesi manifestazioni esteriori dell’alterazione dello stato del soggetto, il quale può quindi essere in grado di mascherare le proprie condizioni. In questo caso la contestazione disciplinare può non trovare un suo fondamento ma la sospensione temporanea dal lavoro è certamente opportuna per garantire la sicurezza del lavoratore, dei colleghi e degli impianti.

L’ubriachezza è la temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcol e che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza, spesso in forma molesta.

Per aversi l’ubriachezza manifesta, il comportamento del lavoratore deve quindi denunciare inequivocabilmente l’ubriachezza in modo da essere percepita da chiunque, con sintomi del tipo: alito fortemente alcolico, andatura barcollante, pronuncia incerta o balbettante.

In caso quindi di ubriachezza manifesta non serve la misurazione del tasso alcolemico indiretto sull’aria espirata o nel sangue e non servono perizie o l’accertamento della polizia, poiché sono sufficienti le univoche testimonianze dei privati cittadini, nel nostro caso per esempio i colleghi di lavoro (proprio perché si punisce la manifestazione, così come percepita da tutti).

Nel caso il dipendente si trovi in condizioni fisiche particolarmente alterate per lo stato di coscienza e per il fisico (non risponde, ha il respiro difficoltoso, vomita, ecc. ecc.) il Datore di lavoro allerterà la squadra di primo soccorso aziendale e quindi il servizio di pronto soccorso esterno (118).

Nel caso in cui il dipendente dia segni più o meno gravi di escandescenza o di molestia verrà allertato il servizio di polizia del territorio (112 o 113).

Ricordo infine che per alcune categorie di lavoratori che “svolgono attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi” (descritte nell’allegato all’ Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006) vi è l’assoluto divieto di assumere bevande alcoliche durante il lavoro ed è prevista la possibilità di controlli alcolimetrici, anche a sorpresa, da parte del Medico Competente o del SPISAL del territorio.

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