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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 2024

da Inail.it

L’opuscolo, aggiornato rispetto al 2015, vuol essere uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro

Destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo. Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti. Segue una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2024
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Informazioni e richieste: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

INFORTUNI IN AMBITO FERROVIARIO

Zuege fahren in den Hauptbahnhof ein am Donnerstag, 17. Maerz 2011 in Zuerich. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)

Oltre a riportare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza, indice di incidenza e di indicatori MD (misura di disproporzionalità), vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni, indicando poi alcune principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico nel ciclo con particolare attenzione alle situazioni di interferenza.


Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2024
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE SU MISURA : UNO SCHEMA

Dott. Alessandro Guerri Specialista in Medicina del Lavoro.

Quando un lavoratore presenta delle importanti problematiche ortopediche del piede e non è sufficiente ricorrere alle comuni calzature protettive, diventa indispensabile ricorrerre a scarpe antinfortunistiche modificate su misura con il supporto della professionalità degli specialisti delle officine ortopediche . È perciò a mio pare utile seguire il seguente schema operativo:

1 VALUTAZIONE ORTOPEDICA: il lavoratore andrà  indirizzato da uno specialista ortopedico convenzionato( anche della stessa officina ortopedica) per una valutazione delle condizioni del  piede e e dei postumi  dell’infortunio. 
L ‘ortopedico convenzionato darà prescrizioni per una scarpa antinfortunistica e potrà  fornire indicazioni specifiche sulla sua struttura e adattamento.


2 ACCESSO AD OFFICINA ORTOPEDICA convenzionata e valutazione del tecnico podologo per eventuale impronta / costruzione su indicazione dello specialista. Il lavoratore accede nuovamente alla officina ortopedica per la valutazione del tecnico podologo . Andrà indicato sempre il modello e la tipologia di scarpa richiesto dal tipo di lavorazione.


3 REALIZZAZIONE SCARPA SU MISURA : Una volta raccolte le informazioni necessarie, l ‘officina ortopedica procederá alla realizzazione della scarpa su misura. Andrà pianificata una serie di appuntamenti per la prova della scarpa e per apportare eventuali modifiche per garantire il massimo confort e per il supporto tecnico.


4 FOLLOW UP: Una volta che la scarpa sarà prodotta , la società deve assicurarsi che la lavoratrice provi la scarpa e possa contare su un programma di follow up presso il tecnico ortopedico per monitorare il processo o apportare eventuali aggiustamenti.

IL COLLOCAMENTO DI UN DISABILE CON FIBROSI CISTICA.

da LIFC LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA

Lavoro Compatibile

Un obbligo del datore di lavoro è quello di assegnare i compiti lavorativi tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza (già previsto dal D. Lgs.626/1994, Art 4, comma 5 lettera c, poi sostituito dal D.Lgs 81/08 art.18 comma 1 lettera C).

La Legge n.68/99 per i lavoratori disabili assunti tramite il collocamento obbligatorio prevede quanto sopra anche per le aziende che non hanno un medico competente aziendale. Nella commissione vi è un medico del lavoro che di fatto emette un giudizio e indica le mansioni compatibili con lo stato di salute.

Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro, per tramite del medico competente aziendale (D.Lgs 81/08 art.41 comma 2 lettera C) previa visita medica e giudizio di idoneità dello stesso, di essere adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.

È comunque importante verificare quanto previsto dal proprio contratto e dal CCNL di riferimento; infatti, alcuni contratti collettivi prevedono che, superato il periodo di conservazione del posto, il dipendente (riconosciuto idoneo al lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al proprio profilo professionale) possa essere utilizzato in mansioni equivalenti nell’ambito della stessa categoria. Qualora ciò non fosse possibile il lavoratore, con il suo consenso, potrà essere adibito anche a mansioni proprie di profilo professionale corrispondente a categoria inferiore.

Anche le condizioni dell’ambiente di lavoro sono importanti, perché possono influire negativamente sullo stato di salute. In particolare, dai Centri di Cura della fibrosi Cistica viene data l’indicazione di non esporre il lavoratore con fibrosi cistica a:

  • microclima sfavorevole, sbalzi di temperatura, esposizioni ad eccessive variazioni termiche;
  • sostanze irritanti o sensibilizzanti l’apparato respiratorio, esposizioni a polveri, gas e sostanze volatili nocive;
  • permanenza in spazi molto stretti o sovraffollati, sovra riscaldati o troppo secchi;
  • lavoro su turni, servizio notturno;
  • sforzi fisici prolungati, movimentazione di carichi;
  • tutte condizioni che possono peggiorare sensibilmente le condizioni cliniche.

Di solito viene consigliato:

  • un lavoro che consenta prestazioni sedentarie
  • un lavoro che richieda attività fisica lieve o moderata
  • il part-time.

DOSSIER DONNA 2024

da Inail.it

La Consulenza statistico attuariale dell’Inail, in occasione della Giornata internazionale dell’8 marzo, propone un’analisi approfondita del fenomeno infortunistico e tecnopatico al femminile, attraverso i dati mensili provvisori del biennio 2022-2023 e quelli consolidati del quinquennio 2018-2022

Immagine copertina

Nel 2022 l’incidenza degli infortuni “fuori azienda”, che comprendono gli infortuni in itinere e quelli avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto, è stata di circa il 17% per le donne e del 15% per gli uomini. Per i casi mortali, la percentuale femminile sale al 61,7% (82 decessi sui 133 del 2022) e quella maschile al 44,2% (492 su 1.114). La strada, quindi, causa più infortuni tra le donne che tra gli uomini, e ciò è giustificato dai modelli familiari-sociali che vedono la donna particolarmente impegnata nel tentativo di conciliare tempi di vita e di lavoro.
 
Circa il 15% di tutti gli infortuni al femminile del 2022 ha riguardato le lavoratrici con un’età compresa tra i 50 e i 54 anni, che risultano, quindi, le più colpite. Inoltre, dei 133 casi mortali femminili avvenuti nello stesso anno, oltre un quinto, con 27 casi, riguarda la classe di età 50-54 anni.
 
Le malattie professionali denunciate sono state 15.881, 1.003 casi in più, pari al 6,7%, rispetto al 2021. Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo si confermano le più diffuse e, insieme a quelle del sistema nervoso, superano il 92% delle denunce femminili.

RAPPORTO AMBIENTE 2023

da diario-prevenzione it

Il 21 febbraio è stato presentato il Rapporto Ambiente 2023 di SNPA, che analizza lo stato delle cose in Italia in materia di energia da fonti rinnovabili, gestione dei rifiuti, qualità dell’aria, biodiversità e altro. Divisa in 21 punti, l’analisi presentata è utile per il monitoraggio degli obiettivi fissati dal Green Deal europeo per il 2030.

E’ possibile scaricare il file del Rapporto Ambiente SNPA 2023 . clicca QUI

ESOSCHELETRI PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ: UN SEMINARIO.

Roma, 21 marzo 2024. Promosso dall’Inail e dal Centro di competenza Made I 4.0, l’evento intende illustrare le potenzialità e i punti di debolezza associati all’utilizzo degli esoscheletri da parte dei lavoratori che eseguono attività di movimentazione manuale dei carichi.

È in programma giovedì 21 marzo presso la Direzione generale dell’Inail, dalle ore 9.00 alle 13.00, il seminario formativo sul tema “Esoscheletri occupazionali: valutazione del rischio biomeccanico, punti di forza e criticità”. Promosso dall’Istituto e dal Competence center Made I 4.0, l’evento rientra tra le iniziative di orientamento e formazione rivolte alle Pmi e finalizzate a inquadrare i cambiamenti introdotti dall’Industria 4.0 in ambito di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

L’obiettivo del seminario è mettere in luce le ultime novità in materia di dispositivi indossabili, quali strumenti per l’assistenza delle capacità fisiche e motorie, stimolando un’analisi dei vantaggi e delle problematiche correlate. Tra le criticità si evidenzia, ad esempio, la notevole difficoltà nel valutare correttamente il rischio da sovraccarico biomeccanico in attività eseguite con l’ausilio degli esoscheletri. Per questo motivo durante l’evento è possibile conoscere le nuove opportunità offerte dalle reti di sensori indossabili e dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Il seminario è valido per il riconoscimento dei crediti formativi pari a 4 ore di aggiornamento per Aspp/Rspp. Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito del Competence center Made al link indicato in basso.

Data Inizio:

21/03/2024

Data Fine:

21/03/2024

Sede Evento:

Direzione generale Inail, sala Rembrandt

Indirizzo:

Piazzale Giulio Pastore, 6

Orario:

9.00 – 13.00

Info Email Evento:emanuele.chierichetti@made-cc.eu

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APPROFONDIMENTO SU ESOSCHELETRI:

DATORE DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE : UN PODCAST DI IPSOA.

Approfondimento di Pierluigi Rausei* – in collaborazione con IPSOA Quotidiano

“Il datore di lavoro, per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, è tenuto ad adempiere all’obbligo di sorveglianza sanitaria. In quale modo? Deve nominare il medico competente, che interverrà con atti finalizzati a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai fattori di rischio professionali e alle modalità in cui viene svolta l’attività lavorativa. In materia, anche la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, con il documento di prassi n. 1 del 2024, ha fornito indicazioni in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria, chiarendo che spetta al datore di lavoro verificare l’idoneità alla mansione del lavoratore che è stato assente per più di 60 giorni. Con quali modalità ( fonte IPSOA)? ….”ascolta il podcast

PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA

Bozza del dl Pnrr: parte da 30 punti, si può operare con almeno 15 crediti

Servirà per chi opera nei cantieri temporanei o mobili e sarà rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro dopo l’iscrizione alla camera di commercio

Arriva dal primo ottobre 2024 la patente a punti per la sicurezza sul lavoro. Lo prevede la bozza del dl Pnrr atteso oggi in  Consiglio dei ministri. Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro dopo l’iscrizione alla camera di commercio; l’adempimento, da parte del datore di lavoro e dei lavoratori degli obblighi formativi; il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale.

La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Prevede decurtazioni da 5 a 10 punti in caso di violazioni delle norme di sicurezza e decurtazioni di 20 crediti in caso di incidenti che provochino la morte di un lavoratore, di 15 crediti per incidenti che provochino inabilità permanente e 10 crediti per inabilità superiori a 40 giorni. Nel caso di morte o inabilità permanente la patente potrà essere sospesa per un massimo di 12 mesi.

“L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di  cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed  i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento  ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione  superiore a 20 crediti”, si legge ancora nella bozza del  provvedimento. 

Non sono tenute al possesso le imprese con l’attestato di qualificazione Soa, ovvero della qualificazione che autorizza un’azienda del settore delle costruzioni a concorre alle gare d’appalto pubbliche. Le Società organismi di attestazione (Soa) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie. ( fonte rainews It)

approfondimenti :

https://www.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-arriva-stretta-primo-ottobre-patente-punti-AFphtIrC

RCA AUTO PER I CARRELLI ELEVATORI? LA NOTA DI CONFINDUSTRIA.

Da amblav.it

Confindustria ha pubblicato una nota relativa al Decreto legislativo n. 184/23 (Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità) che esclude l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto per muletti e/o carrelli elevatori.

A seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 184/23 al Codice delle Assicurazioni, diverse imprese sono state contattate da agenti assicurativi che hanno rappresentato la novità dell’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto anche per muletti e carrelli elevatori e invitato quindi a sottoscrivere i relativi contratti assicurativi.
In attesa di chiarimenti ministeriali, Confindustria ha emanato una nota, che sulla base di una lettura ragionata delle nuove disposizioni, sostiene che l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto sia sancita solo per i veicoli in quanto mezzi di trasporto, con conseguente esclusione di ogni altro veicolo con funzione abituale diversa.

Nota Confindustria
Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità) – Esclusione applicazione ai cd. muletti e/o carrelli elevatori.

Partendo della premessa che il D.Lgs. n. 184 del 22/11/20231 ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, modificando sia il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che il Codice della Strada (CdS) e conseguentemente estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo, fatte le debite considerazioni, Confindustria conclude che l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto, ai sensi di detto Decreto Legislativo, è sancita solo per i veicoli in quanto mezzo di trasporto, con conseguente esclusione di ogni altro veicolo con funzione abituale diversa, come ad esempio nel caso dei cd. muletti e/o carrelli elevatori.

Fonte: Confindustria

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