L’opuscolo è il risultato del progetto di prevenzione ”La Sicurezza nel Settore Corilicolo” realizzato a seguito di avviso pubblico per la presentazione di progetti diretti alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo studio, presentato dalla Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) di Avellino e realizzato in collaborazione con IRFOM – Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno, ha approfondito i possibili rischi per gli agricoltori dell’intera filiera corilicola e le principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle varie fasi lavorative per renderle più sicure.
Poiché la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso.
Alessandro Guerri Medico , Specialista in Medicina del Lavoro
È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.05.2023 n. 103, il Decreto legge del 4 maggio 2023 n. 48 il cosiddetto “decreto lavoro” che non solo inserisce misure urgenti nel mondo del lavoro, ma introduce anche alcune importanti modifiche agli obblighi del medico competente e questo già dal 4 maggio 2023.
Ma vediamo insieme le principali novità.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28
“L’articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza”.
Questa è una novità importante in quanto potenzialmente amplia in modo significativo l’obbligo di monitorare la salute dei lavoratori non solo nei casi specificamente indicati dal D.Lgs. n. 81/2008, ma anche in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi, effettuata in collaborazione obbligatoria con il medico competente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ne evidenzi la necessità. Ad esempio, si può pensare al lavoro svolto in missione o all’estero, a particolari attività non tabellate ma con elevati valori di stress correlato al lavoro, al rischio di guida di autoveicoli, a rischi posturali e così via.
Tra l ‘altro , la sentenza della Cassazione Penale.Sez. III, datata 15 gennaio 2013 n.1856, ha evidenziato che per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il medico competente non deve basarsi solo sulle informazioni fornite dal datore di lavoro, come previsto dall’art.18, comma 2, ma deve anche acquisire informazioni di sua iniziativa, ad esempio durante le visite nei luoghi di lavoro previste dall’art. 25, lettera I) o attraverso le segnalazioni dirette dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o di altri soggetti.
La Cassazione penale Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il “ medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.
MEDICO COMPETENTE , CARTELLA SANITARIA E SOSTITUTO
ll DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente
Il medico competente:
…
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»
…
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
Viene quindi inserito un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ricevere e consultare la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm 2 lettera a).
Inoltre, con la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
Se da una parte questi contributi legislativi rafforzano ulterioriormente la centralità del medico del lavoro , dall’ altro come nel caso delle cartelle sanitarie aumentano notevolmente il carico ” burocratico”.
dal sito dell ‘ordine dei medici e chirurghi di Piacenza.
Con l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile sono state modificate le regole sull’utilizzo delle mascherine all’interno degli ospedali. L’ordinanza sarà in vigore dal 1° maggio al 31 dicembre 2023.
E’ fatto obbligo – recita l’articolo 1 – di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Negli altri reparti e nelle sale di attesa, “la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria”. Non sono previste analoghe misure “per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza”. Per quanto riguarda infine gli ambulatori medici, “la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta“.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso – si legge inoltre nel provvedimento – è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.
LE INDICAZIONI DELLA REGIONE ALLE AZIENDE SANITARIE – In Emilia-Romagna – si legge in una nota diffusa dalla Regione – i dispositivi di protezione individuale rimangono obbligatori per operatori, visitatori e utenti all’interno dei reparti di degenza delle strutture sanitarie, negli ambulatori e nei centri specialistici a cui afferiscono pazienti fragili o immunodepressi, nelle sale d’attesa delle strutture sanitarie per i soggetti con sintomatologia respiratoria, nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali (strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti). La lista completa delle strutture residenziali coinvolte è quella indicata dall’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Sono esonerati dall’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, chi abbia patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi non possa far uso del dispositivo perché deve comunicare con una persona disabile.
L’uso dei dispositivi è invece raccomandato all’interno delle sale d’attesa per operatori, accompagnatori e utenti delle strutture sanitarie che non abbiano sintomi respiratori. In linea con l’ordinanza ministeriale, infine, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta l’eventuale obbligo è a discrezione del medico. Infine, i tamponi per la ricerca di SARS-CoV-2 saranno obbligatori per i pazienti che accedono al Pronto Soccorso o al ricovero ospedaliero già con sintomi, o che li sviluppino durante la degenza.
È qui disponibile tratto da EUPHA NEWSLETTER , l’ultimo numero della rivista EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH VOLUME 33 di Aprile 2023. Buona lettura!
Il 28 aprile è la giornata dedicato alla prevenzione degli infortuni . È un momento in cui riflettere su tante morti bianche . I dati sono sempre sconfortanti inutile dirlo. Diversi sono gli eventi programmati durante la settimana .
A noi che ci occupiamo di sicurezza tuttavia , (ma un po’ dovrebbe essere per tutti ), ogni giorno è dedicato alla prevenzione di infortuni e malattie professionali e non solo il 28 di aprile , perché la sicurezza è un valore importante.
Per quanto riguarda la Salute e Sicurezza sul Lavoro Teco Milano ha fornito da 25 anni e fornisce ogni giorno supporto ai datori di lavoro e ai RSPP nell’applicazione delle norme fondamentali, tra cui la lettura della governance aziendale, la valutazione dei rischi e la loro documentazione, la gestione della salute e sicurezza negli appalti, il rispetto degli adempimenti tecnici per i luoghi di lavoro, le attrezzature, le sostanze chimiche e i dispositivi di protezione individuale, e i rapporti con il medico competente per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria.
Teco Milano ha sviluppato un forte know-how in queste aree, ma anche oltre, con programmi volontari per il benessere in azienda, riflessioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori all’estero, riflessioni sulla tutela della sicurezza nel lavoro agile, aspetti di salute e sicurezza nella parità di genere e altro ancora.
Per Teco Milano , il 28 aprile è la giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, ma ogni giorno dell’anno è importante per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
“Nuovi ” criteri dal 2022 per la movimentazione carichi secondo la nuova norma UNI ISO 11228-1
Nuovi criteri per la movimentazione carichi secondo la nuova norma UNI ISO 112
Pubblicata il 24 marzo 2022 la nuova norma UNI ISO 11228-1 che recepisce la ISO 11228-1 pubblicata a ottobre 2021.
Con il termine Movimentazione Manuale dei Carichi, spesso abbreviato dall’acronimo MMC, si intendono tutte le attività che comportano:
Sollevare
Deporre
Spingere
Tirare
Portare
Spostare
un “carico”, cioè un peso (art 167, comma 2 TU 81/08)
La famiglia delle ISO 11228 parti 1, 2, 3 si occupa di assegnare gli standard per l’analisi dettagliata delle tre tipologie di movimentazione dei carichi:
ISO 11228 – 1 per l’analisi del rischio da sollevamento e trasporto
ISO 11228 – 2 per la valutazione della movimentazione da spinta e traino
ISO 11228 – 3 per l’analisi dei bassi carichi ad alata frequenza
Queste norme, fondamentali per l’analisi dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, sono state revisionate a fine 2021 con modifiche principalmente derivanti dai contenuti della ISO TR 12295 (Ergonomia — Documento per l’applicazione delle norme ISO alla movimentazione manuale di carichi (ISO 11228-1, ISO 11228-2 e ISO 11228-3)
Le principali modifiche inserite sono di specificare i limiti raccomandati per il sollevamento e il trasporto manuale prendendo in considerazione, rispettivamente, l’intensità, la frequenza e la durata del compito. La norma fornisce una guida sulla valutazione di diverse variabili del compito, consentendo di valutare i rischi per la salute per la popolazione lavorativa.
La norma risulta applicabile per sollevamento e sollevamento e trasporto di oggetti di peso uguale o superiore a 3 kg e con una velocità di spostamento compresa tra 0,5 e 1 metro al secondo su un percorso orizzontale. Non è applicabile a bambini o animali, per i quali si rimanda alla ISO/TR 12296. Non si può applicare in caso di utilizzo di sistemi di ausilio come gli esoscheletri.
Fase 1: verifica che il peso sollevato sia inferiore ai pesi di riferimento (25/20 kg per i maschi, 20/15 kg per le femmine), la verifica dei pesi limiti
Riportati i pesi limite di riferimento in base a sesso, età e percentuale di popolazione protetta, troviamo una tabella che suggerisce i pesi di riferimento da utilizzare richiamati all’interno della ISO TR 12295: 20 kg per le donne adulte, 15 kg per le donne giovani e anziane, 25 kg per i maschi adulti e 20 kg per i maschi giovani e anziani.
Fase 2: valutazione rapida (come previsto nella ISO TR 1229) dalla quale potrebbe emergere un rischio accettabile o critico o dubbio, nel caso ultimo si procede con lo fase successiva.
Sono definite tre tipologie di condizioni:
Condizioni di accettabilità: qualora siano tutte verificate, fatto salvo il risultato delle altre condizioni, la condizione risulterebbe a rischio accettabile senza dover procedere alla valutazione di dettaglio;
Condizioni critiche: la presenza di anche solo una di queste condizioni, determina un rischio non accettabile e, quindi, si deve procedere alla sua rimozione, prima di poter eventualmente andare avanti con la valutazione. Rappresentano, sostanzialmente, quelle situazioni che determinerebbero, nella valutazione di dettaglio, sicuramente un rischio non accettabile. Attraverso questo passaggio, si riduce l’impegno di calcolo;
Fattori addizionali: ipotizzando che siano rispettate tutte le condizioni di accettabilità e che non siano presenti le condizioni di criticità, la presenza di anche solo una condizione addizionale determina la non applicazione della valutazione rapida ma si deve procedere con la valutazione di dettaglio.
Fase 3: verifica del peso di riferimento tenendo conto dell’ergonomia dei compiti e dell’organizzazione del lavoro.
Il metodo NIOSH prevede:
Compito singolo: un solo compito di sollevamento svolto in determinate condizioni (distanza dell’oggetto dalle mani, altezza dell’oggetto, distanza di spostamento verticale, angoli di torsione, frequenza, durata del compito, tipologia di presa ecc.) e per certi periodi e frequenze. Il peso sollevato dovrà essere confrontato con un rapporto con il peso di riferimento calcolato. Il valore determina l’indice di sollevamento (LI);
ATTENZIONE: a differenza della precedente norma, la nuova ISO 11228-1 riporta una tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati:LI < 1 rischio molto basso, nessun intervento richiesto
1<LI<1,5 rischio basso
1,5<LI<2 rischio moderato
2<LI<3 rischio alto
LI>3 rischio molto alto
2. Compito composito: quando, nell’arco della giornata, vengono svolti da una persone più compiti diversi di sollevamento. SI applica una formula, però, ha un difetto intrinseco, se i compiti da analizzare sono molti, la differenza di frequenza e durata tra uno e l’altro potrebbe essere tale da annullare alcuni componenti nel calcolo, falsando il risultato. Pertanto, all’interno della ISO 11228-1 viene indicato che questo metodo va usato solo per un numero di sub compiti uguale o inferiore a 10;
3. Compito variabile: questo metodo permette di calcolare un indice di rischio complessivo quando i compiti da analizzare sono superiori a 10. Il metodo, in realtà, raggruppa i sottocompiti fino a ottenere 6 compiti e applicare la stessa formula del Composito;
4. Compiti sequenziali: se i compiti di sollevamento diversi non sono tra loro svolti nell’arco della giornata in maniera miscelata ma sono svolti in specifiche fasce orarie, allora è possibile usare questa formula per calcolare l’indice complessivo. Il sequenziale permette di intercettare compiti singoli, composti e variabili da organizzare nell’arco della giornata.
Fase 4: si applica in caso di trasporto per distanze superiori a 1 metro e prevede la verifica del peso cumulativo nel turno di lavoro (6 ton).
Fatti salvi i limiti di 25 kg per singolo sollevamento e i 15 sollevamenti al minuto, che non possono essere superati, si permette di verificare che il peso, complessivamente sollevato e trasportato nell’arco della giornata non ecceda certi limiti. Il peso cumulativo giornaliero è fissato in 6.000 kg contro i 10.000 kg previsti nell’edizione precedente, sebbene in condizioni ideali.
Fase 5: verifica del peso trasportato cumulativo tenendo conto della distanza, altezza delle mani e altri fattori.
Viene introdotta una tabella che permette di verificare che i pesi sollevati e trasporti cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori.
La sorveglianza epidemiologica della storia occupazionale dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni.
In questo contesto, con la realizzazione del sistema informativo denominato SIREP (Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale), si è inteso costituire un sistema evoluto di registrazione del flusso dati previsto dall’art. 243 del d. lgs. 81/2008 relativo ai registri di esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia. Il sistema SIREP si inserisce in un contesto internazionale di banche dati contenente informazioni sulle modalità e caratteristiche dell’esposizione ad agenti cancerogeni.
Su 79 edifici scolastici analizzati in Friuli Venezia Giulia, 21 sono inquinati da livelli troppo alti di radon, compresi nidi e scuole dell’infanzia. Quasi come dire una scuola su quattro. E’ il bilancio dei monitoraggi eseguiti da Arpa nel corso del 2022. E solo nell’ultimo mese l’Agenzia ha rilevato altri dieci edifici scolastici con sforamenti dei limiti massimi di radon. L’ultimo caso, quello della scuola Don Marzari di Opicina, sul Carso triestino, costretta al trasloco.
Il radon è un gas radioattivo naturale, prodotto dal decadimento dell’uranio. E’ inodore e incolore, ma molto pericoloso per la salute: è un cancerogeno certo e in particolare è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta. E’ presente in tracce nel sottosuolo quasi dappertutto, ma nella provincia di Trieste e di Udine troviamo le concentrazioni più elevate. Questo gas si diluisce velocemente all’aria aperta, ma si concentra negli ambienti chiusi, soprattutto in conseguenza del ridotto ricambio d’aria.
Negli ultimi 22 anni Arpa ha svolto più di 20 mila controlli in 2 mila scuole, fornendo anche le indicazioni per gli interventi utili a ridurre la concentrazione di radon. Tra i principali rimedi ci sono le sigillature di crepe e fessure nelle pavimentazioni dei locali interrati e l’aumento della ventilazione attiva e passiva. La legge prevede due anni di tempo per il risanamento.
Il radon può insinuarsi anche in case o appartamenti, soprattutto al piano terra. Chi volesse misurare l’eventuale presenza di radon in casa o in azienda, può fare richiesta ad Arpa tramite sito web: l’Agenzia invia un dosimetro e le istruzioni per il corretto collocamento. Il costo è di 70 euro più Iva.
da :https://www.confartigianatoimpreseperugia.it/ispettorato-del-lavoro-attivita-di-vigilanza-2023-settori-prioritari-di-sorveglianza/
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha prodotto il documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2023, presentato alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di nella riunione del 13 febbraio 2023. Assi prioritari del document sono la necessità di assicurare priorità alle istanze provenienti dai lavoratori, il rafforzamento dei controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (PNS), il contrasto alle illecite esternalizzazioni produttive e a ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro. Nel documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia la persistente carenza di personale amministrativo adibito ad attività di supporto alle proprie attività. SI prevede di effettuare nel 2023 75.000 accessi ispettivi, con un incremento di circa il 18% delle ispezioni attivate nel corso del 2022. Prevenzione e promozione della legalità L’INL si è impegnato a sviluppare iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando la collaborazione con il settore scolastico. L’attività informativa sarà rivolta prioritariamente a tutti gli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro, nonché a quelli interessati dai progetti di alternanza scuola lavoro, ai dirigenti scolastici e ai docenti tutor, al fine di far acquisire conoscenze e competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Richieste di intervento e tutela dei lavoratori L’Ispettorato rafforzerà lo “sportello all’utenza” i cui servizi continueranno ad essere assicurati, oltre che in presenza, anche in modalità “online” prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di modalità, attualmente in fase di sperimentazione, che consentano la gestione degli appuntamenti con gli utenti. Inoltre, sarà incrementato l’utilizzo degli istituti normativi volti ad una pronta soddisfazione delle richieste di intervento, specie di natura economica. A tal fine è stato rinnovato il servizio di ricezione delle richieste di intervento, mediante l’integrazione sul proprio sito del modello di denuncia tradotto in diverse lingue (arabo, bengalese, cinese, francese, inglese, punjabi, romeno, ucraino e urdu), e attraverso l’attivazione sperimentale di sportelli multilingua che, in collaborazione con OIM, saranno progressivamente estesi ad altri ambiti territoriali e dedicati alla ricezione – con la consueta modalità protetta e riservata – delle denunce di irregolarità e sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri. Lavoratori migranti e rifugiati ucraini Nel 2023 l’azione ispettiva dell’INL a contrasto dello sfruttamento dei lavoratori provenienti da Paesi terzi proseguirà con l’attivazione di apposite task force multi-agenzia nell’ambito delle attività progettuali che verranno realizzate a seguito del progetto “A.L.T. Caporalato D.U.E. Azioni per la Legalità e la Tutela del lavoro – Dignità, Uguaglianza ed Equità”. A questi interventi si affiancherà la stabile collaborazione con l’OIM in attuazione del Protocollo d’intesa siglato in data 11 marzo 2021 che, tra l’altro, promuove lo sviluppo di procedure operative comuni che garantiscano migliore operatività ed efficacia al meccanismo di tutela e messa in protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo (c.d. referral). Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Particolare attenzione deve essere posta all’attività di prevenzione, la quale si svilupperà in adesione alle preannunciate campagne europee ed avrà riguardo, in particolare, ai processi di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, così come all’adeguatezza dei percorsi formativi dei lavoratori, anche in collaborazione con gli organismi paritetici. I settori prioritari sui quali indirizzare la vigilanza per le verifiche in materia di salute e sicurezza nel corso del 2023 saranno l’edilizia, l’agricoltura, la logistica e i trasporti.
Nel corso del 2023 il contrasto al lavoro sommerso, in tutte le sue forme, sarà l’obiettivo prioritario della programmazione. L’attività di contrasto al sommerso sarà a tutte le forme di sommerso e quindi anche al contrasto del c.d. lavoro grigio, categoria nella quale vanno ascritti tutti quei rapporti di lavoro che, seppur formalmente regolari in quanto comunicati agli enti competenti, presentano nel concreto svolgimento elementi di irregolarità connotati da un minore impatto sugli oneri retributivi, contributivi e fiscali a carico del datore di lavoro attraverso modalità di elusione della normativa legale e contrattuale. L’INL proseguirà, nel 2023, la sua azione di controllo e di presidio del territorio, in un’ottica multi-agenzia e in collaborazione sinergica con tutte le autorità competenti e le organizzazioni interessate al contrasto allo sfruttamento lavorativo. A tale scopo, anche per il 2023, si prevede l’attivazione di specifiche task force per l’effettuazione di verifiche ispettive straordinarie multi-agenzia in contesti a maggior rischio, che richiedono l’intervento di una cospicua forza ispettiva: in tale ottica, l’INL ha elaborato una nuova proposta progettuale denominata “A.L.T. Caporalato D.U.E.- Azioni per la Legalità e la Tutela del lavoro – Dignità, Uguaglianza ed Equità”, volta ad assicurare continuità al rafforzamento delle iniziative di contrasto al caporalato anche nel biennio 2023- 2024.