Monthly Archives: Ottobre 2020

LAVORATORI FRAGILI UN EMENDAMENTO

Da orizzontiscuola.it

Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili (ossia malati oncologici, immunidepressi, disabili con la 104) il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno”.

Lo prevede un emendamento al dl Agosto, approvato dalla commissione Bilancio di palazzo Madama. Ad annunciarlo la senatrice del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro, Susy Matrisciano.

“La norma – afferma Matrisciano – è stata inserita nella riformulazione di diversi emendamenti al dl Agosto ed è frutto del lavoro svolto dai componenti delle forze politiche di maggioranza in commissione Lavoro al Senato.
E’ un bell’esempio di convergenza su un tema importantissimo, in una fase complessa, che consente di coniugare due diritti fondamentali: il diritto al lavoro e quello alla salute”. “La norma ha cristallizzato le osservazioni della Commissione”, sottolinea Matrisciano, che aggiunge: “la sua formulazione ampia e generica, include, infatti, i lavoratori del mondo della scuola, prevede un finanziamento di circa 54 milioni di euro e consente di tutelare tutti coloro che, trovandosi in quella condizione, sono esposti più di altri al rischio di un possibile contagio”.

Ricordiamo che alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (e cioè di fragilità) nei confronti del Sars-Cov-2 (Coronavirus) e di complicanza in caso di Covid19. Fra queste, le principali sono:

  • Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni
  • Diabete mellito in compenso labile
  • Ipertensione arteriosa non stabilizzata
  • Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.)
  • Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori
  • Insufficienza renale o epatica conclamata
  • Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad es. terapia con cortisonici)
  • Insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.)
  • Gravidanza

Nel caso in cui un lavoratore ritenga di trovarsi in una condizione di iper-suscettibilità al Covid19 per motivi di salute, si rivolgerà al medico competente richiedendo una visita straordinaria e sottoponendo documentazione sanitaria dettagliata ed aggiornata relativa alla sua condizione di fragilità (per esempio con una relazione clinica del medico di medicina generale o dello specialista di fiducia) e rilascerà il consenso informato alla segnalazione di fragilità al datore di lavoro.

Sulla base delle patologie del lavoratore e del rischio di contagio connesso all’attività lavorativa, il medico competente valuterà le misure di particolare tutela che si rendessero necessarie e le sottoporrà al datore di lavoro attraverso una revisione del giudizio di idoneità.

 

 

LINEE GUIDA DISTANZIAMENTO SOCIALE E MOBILI DI UFFICIO

Layout ufficio e distanziamento sociale – Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

La necessità di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi, in ottemperanza ai protocolli e alle disposizioni normative, ha portato le imprese ad interrogarsi su come gli arredi possano essere riorganizzati ed adattati alle nuove esigenze.

Per rispondere a questa domanda, la Commissione Tecnica di Assufficio ha elaborato delle linee guida, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche tra cui tecnici dell’ATS Milano Città Metropolitana.

Il documento di Assufficio propone degli esempi di come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone, misura indicata dalle disposizioni legislative in vigore come la minima idonea a limitare la circolazione del virus.

Questo documento integra le prescrizioni della norma UNI 11534:2014, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte dalla diffusione della pandemia Covid-19.

E’ possibile scaricare il documento in fondo alla pagina o tramite questo link.

Contatti

Per ulteriori informazioni:
Carlo Capra, Area Territorio e Ambiente, tel. 02 58370520, e-mail carlo.capra@assolombarda.it

COVID 19 E CUORE

Da Dottnet.it

Circa 1 paziente su 5 affetto da Covid-19 può avere manifestazioni cardiache con un danno miocardico caratterizzato dal significativo incremento della troponina”. Il dato è emerso nel corso del convegno ‘Conoscere e curare il cuore’ in corso a Firenze e al quale partecipano circa 1.800 cardiologi. Anche il cuore , spiegano gli studiosi, può essere coinvolto dal Coronavirus, analogamente ad altri organi, tra cui rene, fegato, tratto gastroenterico, cute e strutture nervose. Il danno cardiaco, viene precisato, è legato a un marcato aumento della mortalità.

“Uno studio anatomo-patologico del miocardio riportato dal gruppo diretto dalla professoressa Arbustini del policlinico di Pavia – viene precisato offre importanti informazioni sull’interessamento cardiaco dell’infezione da Covid. Ad esempio, in un uomo deceduto per complicanze settiche dopo avere contratto il Covid, manifestatosi con un quadro di distress respiratorio con infiammazione interstiziale di grado lieve, si sono osservate per la prima volta particelle virali in cellule interstiziali citopatiche”. Sempre in occasione del convegno è stato posto l’accento “sull’incremento di ischemia cerebrale da occlusione di grossi vasi in pazienti giovani colpiti da Covid e spesso senza rilevanti fattori di rischio”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VALUTAZIONE RISCHIO MUSCOLOSCHELETRICO

Da insurzine.com

La nuova offerta combina intelligenza artificiale e la ricerca ergonomica per analizzare rapidamente un video da smartphone che riprende un lavoratore mentre esegue un’attività e identificare così i movimenti e posture che potrebbero causare lesioni. Il software quantifica poi il rischio e produce un rapporto che assiste un professionista dell’ergonomia della compagnia nello sviluppo di soluzioni di consulenza che aiutano a proteggere i lavoratori.

“Le lesioni muscoloscheletriche, spesso causate da una cattiva ergonomia o dal design della postazione di lavoro, possono portare a gravi problemi di salute che possono compromettere la capacità di un dipendente di svolgere determinate attività o richiedere loro di prendersi una pausa per recuperare”, ha affermato Marty Henry, Senior Vice President of Risk Control di The Travelers. “Utilizzando l’intelligenza artificiale, possiamo ridurre il tempo dedicato alla valutazione dei problemi da giorni a ore, consentendo ai nostri specialisti di concentrare la loro attenzione sullo sviluppo di miglioramenti sul posto di lavoro su misura per i nostri clienti.

Questa soluzione è adatta soprattutto in tempo di Covid con i contatti ridotti al minimo per evitare i contagi. “Comprendiamo le preoccupazioni dei nostri clienti nell’offrire ai visitatori l’accesso alle loro sedi durante questo periodo impegnativo”, ha affermato Mary Ellen Ausenbaugh, Technical Director of Human Factors and Ergonomics di Travelers. “Consentire valutazioni ergonomiche a distanza utilizzando il video dello smartphone è un altro modo innovativo con cui aiutiamo i nostri clienti a mantenere alti livelli di sicurezza anche in un periodo problematico come quello che stiamo vivendo”.

SMART WORKING VS TELELAVORO

Mettere in evidenza la distinzione tra smart working e telelavoro, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella legge sul lavoro agile, è di fondamentale importanza se si vuole avere un quadro chiaro e preciso di ciò che prevede la normativa dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: anzi, per certi aspetti la disciplina del telelavoro è addirittura in contrapposizione con quella sul lavoro agile. Per essere ancora più chiari, sarebbe un errore cercare di decodificare la dimensione della sicurezza sul lavoro in ambito di smart working con gli strumenti interpretativi concepiti per il telelavoro. I punti di contatto tra le due fattispecie non mancano, ma ciò non toglie che si tratti di realtà decisamente differenti l’una dall’altra.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Le disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro possono essere applicate a tutte e due le fattispecie, anche se in fin dei conti hanno una portata diversa, dal momento che il modo in cui sono organizzate le aziende moderne è più vicino allo smart working che non al telelavoro. Non è certo un caso se la disciplina del telelavoro risale a più di due decenni fa, vale a dire un’epoca in cui degli smartphone e dei tablet non c’era neppure l’ombra: si lavorava solo con i computer fissi.

La disciplina del telelavoro

In uno scenario di quel tipo, la percezione tipica degli obblighi di sicurezza correlati al telelavoro presupponeva l’adozione di strumenti di lavoro che nella maggior parte dei casi venivano messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro, a cui spettavano anche le relative spese. Chi operava in telelavoro aveva comunque la possibilità di adoperare strumenti propri, mentre la postazione di lavoro era fissa, e quasi sempre veniva allestita presso il domicilio. Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro nel caso del telelavoro, pertanto, la norma a cui si deve fare riferimento è riportata nel comma 10 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In base a questa disposizione, si applicano le disposizioni contenute nel titolo VII per tutti i lavoratori subordinati che erogano prestazioni di lavoro a distanza in maniera continuativa attraverso un collegamento telematico e informatico, a prescindere dall’ambito nel quale la prestazione in questione viene svolta. Se è il datore di lavoro a mettere a disposizione delle attrezzature proprie, è necessario che queste siano in linea con quanto previsto dalle disposizioni del titolo III.

Gli obblighi di prevenzione

Entrando più nel dettaglio, il telelavoro si è evoluto con il passare degli anni nel telelavoro mobile, che attualmente è disciplinato da diversi contratti collettivi nazionali di lavoro. In questi ambiti si prendono in considerazione in maniera specifica gli obblighi di prevenzione che hanno a che fare con l’impiego degli strumenti di lavoro in modo continuativo e con prestazioni a distanza. In tema di esposizione ai videoterminali, cioè ai computer, si deve tenere conto di quanto previsto dal Titolo VII del Testo Unico per gli obblighi di informazione e prevenzione. In più c’è da tenere conto degli obblighi che riguardano l’allestimento della postazione di lavoro: non è detto che essa debba essere per forza fissa, ma è importante che sia legata all’adozione di strumenti di lavoro che devono essere mantenuti dal datore di lavoro, a cui spetta anche la gestione della loro sicurezza.

Che cosa cambia con lo smart working

Nel caso dello smart working, i classici obblighi di prevenzione che sono correlati con l’impiego degli strumenti di lavoro non vengono meno, ma in più intervengono fattori di rischio ambientale differenti rispetto a quelli che di solito vengono affrontati quando si parla di telelavoro domiciliare, dal momento che sono contraddistinti dalle potenzialità dell’attività outdoor. Il fatto è che in questo caso è complicato fornire una valutazione in una prospettiva di prevenzione, e il motivo riguarda proprio il fatto che non si tratta di ambienti di lavoro tradizionali. Questo è uno degli aspetti che distinguono il telelavoro dallo smart working, con il legislatore che domanda al datore di lavoro di provvedere a una sorta di vigilanza, fermo restando che anche il lavoratore è tenuto a rispettare una responsabilità individuale maggiore.

Gli obblighi per il datore di lavoro

Per quanto riguarda l’impiego degli strumenti di lavoro, la legge al comma 2 dell’articolo 18 evidenzia che il responsabile del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici che sono stati forniti al lavoratore in modo che egli possa svolgere l’attività lavorativa è il datore di lavoro. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’ambito di cui si sta parlando è sempre quello del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, nel quadro complessivo della disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche nel contesto dello smart working la responsabilità relativa all’utilizzo e al funzionamento degli strumenti di lavoro è del datore di lavoro. In mancanza di strumenti di lavoro adeguati, per esempio, non si può parlare di lavoro agile. D’altro canto si possono comunque prevedere degli accordi che contemplino l’uso di strumenti di lavoro propri, allo scopo di esaltare la flessibilità di questa modalità di organizzazione del lavoro. La legge impone che una volta all’anno il datore di lavoro consegni, non solo al lavoratore ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta in cui siano precisati sia i rischi generali che i rischi specifici relativi all’esecuzione del lavoro.

Articolo di W. Wild da h24notizie.com