LIMITE MASSIMO DI PARTECIPANTI AGLI EVENTI FORMATIVI

10 Aprile 2019

Sicurezza sul lavoro: i corsi di aggiornamento possono ospitare massimo 35 partecipanti, per convegni e seminari non ci sono vincoli. Lo stabilisce la risposta all’interpello numero 3 del 2019 del Ministero del Lavoro.

 

 Sicurezza sul lavoro: il limite massimo di partecipanti per gli eventi formativi

Sicurezza sul lavoro: i corsi di aggiornamento possono ospitare un numero massimo di 35 partecipanti, mentre per convegni e seminari non ci sono vincoli, a patto che sia previsto un registro delle presenze. Lo stabilisce la risposta all’interpello numero 3 del 20 marzo 2019 della Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro.

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Su aggiornamento e regole da rispettare per gli eventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro si concentrano spesso una serie di dubbi. Già in passato, infatti, il Ministero ha chiarito gli standard a cui bisogna attenersi perché un evento formativo possa essere considerato valido per l’aggiornamento del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, RSPP, e dell’Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione, ASPP.

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – risposta all’interpello numero 3 del 20 marzo 2019
Interpello ai sensi dell’articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo 2019.
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Questa volta il quesito riguarda il numero massimo di partecipanti da rispettare per corsi, convegni o seminari di aggiornamento destinati a Coordinatori per la Sicurezza. La richiesta di chiarimento arriva al Ministero del Lavoro dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza.

Il dubbio nasce dall’interpretazione di diversi punti dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016.

La Federazione sottolinea due passaggi del documento:

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  • al punto 9.1 si legge che “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”;
  • mentre nella Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V si legge che nei corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Sicurezza sul lavoro: il chiarimento del Ministero del Lavoro sul limite massimo di partecipanti negli eventi di formazione

Nella risposta all’interpello numero 3 del 20 marzo 2019, la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro premette che nel punto 12.8 viene stabilito che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

Nel formulare il chiarimento, il Ministero del Lavoro ammette entrambe le possibilità, alternative e non in contraddizione tra loro. Nel documento si legge:

La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa” .

Dopo circa due mesi, la Commissione degli interpelli del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro torna a fornire chiarimenti sui requisiti a cui gli eventi formativi devono rispondere perché siano validi ai fini dell’aggiornamento.

Nella risposta all’interpello numero 1 del 31 gennaio 2019, si chiariva, infatti, che lo stesso evento di formazione di sicurezza sul lavoro non può essere valido per l’aggiornamento di qualifiche diverse né può essere classificato allo stesso tempo come convegno o seminario e corso di aggiornamento.

Tornando nuovamente sull’argomento, il Ministero sottolinea ancora una volta la differenza tra le due tipologie di eventi formativi e tra le regole che ne derivano.

Da: https://www.informazionefiscale.it/

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