DANNO BIOLOGICO DA MOBBING E INAIL

14 Marzo 2019

Da La Stampa

La Cassazione ha dichiarato che un danno biologico da mobbing deve essere ricondotto all’assicurazione obbligatoria INAIL, se sussistono i presupposti per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro.

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Il caso. Una società datrice di lavoro propone ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello di Messina, che aveva condannato la società al risarcimento del danno biologico da mobbing in favore di una ex dipendente, deducendo il difetto di legittimazione passiva dopo che il Consulente Tecnico d’Ufficio aveva accertato che il danno, nella misura dell’8%, era coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL.

Estensione della copertura INAIL. La Cassazione, con l’ordinanza del 5 marzo 2019, n. 6346, precisa che la controversia riguarda non il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, ma l’accertamento dei comportamenti denunciati dal lavoratore.
La Corte ricorda che un intento persecutorio unitario nella condotta del datore di lavoro, e dei colleghi, nei confronti del lavoratore, configura il mobbing, che può comportare danni all’integrità psico-fisica dello stesso lavoratore.

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Questi comportamenti sono riconducibili all’inadempimento del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza stabiliti dall’art. 2087 del codice civile.
Inoltre, i Giudici confermano che “la tutela assicurativa INAIL è estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi indicati”.
La Corte pertanto ritiene fondato il ricorso non per il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, ma per la non effettiva sua titolarità del rapporto fatto valere in giudizio.L’accertamento di un danno biologico in misura dell’8% deve infatti essere ricondotto all’assicurazione obbligatoria INAIL, nella sussistenza dei presupposti per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro.
Per questi motivi, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio.

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Fonte: lavoropiu.info

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