VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE TELEMATICA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

29 Gennaio 2019
L’INAIL fornisce chiare regole e procedure da seguire per la comunicazione dell’infortunio sul lavoro e le modalità di risarcimento del danno
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Per infortunio sul lavoro si intende un evento traumatico che porti il lavoratore ad assentarsi per più di tre giorni dal lavoro. L’infortunio sul lavoro è un incidente che può avvenire durante l’attività lavorativa e che va anche oltre l’orario di lavoro in quanto vengono ricomprese anche le situazioni in cui il lavoratore si sta recando a lavoro e quindi può essere a rischio infortunio.

Le condizioni dell’infortunio

L’infortunio è quindi è tale se ci sono tre condizioni:

  1. c’è un evento traumatico che porta a una lesione del lavoratore o alla sua morte;
  2. c’è un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  3. c’è un’inabilità al lavoro superiore a 3 giorni;

In Italia, la disciplina che regola le attività connesse agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è il D.P.R n.1124 del 30 giugno 1964.

La procedura da seguire a seguito di infortunio

Come prima cosa il lavoratore deve comunicare immediatamente l’infortunio al datore di lavoro e recarsi presso un Pronto Soccorso per una visita medica con successivo rilascio del certificato medico che andrà trasmesso al datore di lavoro, insieme al numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

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Il datore di lavoro, successivamente al ricevimento del certificato medico, entro 48 ore comunica all’INAIL l’infortunio mediante un modello di denuncia che viene inviato per via telematica al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), sempre che l’infortunio comporti l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello in cui si è verificato l’incidente (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.).

La comunicazione di infortunio avviene esclusivamente per via telematica per i lavoratori dell’industria, dell’artigianato, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l’Inail, ed i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali e studenti delle scuole pubbliche, assicurati con la speciale forma della ‘Gestione per conto dello Stato’.

La comunicazione per i lavoratori del settore agricoltura, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali ed lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore agricoltura e di datori di lavoro privati cittadini avviene in forma cartacea.

La comunicazione va fatta all’ufficio collocato nel territorio in cui l’infortunato ha stabilito il suo domicilio. Successivamente alla comunicazione all’INAIL il lavoratore qualche giorno prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico deve recarsi per una visita medica all’ambulatorio INAIL. L’INAIL a seguito di visita può fissare un nuovo appuntamento in caso vi sia necessario ulteriori giorni per la guarigione dall’infortunio, oppure chiudere l’infortunio temporaneo con un certificato di chiusura definitiva da consegnare al datore di lavoro per poter riprendere l’attività lavorativa.

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Le sanzioni al datore di lavoro

Nel caso di ritardo da parte del datore di lavoro nella comunicazione all’INAIL determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro così come riportato all’art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il risarcimento del danno

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno sia se l’infortunio si verifica durante l’orario di lavoro sia durante il normale tragitto di anta e di ritorno tra abitazione e luogo di lavoro.

Il risarcimento del danno è a carico del datore di lavoro per i primi 4 giorni di lavoro. Il primo giorno è pagato con una retribuzione pari al 100% di quella giornaliera spettante al lavoratore, gli altri tre giorni con una retribuzione pari al 60% di quella giornaliera. Dal quinto giorno in poi la retribuzione è pagata dall’INAIL nella percentuale pari al 60% della retribuzione giornaliera fino al novantesimo giorno e pari al 75% della retribuzione dal novantunesimo giorno fino alla guarigione. Il risarcimento viene pagato mediante assegno o in contanti presso lo sportello postale o bancario o in alternativa mediante accredito su conto corrente bancario o postale. In alternativa è possibile ricevere l’accredito anche su carta prepagata dotata di IBAN o riscosse presso gli istituti convenzionati INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.

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Quando non si ha diritto al risarcimento del danno da infortunio

Con sentenza della Cassazione del 1 giugno 2017, si è fatto luce sulle situazioni in cui non spetta il risarcimento del danno al lavoratore oggetto di infortunio sul lavoro. La sentenza, infatti chiarisce che al lavoratore non spetta il risarcimento del danno se ha svolto un compito oltre le sue mansioni o se ha svolto una attività non prevista e che non gli competeva pertanto un comportamento anomalo non prevedibile dal datore di lavoro a cui spetta l’obbligo di garantire la sicurezza. Inoltre non sono indennizzabili gli infortuni sul lavoro causati da consumo di alcool droga e di psicofarmaci.

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