Monthly Archives: Settembre 2018

INIDONEITA’ E LICENZIAMENTO UN CONNUBIO DIFFICILE.

Da il sussidiario.net

di

Carlo Alberto Nicolini

I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione, prima di intimare un licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro: la disciplina è molto severa.

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Nella falegnameria di Sergio Seghetti lavorano una ventina di dipendenti, la cui bravura ed esperienza assicura quella qualità del prodotto che in questi anni ha consentito all’azienda di risentire solo in misura minima degli effetti negativi della crisi. Sergio è contento, e anche i lavoratori sono soddisfatti: il lavoro certo è faticoso, ma la paga è buona e con il datore di lavoro c’è un bel rapporto.

Negli ultimi tempi, però, si è verificato un fatto spiacevole. Artemio Forte – uno degli operai più anziani e bravi – non sta bene: sul lavoro accusa continuamente stanchezza e le sue assenze per malattia sono sempre più frequenti. Al termine dell’ultimo periodo di assenza, durato oltre 60 giorni, come previsto dalla legge Artemio si è fatto visitare dal medico competente, il quale ha però emesso la peggiore delle “sentenze”: inidoneità permanente al lavoro.

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Artemio non vuole crederci … e subito ricorre contro quel giudizio, avanti all’apposita Commissione medica istituita dalla Asl, ai sensi dell’articolo 41, comma 9, Dlgs n. 81/2008. Questa però conferma: sussiste inidoneità permanente al lavoro. Sergio deve prendere atto della situazione: quei provvedimenti, infatti, gli impediscono di far riprendere ad Artemio il lavoro; né in azienda vi è possibilità di assegnargli altre mansioni, compatibili con il suo stato di salute.

Suo malgrado, quindi, l’imprenditore convoca il dipendente preannunciandogli che dovrà comunicargli il licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro.

Aspetta – gli chiede però Artemio –, aspetta qualche settimana, perché ho richiesto alla Commissione di espletare una nuova visita, e di compiere una nuova valutazione sulla base dei nuovi esami e della perizia del professor Bravissimi, noto luminare, il quale dimostra che, in realtà, il mio stato di inidoneità al lavoro non è permanente, ma solo temporaneo”.

Il giorno dopo Sergio si reca dal suo consulente, al quale aveva già chiesto di preparare la lettera di licenziamento, comunicandogli che ha acconsentito alla richiesta di Artemio, e che quindi attenderà l’esito della seconda verifica, prima di decidere se risolvere rapporto.

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“Hai fatto bene – gli conferma il consulente -: la tua decisione è del tutto condivisibile, non solo per motivi etici, ma anche sotto il profilo giuridico. Con la recente sentenza n. 20468/2018, la Cassazione ha infatti ribadito che il giudizio espresso dalla Commissione medica è sempre sindacabile in sede giudiziaria: meglio, quindi, essere prudenti, e aspettare anche questo secondo passaggio, che quantomeno ti assicura una verifica più approfondita e meditata. Infatti, se Artemio dovesse impugnare il licenziamento, e il giudice ritenesse di dar ragione al professor Bravissimi, saresti condannato alla reintegra, con tutte le conseguenze previste dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori”.

“Poco male – risponde Sergio –, vorrà dire che riprenderò Artemio al lavoro”.

“Sì – replica il consulente –, però una simile condanna sarebbe pesante anche dal punto di vista economico, perché per il periodo in cui non ha lavorato dovresti pagargli una cospicua somma (sino a un anno di stipendio) a titolo di risarcimento danni per le retribuzioni perse, e versare i contributi previdenziali calcolati sull’intero periodo”.

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“Ma – replica Sergio – come posso essere ritenuto responsabile per danni, solo per aver agito in base a una valutazione della Commissione medica della Asl?”.

In effetti la Cassazione si è posta il problema e ha confermato che, come già sancito da precedenti sentenze, almeno il risarcimento dei danni per retribuzioni perse può non essere riconosciuto al lavoratore, in applicazione del principio generale dell’articolo 1218 del Codice civile, “secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile (cfr. Cassazione n. 11477 del 2015, n. 9915 del 2016, n. 1950 del 2011, nn. 3114 e 8364 del 2004)”.

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Tuttavia, nel valutare la prova offerta al riguardo, la stessa Suprema Corte si dimostra piuttosto severa. La citata sentenza n. 20468/2018, invero, ha confermato la condanna di un datore di lavoro anche al risarcimento per retribuzioni perse, in una fattispecie nella quale – nonostante che il lavoratore si fosse opposto alla valutazione di inidoneità espressa dalla Commissione medica, chiedendo (come ha fatto Artemio) la fissazione di un nuovo Collegio medico – il licenziamento era stato intimato senza attendere la nuova valutazione, all’esito della quale il primo giudizio era stato ribaltato.

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Sergio ha quindi agito bene, e alla fine, in cuor suo, spera che la Commissione dia ragione al professor Bravissimi, e che Artemio sia in grado di riprendere il lavoro. Se però, anche in occasione della seconda verifica, la Commissione dovesse confermare il giudizio di inidoneità permanente, e quindi la necessità di procedere al licenziamento (perché davvero la possibilità di rioccupare Artemio in altre mansioni non sussiste), qualora il lavoratore volesse comunque ribadire la sua posizione, effettivamente si porrebbe il problema della contestabilità in giudizio della valutazione della Commissione, e dunque della possibilità che il giudice possa ribaltare detta valutazione, pronunciando una sentenza di reintegra le cui conseguenze economiche potrebbero essere solo in parte limitate: anche qualora esonerato dall’obbligo di risarcire al lavoratore il danno per le retribuzioni perse nel periodo tra il recesso e la pronuncia giudiziale, rimarrebbero infatti fermi sia l’onere di pagare i contributi per quello stesso periodo, sia il diritto, concesso al lavoratore in tutte le ipotesi di reintegra, di non ritornare al lavoro, recedendo dal rapporto, con conseguente obbligo del datore di lavoro a pagargli 15 mensilità di retribuzione.

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I datori di lavoro, quindi, devono prestare particolare attenzione, prima di intimare un licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro: la disciplina – molto attenta alla tutela del dipendente – risulta particolarmente severa. E soprattutto non offre, in concreto, soluzioni “sicure”, neppure a coloro che agiscono in perfetta buona fede.

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KIT DI EMERGENZA CONTRO VESPE E CALABRONI

QUANDO E’  NECESSARIO DOTARSI DI UN KIT DI EMERGENZA PER PUNTURE DI IMENOTTERI

La tragica notizia della morte di uno dei più importanti avvocati di diritto del lavoro a seguito di puntura di calabrone ci rattrista molto ma richiama l’attenzione sul problema della gestione del rischio di punture da imenotteri sul luogo di lavoro…

“Vado a mettere in funzione la bombola del gas» ha detto alla moglie. Ma dopo pochi istanti è tornato brontolando: «Mi ha morso qualcosa dietro al collo e ora mi gira la testa». Una puntura d’insetto, non è chiaro se un calabrone o una vespa, che ha avuto l’epilogo più tragico. È morto così, per uno choc anafilattico fulminante, Sergio Barozzi, 62 anni, uno dei più noti giuslavoristi italiani.

Immagine correlata IMENOTTERI TECO MILANOUN KIT DI EMERGENZA CONTRO L ANAFILASSI

Quali farmaci prevede un adeguato kit di emergenza?

Il kit d’emergenza per l’anafilassi è estremamente importante non soltanto in presenza di allergia al veleno di vespa. Esso contiene tre farmaci che consentono di trattare immediatamente la puntura di insetti. Si tratta di un preparato a base di cortisone e un antistaminico ad azione rapida come decongestionante. Il kit di pronto soccorso contiene anche una siringa autoiniettante di adrenalina, che stabilizza la pressione e la circolazione sanguigna in pochi minuti. I kit d’emergenza per asmatici contengono anche farmaci specifici per l’asma.

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  • Siringa autoiniettante di adrenalina: l’autoiniettore di adrenalina viene utilizzato in presenza di sintomi non circoscritti alla zona della puntura. Per i soggetti allergici ciò è particolarmente importante in quanto gli altri preparati non agiscono immediatamente. In caso di diminuzione della pressione arteriosa, l’adrenalina restringe in pochi minuti i vasi sanguigni, stabilizzando in tal modo la pressione e la circolazione sanguigna.
  • Antistaminico: gli antistaminici sono utilizzati in caso di reazioni allergiche, ad es. per il raffreddore da fieno. Il kit d’emergenza per l’anafilassi contiene un antistaminico ad azione rapida che produce un effetto decongestionante e allevia la reazione allergica. Deve potere essere assunto senza liquido, ad es. sotto forma di gocce o compresse da sciogliere in bocca.
  • Cortisone: anche il preparato a base di cortisone contenuto nel kit di pronto soccorso produce un effetto decongestionante e consente di ridurre rapidamente le reazioni allergiche. Anche il cortisone è in forma liquida da assumere per via orale.

Per potere trattare la puntura di un’ape o di una vespa, si raccomanda di esercitarsi in particolare nell’utilizzo dell’autoiniettore di adrenalina. A tal fine sono disponibili i cosiddetti simulatori privi di ago che non contengono nessun farmaco. La maggiore dimestichezza con questo dispositivo ne rende più semplice l’uso durante una reazione allergica. Pertanto si raccomanda di esercitarsi in primo luogo nell’utilizzo dell’autoiniettore di adrenalina. A tal fine esistono simulatori privi di ago e senza farmaco. Quanto più il soggetto allergico sarà sicuro nell’utilizzo dell’iniettore, tanto più facile sarà l’uso del kit d’emergenza in caso di Shock anafilattico. La penna di adrenalina è stata appositamente messa a punto per i non specialisti e può essere utilizzata senza problemi dopo un breve addestramento.

Risultati immagini per IMENOTTERI KIT EMERGENZA ADRENALINA TECO MILANOUtilizzo dell’autoiniettore di adrenalina

  • Afferrare la penna di adrenalina con la mano dominante (destra per i destrimani, sinistra per i mancini)
  • Togliere il cappuccio di sicurezza con l’altra mano
  • Premere a fondo l’estremità dell’ago sul lato esterno della coscia. Un clic indica che l’iniezione è stata eseguita correttamente.
  • Rimuovere l’iniettore dopo 10 secondi
  • Massaggiare il punto di iniezione per 10 secondi
  • Numero d’emergenza (112) – segnalare l’emergenza allergica
  • Dopo 5 – 15 minuti utilizzare la seconda penna se non vi è stato nessun miglioramento

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È consigliabile che anche i familiari, gli amici e i colleghi sappiano esattamente come utilizzare il kit d’emergenza. In tal modo anche le persone presenti possono aiutare il soggetto allergico a utilizzare il kit, qualora egli non sia in grado di farlo. Gli accompagnatori devono inoltre avvisare immediatamente il medico di pronto intervento chiamando il numero d’emergenza 112 e citando la parola “Anafilassi”.

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Tratto da https://www.initiative-insektengift.ch/it/shock-anafilattico/kit-d_emergenza-allergia

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