FOCUS SULLA GESTIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

14 Settembre 2018

DA TODAY.IT

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro e come opera la tutela dell’Inail 

Il lavoratore che incorre in un infortunio sul lavoro gode delle tutele dell’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ma deve ovviamente denunciare l’infortuinio per avere i trattamenti che gli spettano.

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La tutela dell’Inail riguarda ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” che abbia causato la morte del lavoratore, la sua inabilità permanente al lavoro o l’inabilità assoluta temporanea per oltre 3 giorni. Per causa violenta si intende un fattore che abbia 3 precise caratteristiche: efficienza,  rapidità ed esteriorità (per fare qualche esempio, la causa violenta può essere determinata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti. Ma anche da condizioni climatiche e microclimatiche). Non sono previste alcune coperture se l’infortunato risulta positivo ad alcol test o ad uso di stupefacenti.

La tutela copre anche gli spostamenti casa-lavoro (sia andata che ritorno), quelli per lo svolgimento di attività lavorative fuori sede e quelli relativa alla pausa pranzo. Gli spostamenti coperti sono di norma quelli percorsi ricorrendo a mezzi pubblici, mentre gli spostamenti effettuati con mezzo privato sono coperti sono se non è possibile utilizzare i mezzi pubblici (ad esempio perché non raggiungono la sede di lavoro o hanno una fermata  troppo lontana).

Chi subisce un infortunio deve avvisare subito il datore di lavoro, personalmente o attraverso altri nel caso il diretto interessato non sia nelle condizioni di farlo, anche nel caso di lesioni di lieve entità. Il lavoratore infortunato deve fornire al datore di lavoro numero identificativo del certificato medico che attesta l’infortunio, data di rilascio del certificato e giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

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Il lavoratore infortunato ha 3 modi per attestare quanto gli è occorso: può rivolgersi al medico dell’azienda (se è presente sul posto); recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino; rivolgersi al proprio medico curante. In tutti e 3 i casi, chi fornisce la prima assistenza al lavoratore infortunato deve rilasciare certificato medico (inviandolo in via telematica anche all’Inail) con indicazione della diagnosi e del numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. In caso di ricaduta, ovvero il lavoratore infortunato si sente di nuovo male dopo essere tornato al lavoro, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (la cosiddetta Riammissione in temporanea).

Il datore di lavoro deve inviare la denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico che il medico ha a sua volta già inviato all’Inail. Il lavoratore può comunque farlo da sé in luogo del datore di lavoro, con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

L’infortunio che impedisce di lavorare per oltre 3 giorni comporta indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, erogata dell’Inail in misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica e viene accreditata.

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L’indennità dell’Inail è soggetta a tassazione Irpef e si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento. L’accredito dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta può essere effettuato su conto corrente bancario o postale; sul libretto di deposito nominativo bancario; sul libretto di deposito nominativo postale (ad esclusione del Settore marittimo); accredito su carta prepagata purché sia dotata di codice Iban. Per importi non superiori a 1000 euro l’accredito può essere effettuato anche con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

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